Sul termine di novanta giorni previsto dalla legge per la demolizione del compendio abusivo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Settembre 2026

Il termine di novanta giorni per la demolizione del compendio abusivo si sospende con provvedimento, misura cautelare o sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente e riprende a decorrere dopo il rigetto definitivo del gravame.  

La pronuncia giurisdizionale favorevole sospende, ma non interrompe, il termine di novanta giorni, il quale, una volta cessati gli effetti della pronuncia, riprende a decorrere per il solo periodo residuo.

L’effetto acquisitivo viene meno, tuttavia, qualora l’ordine di demolizione o di ripristino sia definitivamente annullato, poiché l’eliminazione retroattiva dell’atto presupposto determina il venir meno anche del fondamento giuridico dell’acquisizione. Diversamente, una pronuncia cautelare o una sentenza di primo grado favorevole, successivamente caducata dalla decisione definitiva di rigetto, non è idonea a cancellare un effetto acquisitivo che si sia già perfezionato. Ne consegue che il decorso del termine e la conseguente acquisizione non possono essere considerati come mai avvenuti per effetto di una pronuncia successiva, salvo che l’ordine presupposto venga definitivamente annullato. Diversa è, invece, la situazione in cui la pronuncia cautelare o la sentenza di primo grado favorevole intervenga prima della scadenza dei novanta giorni. In tale ipotesi, la pronuncia favorevole determina la sospensione, e non l’interruzione, del termine. La sospensione impedisce che il termine continui a decorrere durante il periodo di efficacia della pronuncia, conservando, tuttavia, il tempo già trascorso; l’interruzione, al contrario, eliminerebbe il periodo già maturato e comporterebbe, una volta cessato il relativo effetto, la decorrenza di un nuovo termine integrale.

L’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: «il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell'esecuzione da parte dell'interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all'Amministrazione l'accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all'ordine».

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