Il contenuto ed i limiti degli obblighi di vigilanza del collegio sindacale della controllante/capogruppo rispetto alle controllate, con particolare riferimento agli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili e agli strumenti di regolazione della crisi. I profili di responsabilità omissiva
Gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale della società capogruppo
L’evoluzione normativa esaminata (Codice della crisi e decreto legislativo n. 47/2026), ha contribuito a rendere la funzione del Collegio sindacale sempre più centrale nella prevenzione della crisi di impresa e quale presidio della continuità aziendale e della adeguatezza degli assetti.
In questa prospettiva vanno letti gli obblighi del Collegio di una società controllante rispetto alle controllate.
Nelle realtà di gruppo, i doveri previsti dalle norme su esaminate si ampliano: l'organo di controllo della capogruppo non può limitarsi a verificare la propria struttura, ma deve accertarsi che il vertice societario monitori e gestisca correttamente i rischi dell'intero perimetro di gruppo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Il collegio sindacale della holding dovrebbe esercitare il proprio ruolo attraverso precise linee d'azione: - vigilanza sulla direzione e coordinamento: verifica che gli amministratori della controllante abbiano istituito flussi informativi periodici e strutturati con le controllate; -controllo della "centrale rischi" di gruppo: accertare che l'assetto della holding sia idoneo a intercettare tempestivamente segnali di crisi o criticità operative provenienti dalle partecipate; - verifica delle procedure di consolidamento: presidiare l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile nel recepire i dati economico-patrimoniali delle controllate.
In questa prospettiva, pertanto occorre che sia dia luogo : - allo scambio dati con gli organi di controllo delle controllate attraverso riunioni periodiche e comunicazioni stabili con i rispettivi collegi sindacali o sindaci unici; - ad interlocuzioni con il revisore legale, attraverso analisi delle risultanze emerse durante la revisione del bilancio consolidato e delle singole semestrali o annuali delle filiali; - ad esame dei verbali e dei flussi interni, attraverso la richiesta di informazioni mirate agli amministratori della controllante che siedono nei consigli di amministrazione delle controllate.
Ciò posto, va comunque precisato che, anche alla luce del disposto dell’art. 120-bis, CCII, non è plausibile un obbligo della capogruppo di proporre un concordato di gruppo ovvero un accordo di ristrutturazione o un piano attestato “unitari”, all’emergere di una situazione di crisi circoscritta ad una o più controllate, da cui non risulti un concreto rischio di pregiudizio per la stabilità del gruppo ovvero di esposizione a responsabilità risarcitorie ex art. 2497 c.c., e cioè che non sia comunque idoneo a ripercuotersi negativamente sull’intera impresa di gruppo. Conseguentemente alcun obbligo di vigilanza della holding sarebbe configurabile in relazione a tale ipotesi.
Resta evidente che essendo a norma dell’art. 120-bis, ccii, l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano (i quali sono tenuti solo a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione e a riferire periodicamente del suo andamento), non sussiste un vero e proprio obbligo incondizionato di salvataggio della capogruppo di fronte alla crisi di una controllata, pena la violazione dell’interesse dei creditori.
Gli amministratori della holding sono chiamati a verificare la fattibilità delle strategie disponibili, se ed in che termini sia possibile un salvataggio e fino a che punto, nell’ottica di un’efficiente politica di gruppo, sia possibile attutire le conseguenze pregiudizievoli della crisi della controllata. Tutto ciò con tutte le conseguenze del caso anche rispetto ai doveri-poteri dell’organo di controllo della holding e delle controllate.
Nelle realtà di gruppo, il collegio sindacale della controllante è tenuto a vigilare sulla adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, accertandosi che i flussi informativi provenienti dalle controllate siano idonei e tempestivi: tali doveri strettamente funzionali ad intercettare tempestivamente i segnali di crisi aziendale o rischi operativi che originano all’interno delle società figlie e che potrebbero impattare sulla stabilità della capogruppo.
Se il collegio sindacale, vigilando anche sulle dinamiche di gruppo, rileva il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, anche a danno della controllante o tramite operazioni con esse, ha il potere o il dovere di presentare denuncia al Tribunale.
In questo senso l’art. 2409 c.c. è semplicemente confluito nella nuova formulazione dell’art. 2396 quater ma la sostanza non è mutata. E, dunque, sia in applicazione dell’art. 2409 c.c., sia in applicazione della nuova disposizione, il riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” , consente di affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità, oltre che riguardare la sfera societaria, devono essere attuali e, pertanto, nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.
Gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale della società capogruppo con riferimento al dovere di controllo sulla predisposizione degli assetti adeguati. Profili di responsabilità omissiva
L’ impostazione innanzi riferita, assume rilievo anche con riferimento al contenuto dell’obbligo di vigilanza del Collegio sindacale di una holding rispetto alla istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Il decreto legislativo n. 47/2026 ha rafforzato il ruolo dell’organo di controllo, chiamato a verificare non soltanto il rispetto della legge e dello statuto ma anche a valutare l’efficacia e l’effettivo funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dagli amministratori; assumono, in questa prospettiva, un ruolo centrale le valutazioni concernenti l’adeguatezza degli assetti, l’efficacia dei flussi informativi in quanto la vigilanza è funzionale alla prevenzione delle situazioni di rischio e finalizzata ad accertare che i principali rischi strategici, operativi, finanziari vengano tempestivamente individuati, adeguatamente misurati e gestiti attraversi procedure coerenti con la complessità dell’impresa.
L’organo di controllo non è chiamato a svolgere una funzione meramente ispettiva ma contribuisce al corretto funzionamento della organizzazione societaria ed alla prevenzione dei rischi aziendali.
In questa prospettiva, la novella ha, dunque, rafforzato e fatto emergere con maggiore evidenzia la finalità effettiva degli assetti adeguati quale strumento per la predisposizione di un apparato organizzativo finalizzato a prevedere, prevenire ed affrontare la crisi dell’impresa. Tale funzione era già presente in realtà, ancor prima della riforma, nella disposizione ex art. 2086, secondo comma, c.c.
Invero, tale disposizione struttura l’obbligo organizzativo (posto quale principale dovere a carico dell’imprenditore) come specificamente finalizzato alla prevenzione ed “aggressione” tempestiva della crisi. Tanto si desume dalla generica formulazione operata dal legislatore con l’utilizzo, in seno alla disposizione de qua, dell’avverbio “anche” (…”dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della perdita della continuità aziendale…”)
Se risulta, infatti, evidente la ragione per cui l’adeguatezza degli assetti (costruita in termini di obbligo a carico dell’imprenditore) debba essere finalizzata alla previsione tempestiva della crisi, parrebbe meno chiaro il perché siffatta adeguatezza sia “obbligatoria” anche rispetto ad altre finalità, che la norma non individua in alcun modo; la norma non chiarisce rispetto a quale altra finalità, oltre a quella di prevedere e prevenire la crisi, sarebbe funzionale l’obbligo di istituire gli assetti adeguati.
In buona sostanza, mentre certamente l’imprenditore appare tenuto, nell’interesse dei creditori sociali e della conservazione del patrimonio sociale, ad organizzare al meglio l’impresa per evitare e/o affrontare tempestivamente la crisi, non altrettanto facile appare individuare ulteriori interessi di tipo privatistico che valgano a far assurgere la pianificazione e l’organizzazione imprenditoriale al rango di vero e proprio obbligo.
Conseguentemente, data la generica formulazione dell’obbligo di istituire gli assetti nei termini sopra evidenziati, può affermarsi che solo qualora gli assetti siano specificamente finalizzati a prevenire, prevedere od aggredire la crisi, l’art. 2086 c.c. può definirsi norma impositiva specifica e diretta, considerato che è in relazione alla crisi che la portata percettiva di esso è specifica e diretta. Conseguentemente, l’obbligo di vigilanza rispetto al dovere di istituzione degli adeguati assetti, anche per ciò che riguarda i sindaci di una holding, potrebbe configurarsi solo in quei casi in cui, in un contesto di violazione del disposto dell’art. 2086, 2°comma, c.c., emergano specifici inadempimenti degli amministratori ai propri doveri, tali da qualificarsi come gravi irregolarità.
In questa prospettiva, rafforzata dalla evoluzione normativa esaminata, l’assenza di assetti adeguati assume rilevanza ai fini di un inadempimento degli amministratori e, conseguentemente degli obblighi di vigilanza in capo ai sindaci non per il solo fatto della tardiva predisposizione ma qualora sussistano inadempimenti degli amministratori ai propri doveri e allorquando gli assetti (eventualmente non) adottati dagli amministratori abbiano fatto sì che non fosse tempestivamente prevista, prevenuta od affrontata una crisi.
L’art. 2086 c.c. parrebbe, dunque, avere inteso sanzionare l’amministratore che non si ponga nella condizione di prevedere, prevenire od affrontare la crisi e, conseguentemente, sanzionare il mancato o non sufficiente controllo da parte dei sindaci di una holding su tale condotta attraverso la predisposizione di presidi di vigilanza (sulla circolazione dei flussi informativi e sulla capacità dell’assetto del gruppo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi o la perdita della continuità aziendale) capaci di intercettare la mancata attivazione di meccanismi reattivi alla crisi o che gli amministratori della capogruppo stiano trascurando i segnali di crisi provenienti dalle controllate.
L’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa ed il controllo sulla efficace predisposizione da parte dei sindaci, costituisce lo strumento che consente la rilevazione tempestiva della crisi e l’individuazione delle criticità che possono emergere e compromettere la continuità aziendale, obbligando gli stessi ad attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi ed il recupero della eventualmente compromessa continuità aziendale.
Conseguentemente può affermarsi che qualora gli amministratori abbiano attivato un qualche meccanismo reattivo (pur tardivo e pur in difetto di una preventiva predisposizione di adeguata organizzazione), un eventuale provvedimento in materia di controllo giudiziario - ispezione o nomina di amministratore giudiziario – sarebbe inammissibile, per difetto di attualità della grave irregolarità né potrebbero configurarsi profili di responsabilità concorrente a carico dei sindaci per omessa vigilanza, a fronte della mancata predisposizione degli assetti qualora tale omissione non abbia contribuito a perpetuare gravi fatti contrari ai doveri di amministrazione dannosi per la società o non abbia contribuito all’aggravamento dello stato di crisi o del dissesto della stessa.
Non potrebbe, infatti, sostenersi che se l’amministratore di una impresa di successo che ponga del tutto in secondo piano organizzazione e pianificazione, sia per ciò stesso inadempiente e, che conseguentemente sussista, per ciò solo, una responsabilità dei sindaci (anche di una capogruppo) per omessa vigilanza. Un’azienda può avere assetti perfetti ma fallire egualmente a causa di dinamiche di mercato, scelte strategiche errate o shock macroeconomici. L’efficienza aziendale reale e la capacità di generare flussi di cassa stabili non dipendono dalla burocrazia interna ma dalle dinamiche di mercato.
Un’ enfatizzazione degli assetti rischia di creare un automatismo giudiziario pericoloso che è quello di considerare la presenza di una crisi come prova in re ipsa della inadeguatezza degli assetti preesistenti, spostando il focus dalla qualità delle decisioni commerciali ed industriali alla correttezza formale delle procedure interne. Gli assetti sono strumento per intercettare la crisi ma non garantiscono il successo commerciale e la mancanza di un determinato standard organizzativo non può essere utilizzato per sindacare nel merito le scelte degli amministratori né può esistere un modello standardizzato valido per tutti, pena la violazione della insindacabilità delle scelte gestorie. Occorre evitare che un’enfasi eccessiva crei terreno fertile per azioni di responsabilità massive contro gli amministratori ed i sindaci al minimo segnale di squilibrio, basandosi sull’assunto, ex post, che se c’è stata crisi l’assetto non era adeguato.
Considerazioni sulla eccezione di inadempimento del curatore ex art. 1460 c.c.
Alla luce dell’insegnamento consolidato della Suprema Corte, nel caso – che qui viene in rilievo - della formazione dello stato passivo, il curatore, a fronte dell’insinuazione del professionista, ben potrebbe limitarsi a sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., gravando a questo punto lo stesso creditore dell’onere di provare di avere correttamente eseguito la propria prestazione, pena l’esclusione totale o parziale.
Questa regola di massima, tuttavia, non può essere declinata in modo grossolano e rigido in quanto un simile metodo si tradurrebbe in una lettura inadeguata del principio enunciato dalle Sezioni Unite e verrebbe in concreto ad arrecare un vulnus alle possibilità di tutela di qualunque creditore.
E, dunque, se il curatore può avvalersi dell’eccezione ex art. 1460 c.c., tuttavia il contenuto di tale eccezione non può essere indeterminato bensì adeguatamente specifico e, soprattutto, occorre scongiurare il rischio che il contenuto di tale eccezione si traduca in una automatica e, dunque, grossolana equivalenza, ad esempio, tra esito infausto dello strumento di risoluzione della crisi e sussistenza di un inadempimento per omessa vigilanza.
Nell’ambito dei gruppi societari, le specifiche omissioni di controllo che la curatela o la società possono contestare al sindaco di una holding per sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e negargli il compenso riflettono un dovere di vigilanza di tipo sostanziale e non meramente formale, come innanzi evidenziato.
Quando il sindaco esercita le sue funzioni in una società controllante (holding), il dovere di vigilanza si estende all’attività del gruppo ed ai flussi informativi con le controllate ma il curatore non può limitarsi ad eccepire il mero evento della liquidazione giudiziale, o del dissesto societario, o l’omesso controllo sulla predisposizione degli assetti come obbligo a carico degli amministratori in sé e cioè non correlato alla finalità di prevenzione ed “aggressione della crisi di impresa.
L’inadempimento deve essere parametrato non solo ad una condotta omissiva specifica rispetto ai poteri reattivi (1. omessa vigilanza sulle operazioni infragruppo anomale o pericolose per la holding quali ad esempio i finanziamenti di gruppo infruttiferi erogati a società figlie ormai decotte, concessione di fideiussioni o garanzie a prima richiesta a favore di controllate insolventi, cessione di partecipazioni a valori non congrui; 2. omessa rilevanza di adeguati flussi informativi da parte degli organi di controllo delle società controllate come ad esempio la mancata richiesta formale di informazioni e bilanci periodici ai sindaci revisori delle società controllate o l’omessa verbalizzazione del rifiuto o del ritardo degli amministratori nel fornire chiarimenti sull’andamento delle partecipate; 3. la mancata verifica della realtà sottostante delle partecipazioni in bilancio e cioè di non avere censurato i bilanci di esercizio della holding in cui le partecipazioni nelle società controllate venivano mantenute a valori storici o di iscrizione palesemente sovrastimati, pur in presenza di perdite sistemiche e storiche di queste ultime e, dunque, non aver preteso le svalutazioni delle poste azionarie inducendo in errore il mercato sulla reale consistenza patrimoniale della holding; 4. l’inerzia davanti a condotte gestorie degli amministratori della controllante che pregiudicano il patrimonio sociale attraverso la gestione delle partecipate) ma anche funzionalità di tali omissioni rispetto alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio e alla prevenzione della crisi d’impresa; tanto, anche sotto il profilo della consequenzialità temporale tra periodo in cui si è svolta la vigilanza e dissesto del gruppo societario
Segue che il creditore, nell’ambito di una attività di mera allegazione e non anche di prova, è tenuto rigorosamente ad individuare ed identificare l’inadempimento oggetto dell’allegazione, che altrimenti risulterebbe del tutto indeterminata, sicché la curatela che eccepisca l’inadempimento non può limitarsi a ricollegare la propria eccezione nemmeno al mero dato storico del naufragio dello strumento di risoluzione della crisi ma dovrà individuare la specifica tipologia di negligenza e violazione attribuita al creditore insinuato, tenendo conto della prestazione che su quest’ultimo gravava, delle ragioni che hanno condotto all’insuccesso dello strumento di risoluzione della crisi ed anche del nesso causale tra tale dato ed il dedotto inadempimento.
Specie con riferimento ai gruppi di imprese, dove il collegio sindacale della controllante non ha un potere di controllo diretto sugli assetti della controllata e dove spetta ali amministratori della holding verificare la fattibilità delle strategie disponibili e se ed in che termini sia possibile un salvataggio, occorre indagare ed individuare in modo specifico gli obblighi di vigilanza (il cui contenuto è stato esposto in precedenza) che si assumono violati ed in che rapporto le eventuali condotte omissive si pongano rispetto al danno, non potendo configurarsi, specie in queste realtà aziendali così complesse, una responsabilità oggettiva a carico dei sindaci.
La responsabilità sarà riconosciuta laddove, sulla base di un giudizio controfattuale risultasse che il danno patito dalla società a causa di atti od omissioni gestorie non si sarebbe verificato qualora i sindaci avessero adempiuto correttamente ai propri doveri.
L’eccezione di inadempimento “indefinita” dovrà ritenersi, pertanto, tamquam non esset.