Codice della strada: quando scade il termine per esercitare la delega?
29 Settembre 2026
A completamento, l’art. 35 della legge contiene anche un'ampia delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione concernente la circolazione stradale, nel rispetto di quattro principi di carattere generale, recati nel comma 2:
Il termine per l’emanazione dei relativi decreti legislativi era originariamente stabilito, dal comma 1, in 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Tuttavia, nell’imminenza della scadenza, il 21/11/2025, è stato presentato alla Camera il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2713, recante Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, con l’intento:
Inoltre, sono state previste:
Dopo l’approvazione in data 3/3/2026, il ddl, acquisito il n. 1826, è stato trasmesso al Senato che, il 22/7/2026, l’ha approvato con modifiche, ampliando ulteriormente il termine a 22 mesi. Tornato alla Camera, in terza lettura, con il numero 2713-B, è stato approvato definitivamente, in data 16/9/2026, sebbene a oggi non ancora pubblicato in G.U. Nuovo termine In conclusione, confermata la proroga da 12 a 22 mesi, il termine per l'esercizio della delega ai fini della redazione del nuovo codice della strada è differito al 14 ottobre 2026. Il cronoprogramma della riforma prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro il termine - prorogato dal disegno di legge - di 90 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni entro 20 giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Tuttavia, se il termine previsto per il parere scade nei 40 giorni che precedono la scadenza dei 22 mesi dalla pubblicazione della legge delega, o successivamente, il termine è prolungato - grazie alla proroga del disegno di legge - di 150 giorni. Ne deriva che, in tal caso, il termine per l’esercizio della delega potrebbe arrivare a scadere il 13 marzo 2027. La bozza Allo stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto uno schema di nuovo codice della strada che si sostanzia in VIII titoli, con il dichiarato intento di perseguire una semplificazione normativa, recante regole chiare e comprensibili, unitamente alla riorganizzazione delle sanzioni. Tale bozza è stata trasmessa per consultazione a numerose amministrazioni, associazioni, operatori professionali e rappresentanti del settore, che hanno potuto presentare osservazioni entro il 13 settembre 2026. L’auspicio La formulazione legislativa del vigente Codice della Strada costituisce la risultante di 199 modifiche che, nel portare a un’ipertrofica stratificazione di previsioni - troppo spesso confuse e contraddittorie - hanno manifestato la loro inidoneità a svolgere un’efficace azione deterrente in relazione al consuntivo del drammatico tributo degli incidenti stradali. L’esigenza di un nuovo codice della strada si impone, allora, come atto dovuto. Tuttavia, la “nuova cultura della strada”, per coinvolgere tutti i cittadini i quali, lungi dalle divisioni sociali, quotidianamente diventano “utenti” (pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, passeggeri), richiede di essere affrontata in termini di “sistema”, mediante l’adozione di soluzioni chiare e intellegibili, in base a corrette analisi (e meta-analisi), onde tentare di eliminare le ambiguità. Risulta, quindi, necessario offrire - previo recupero nell’ars legiferandi del rispetto dei canoni estetici e architettonici di sistematicità giuridico-lessicale - un diverso approccio culturale in grado di abbandonare l’ancien regime della cultura meramente incriminatrice - che, da un lato, riempie le aule di giustizia ma, dall’altro, non sfolla i cimiteri dalle vittime della strada - al fine di consentire una corretta razionalizzazione delle azioni di controllo, repressione e rieducazione, onde evitare di limitarsi a disegnare il futuro, rimaneggiando il passato. In quest’ottica, risulta necessario un prioritario intervento a presidio di una strategia di prevenzione, orientata a interdire, con efficace azione deterrente, le condotte pericolose prima che vengano realizzate: continuare ad arrivare “dopo” l’incidente, costituisce una sconfitta non più accettabile per il nostro Paese. Fonte: Diritto e Giustizia |