L’applicabilità dei sistemi di IA nel giudizio di cassazione
Tale distinzione acquisisce particolare pregnanza nel giudizio di cassazione in ragione della funzione che l’ordinamento affida alla Corte chiamata, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., ad assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge» e «l’unità del diritto oggettivo nazionale», entro il perimetro del sindacato di legittimità delineato dall’art. 360 c.p.c. attraverso la tipizzazione dei motivi di ricorso.
La questione si risolve, pertanto, nell’individuazione del discrimen tra i segmenti dell’attività della Corte suscettibili di avvalersi del supporto algoritmico e quelli che, inerendo al nucleo propriamente ermeneutico e decisorio della funzione giurisdizionale, restano sottratti a una simile traslazione.
Come accennato, nel giudizio di cassazione, quanto maggiore è il grado di standardizzazione, oggettivazione e vincolatività dell’attività processuale, tanto più ampi appaiono, almeno sul piano teorico, gli spazi suscettibili di supporto algoritmico; per converso, al crescere della componente interpretativa e valutativa e dell’apprezzamento giudiziale, tali spazi tendono progressivamente a restringersi.
La marcata strutturazione formale che connota il giudizio di legittimità non implica, tuttavia, che le diverse attività nelle quali esso si articola presentino, per ciò solo, un eguale grado di formalizzazione, né che siano, conseguentemente, suscettibili di automatizzazione nella medesima misura; se operazioni preliminari, quali la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso o la classificazione dei motivi, possono, almeno in astratto, prestarsi all’ausilio dell’intelligenza artificiale, ben più problematico si rivela il suo impiego nell’attività propriamente interpretativa e decisoria.
La distinzione appena tracciata va ricondotta ai caratteri propri del giudizio di cassazione, quali emergono dagli artt. 65 ord. giud. e 360 c.p.c. e trovano presidio costituzionale nell’art. 111, settimo comma, Cost., entro un’evoluzione normativa che ha progressivamente accentuato la vocazione all’interpretazione uniforme del diritto.
In tal senso, la riforma avviata dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 e attuata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha valorizzato l’enunciazione del principio di diritto e ridefinito i rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni Unite, mentre la riformulazione, nel 2012, dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., circoscrivendo il vizio deducibile all’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ha ulteriormente delimitato il controllo sulla motivazione, concorrendo a tracciare con maggiore nettezza il confine tra sindacato di legittimità e riesame del merito.
Così delineata la fisionomia del giudizio di cassazione, il fulcro della questione viene ad investire la struttura stessa dell’argomentazione giuridica, irriducibile allo schema elementare del sillogismo giudiziale, giacché le premesse della decisione non si offrono all’interprete quali dati precostituiti e la disposizione normativa, lungi dal configurarsi come enunciato autoapplicativo, postula un’attività ermeneutica volta alla determinazione del suo significato nel quadro complessivo dell’ordinamento.
La formalizzazione matematica sottesa ai modelli di intelligenza artificiale fondati sull’apprendimento automatico (machine learning) disvela, peraltro, una distanza strutturale rispetto alle categorie proprie del ragionamento giuridico, giacché tali sistemi operano attraverso rappresentazioni computazionali nelle quali fatti, documenti e precedenti giurisprudenziali vengono convertiti in forme suscettibili di elaborazione numerica, dalle quali il modello apprende regolarità nel corso dell’addestramento.
Ricondurre l’attività interpretativa entro siffatti modelli rischierebbe, pertanto, di accordare maggiore rilievo agli elementi più agevolmente formalizzabili, con particolare riguardo al dato testuale, a detrimento di quelle modalità ermeneutiche che implicano operazioni di integrazione e sviluppo del significato normativo, quali l’interpretazione sistematica e teleologica e il ricorso all’analogia; il profilo di complessità maggiore è rinvenibile nella difficoltà di predeterminare il peso rispettivamente attribuibile ai diversi criteri interpretativi, le relazioni tra essi intercorrenti e le condizioni che ne governano l’impiego nella singola fattispecie.
Ulteriori criticità attengono al bias algoritmico, la cui genesi può ricondursi tanto alla qualità e alla rappresentatività dei dati quanto alle scelte che ne governano la selezione e concorrono alla configurazione del modello. Le caratteristiche della base informativa si riflettono, infatti, sul processo di apprendimento, con la conseguenza che eventuali incompletezze, squilibri o distorsioni presenti nei dati possono propagarsi agli esiti dell’elaborazione e, in determinate condizioni, risultarne riprodotti o amplificati.
Non meno rilevante è il fenomeno dell’automation bias, ravvisabile nell’inclinazione ad accordare all’output del sistema un affidamento eccedente la sua effettiva portata, con il conseguente rischio di attenuare l’autonomia del vaglio giudiziale e di degradare lo human oversight a controllo meramente formale.
La necessità di preservare un controllo umano sostanziale emerge, del resto, dalle stesse logiche di addestramento dei modelli, la cui ottimizzazione, generalmente perseguita attraverso la minimizzazione di una funzione di perdita (loss function), risponde al criterio incorporato nella funzione obiettivo, che non coincide necessariamente con la correttezza giuridica della soluzione; ne consegue che anche un output statisticamente plausibile può risultare distorsivo ove recepito in assenza di un effettivo scrutinio critico.
Il ricorso a modelli di maggiore complessità, quali le reti neurali profonde (deep learning), può rendere, inoltre, difficilmente ricostruibile tanto l’incidenza delle singole variabili sulla determinazione dell’output quanto il processo attraverso il quale il sistema perviene al risultato, dando luogo al fenomeno comunemente ricondotto alla nozione di black box algoritmica.
Tale opacità si pone in tensione con le esigenze proprie del giudizio di cassazione, nel quale la decisione non può esaurirsi nell’individuazione della soluzione giuridica, quand’anche corretta, ma deve rendere conoscibile, attraverso la motivazione, il percorso che ne costituisce il fondamento; la possibilità di ricostruire e sottoporre a controllo le ragioni della decisione costituisce, infatti, una garanzia inerente all’esercizio stesso della giurisdizione, sancita dall’art. 111, comma 6, Cost. e strettamente connessa all’effettività del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.
Le esigenze di trasparenza e controllabilità possono, infine, risultare ulteriormente compromesse dall’eventuale assoggettamento al segreto commerciale di componenti, specifiche tecniche o informazioni concernenti il funzionamento del sistema, qualora elementi non pienamente conoscibili concorrano, sia pure in funzione ausiliaria, alla formazione del percorso decisionale.