La legittimazione straordinaria del fallito ad impugnare l'atto impositivo: l'inerzia del curatore tra irrilevanza del movente e tutela costituzionale del diritto di difesa
Biagio Riccio
Clara Letizia Riccio
23 Settembre 2026
Il focus, prendendo spunto da un recente arresto della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13262), presenta ed esamina con chiarezza i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra procedura concorsuale e giudizio tributario, con particolare riferimento agli effetti dell’inerzia del curatore nell’impugnare l'atto impositivo.
La massima e la quaestio iuris
«In tema di contenzioso tributario, per gli atti impositivi relativi a presupposti d'imposta formatisi prima della dichiarazione di fallimento, la mera inerzia oggettiva del curatore - consistente nel mancato esercizio della tutela giurisdizionale avverso l'atto - è sufficiente a radicare la legittimazione processuale straordinaria del fallito (o dei suoi amministratori/soci) a impugnare l'atto medesimo, ai sensi dell'art. 43 l. fall., essendo irrilevante la ragione, anche eventualmente valutativa o di convenienza, dell'astensione della curatela».
La massima in epigrafe offre l'occasione per riflettere su una tensione che da sempre attraversa il rapporto tra procedura concorsuale e giudizio tributario: da un lato, il curatore è tenuto ad una gestione oculata ed economica della massa, che lo induce, non di rado, a non disperdere risorse in contenziosi fiscali privi di ricadute concrete sul riparto; dall'altro, il debitore conserva un interesse — personale e destinato a sopravvivere alla procedura — alla corretta definizione della propria posizione erariale. Quando il curatore, per una qualsiasi ragione, si astiene dall'impugnare l'atto impositivo, l'automatismo dello spossessamento rischia di tradursi in un silenzio che grava, in via definitiva, sul fallito.
È in questo spazio di frizione che si colloca la pronuncia in commento, la quale offre una risposta netta: la sola inerzia oggettiva del curatore basta a restituire al debitore la facoltà di difendersi dinanzi al giudice tributario. Come si vedrà, un simile approdo non è frutto di un'improvvisa intuizione, bensì il punto di arrivo di un travagliato percorso ermeneutico, lungamente attraversato da orientamenti discordanti e infine ricomposto dalle Sezioni Unite: è dalle radici di tale evoluzione che occorre muovere.
Il nuovo trend giurisprudenziale dopo le Sezioni Unite del 2023
L’ordinanza oggetto della presente trattazione non costituisce un episodio isolato, bensì l'anello più recente di un vero e proprio filone giurisprudenziale che, nell'arco degli ultimi due anni, ha progressivamente definito la portata dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287. Se al Supremo Collegio si ascrive il merito di aver posto le fondamenta dogmatiche della questione, alle pronunce successive (si veda Cass. civ. 30 luglio 2024, n. 21333) va attribuito quello di averne tratto il portato applicativo, sino a riconoscere al debitore la facoltà di impugnare autonomamente l'atto impositivo in ogni ipotesi di omessa reazione della curatela, quale che ne sia il movente.
In altri termini, muovendo dai principi enunciati dal Supremo Consesso con la suddetta decisione, la successiva giurisprudenza di legittimità ha cristallizzato la propria intenzione di soppiantare in maniera adamantina la differenza tra inerzia “pura e semplice” e inerzia “qualificata” degli organi della curatela.
Resta, nondimeno, imprescindibile evidenziare che tale discrimine condizionava la legittimazione suppletiva del fallito, che trovava spazio solo laddove il curatore fosse rimasto del tutto silente, senza alcuna presa di posizione valutativa. Di converso, qualora quest’ultimo avesse esaminato la questione e deliberatamente ritenuto non opportuno contrastare la pretesa erariale, ogni iniziativa del fallito risultava inevitabilmente preclusa, trattandosi non già di un vuoto decisionale, bensì di una scelta gestionale pienamente consapevole e, come tale, insindacabile.
Un simile ribaltamento, tuttavia, non si comprende appieno se non si penetra nella substantia che lo sorregge: essa affonda le proprie radici nella peculiare natura dell'obbligazione tributaria e nella nozione stessa di inerzia processuale, così come progressivamente definita dalla giurisprudenza di legittimità.
La specialità dell’obbligazione tributaria rispetto a quella di diritto comune
Per addentrarsi appieno nell’intima ratio sottesa al nuovo indirizzo ermeneutico che, seppur parzialmente, si smarca da quanto asserito dalle Sezioni Unite, è preliminare porre in risalto la difformità intercorrente tra l’obbligazione tributaria e quella di diritto comune.
Partendo dal noto presupposto secondo cui alla prima si applica in via residuale la disciplina civilistica – e, sotto il profilo processuale, la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice tributario – il vero e proprio catalizzatore della differenza rispetto all’obbligazione civile si dipana sul piano degli effetti.
In prima istanza va sottolineato che, nell’evenienza in cui non si sollevi impugnazione avverso l’atto impositivo entro il termine decadenziale previsto e quest’ultimo divenga definitivo, esso sopravvive alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, determinando conseguenze radicali nei confronti del debitore. In altri termini, l'esdebitazione, ai sensi dell'art. 278 c.c.i.i., non opera con riferimento alle sanzioni amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: sicché, il liquidato, pur "liberato" dai debiti concorsuali insoddisfatti, resta esposto per l'intero all'obbligo di corrispondere la sanzione irrogata dagli uffici finanziari, quasi sempre commisurata in modo proporzionale all'entità del tributo non pagato.
È in questa sopravvivenza degli effetti che si annida la ragione stessa dell'indagine. Mentre l'obbligazione civile è integralmente assorbita dalla procedura – soddisfatta nel riparto ed elisa, per la parte residua, dall'esdebitazione – il corredo sanzionatorio non accessorio dell'obbligazione tributaria oltrepassa la vicenda concorsuale e continua a gravare sul debitore tornato in bonis.
Non va tralasciato che l’atto ormai inoppugnabile è scaturigine di effetti pregiudizievoli per il contribuente: esso si incastona nella sua storia fiscale e il suo peso specifico grava, in maniera ineluttabile, su ogni ulteriore valutazione che l'Amministrazione finanziaria sia chiamata a compiere in ordine alla personalità e all'affidabilità fiscale complessiva del debitore, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 472/1997, con riflessi sull'an e sul quantum delle sanzioni applicabili in futuro. In questo senso, l'atto definitivo finisce per comporre, stabilmente, il curriculum fiscale del soggetto passivo del tributo.
L’inerzia del curatore
Se l'atto impositivo divenuto definitivo è destinato a imprimere il proprio marchio sulla sfera del debitore ben oltre l'orizzonte della procedura, ne discende un urgente interrogativo: a quali condizioni è concesso al fallito di levarsi a difesa delle proprie ragioni?
La risposta ruota attorno ad un concetto solo in apparenza cristallino, ma in verità cangiante e sfuggente — quello di inerzia del curatore — che la Corte di legittimità ha dovuto sviscerare in più occasioni, districandone le molteplici sfumature.
Al di fuori dell’area giuridica, il termine “inerzia” designa una condizione di staticità e di immobilità che rassomiglia, quasi del tutto, al medesimo atteggiamento del curatore a fronte della pretesa erariale. Eppure, ciò che nel linguaggio comune si esaurisce in una mera assenza di moto, nel lessico giuridico si fa categoria densa e problematica: l'inerzia processuale non si sostanzia solo in un “non fare”, dal momento che il diritto non si accontenta di registrare l'immobilità, ma pretende di interrogarne le cause, chiedendosi se dietro l'inazione si celi il vuoto o, al contrario, una scelta.
Non è certamente fortuito che, proprio riguardo a tale vexata quaestio, siano intervenute le Sezioni Unite del 2023, ricomponendo la pluralità di vedute riguardo al succitato concetto di inerzia: v'era chi si accontentava della mera dimensione oggettiva del fenomeno, ravvisando nella semplice astensione del curatore “l'elemento necessario e sufficiente a fondare la legittimazione straordinaria del fallito” (M. Mauro, La legittimazione attiva a stare in giudizio nelle liti di rimborso Iva in pendenza della liquidazione giudiziale (già fallimento), in Riv. Tel. Dir. Trib., 2020, 1, VII, 227); v'era, per contro, chi pretendeva un quid pluris, subordinando la legittimazione all'accertamento di un totale disinteresse degli organi concorsuali e negandola, per converso, ogniqualvolta l'omissione fosse frutto di una consapevole valutazione di convenienza per la massa (ex multis, Cass. civ. 26 novembre 2021, n. 36894; Cass. civ. 16 novembre 2021, n. 34529; Cass. civ. 19 ottobre 2021, n. 28973; Cass. civ. 20 maggio 2021, n. 13800; Cass. civ. 18 febbraio 2020, n. 4105; Cass. civ. 3 aprile 2018, n. 8132.)
Il Supremo Collegio, escludendo la sussistenza di un vero e proprio contrasto, ha ricondotto tali indirizzi entro un unitario «percorso di progressiva definizione della fattispecie legittimante dell'inerzia», radicandone il fondamento nella specialità del rapporto tributario e nella sua matrice pubblicistica di rilievo costituzionale (artt. 23 e 53 Cost.).
Tuttavia, sebbene le Sezioni Unite abbiano ancorato la questione al sicuro approdo della specialità tributaria e alla sua matrice costituzionale, non ne hanno scandagliato tutte le implicazioni applicative sul piano della legittimazione. Il tassello mancante è stato aggiunto dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, muovendo proprio da tale specialità, è pervenuta a rendere irrilevante il tipo stesso di inerzia, riconoscendo la legittimazione del fallito in tutte le ipotesi di omessa opposizione del curatore, quale che ne sia la ragione (Cass., Sez. V, 30 luglio 2024, n. 21333).
In altri termini, l'assenza di ogni iniziativa oppositiva del curatore vale a riconoscere il diritto al debitore di ricorrere in proprio innanzi al giudice tributario, onde ottenere l'annullamento — totale o parziale — dell'atto: e ciò anche laddove la scelta di non impugnare sia il precipitato di una consapevole adesione del curatore alle valutazioni dell'Amministrazione finanziaria (F. Platania, Alcune osservazioni sulla legittimazione del fallito (e non solo) ad impugnare i crediti fiscali nei procedimenti di liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it, 27 gennaio 2025).
Calando tale indirizzo ermeneutico nella prassi, va rimarcato che la notifica di un atto impositivo non determina di per sé l’ammissione al passivo del debito fiscale. Al fine di inserire tale somma tra le passività, infatti, è indispensabile presentare un'istanza formale che rispetti le regole dettate dalla normativa sull'insolvenza.
Ciò nondimeno, qualora gli organi liquidatori rinuncino a contestare il documento ricevuto, la pretesa erariale si cristallizza diventando inoppugnabile: tale silenzio vincola di fatto il giudice delegato, il quale non potrà che ammettere in via definitiva il credito nel passivo concorsuale. Dunque, informare i responsabili della procedura si rivela un'operazione sterile soltanto qualora non venga poi depositata la formale richiesta di insinuazione; se, invece, si procede con tale istanza, l'omessa impugnazione produce effetti definitivi e insuperabili.
Proprio quest'ultima considerazione — l'inerzia che legittima il fallito persino quando rispecchi una consapevole adesione del curatore alla pretesa tributaria — impone di soffermarsi sulla reale natura di siffatta omissione.
Quest’ultimo ben può rappresentarsi che le sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti — destinate, come si è visto, a sopravvivere all'esdebitazione ex art. 278 c.c.i.i. — permarranno in capo alla persona del contribuente ben oltre la chiusura della procedura; e, per ragioni di economicità e speditezza della gestione, astenersi da ogni iniziativa di contrasto. Non si è al cospetto, dunque, di un'inerzia inconsapevole: l'organo concorsuale prevede l'aggravarsi della posizione personale del debitore e vi resta indifferente, giacché quell'effetto si colloca al di là del perimetro dell'interesse della massa, cui la sua azione è funzionalmente vincolata.
Dunque, non desta stupore l’accostamento – sebbene sul piano meramente descrittivo – di tale atteggiamento alla figura dell'accettazione del rischio propria del dolo eventuale omissivo: vale a dire quella rappresentazione dell'evento pregiudizievole, accompagnata dalla scelta consapevole di non agire (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).
Ciononostante, è bene specificare, sul piano dogmatico, che difetta, nella condotta dell’organo concorsuale, un evento antigiuridico che possa costituire oggetto di accettazione, poiché il permanere delle sanzioni non è conseguenza illecita, bensì effetto che l'ordinamento medesimo ricollega a quella categoria di crediti.
Al netto di quanto esposto, dunque, l’inerzia del curatore, sia secondo la giurisprudenza, sia attendendosi al solo dato normativo, si categorizza quale scelta gestionale pienamente legittima: ed è precisamente tale legittimità a rendere manifesto il vuoto di tutela in cui versa il debitore, pregiudicato in una sfera — quella extra-concorsuale — che nessun organo della procedura è deputato a presidiare.
La problematica trasmigra, allora, dal piano della responsabilità dell'organo concorsuale a quello, ben più radicale, dei principi supremi che presidiano il diritto di difesa del privato dinanzi al potere autoritativo dell'amministrazione.
Siffatti principi affondano le loro radici nella Carta costituzionale, che si erge a baluardo della tutela del debitore là dove le maglie della disciplina concorsuale rischierebbero, altrimenti, di lasciarlo disarmato.
In primo luogo, l’art. 24 Cost.sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, che non può essere sacrificato sull’altare delle esigenze gestorie della procedura concorsuale. In altri termini, l’insolvente, benché defraudato della legittimazione sostanziale e processuale in ordine ai rapporti patrimoniali rilevanti per la massa, rimane pur sempre il centro di imputazione dell’obbligazione tributaria (G. Schiavo, Il fallito conserva la soggettività passiva tributaria, in Corr. trib., 2003, 380): la dichiarazione di liquidazione giudiziale non determina alcun trasferimento della soggettività fiscale al curatore, ma soltanto un subentro funzionale di quest’ultimo nell’esecuzione degli obblighi tributari. In tale veste, l’organo di curatela, pur potendo eseguire gli adempimenti tributari in luogo del debitore, non assume la titolarità del rapporto d’imposta, che permane in capo al contribuente fallito (F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, in Rass. trib., 1990, 241).
Sicché, come anzidetto, dal momento che la soggettività tributaria non si sposta, il debitore continua a soggiacere alle conseguenze – anche sanzionatorie – della definitività dell’atto impositivo.
Dunque, l'avviso di accertamento relativo a obbligazioni sorte prima dell'apertura della procedura deve essere notificato tanto al curatore quanto al fallito: è nella doppia notifica che si espleta la garanzia dell'art. 24 Cost., dal momento che solo essa pone il debitore in condizione di impugnare autonomamente l'atto, ove il curatore rimanga inattivo (S. Marinoni, R. Patini, I confini della legittimazione processuale suppletiva del fallito nell’ipotesi di inerzia del curatore e la rilevanza, anche costituzionale, del rapporto tributario, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 4, 1° luglio 2024, 1380).
Diversamente, l'insolvente subirebbe gli effetti dell'accertamento divenuto definitivo, senza mai aver avuto voce in capitolo. In tal senso va citata Cass. civ. 3 aprile 2018, n. 8132, laddove chiarisce che «l’avviso di accertamento concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo».
Sicché, un diritto di difesa che non consenta neppure di reagire all'atto destinato ad incidere sulla propria sfera personale sarebbe garanzia solo nominale.
Pertanto, se l'atto è notificato al solo curatore, questi è tenuto a informarne il fallito (Cass. civ. 28 aprile 1997, n. 3667): in difetto, il provvedimento non diviene definitivo nei suoi confronti, ben potendo egli contestarlo anche oltre i termini decorsi per la curatela (Cass. civ. 18 marzo 2016, n. 5392), ché l'inerzia dell'organo concorsuale non può tradursi, per il debitore, in una preclusione irreversibile di quell'accesso alla tutela dei propri diritti in giudizio che l'art. 24 Cost. eleva a diritto inviolabile.
Ancor di più, non va tralasciato l'art. 113 Cost., a mente del quale la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa e non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. L'atto impositivo costituisce ontologicamente manifestazione paradigmatica del potere autoritativo dell'amministrazione; sicché una lettura del sistema concorsuale che precludesse in radice al debitore ogni possibilità di reazione avverso la pretesa erariale destinata a riverberarsi sulla sua persona finirebbe per istituire proprio quella zona franca dal sindacato giurisdizionale che il Costituente ha inteso bandire.
I riflessi del nuovo orientamento sulla legittimazione ad impugnare la sentenza
L'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità non esaurisce, tuttavia, i suoi riflessi sul piano dell'impugnazione dell'atto impositivo, ma si proietta inevitabilmente anche sulla diversa questione della posizione processuale del debitore nei giudizi già instaurati e successivamente proseguiti dal curatore.
Secondo l'orientamento tradizionale, invero, una volta intervenuto il subentro dell'organo concorsuale, il fallito perdeva qualsivoglia autonoma legittimazione processuale, potendo, al più, spiegare un intervento adesivo dipendente e restando comunque defraudato della possibilità di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio cui aveva preso parte il curatore. La giurisprudenza ammetteva un'eccezione soltanto nell'ipotesi in cui dalla decisione potessero derivare conseguenze sul piano penale, segnatamente in relazione a procedimenti per bancarotta.
Ciò nondimeno, una simile impostazione, secondo un'autorevole voce dottrinale (F. Platania, Alcune osservazioni sulla legittimazione del fallito (e non solo) ad impugnare i crediti fiscali nei procedimenti di liquidazione giudiziale, cit.), appare oggi difficilmente conciliabile con i principi affermati dal più recente indirizzo della Suprema Corte. Se, invero, si riconosce che l'obbligazione tributaria continua a produrre effetti nei confronti del debitore anche dopo il termine della procedura, non vi è ragione di circoscrivere la tutela di quest’ultimo al solo momento dell'impugnazione dell'atto impositivo, negandogli invece la possibilità di reagire avverso una decisione giudiziale destinata a produrre le medesime conseguenze pregiudizievoli.
Il fondamento di siffatta estensione risiede in una nozione modulata della legittimazione del liquidato, che non si presenta come grandezza fissa e immutabile, bensì va determinata in stretta correlazione con l'interesse concretamente perseguito in giudizio.
Sino a quando perdura l'inerzia della curatela, l'iniziativa del debitore ben può spingersi a tutelare anche questioni che involgono gli interessi della massa; una volta intervenuto il curatore, per contro, quell'area non si dissolve — come pure la giurisprudenza tradizionale asseriva —, ma si contrae entro il perimetro degli effetti che la definitività della sentenza sarebbe destinata a produrre sulla posizione personale del debitore, dopo la chiusura della procedura.
Si delinea, così, una ripartizione dei ruoli netta e coerente: al curatore compete il presidio degli interessi della massa; al fallito, la tutela di quella porzione della propria sfera giuridica — gli effetti extra-concorsuali dell'atto e della sentenza — che alla massa è estranea e che nessun altro soggetto della procedura è deputato a difendere. Negargli tale residua facoltà di reazione si tradurrebbe, all'evidenza e ancora una volta, in un'incostituzionale compressione del suo diritto di difesa.
Del resto, che al debitore fallito debba essere riconosciuta una simile autonomia difensiva non discende soltanto dalla peculiarità dell'obbligazione tributaria, ma trova conferma in un più generale argomento di coerenza sistematica, che si coglie ove si raffronti la sua posizione con quella che egli assume dinanzi a qualsivoglia altro creditore.
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E se il quadro costituzionale già di per sé imporrebbe la conclusione di cui sopra, essa si rinsalda ulteriormente ove si volga lo sguardo alla coerenza interna del sistema: ciò, dal momento che la posizione riservata al debitore fallito di fronte all'Erario non può essere, senza contraddizione, deteriore rispetto a quella che egli assume dinanzi a qualsivoglia altro creditore.
Giova, in proposito, muovere da un rilievo di ordine generale: da sempre si riconosce a qualunque creditore la facoltà di agire nei confronti del soggetto sottoposto a procedura liquidativa concorsuale, ove intenda procurarsi un titolo da far valere una volta chiusa la procedura.
A tale facoltà del creditore fa da naturale contrappeso quella, speculare, del debitore: costui, invero, ben può difendersi autonomamente nel giudizio così instaurato ed esercitare il diritto all'impugnativa allorché la sentenza di primo grado gli sia sfavorevole: è, questa, una simmetria che il sistema conosce e presidia da tempo immemorabile.
Sicché, il processo tributario reca una peculiarità che ne acuisce la portata: la sua natura esclusivamente impugnatoria. Il creditore fiscale, per far valere la propria pretesa, deve notificare al debitore un atto onde provocarne, eventualmente, l'impugnazione; e la mancata reazione a tale atto — a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario, ove il debitore conserva molteplici occasioni di difesa — si traduce, per il decorso del breve termine decadenziale, in una preclusione irreversibile. Ne discende che, proprio là dove la tutela è strutturalmente più esile e la posta in gioco più grave, sarebbe paradossale negare al debitore quella difesa che gli è, invece, pacificamente riconosciuta a fronte di ogni altro creditore.
Detto altrimenti: se al fallito è concesso di difendersi autonomamente contro il creditore privato e di impugnare la sentenza a lui sfavorevole, non si vede per quale ragione ciò dovrebbe essergli inibito proprio nei confronti dell'Erario, dove la definitività dell'atto non impugnato produce conseguenze ben più gravi ed irreversibili. La coerenza del sistema esige, allora, che al debitore non sia sottratta, davanti all'Amministrazione finanziaria, la difesa che gli è garantita davanti a chiunque altro.
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Le considerazioni che precedono consentono di cogliere il significato profondo della svolta operata da Cass. n. 21333/2024 e da Cass. n. 13262/2026 sulla scia delle Sezioni Unite n. 11287/2023. L'abbandono del discrimine tra inerzia pura e inerzia qualificata non è un mero aggiustamento di confini: è lo spostamento del baricentro della legittimazione dall'elemento negativo — il contegno del curatore — all'elemento positivo — l'interesse personale del debitore. Quell'interesse, infatti, esiste identico tanto nel caso in cui la curatela abbia trascurato la questione, quanto in quello in cui l'abbia ponderata e accantonata: ciò che conta non è perché il curatore non abbia agito, ma che cosa il debitore rischi di perdere.
Siffatta scelta ermeneutica, a ben vedere, non costituisce un episodio isolato, ma si inscrive nel solco di una ben più risalente evoluzione: quella che ha condotto, nel corso dei secoli, dalla responsabilità personale del debitore alla sua responsabilità meramente patrimoniale (G. Sicchiero, La responsabilità del debitore, in Tratt. dir. civ., Utet giuridica, 2011, 3 ss.).
Per secoli, infatti, sul debitore insolvente si è addensata una condanna di ordine morale, prima ancora che giuridica: egli veniva considerato inetto, colpevole di aver dilapidato le proprie sostanze per imperizia o sconsideratezza, e chiamato a rispondere di tale inadeguatezza — a prescindere dalle cause reali del tracollo — con la sua stessa persona, secondo l'antico brocardo “qui non habet in aere, luat in corpore”.
Alcuni riflessi di quell'antico giudizio negativo (Corte cost., n. 43 del 1970, laddove si legge che «il fallito subisce una diminuzione nella sua capacità che prescinde dalle ragioni del dissesto e ha base in una sfiducia dell’ordine giuridico verso la sua persona»), permangono tuttora, in particolare nelle incapacità speciali che continuano a colpire il fallito. Tuttavia, il progressivo affermarsi della centralità della persona, ormai sottratta a ogni forma di dominio altrui, ha imposto l'abbandono di quell'arcaica visione, in favore di un modello che pone a garanzia del creditore il solo patrimonio del debitore. È questa la traiettoria che l'art. 2740, comma primo, c.c. suggella nel nostro ordinamento, stabilendo che l'obbligato risponde con l'insieme dei propri beni, presenti e futuri: la responsabilità, spogliatasi delle sue vesti personali, indossa quelle reali e si ordina intorno al concetto unitario della garanzia patrimoniale.
Ebbene, è precisamente in questa cornice che il trend giurisprudenziale in commento trova la propria più autentica collocazione. Riconoscere al debitore il diritto fondamentale di difendersi — impugnando, nei limiti dei presupposti delineati, l'atto impositivo che lo riguarda — significa portare a compimento quella medesima parabola: il fallito non è più oggetto della procedura, ma torna ad essere soggetto titolare di diritti inviolabili (S. Marinoni, R. Patini, I confini della legittimazione processuale suppletiva del fallito nell’ipotesi di inerzia del curatore, cit.).
E vi è di più: agevolandone l'accesso alla tutela giurisdizionale, l'indirizzo accolto solleva il debitore da un onere altrimenti gravosissimo — quello di dimostrare che l'inerzia della curatela discenda da mera indifferenza verso l'atto, e non già da una ponderata scelta strategica. Onere probatorio che, come si è visto, l'irrilevanza del tipo di inerzia ha definitivamente dissolto.
Conclusioni
All'esito del percorso tracciato, può, dunque, asserirsi che l'ordinanza in commento ha reso manifesto come la legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo cessi di configurarsi quale rimedio eccezionale ad una patologia della procedura, per rivelarsi attuazione fisiologica di un diritto di difesa che l'ordinamento non ha mai inteso sopprimere.
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Sommario
La specialità dell’obbligazione tributaria rispetto a quella di diritto comune
L’inerzia del curatore
La parità delle armi: un argomento di coerenza sistematica
Dallo schermo dell'inerzia al fondamento dell'interesse: la chiave di volta