Scioglimento della comunione, comoda divisibilità e attribuzione al maggior quotista

La Redazione
22 Settembre 2026

Nello scioglimento della comunione ordinaria su immobili, si applicano le norme sulla divisione ereditaria; la verifica negativa della comoda divisibilità giustifica l’attribuzione dell’intero al maggior quotista, con conguaglio al comproprietario minoritario.

In materia di scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto beni immobili, operano, per il richiamo dell’art. 1116 c.c., le regole sulla divisione ereditaria, nei limiti della compatibilità. Ai fini dell’accertamento della “comoda divisibilità” ex art. 720 c.c., il giudice deve verificare se siano ricavabili porzioni autonomamente e liberamente godibili, non gravate da servitù o vincoli eccessivi, che non impongano interventi edilizi complessi o di rilevante costo e non risultino apprezzabilmente svalutate, sotto il profilo economico‑funzionale, rispetto all’intero. Qualora, per dimensioni, conformazione e presenza di un unico servizio igienico, l’unità immobiliare non possa essere utilmente frazionata in parti corrispondenti alle quote (2/3 e 1/3) e la quota minore si traduca in una porzione priva di effettiva utilità economica, il bene deve ritenersi non comodamente divisibile e, su istanza del maggior quotista, la comunione va sciolta mediante attribuzione dell’intero a quest’ultimo, con obbligo di corrispondere un conguaglio in denaro al condividente titolare della quota minore.

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