Regime di impugnazione dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c.: profili sistematici e orientamenti giurisprudenziali

23 Settembre 2026

Il contributo analizza il regime di stabilità del provvedimento che concede o nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in particolare, il problema della reclamabilità dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c.

Premessa

Il procedimento d’ingiunzione consente al creditore di una somma di denaro, di una cosa mobile o di una determinata quantità di cose infungibili di ottenere un provvedimento di condanna inaudita altera parte, sulla base di una prova scritta idonea a rappresentare una forte probabilità di esistenza del credito. Tale procedimento è finalizzato alla celere formazione di un titolo esecutivo, subordinatamente alla sussistenza di specifici requisiti di ammissibilità, sulla base di un accertamento giudiziale «parziale», al quale non partecipa il destinatario del provvedimento.

La garanzia del contraddittorio è assicurata dalla notificazione del decreto ingiuntivo e dalla conseguente facoltà riconosciuta al debitore di opporsi al provvedimento d’ingiunzione mediante l’introduzione di un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale incombe sul creditore l’onere di provare la fondatezza del diritto di credito azionato secondo le disposizioni generali in materia.

Una volta instaurato il giudizio di opposizione, a norma dell’art. 649 c.p.c., il giudice, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concesso a norma dell’art. 642 c.p.c. nella fase monitoria.

La ratio della norma è quella di garantire all’ingiunto, che ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., il diritto di chiedere, con piena instaurazione del contradittorio, una revisione del provvedimento di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, accordata ai sensi dell’art. 642 c.p.c., e di ottenere, in caso di probabile fondatezza dell’opposizione, l’arresto delle procedure esecutive avviate in dipendenza di detto titolo.

La non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c.

Il provvedimento di cui all’art. 649 c.p.c. costituisce un’ordinanza interlocutoria di contenuto non decisorio, destinato a operare in via meramente temporanea, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull’opposizione. Per effetto di tali caratteristiche, l’art. 649 c.p.c. prevede espressamente che il provvedimento con il quale il giudice sospende l’esecuzione provvisoria del decreto assume la forma dell’ordinanza non impugnabile.

Quindi, considerata la natura non definitiva e non decisoria del provvedimento, sono inammissibili sia il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 18.1.2005, n. 905) sia il regolamento di competenza (Cass. n. 25 giugno 2025, n. 17032; Cass. 25 maggio 2020, n. 9553).

Il regime di irrevocabilità e immodificabilità dell’ordinanza

Come già evidenziato, l’art. 649 c.p.c. prevede espressamente che il provvedimento con cui il giudice sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo assume la forma dell’ordinanza non impugnabile.

In base al disposto di cui all’art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c., la non impugnabilità del provvedimento implica che esso non è né modificabile né revocabile dal giudice che lo ha emesso (Tedoldi, 853).

A fronte del dato letterale, sorge il dubbio se tale regime si estenda anche al provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione.

Secondo una prima tesi, la «non revocabilità», in base al tenore letterale della norma, concerne esclusivamente l’ipotesi in cui il giudice abbia disposto la sospensione della provvisoria esecuzione. Da ciò consegue che l’ordinanza che nega la sospensione segue il regime generale dell’art. 177, comma 2, c.p.c., il che consente la revocabilità dell’ordinanza e, quindi, la reiterabilità dell’istanza (Garbagnati, 240; Zucconi Galli Fonseca, 4222).

Tale conclusione valorizza la circostanza che la «non impugnabilità» prevista dagli artt. 648 e 649 c.p.c. è limitata ai provvedimenti che incidono sull’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo (disponendo la provvisoria esecuzione o la relativa sospensione), con esclusione dei provvedimenti di rigetto, in quanto aventi efficacia meramente negativa. Questa differente disciplina si spiega in ragione del fatto che la non impugnabilità prevista delle norme citate ha la finalità di prevenire modifiche reiterate dell’efficacia del decreto ingiuntivo in pendenza del giudizio di opposizione nonché di stimolare la redazione di atti introduttivi completi.

Secondo una diversa impostazione, esigenze di uniformità di trattamento delle due fattispecie portano a ritenere che, una volta rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, ogni ulteriore statuizione sia riservata alla sentenza conclusiva del giudizio. Qualora intervenga un mutamento del quadro probatorio tale da evidenziare la fondatezza dell’opposizione, la tutela dell’opponente può essere assicurata da una «eccezionale e congrua» anticipazione della pronuncia della sentenza di merito (Valitutti-De Stefano, 426 ss.; Sanzo, 418 ss.).

A supporto di tale ricostruzione, si è evidenzia l’analogia contenutistica tra l’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione, la quale è dichiarata «non impugnabile» dal legislatore, e l’ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 649 c.p.c., posto che entrambi i provvedimenti rendono il decreto ingiuntivo suscettibile di esecuzione. In quest’ottica, assume parimenti rilievo l’analogia sussistente tra l’ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione, normativamente «non impugnabile», e quella che nega la provvisoria esecuzione, dato che, in entrambi i casi, il decreto ingiuntivo non è suscettibile di esecuzione (Trib. Mantova 3 settembre 2011).

Tenuto conto di ciò, si è sottolineata l’opportunità di estendere il regime della non impugnabilità anche alle ordinanze di rigetto.

Il reclamo

Come visto, il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione costituisce un’ordinanza interlocutoria, emessa allo stato degli atti, priva di carattere decisorio e definitivo. Per effetto di tali caratteristiche, l’art. 649 c.p.c. prevede espressamente che il provvedimento con il quale il giudice sospende l’esecuzione provvisoria del decreto assume la forma dell’ordinanza non impugnabile.

Tenuto conto di ciò, ci si è chiesti se il provvedimento che decide sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 649 c.p.c. sia reclamabile.

L’orientamento prevalente esclude tale possibilità (Trib. Roma 26 marzo 2026; Trib. Taranto 11 febbraio 2026; Trib. Bolzano 29 ottobre 2025; Trib. Palermo 18 aprile 2024; Trib. Grosseto 10 dicembre 2024; Trib. Brescia 7 ottobre 2021; Trib. Savona 22 luglio 2019; Trib. Macerata 15 febbraio 2019; Trib. Torino 3 agosto 2018; Trib. Fermo 30 settembre 2016; Trib. Reggio Emilia 23 ottobre 2012; Trib. Arezzo 15 dicembre 2011; Trib. Lucca 15 giugno 2007; Trib. Venezia 4 aprile 2000).

Questa opzione negativa si fonda su molteplici argomentazioni.

Innanzitutto, sotto il profilo semantico, si è osservato che il provvedimento che sospende la provvisoria esecuzione è espressamente definito dalla legge «non impugnabile». Muovendo da questo aspetto, si è rilevato che la ratio del regime di non impugnabilità dell’ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione è riscontrabile nell’esigenza di prevenire modifiche reiterate dell’efficacia del decreto in pendenza del giudizio di opposizione. Questo incentiva la redazione di atti introduttivi più completi. Tali finalità, secondo la teoria in commento, sono incompatibili con il regime di reclamabilità dell’ordinanza.

Da questa prospettiva, si è, altresì, evidenziato che, pur volendo condividere l’impostazione secondo cui, stando al tenore letterale dell’art. 649 c.p.c., questo restrittivo regime inerisce al solo provvedimento di accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dall’opponente, è proprio il connotato della «revocabilità» a escludere che l’ordinanza di diniego possa formare oggetto di una revisio prioris instantiae affidata a un diverso giudice in composizione collegiale.

In ogni caso, si è rilevato che, anche se l’art. 649 c.p.c. qualifica espressamente come non impugnabile unicamente l’ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione, ragioni di coerenza interna impongono di estendere questa interpretazione anche al provvedimento di rigetto della medesima istanza. Alla luce di tali considerazioni, si è affermato che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 649 c.p.c. non è impugnabile con reclamo, indipendentemente dal suo contenuto.

Piu in generale, si è osservato che le disposizioni del rito cautelare uniforme non si applicano ai procedimenti previsti dal codice di rito al di fuori del quarto libro, Capo III, Titolo I, Sezioni II, III e V.

A ciò si è aggiunto l’ulteriore argomento che il procedimento di cui all’art. 649 c.p.c. è disciplinato in modo autonomo sulla base di una disposizione che rende comunque incompatibile l’estensione delle norme sul processo cautelare uniforme.

In ogni caso, si è rilevato che l’ordinanza ex art. 649 c.p.c. ha natura sommaria, ma non cautelare, vista la scarsa influenza del «periculum in mora» nella decisione del giudice. Da questa prospettiva, si è evidenziato che, pur ammettendo che l’ordinanza di cui all’649 c.p.c. presenti caratteristiche di strumentalità e di provvisorietà del tutto analoghe a quelle delle misure cautelari, essa non partecipa di tale natura dal momento che il provvedimento di sospensione si colloca in un momento in cui si è già avuto un accertamento sommario del diritto, idoneo al passaggio in giudicato.

Ancora, si è messo in rilievo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 306 del 2007, nell’escludere la fondatezza di plurime questioni di legittimità costituzionale dell’art. 648 c.p.c., ha puntualizzato come «la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall’ordinanza di rimessione non imponga affatto una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi». Successivamente, la Corte costituzionale, chiamata a deliberare sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011, che preclude l'ammissibilità del reclamo cautelare contro le ordinanze relative alla sospensione dell'ingiunzione amministrativa, ha rilevato una stretta connessione tra tali ordinanze e quelle disciplinate dagli artt. 648 e 649 c.p.c., escludendo che un'eventuale carattere cautelare, inteso in senso lato, comporti necessariamente l'applicazione del procedimento cautelare uniforme (C. cost. 19 ottobre 2018, n. 189). Di nuovo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell’affermare che l’ordinanza di sospensione di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c. ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell'opposizione pre-esecutiva, ha escluso l'analogia con le inibitorie dei titoli esecutivi giudiziali (artt. 351, 373 e 649 c.p.c.), con la conseguenza che non può estendersi la regola della non impugnabilità affermata per queste ultime (Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19889).

È stato, inoltre, rilevato che il legislatore, qualora abbia inteso prevedere la possibilità di proporre reclamo contro le ordinanze emesse da organi giudiziari monocratici, lo ha fatto in modo esplicito (si pensi alle nuove ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda rese nel corso del giudizio ordinario di cognizione di cui agli artt. 183-ter, comma 3 e 183-quater, comma 2 c.p.c.).

In senso critico, parte della dottrina ha messo in rilievo che l’ostacolo costituito dal regime di « non impugnabilità » dell’ordinanza sancito dall’art. 649 c.p.c. potrebbe essere superato dalla considerazione che tale previsione normativa è stata introdotta nel nostro sistema processuale allorquando il rimedio del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. non era ancora contemplato tra gli istituti processuali, con la conseguente possibilità di limitare l’inoppugnabilità prevista dalla norma ai tipici mezzi di impugnazione delle sentenze (Ungaretti Dell’Immagine, 987).

Si è, altresì, osservato che la delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 669-terdecies c.p.c. è strettamente correlata alla natura cautelare del provvedimento, a prescindere dalla collocazione sistematica della misura. Inoltre, si è evidenziato che l’ordinanza di cui all’art. 649 c.p.c. presenta le caratteristiche strutturali dei provvedimenti cautelari. Essa innanzitutto richiede la valutazione del periculum in mora, quale elemento che concorre a configurare i «gravi motivi», e del fumus, da intendersi come verosimile fondatezza dei motivi di opposizione. Inoltre, il provvedimento in questione è connotato da provvisorietà, in quanto è destinato a essere assorbito dalla decisione definitiva, e da strumentalità, dato che anticipa un effetto della decisione di merito favorevole al debitore e non può sostituirsi ad essa (Cariglia, 1104).

Ancora, si è valorizzato il fatto che la Suprema Corte (Cass. 13 marzo 2012, n. 3979), riconoscendo la natura lato sensu cautelare del provvedimento di cui all’art. 649 c.p.c., ha statuito l’applicabilità del rito cautelare uniforme, specificamente nella parte che consente l’adozione della misura prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare (ex art. 669-sexies c.p.c.). Infine, si è sottolineata la necessità di preservare il diritto di difesa delle parti, valorizzando una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo.

In quest’ottica, una recente pronuncia di merito (Trib. Roma 29 dicembre 2023), ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini della disciplina applicabile, tra l’ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e quella che rigetta l’istanza in esame.

Partendo da tale distinzione, si è ritenuto ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di diniego dell’istanza ex art. 649 c.p.c., attraverso un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme di riferimento. Ciò in linea con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha evidenziato l’esistenza di «un’area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell’art. 111 Cost.» (C. cost. 10 novembre 2023, n. 202).

A sostengo di tale conclusione, si è posto in luce che: a) nell’attuale sistema processuale il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. si configura quale rimedio generale di revisione di provvedimenti sommari, anche privi di natura cautelare (si pensi, ad esempio, gli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149/2022); b) le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali a cui occorre far riferimento per colmare eventuali lacune della disciplina dei procedimenti ispirati alla stessa ratio; c) la « non impugnabilità » è prevista dall’art. 649 c.p.c. solo per il provvedimento che sospende la provvisoria esecuzione concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., non anche per quello di rigetto; d) la natura cautelare dell’ordinanza di cui all’art. 649 c.p.c. comporta l’applicabilità del rito cautelare uniforme, compresa la possibilità di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

A fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito ritenuti discordanti, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 27 agosto 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della questione di diritto «inerente all’ammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice rigetta l’istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., confermandola quindi)».

La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2024, n. 26140 ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal tribunale di Roma, rilevando che, rispetto alla questione prospettata, non sussiste il requisito di ammissibilità dell’esistenza di « gravi difficoltà interpretative », contrapponendosi solo due ordinanze emesse dal medesimo tribunale di Roma al prevalente indirizzo giurisprudenziale diffuso su tutto il territorio nazionale che esclude l’ammissibilità del reclamo avverso le ordinanze di rigetto dell’istanza di sospensione o di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Riferimenti

Cariglia, Brevi note sull’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., in Giur. it., 2012, 5, 1103 ss.;

Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, a cura di Romano, Milano, 2012;

Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, a cura di Capponi, Bologna, 2009;

Tedoldi, Commento all’art. 649 c.p.c., in Commentario del Codice di procedura civile, Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella (a cura di), Torino, 2014;

Ungaretti Dell’Immagine, Brevi note in materia di controlli sulle ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., in Giur. merito, 2008, 986 ss.;

Valitutti-De Stefano, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013;

Zucconi Galli Fonseca, Il procedimento per ingiunzione, in Diritto processuale civile, a cura di Dittrich, Milano, 2019.

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