Processo tributario: l’appello va notificato presso il domicilio eletto dal contribuente
18 Settembre 2026
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una S.r.l., di un avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania. Accolto il ricorso in primo grado, la CGT di secondo grado della Sicilia, adita dall’Agenzia delle entrate, dichiarava l’appello inammissibile, in quanto notificato alla contribuente presso gli uffici dell’amministrazione straordinaria anziché presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate contestava tale statuizione, sostenendo la ritualità della notificazione dell’appello presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, luogo nel quale la società contribuente aveva eletto domicilio sin dal ricorso introduttivo. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25428, pubblicata il 16 settembre 2026, ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che, per l’individuazione del luogo nel quale deve essere notificato l’appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali, trova applicazione l’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale del processo tributario, che prevale sulla disciplina dell’art. 330 c.p.c. Quest’ultima disposizione trova invece applicazione nel processo tributario con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in grado di appello. Ne consegue che, qualora la parte abbia eletto domicilio, la notificazione dell’atto di appello deve essere effettuata prioritariamente nel luogo indicato nell’elezione di domicilio. Nel caso esaminato, pertanto, la notificazione presso gli uffici dell’amministrazione straordinaria, corrispondenti al domicilio eletto dalla contribuente nel ricorso originario, non poteva essere ritenuta invalida. |