Composizione negoziata della crisi di gruppi societari
Paolo Bosticco
25 Settembre 2026
La procedura di gruppo, introdotta dal legislatore per la prima volta nel Codice della crisi nel Titolo VI del d.lgs. n. 14/2019, è stata estesa alla composizione negoziata dapprima con l’art. 13 del d.l. n. 118/2021 e poi trasferita nel c.c.i.i.; peraltro, il legislatore non ha dettato una vera e propria disciplina autonoma, limitandosi a pochi richiami che lasciano qualche incertezza ai fini soprattutto del coordinamento della disciplina autorizzativa e quanto agli esiti della composizione di gruppo rispetto al procedimento sulla singola impresa.
L’approdo della composizione negoziata di gruppo nel c.c.i.i.
Nell’ambito del Codice della crisi, la disciplina della composizione negoziata unitaria di gruppo è concentrata nell’art. 25 c.c.i.i., rimasto inalterato a seguito dell’ultimo correttivo. Peraltro, prima ancora che entrasse in vigore la disciplina dei gruppi dettata dal c.c.i.i., l’art. 13 del d.l. n. 118/2021 - che ha anticipato l’entrata in vigore delle norme sulla procedura di composizione negoziata della crisi, poi riportate pressoché senza modifiche negli artt. 12 e segg. c.c.i.i. -, già conteneva la disciplina per l’accesso unitario dei gruppi alla composizione negoziata, anche se l’intento innovativo era ivi rimasto necessariamente monco, poiché – non essendo ancora vigenti le norme del Titolo VI del c.c.i.i. – non era possibile prevedere lo sbocco nelle procedure “tipiche” di gruppo disciplinate dagli artt. 284 e segg. c.c.i.i..
Il legislatore ha superato tale aporia nell’individuazione degli esiti possibili della composizione negoziata che si sia avviata in forma unitaria (v. AA.VV., I gruppi di imprese, in S. Sanzo (a cura di), Il codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, Bologna, 2022, 583) allorché, nell’inserire l’istituto all’interno del c.c.i.i., viene previsto all’art. 23 c.c.i.i. che, non solo in caso di esito positivo delle trattative la soluzione della crisi potrà comportare l’adozione in via unitaria di uno degli strumenti negoziali previsti dall’art. 23, comma 1 c.c.i.i. (e tra essi, in particolare, la convenzione di moratoria), ma anche nel caso di esito negativo potranno essere avviate, sia singolarmente che in forma unitaria, le procedure previste dall’art. 23, comma 2 c.c.i.i., che comprendono il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in forma estesa e la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, soluzioni alle quali si aggiungono in generale tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal Codice della Crisi.
Merita di sottolineare da subito che, nel coordinare la composizione negoziata di gruppo con le disposizioni del c.c.i.i. in materia, il legislatore non ha previsto che per l’accesso alla procedura regolata dall’art. 25 c.c.i.i. debba rispettarsi il requisito che caratterizza le procedure del Titolo VI del c.c.i.i., ovvero la convenienza della soluzione aggregata rispetto alla soluzione atomistica; l’unica ipotesi nel quale è prevista una separazione delle trattative si fonda non sulla valutazione dell’interesse della singola impresa ma discende solo dall’eccessiva complessità, per la quale si consente all’esperto di svolgere trattative autonome (con compenso che in forza del secondo comma dell’art. 25-ter c.c.i.i. sarà determinato in base alle masse delle singole imprese ammesse alla composizione negoziata), senza che peraltro ciò implichi espressamente che venga meno un piano che persegua una soluzione aggregata della crisi.
Legittimazione ed accesso alla composizione negoziata del gruppo
Ai fini dell’individuazione delle imprese legittimate ad avviare una composizione negoziata di gruppo – ovvero a parteciparvi, posto che i due ambiti non sono del tutto coincidenti – occorre considerare che dal tenore delle disposizioni contenute nel Titolo VI del c.c.i.i. si evince che le procedure disciplinate dagli artt. 284 e segg. c.c.i.i. dovrebbero riguardare solo imprese che presentino i requisiti dell’art. 121 c.c.i.i.(al netto della tesi contraria, secondo la quale l’art. 290 c.c.i.i. consentirebbe di estendere la liquidazione giudiziale ad imprese sotto soglia, proposta da Trib. Catania 22 marzo 2023, in Fallim., 2023, 804 e criticata nel commento di L. Panzani, La liquidazione giudiziale di gruppo al vaglio della giurisprudenza). Di contro, dalla modifica del testo dell’art. 12 c.c.i.i. introdotta con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che richiama anche la lett. b) dell’art. 2 c.c.i.i., non solo emerge con chiarezza che alla composizione negoziata possono accedere anche le imprese in stato di insolvenza, ma l’estensione della legittimazione, oltre che alle imprese che si trovino in situazione di crisi come definita dalla lett. a) dell’art. 2 c.c.i.i., alle imprese che si trovino «anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa» amplia anche il novero dei soggetti che possono accedere unitariamente alla composizione negoziata di gruppo e fruire di tutti i benefici da essa previsti (v. L. Benedetti, La disciplina della composizione negoziata di gruppo, in Riv.Dir.Soc., 2023, 283).
In ogni caso, dal tenore degli artt. 25 e 25-quater c.c.i.i. risulta altresì pacifico che nell’ambito di una composizione negoziata è invece possibile coinvolgere nelle trattative della composizione negoziata anche imprese che non si trovino in stato di crisi (o di insolvenza). In particolare, posto che l’art. 25-quater c.c.i.i. non esclude tale possibilità, si dovrebbe ritenere che anche le imprese sotto soglia, ancorchè non legittimate a richiedere la composizione negoziata in forma autonoma – posto che per tali soggetti è prevista appunto la procedura specifica disciplinata dalla norma loro dedicata -, possano partecipare alle trattative all’interno di una procedura del gruppo al quale appartengono; più difficile – ma non impossibile nell’ambito di soluzioni di tipo negoziale - è ipotizzare il coinvolgimento di imprese sotto-soglia in soluzioni aggregate “tipiche” alle quali formalmente non potrebbero accedere.
Considerata, invece, la finalità intrinseca dell’istituto, ci si chiede se dall’espressione utilizzata nell’art. 12 c.c.i.i. si debba evincere che il perimetro della composizione negoziata di gruppo può comprendere solo le imprese per le quali sussista una qualche prospettiva di risanamento, inteso come recupero dell’equilibrio cui la norma fa riferimento (sul concetto in generale, v. S. Rossetti, Presupposti e condizioni per l’accesso alla composizione negoziata. Il valore perseguibile: il risanamento dell’impresa, in dirittodellacrisi.it, 2023); ciò porterebbe ad escludere che nell’ambito del gruppo che accede alla procedura di cui all’art. 25 c.c.i.i. possano inserirsi imprese decotte al solo fine di evitare la liquidazione giudiziale o imprese che comunque abbiano cessato la propria attività senza possibilità di riprenderla proprio grazie al piano di risanamento (essendo anche ammessa una temporanea sospensione: v. Trib. Mantova 4 febbraio 2026 in ilcaso.it, 2026). Sul punto, una pronunzia (Trib. Ravenna 24 febbraio 2023) ha attribuito rilievo preminente alla continuità “del gruppo” ovvero al mantenimento delle sinergie derivanti dalla direzione e coordinamento (peraltro poi negando la concessione delle misure protettive a favore delle imprese destinate a cessare l’attività); in ogni caso, alla luce delle interpretazioni prevalenti, la prospettiva di risanamento sembrerebbe intesa in senso lato, anche eventualmente come perseguimento di una “continuità indiretta” (v. l’inedita Trib. Milano 15 giugno 2026 e Trib. Parma 16 gennaio 2026, in dirittodellacrisi.it, 2026), dovendosi invece escludere finalità meramente liquidatorie (v. da ultimo Trib. Isernia 24 aprile 2026 e Trib. Milano 6 febbraio 2026 in ilcaso.it, 2026). Se così è, anche nella composizione negoziata di gruppo l’accesso in senso pieno potrebbe essere precluso alle imprese per le quali non si possa ipotizzare il risanamento, requisito peraltro ravvisabile anche laddove la inclusione di quell’impresa nel piano consenta una più organica gestione del risanamento inteso in senso unitario (si pensi al caso di una società insolvente che possieda unicamente un immobile non redditizio nel quale possa essere trasferita l’attività aziendale di altre società del gruppo).
Di contro, esiste un limite ineludibile all’accesso alla composizione negoziata di gruppo che si evince dall’espressione normativa ove, nel consentire la partecipazione alle trattative delle imprese estere che ne facciano parte, implicitamente esclude che queste si giovino degli effetti procedurali e degli esiti sostanziali della composizione negoziata, che possono prodursi solo limitatamente alle imprese che abbiano il centro degli interessi principali nel territorio dello Stato. Sembra, in tal senso, confermato che le imprese che non abbiano il COMI all’interno dello Stato non potranno beneficiare, tra degli effetti della composizione negoziata, ad esempio delle misure protettive; tuttavia, occorre pur sempre considerare che, nel caso di soluzione della crisi perseguita con l’utilizzo degli strumenti previsti dalle lett. a) e c) del primo alinea dell’art. 23 c.c.i.i., la natura eminentemente negoziale degli accordi con i creditori potrebbe non determinare una preclusione assoluta a che la definizione coinvolga anche l’impresa estera.
La legittimazione a proporre il ricorso unitario, in forza dell’art. 12 c.c.i.i., si estende a tutti gli imprenditori - compresa l’impresa agricola (e le startup innovative sottratte a liquidazione giudiziale) -, che si trovino anche solo nella situazione di crisi probabile – [o “crisi prospettica”, come precisa F. Cesare, Composizione negoziata di gruppo al vaglio dell’efficienza, in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it), 2022] - ivi descritta. In questa fattispecie, quindi, il gruppo comprenderà un novero di imprese più ampio rispetto a quello limitato alle imprese legittimate ad accedere alle procedure “classiche” [si veda Trib. Milano 8 marzo 2022, in IUS Crisi d’impresa(ius.lefebvregiuffre.it), 2022 che ha ritenuto crisi la situazione in cui siano prospettate azioni risarcitorie di terzi non sostenibili dal gruppo]; non solo, ma alle trattative, che costituiscono il fulcro di questo istituto, potranno partecipare anche le imprese in bonis, le quali non si trovino in situazione di crisi neppure probabile (M. Callegari, Frammenti di disciplina dei gruppi nel codice della crisi alla luce del decreto correttivo e dello schema di decreto insolvency, in ilcaso.it, 2022); viceversa, la normativa non disciplina espressamente l’eventualità della riunione ex post di procedure che si avviino in forma separata (N. Abriani, G. Scognamiglio, Crisi dei gruppi e composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 2021); sicuramente, la legittimazione a partecipare alla procedura potrebbe (o forse dovrebbe) estendersi all’impresa in bonis che eserciti la direzione e coordinamento (N. Abriani, La composizione negoziata di gruppo, cit. 108), non però alla persona fisica che diriga il gruppo (poiché l’art. 25 c.c.i.i. consente l’accesso alla composizione negoziata di gruppo solo alla “società o ente” apicale).
Di contro, una limitazione al perimetro del gruppo che può accedere alla composizione negoziata deriva dalla previsione dell’art. 25-quinquies c.c.i.i.: non pare, infatti, derogabile per il gruppo il divieto di depositare il ricorso ex art. 17 c.c.i.i. imposto all’impresa che abbia avviato nei quattro mesi precedenti o per la quale sia pendente il procedimento unitario di cui all’art. 40 c.c.i.i., ancorchè presentato “con riserva”; sul punto, peraltro, è nota la diatriba interpretativa circa l’estensione del divieto (per una disamina sul punto, v. M. Greggio, C. Seghi I limiti di accesso alla composizione negoziata dopo il correttivo-ter del Codice della Crisi, in dirittodellacrisi.it., 2024) che, nella tesi più rigida, precluderebbe l’accesso alla composizione negoziata anche in caso di presentazione di istanze di assoggettamento a procedura di liquidazione giudiziale proposte da terzi, ivi compreso il Pubblico Ministero, laddove la tesi più favorevole allo strumento alternativo (v. Trib. Bari 30 maggio 2024, in ilcaso.it, 2024) sostiene che solo la presentazione da parte dell’impresa dell’istanza di apertura del procedimento unitario sarebbe preclusiva dell’avvio della composizione negoziata. In sostanza, quindi, pare indiscutibile che l’ambito delle imprese che possono accedere alla composizione negoziata di gruppo ne esclude quelle che abbiano richiesto in forma singola di accedere ad una procedura concorsuale, restando incerto se possano invece giovarsi della disciplina di gruppo le imprese per le quali sia stata richiesta da terzi l’apertura della liquidazione giudiziale.
La fase introduttiva e le trattative
L’art. 25 c.c.i.i. precisa che il ricorso per accedere alla composizione negoziata di gruppo si deve presentare alla Camera di Commercio ove ha il centro degli interessi la società o l’ente che in base alla pubblicità ex art. 2497-bis c.c. esercita la direzione e coordinamento; in mancanza, la competenza viene radicata in relazione alla sede dell’impresa che presenta la maggior esposizione debitoria nello stato patrimoniale. La medesima competenza è prevista per il tribunale chiamato ad emettere le misure protettive, la decisione sulle quali, dunque, si concentra presso un unico giudice.
Quanto al contenuto del ricorso, la norma dedicata alla procedura di gruppo contiene poche indicazioni distintive rispetto alla disciplina generale della composizione negoziata: è prevista ovviamente una integrazione documentale con l’inserimento sulla piattaforma di una relazione analitica sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali e dovrà essere precisato in quali registri delle imprese sia stata effettuata la pubblicità di cui all'art. 2497-bis c.c.; l’art. 25 c.c.i.i. prevede altresì la pubblicazione del bilancio consolidato, se redatto (così implicitamente escludendo sanzioni per la mancata redazione, anche se a mio avviso alla redazione del bilancio consolidato si potrebbe applicare lo stesso principio in forza del quale il terzo comma dell’art. 17 c.c.i.i. alla lett. a-bis impone di depositare, in mancanza di bilanci formalmente approvati, «i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza»).
Una volta avviata la composizione negoziata di gruppo, verrà designato un unico esperto, il quale è chiamato a svolgere le trattative in forma unitaria, salvo che ritenga eccessivamente onerosa la trattazione unica, nel qual caso potrà procedere separatamente per le singole imprese. Di contro, il settimo comma dell’art. 25 c.c.i.i. prevede invece la possibilità (su decisione dei diversi esperti nominati o in mancanza con attribuzione dell’incarico all’esperto nominato per primo) di concentrare presso un unico esperto la gestione delle composizioni negoziate che siano state aperte separatamente.
Al riguardo, non a torto un commentatore osserva che le trattative unitarie oltre che gravose potrebbero in taluni casi comportare problemi di interessi in conflitto, sui quali il legislatore non si è pronunciato (N. Abriani, La composizione negoziata di gruppo, in S. Sanzo (a cura di), La composizione negoziata della crisi d’impresa, Bologna, 2026, 113).
Per quel che concerne, d’altro canto, le modalità di svolgimento delle trattative congiunte, pare rimessa all’esperto una certa libertà di forme, in coerenza con la natura dell’istituto, con la possibilità di invitare, ove occorra, a partecipare anche imprese che non versino nella situazione di “pre-crisi” prevista all’art. 12 c.c.i.i. e con la possibile partecipazione non solo di imprese sotto soglia ma anche di imprese straniere.
Alcuni spunti tratti dalle linee guida sulla composizione negoziata di gruppo contenute nel decreto dirigenziale 23 aprile 2026
Ai fini della ricostruzione delle caratteristiche che potrà assumere un piano sottostante ad una composizione negoziata di gruppo, pare opportuno fare cenno alle indicazioni contenute nel decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, recentemente pubblicato in G.U. ad assumere valenza regolamentare (per un commento, v. F. Cesare, Composizione negoziata della crisi tra continuita’ e innovazione: il nuovo decreto dirigenziale 23 aprile 2026, un primo sguardo d’insieme, in ilcaso.it, 2026), seppure limitata ad alcuni spunti in merito alle informazioni che dovrebbero essere rinvenibili nei piani di risanamento, esigenza informativa che nella composizione di gruppo viene estesa alle informazioni sulla composizione e sui rapporti interni al gruppo (anche ai fini di espungere dalle situazioni patrimoniali del test pratico crediti e diritti inesigibili), a conferma della natura generale del principio di trasparenza che si desume dall’art. 289 c.c.i.i..
Dall’art. 7 della sez. II del decreto dirigenziale, dedicata alla struttura della check list per la redazione del piano di risanamento, si evince, d’altro canto, la distinzione tra una domanda di gruppo e quella che si limita ad ipotizzare un collegamento tra domande distinte, collegata alla attribuzione all’esperto (artt. 3.4 e 3.5 della sez. III) della facoltà di invitare alla trattativa altre imprese del gruppo, anche in caso di presentazione di una domanda unitaria e di estendere (in presenza di garanzie o comunque di un interesse al risanamento) l’invito alle imprese non in crisi ovvero addirittura di propugnare una gestione unitaria, accentrandola su un unico esperto o con conduzione congiunta, di procedimenti promossi separatamente per le imprese del gruppo (artt. 3.6 e 3.7 della sez. III), in ogni caso imponendo flussi informativi interni.
Nello stesso senso, è previsto alla sez. II del decreto che la domanda debba in ogni caso dare atto della presenza di situazioni di difficoltà anche su imprese rimaste estranee alla domanda di gruppo e precisare come verranno trattate tali situazioni di crisi e, soprattutto, che debbano essere precisati anche i legami economici in forza dei quali la continuità aziendale di talune imprese dipenda da quella di altre entità del gruppo. Collegata a tale attenzione è la prescrizione che impone di individuare il valore di liquidazione delle singole imprese coinvolte ed altresì gli effetti della liquidazione delle singole imprese sul valore delle altre: pare evidente che l’intento è di consigliare la costruzione della composizione di gruppo su un piano che ricerchi e valorizzi gli effetti vantaggiosi della soluzione unitaria.
Interessante è anche la prescrizione dell’indicazione dell’eventuale pregiudizio che le operazioni intra-gruppo potrebbero arrecare ai creditori di un’altra impresa: in mancanza di specificazione, si deve ritenere che l’informativa debba riguardare qualsiasi entità danneggiata, anche se non è chiaro se la prescrizione si arresti – come pare logico in una soluzione ispirata a criteri negoziali – al momento dichiarativo o se la presenza di un pregiudizio – da ritenersi comunque da valutare anche al netto di eventuali vantaggi compensativi – possa giustificare correttivi al piano suggeriti dall’esperto, nell’ambito delle trattative, per rimediare al trattamento sperequato, tenuto conto della prescrizione dell’art. 3.2 della sez. III del decreto, secondo la quale «nella conduzione delle trattative e nella valutazione delle operazioni infragruppo si tiene conto dell’interesse dei creditori delle singole imprese del gruppo» (v. M.L. Vitali, Riflessioni sulla disciplina della composizione negoziata della crisi (anche alla luce dei recenti interventi del legislatore): tra nuovi incentivi e partecipazione degli stakeholders, in Dir.Fall., 2026, I, 338).
Peculiare disciplina delle misure protettive e delle autorizzazioni del tribunale nel corso della composizione negoziata di gruppo
Il coinvolgimento nella composizione negoziata di plurime imprese genera qualche complessità anche in relazione alla modalità di richiesta di misure protettive e cautelari, posto che l’art. 25 c.c.i.i. non detta una disciplina specifica al riguardo, limitandosi al quarto comma a ricondurre il procedimento alla competenza di un unico tribunale, individuato in quello dell’impresa che – nel rispetto delle forme pubblicitarie prescritte - esercita la direzione unitaria (o, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria, tant’è che proprio a tal fine il protocollo di conduzione della composizione negoziata contenuto nel decreto dirigenziale al punto 3.1 suggerisce all’esperto come primaria tale individuazione); tuttavia, la stessa previsione della sottoposizione ad un unico giudice della richiesta implica a mio avviso che il legislatore abbia voluto ipotizzare richieste protettive o cautelari unitarie, salvo che è lecito chiedersi con quali modalità e limiti le misure possano essere chieste in forma aggregata (v. M. Fabiani, Percorsi di gruppo nella composizione negoziata, in Fallim., 2024, 1482).
Al riguardo, se il presupposto delle misure protettive è quello della funzionalità al “risanamento” (uso il virgolettato, in quanto, nell’evoluzione normativa ed interpretativa, il concetto si è così dilatato da aver di fatto tradito l’originario intento di consentire la salvezza dell’impresa in crisi), inteso anche come mera salvaguardia di una continuità ancorché indiretta, non pare dubbio che la tutela prevista dagli artt. 18 e 19 c.c.i.i. possa essere ritenuta necessaria rispetto alle società che compongono il gruppo, ma lo scrivente ritiene che le misure protettive – ed a maggior ragione quelle cautelari negoziali – non possano trascendere i limiti delle necessità legate alla prospettiva di risanamento (osserva, in particolare, F. Platania, Composizione negoziata della crisi (nel CCII), in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it), 2024 che delle misure protettive non potrebbero giovarsi imprese destinate alla liquidazione): nello stesso senso, l’inibizione delle iniziative dei creditori e soprattutto delle reazioni contrattuali delle controparti negoziali non potrebbe estendersi a favorire inadempimenti che non siano strettamente dipendenti dalla situazione di crisi delle singole entità del gruppo.
Inoltre, la disposizione del quinto comma dell’art. 19 c.c.i.i. – laddove preclude la proroga delle misure protettive qualora l’impresa abbia trasferito la sede nello Stato da meno di tre mesi – induce a ritenere che in nessun caso le misure protettive potrebbero essere estese ad una impresa estera del gruppo, a conferma del rilievo che dette imprese possono essere coinvolte nelle trattative, ma non possono essere parti sostanziali della composizione negoziata.
Per quel che concerne, invece, la possibilità di dare corso ad operazioni assoggettate all’autorizzazione tribunalizia - evidentemente ai fini degli effetti conservativi nell’ambito dei successivi esiti concorsuali, come previsto dall’art. 24 c.c.i.i. - la disposizione del comma ottavo dell’art. 25 c.c.i.i., coordinata con la lett. c) dell’art. 22 c.c.i.i. si occupa unicamente della possibilità di inserire nel ricorso di gruppo la richiesta di autorizzare l’erogazione, a favore delle società controllate o soggette a controllo comune, di finanziamenti ai quali viene, inoltre, riconosciuta natura prededucibile (v. L. Jeantet, Finanziamenti prededucibili dei soci e delle società del gruppo nella composizione negoziata, in F. Lamanna (a cura di), Società e soci e nel codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, 2025, 225 ss.) con espressa esenzione dalla postergazione prevista agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (v. E. Ricciardiello, Nuove prospettive dell’azione revocatoria nella crisi d‘impresa, in sito ilcaso.it, 2024; L. Benedetti, La disciplina della composizione negoziata di gruppo, cit. 283 ss.; contra, prima dell’inserimento della composizione negoziata di gruppo nel Codice della Crisi e quindi con riguardo alla disciplina del d.l. 118/2021, S. Bonfatti, Profili della Composizione negoziata della crisi d’impresa - Gestione dell’impresa; Rinegoziazione dei contratti e cessione dell’azienda; Composizione negoziata della crisi “di gruppo“, in dirittodellacrisi.it, 2022, opinava invece che l’esenzione da revocatoria non implicasse di per sé che non potesse essere esperita l’azione di ripetizione prevista dalle norme del Codice civile), a condizione che l'imprenditore ne informi preventivamente l'esperto, il quale può segnalare la natura pregiudizievole per i creditori dell’operazione, precludendo con l’iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese l’accesso ai benefici correlati [F. Platania, Composizione negoziata della crisi (nel CCII), in IUS Crisi d’impresa(ius.lefebvregiuffre.it), 2024], come ribadito anche all’art. 7.6 della sez. III del citato decreto dirigenziale. Al riguardo, il dubbio sul fatto che l’assenso possa essere negato per i finanziamenti infra-gruppo prededucibili che non risultino funzionali per tutto il gruppo, ma solo per la beneficiaria sembra potersi risolvere nel senso che possa essere sufficiente che tali atti non siano pregiudizievoli per altre entità del gruppo (N. Abriani, La composizione negoziata di gruppo, cit., 122)
Nulla dice, invece, l’art. 25 c.c.i.i. in merito alla possibilità che durante la composizione negoziata venga autorizzata in forma aggregata la cessione dell’azienda o di rami d’azienda appartenenti a diverse entità del gruppo e con quali conseguenze e disciplina (ad esempio, in quanto in una cessione aggregata dovrebbero essere adeguati i criteri di competitività, come osserva G.P. Macagno, Principio di competitività e cessione di azienda nella composizione negoziata della crisi, nella prospettiva del“pre-pack”, in Proc. concorsuali e crisi d’impresa, 2026, 118).
Sul punto, pur prendendo atto che una corrente giurisprudenziale limita i poteri di intromissione del Tribunale nelle decisioni aventi ad oggetto trasferimenti aziendali (v. Trib. Perugia 5 giugno 2025, in Fallim., 2025, 1334, con nota di L. Panzani, Composizione negoziata, autorizzazione alla cessione d’azienda, sorte della prestata cauzione), non vi è dubbio che il sindacato giudiziale è previsto per la concessione dei benefici correlati all’ottenimento dell’autorizzazione, primo fra tutti quello dell’esclusione della solidarietà del cessionario prevista dall’art. 2560 c.c., laddove non sarà, invece, eludibile la corresponsabilità per i debiti di lavoroex art. 2112 c.c. e quella per l’esposizione erariale che residua per i limiti che sfuggono alla dispensa prevista dall’art. 16 del 5 novembre 2024, n. 173 (v. P.G. Cecchini, Architettura delle scelte nella cessione dell’azienda in composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 2026; M. Zonca e C. Ubertis Albano, Itrasferimenti di azienda nella composizione negoziata: le responsabilità solidali del cessionario, tra limiti e criticità, in ilcaso.it, 2026).
Peraltro, sarebbe stato utile precisare se - e con quali conseguenze esonerative - nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo possa essere autorizzata una cessione di azienda con la quale vengano contestualmente trasferiti rami appartenenti ad imprese diverse del gruppo e, in tal caso, se debba essere garantita una corretta suddivisione di corrispettivi, in funzione della individuazione dei valori dei rami trasferiti ovvero se addirittura la valutazione di autorizzabilità debba essere compiuta in forma “atomistica”. Il decreto dirigenziale ha avuto cura di precisare (art. 12.6 della sez. III) che, per l’esonero da responsabilità, la cessione di azienda deve essere autorizzata anche ove sia prevista da parte di una società controllata e deve essere «funzionale al risanamento dell’impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti».
Dove si precisa che costituiscono requisiti imprescindibili – e la formula normativa non pare dettare un’alternativa, ma postularne la compresenza (v. Trib. Milano 12 agosto 2023; Trib. Alessandria 6 ottobre 2025, in Proc.concorsuali e crisi d’impresa, 2026, 253) - dell’autorizzazione tribunalizia (oltre al rispetto della competitività), da un lato, che l’operazione sia funzionale alla continuità aziendale, diretta o indiretta e, d’altro canto, che la scelta assicuri la migliore soddisfazione dei creditori, intesa come migliore opzione tra quelle concretamente percorribili nel caso specifico (v. sul punto Trib. Cuneo 26 settembre 2025, in Fallim., 2026, 250, che ha autorizzato una cessione di rami aziendali di due società di un gruppo), allorchè venga richiesta l’autorizzazione con riguardo ad una cessione aziendale di gruppo, non è chiaro se la valutazione possa essere condotta in forma “aggregata”, applicando estensivamente il noto principio dei vantaggi compensativi [per alcuni spunti sulla possibilità di valutazioni unitarie nelle procedure di gruppo, v. Trib. Bologna 5 dicembre 2023, con nota di P. Bosticco, Qualche timido passo verso la consolidazione sostanziale nell’ambito del piano di concordato di gruppo, in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it), 2024].
Soprattutto, anche per ragioni di tutela del mercato, non pare che l’autorizzazione possa valere ad esonerare dall’applicazione dell’art. 2560 c.c. quelle cessioni unitarie che coinvolgano rami di azienda di imprese che partecipano al procedimento, ma non sono in crisi.
I possibili esiti di una composizione negoziata di gruppo
Come già accennato, con l’inserimento dell’istituto nel c.c.i.i., la soluzione unitaria della crisi del gruppo non si esaurisce alla conclusione della composizione negoziata, ma potrà proseguire nell’ambito delle conseguenti procedure (v. L.A. Bottai, La buonafede del debitore, svolgimento e conclusione delle trattative nella composizione negoziata delle società. Le soluzioni compositive per le imprese del gruppo nella composizione negoziata, in F. Lamanna (a cura di), Società e soci e nel codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, 2025, 195 ss.)
Se le trattative si concludono con esito positivo, potrà quindi essere adottata una delle soluzioni previste dal primo comma dell’art. 23 c.c.i.i., ovvero la conclusione di un accordo negoziale con i creditori idoneo a garantire una continuità aziendale almeno biennale, oppure una convenzione di moratoria o, infine, potrà essere redatto un accordo con i creditori – attestato direttamente dallo stesso esperto – che avrà il contenuto e gli effetti di un piano attestato di gruppo.
Laddove l’art. 25, comma 9 c.c.i.i. prevede l’accesso unitario a tali istituti compositivi di natura eminentemente negoziale, si dovrebbe ipotizzare che i benefici correlati si estendano indistintamente a tutte le imprese del gruppo, anche se è legittimo il dubbio sulla necessità (per evitare turbative alla libera concorrenza) che gli accordi escludano dai benefici quelle imprese per le quali non sia stata riscontrata o venga superata la situazione di crisi.
Nell’ambito delle soluzioni “negoziali” può essere, per certi versi, ricompresa la possibilità di definire l’esposizione erariale con il ricorso alla “transazione fiscale”, normativamente ora applicabile anche nella composizione negoziata, in forza dell’espressa previsione del secondo comma-bis dell’art. 23 c.c.i.i.. D’altro canto, non pare vi siano peculiari difficoltà ai fini della trasposizione dell’istituto anche nella procedura unitaria di gruppo: nulla osta, invero, che in tal caso la proposta all’Erario possa essere unica per tutte le imprese coinvolte, anche se resta il dubbio sulla possibilità che tale proposta venga respinta in toto o se vi sia l’alternativa di una adesione limitata a talune entità; personalmente, considerata la finalità delle procedure di gruppo e la natura degli accordi conclusivi di una composizione negoziata, mi pare che anche per l’accordo col Fisco la struttura proposta dal debitore possa essere solo accolta o respinta, non modificata o “parzializzata”.
In questo senso, viene da chiedersi se la sanzione della risoluzione degli accordi con il Fisco prevista sia in caso di avvio della liquidazione giudiziale (o della liquidazione controllata) sia in caso di inadempimento debba ritenersi estesa a tutti gli accordi proposti; adottando una interpretazione estensiva del principio che si evince dall’art. 286 c.c.i.i., che limita la risoluzione nei concordato di gruppo, si potrebbe ipotizzare che la decadenza valga solo per le imprese che incorrono nella situazione sanzionata, ma occorrerà tener conto della forma unitaria prescelta, che potrebbe anche giustificare la tesi estensiva.
In caso di esito negativo della composizione negoziata – e quindi quando non sia possibile addivenire ad accordi con i creditori, sarà consentito al gruppo di accedere sia in forma unitaria, sia anche proponendo procedure separate, agli istituti previsti dall’art. 23, comma 2 c.c.i.i..
Con la precisazione che, quanto ai rapporti tra la fase della composizione negoziata e le procedure separate successive, il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, risolvendo un dubbio interpretativo, precisa all’art. 3.9 della sez. III che «le imprese del gruppo possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti di cui all’articolo 23 CCII con la conseguenza che la continuità aziendale potrà essere perseguita anche per una sola impresa del gruppo».
Qualora, in particolare, la soluzione della crisi consista nella redazione di un piano attestato – che evidentemente potrà essere anche unitario per il gruppo - ovvero nella prospettazione al ceto creditorio di accordi di ristrutturazione aggregati (S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in ilcaso.it, 2025), si deve ritenere che, laddove venga adottata una forma semplificata e con efficacia estesa degli accordi, possano estendersi al gruppo sia la disposizione che affida all’esperto l’attestazione di raggiungimento degli accordi a maggioranza, sia il beneficio supplementare della riduzione della maggioranza prescritta dal 75% al 60%; ciò a condizione che l’accordo sia previsto nel parere finale dell’esperto (che nel caso di trattative unitarie potrà essere anche unico come conferma l’art. 14.9 del decreto dirigenziale) e qualora la procedura venga richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto che chiude la composizione negoziata ex art. 17 comma 8 c.c.i.i..
Considerato che il nono comma dell’art. 25 c.c.i.i. abilita le imprese del gruppo ad accedere in forma unitaria o atomistica in generale alle soluzioni previste dall’art. 23 c.c.i.i., se ne desume che il gruppo potrà presentare in forma unitaria anche istanza di concordato semplificato, salvo che la norma omette di dettare una disciplina specifica per tale procedura sommaria, se proposta in forma unitaria.
Proponendo una sorta di forzatura interpretativa (peraltro condivisa da N. Abriani, La composizione negoziata di gruppo, cit., 126), si potrebbe ritenere che l’istituto regolato dall’art. 25-sexies c.c.i.i. vada ad integrare un mero “sottotipo” di concordato liquidatorio e, muovendo da tale ricostruzione, si potrebbe opinare si estenda al concordato semplificato la disciplina dettata per il concordato di gruppo delle singole imprese (in tal senso Trib. Bergamo 26 aprile 2023, in Fallim., 2023, 1553), applicandosi in particolare gli obblighi informativi estesi ai dati aziendali di gruppo (del resto, come detto, già imposti dalla circolare del 23 aprile 2026 anche nella composizione negoziata di gruppo) e la disciplina restrittiva dell’omologa che postula l’approvazione di tutte le proposte riferite alle singole imprese, nonché le previsioni in tema di opposizione e di contestazione delle operazioni intragruppo, essendo prescritto, a monte, il riscontro del presupposto di convenienza previsto dall’art. 284 c.c.i.i..
D’altro canto, in mancanza di una deroga esplicita in tal senso, resterebbe esclusa la possibilità di coordinare nel concordato semplificato, che non consente soluzioni in continuità, procedure fondate appunto sulla prosecuzione dell’attività e, più in generale, in assenza di una previsione espressa, è arduo ipotizzare che si possano inserire in una struttura mista concordati di gruppo “ordinari”, disciplinati dagli artt. 284 e segg. c.c.i.i. destinati a risolvere la crisi di alcune delle imprese del gruppo unitamente ad una o più proposte di concordato semplificato per altre.
Come alternativa generale, peraltro, il gruppo potrà fare ricorso agli altri istituti previsti da Codice della Crisi e, pertanto, anche a quelli previsti dal Titolo VI, ivi compreso il concordato di gruppo ordinario, ai quali si aggiunge, per espresso rinvio, la possibilità di accedere alle procedure straordinarie previste dalle normative speciali per le grandi imprese in crisi.
Con la precisazione che, tuttavia, ai fini di percorrere una delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 2 c.c.i.i., si dovrà tener conto dei limiti di accesso precipuamente dettati dalle norme che disciplinano gli istituti concorsuali, che non potrebbero essere derogate per effetto della precedente struttura unitaria della composizione negoziata: ed invero, a voler seguire la tesi restrittiva prevalente, dal perimetro del gruppo che richiede l’accesso alle procedure previste dal Titolo VI dovrebbero essere espunte le imprese che non presentino i presupposti previsti dall’art. 121 c.c.i.i. e quindi, ad esempio, le imprese agricole – tant’è che la lett. d) dell’art. 23 c.c.i.i. tra gli esiti possibili della composizione negoziata per tali imprese vi è l’accesso agli strumenti dettati per il sovraindebitamento dall’art. 25-quater c.c.i.i. – e quelle sotto soglia, nonché le imprese che non possano definirsi in situazione di crisi attuale.
Conclusioni
Pur con qualche aporia di coordinamento con le procedure regolare dal Titolo VI, derivante forse dall’iter che ha introdotto l’istituto trasferendolo poi nel Codice della Crisi, lo strumento della composizione negoziata di gruppo appare un istituto coerente con il mutato approccio allo stesso fenomeno del gruppo, che mira a valorizzarne le potenzialità sinergiche anche nell’ambito della soluzione della crisi.
Tuttavia, sarà opportuno che l’applicazione concreta consenta ai tribunali di integrare le carenze della disciplina con riguardo alla trasposizione all’interno delle composizioni negoziate di gruppo degli istituti – quali la disciplina delle misure protettive, i limiti autorizzativi di atti straordinari e le modalità di attuazione della “continuità indiretta” – che possono assumere aspetti peculiari nell’ambito di una gestione unitaria di una composizione negoziata.
Con la precisazione, che vuole essere più uno “spunto” che un rilievo, che alcune prescrizioni formali contenute nel citato recente decreto dirigenziale sembrano indirizzare la composizione negoziata verso una decisa procedimentalizzazione, che rende arduo confermare la tesi – che pervero era assolutamente in linea con la vocazione che aveva ispirato il legislatore nella enfatizzazione della natura eminentemente negoziale dell’istituto – che nega che la composizione negoziata rientri nel novero delle procedure concorsuali, il che consentirebbe anche nell’ambito della “variante” di gruppo di applicare per analogia i principi dettati dagli artt. 284 e segg. c.c.i.i..
Guida all’approfondimento
In giurisprudenza, sull’accesso del gruppo alla composizione negoziata, sui contenuti del piano aggregato di soluzione della crisi e sugli esiti quali il concordato semplificato di gruppo: Trib. Ivrea 7 gennaio 2026, in dirittodellacrisi.it, 2026; Trib. Milano 6 aprile 2025, in Fallim., 2025, 109; Trib. Bergamo 26 aprile 2023, in onelegale.it.
Con riguardo alla necessità che la composizione negoziata comporti una prospettiva di risanamento, nel senso dell’ammissibilità tout court di una composizione negoziata di tipo liquidatorio, si è espresso Trib. Perugia12 luglio 2024, in ilcaso.it, 2024; contra, hanno escluso una composizione negoziata con fini liquidatori atomistici Trib. Genova 30 marzo 2026; Trib. Milano 6 febbraio 2026; Trib. Vicenza 16 dicembre 2025 e Trib. Pavia 8 luglio 2024).
Con riferimento alla concedibilità di misure protettive al gruppo in composizione negoziata in funzione del contenuto del piano di risanamento: Trib. Venezia 13 gennaio 2025, in Onelegale.it; Trib. Taranto 28 febbraio 2025; Trib. Ravenna 24 febbraio 2023.
In dottrina, in generale sulla composizione negoziata di gruppo e sui suoi possibili esiti, v. N. Abriani, La composizione negoziata di gruppo, in S. Sanzo (a cura di), La composizione negoziata della crisi d’impresa, Bologna, 2026, 87 ss.; N. Abriani, Crisi e ristrutturazione dei gruppi di imprese: dalla trattativa unitaria agli strumenti di risoluzione, in Dir.Fall., 2025, I, 233; L. Jeantet – G. Covino, La composizione negoziata dei gruppi e i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo, in F. Lamanna (a cura di), Società e soci e nel codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, 2025, 245 ss.; N. Abriani - G. Scognamiglio, Crisi dei gruppi e composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 2021; M. Arato, Il gruppo di imprese nella composizione negoziata della crisi, indirittodellacrisi.it, 2021; L. Benedetti, La nuova disciplina della composizione negoziata di gruppo: primi spunti di riflessione, in dirittodellacrisi.it, 2022; M. Fabiani, Percorsi di gruppo nella composizione negoziata, in Fallim., 2024, 1477; G. Scognamiglio, La “composizione negoziata” della crisi dei gruppi di imprese, in Orizzonti Dir.Comm., 2025, 495; AA.VV., I gruppi di imprese, in S. Sanzo (a cura di), Il codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, Bologna, 2022, 570 e segg.; A. Farolfi, Composizione negoziata della crisi, in O. Cagnasso L. Panzani, crisi d’impresa e procedure concorsuali, Torino, 2025, 1053; L. Boggio, La composizione negoziata della crisi dei gruppi di imprese, in M. Irrera e S. Cerrato (a cura di) Crisi e insolvenza dopo il Correttivo ter, Bologna, 2025, 365 ss.
Sull’estensione soggettiva della procedura, v. L. Boggio, La partecipazione di società non insolventi al concordato preventivo di gruppo nell’evoluzione del sistema: nuovi spunti tratti dalla Legge Modello UNCITRAL del 2019, dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e dal novellato Codice della crisi, in GComm., 2022, I, 846 ss.; P. Bosticco, I gruppi societari, in F. Lamanna (a cura di), Società e soci e nel codice della crisi e dell’insolvenza, Milano, 2025, 1426 ss.
Per una panoramica in merito alle questioni “procedurali” nella composizione negoziata di gruppo, v. L. Benedetti, Composizione negoziata e misure protettive per il gruppo di imprese, in Fallim., 2024, 120; L. Panzani, Concordato semplificato di gruppo ed opposizione all’omologazione, in Fallim., 2023, 1553; G. Capobianco, Commento all’art. 25 c.c.i.i., in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Bologna, 2026, 346 ss.; F. Guerrera, Assetti organizzativi di gruppo e prevenzione delle crisi, in ilcaso.it, 2024.
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Sommario
L’approdo della composizione negoziata di gruppo nel c.c.i.i.