Deposito del PDF scansionato nel processo civile telematico: non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo

La Redazione
22 Settembre 2026

Lo “scopo” dell'atto processuale telematico non consiste soltanto nel comunicare al giudice e alle parti il suo contenuto, ma anche nell'inserirsi validamente in una sequenza processuale assoggettata a specifici standard tecnici.

Nel processo civile telematico, ai sensi dell’art. 121 c.p.c., per “scopo” dell’atto processuale non deve intendersi soltanto quello di rappresentare alle altre parti e al giudice i propri intendimenti, dovendosi esso individuare, prima d’ogni altro, nell’efficace inserimento dell’atto in una sequenza processuale intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati.

Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente come PDF risultante dalla scansione di un documento cartaceo, anziché dalla trasformazione di un documento testuale e, pertanto, non suscettibile di operazioni di selezione e copia, è inammissibile, in quanto l’atto introduttivo è privo dei requisiti genetici indispensabili per dare validamente corso al procedimento telematico.

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