Difetto di giurisdizione: la domanda riconvenzionale preclude la contestazione in appello
18 Settembre 2026
I proprietari di fondi occupati, senza autorizzazione e in mancanza di una regolare procedura ablativa, da un elettrodotto di proprietà di una società hanno ottenuto la rimozione delle opere e il risarcimento del danno. La società, che in primo grado aveva resistito e chiesto in riconvenzionale l’usucapione della servitù, solo in appello ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, producendo un decreto provinciale di sanatoria, anteriore all’instaurazione della causa e pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica di media tensione. La Corte d’appello dichiarò tardiva la produzione e confermò la decisione di primo grado. Il tema affrontato dalla Corte è il seguente: il convenuto che in primo grado non abbia eccepito il difetto di giurisdizione e abbia, anzi, proposto domanda riconvenzionale può impugnare la decisione sul punto, facendo valere in appello un provvedimento amministrativo preesistente, soggetto a pubblicità legale, dal quale deriverebbe la giurisdizione del giudice amministrativo? La Corte risponde negativamente, chiarendo che la statuizione sul merito contiene implicitamente quella sulla giurisdizione, che costituisce un capo autonomo suscettibile di passare in giudicato. Il convenuto che, senza eccepire il difetto di giurisdizione, abbia resistito alla domanda e proposto domanda riconvenzionale non è soccombente sul capo relativo alla giurisdizione e non è, pertanto, legittimato a impugnarlo. Tale preclusione non viene meno per effetto della successiva produzione in appello di un provvedimento amministrativo preesistente, che la parte avrebbe potuto tempestivamente produrre nel giudizio di primo grado. |