Responsabilità amministrativa enti: mentire sull’esistenza di procedimenti è falso in atto pubblico
24 Settembre 2026
Massima Integra il delitto di di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e 483 c.p., la condotta dell’amministratore di società, in una autocertificazione sostitutiva, dichiari che nei confronti dell’impresa da lui diretta non sono in corso procedimenti ex d.lgs. n. 231/2001. Il caso In sede di merito, l’amministratore di una società era condannato per il reato di cui all’art. 483 c.p. perché, al fine di ottenere finanziamenti pubblici aveva presentato una dichiarazione mendace in cui affermava di non essere sottoposto a procedimenti penali e che nessun procedimento era aperto a carico della società da lui amministrata. In sede di ricorso per cassazione, la difesa lamentava che si trattasse di un falso inutile o innocuo. L’imputato aveva dichiarato per mero errore l’assenza di procedimenti a suo carico, come dimostrato dal fatto che la pendenza del procedimento non era annotata nei certificati penali dal medesimo acquisiti, e che l’assenza di procedimenti a carico non era comunque requisito di ottenimento del finanziamento. La questione L’art. 76 d.p.r. n. 445/2000 prevede che “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'art. 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile”. Da sempre la giurisprudenza ritiene che la previsione incriminatrice richiamata dalla menzionata disposizione sia l’art. 483 c.p. che quindi punisce il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2006, n. 20570; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 7857). Si è così ritenuto che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.p.r. n. 444/2000 e 483 c.p., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad una Casa circondariale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, atteso che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2018, n. 30099). Particolarmente severa è la giurisprudenza con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Si afferma infatti che chi attesta l’assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo ricevuto un avviso della pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento penale, è tenuto ad un doveroso controllo in ordine alla avvenuta definizione di tale procedimento. In assenza di tale controllo, commette il delitto previsto dall’art. 483 c.p., che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale, potendosi escludere la responsabilità di chi lo commetta solo se abbia agito a titolo di colpa (Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 7192). Quanto all’eventuale irrilevanza del falso, in ragione della sua innocuità o per la non significatività del mendacio, che investe profili di non interesse, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell'atto falso venga fatto (Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 5896). Infatti, in applicazione dell'art. 49 c.p., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2017, n. 28599). Di conseguenza, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia irrilevante ai fini dell’interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2010, n. 35076). L’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative — in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze — ma il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa. Le soluzioni giuridiche Il ricorso è stato dichiarato infondato. Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza che si è indicata in precedenza. I giudici di merito, infatti, avevamo dato atto che l’imputato aveva compilato un modulo di domanda per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo 394 del 1981 e tale modello recava espressamente l’attestazione in ordine alla insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell’impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001 e che tale dichiarazione era espressamente soggetta all’obbligo di verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 d.p.r. n. 445/2000, secondo quanto previsto a pag. 12 del modulo medesimo. Ne derivata, in modo logico e coerente, la sussistenza dell’obbligo a carico del dichiarante dell’obbligo di autocertificazione e l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p., del fatto che la circolare ministeriale non prevedesse il requisito della insussistenza di tali procedimenti. Quanto alla valutazione svolta in ordine all’elemento soggettivo del reato, lo stesso è stato ritenuto sussistente in quanto i giudici di merito hanno (correttamente, secondo la Cassazione) in quanto la circostanza che dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti a carico della società di cui l’imputato era amministratore unico doveva ritenersi superata dal fatto che egli aveva ricevuto pochi mesi prima della presentazione dell’istanza la notifica dell’avviso a presentarsi per svolgere interrogatorio per un illecito amministrativo commesso dalla società, compiutamente descritto, e successivamente gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini e poi l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Pertanto, nel momento in cui l’imputato aveva sottoscritto la domanda in cui attestava l’assenza di procedimenti a suo carico, egli era senz’altro a conoscenza della pendenza del suddetto procedimento a carico della società. Infondato viene, infine, ritenuto il profilo di censura con cui si deduce che nella specie il falso avrebbe dovuto considerarsi innocuo, in quanto inutile ai fini del conseguimento del finanziamento. Nel caso in esame, infatti, non era in contestazione che nella domanda per accedere ai finanziamenti, l’imputato aveva attestato, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, che non sussistevano procedimenti pendenti a carico della società di cui era amministratore unico, mentre al contrario un tale procedimento era pendente. L'inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che – secondo quanto dedotto dalla difesa – tale dichiarazione era ininfluente ai fini della concessione dei finanziamenti, non essendo previsto dalla circolare ministeriale il requisito dell’insussistenza di procedimenti pendenti a carico della società; infatti, la dichiarazione rilasciata, poiché era destinata, ai sensi del richiamato d.P.R. n. 445 del 2000, ad attestare la sussistenza di determinati requisiti, andava considerata come fatta ad un pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, d.p.r. n. 445/2000) e quindi correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua idoneità a ledere la pubblica fede, trattandosi di un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell'art. 46, d.p.r. n. 445/2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. Osservazioni La sentenza della Cassazione in commento non presenta alcun profilo di novità sotto il profilo dell’interpretazione del dato normativo, rappresentato 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000. Infatti, non si è mai dubitato che la disposizione che punisce la violazione di tali previsioni sia rappresentata dall’art. 483 c.p., né che molto raramente a dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale può riconoscersi il carattere dell’innocuità. A quest’ultimo proposito, si afferma costantemente che il cosiddetto "falso innocuo" ricorre esclusivamente nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, per cui, ad esempio, si esclusa la non rilevanza del falso nel caso di dichiarazione non veritiera resa da un geometra, in qualità di direttore dei lavori, in ordine alle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento di una struttura produttiva, rigettando la tesi difensiva secondo cui la mancanza in capo al dichiarante di specifici titoli in materia non avrebbe consentito di attribuire alcuna valenza alla sua dichiarazione (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5896). Inoltre, si ritiene che il delitto in parola sia configurabile anche quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2025, n. 16012). L’unico profilo di novità, comunque certo non sorprendente, presente nella pronuncia in epigrafe è rappresentato dalla circostanza che si riconosce che l’obbligo di verità debba riguardare anche la pendenza di eventuali procedimenti de societate ovvero di procedimenti penali concernenti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, società ed enti collettivi. Come detto, si tratta di affermazione certo non singolare: da un lato, infatti, come accennato, l’obbligo di verità ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 cade indifferentemente su tutto il contenuto dell’atto e quindi non si vede perché le affermazioni concernenti le sorti processuali di imprese ed enti collettivi eventualmente menzionate nell’atto non dovrebbero essere veritiere; dall’altro, essendo il procedimentoex d.lgs. n. 231/2001 un procedimento sanzionatorio, che può condurre al riconoscimento in sede penale di una responsabilità della persona giuridica per la sua compartecipazione ad un fatto di reato, non si comprende come potrebbe sostenersi che una tale circostanza possa essere nascosta ad un pubblico funzionario. |