Continuità tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario
23 Settembre 2026
In tema di riscossione esattoriale, qualora il terzo pignorato non ottemperi all'ordine di pagamento diretto impartito ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, il successivo pignoramento nelle forme ordinarie di cui all'art. 543 c.p.c. non costituisce una nuova procedura esecutiva, ma rappresenta la prosecuzione di quella speciale già iniziata. Ne consegue che la rateizzazione del debito intervenuta dopo l'avvio del pignoramento ex art. 72-bis non impedisce la prosecuzione dell'esecuzione nelle forme ordinarie, non trovando applicazione il divieto, previsto dall'art. 19 d.P.R. n. 602/1973, di avviare nuove procedure esecutive. In tema di pignoramento esattoriale presso terzi, il pagamento della prima rata del piano di dilazione non determina l'estinzione della procedura esecutiva già avviata qualora il terzo abbia anteriormente reso dichiarazione positiva. Ai fini dell'art. 19, comma 1-quater.2, d.P.R. n. 602/1973, integra una «dichiarazione positiva» anche la dichiarazione spontanea resa dal terzo nell'ambito della procedura speciale ex art. 72-bis, equiparabile, a tali effetti, alla dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., non richiedendo la disposizione che la dichiarazione del terzo sia resa nelle forme previste da quest'ultima norma. |