La prescrizione delle azioni esperibili dal Curatore a tutela della società e dei creditori

La Redazione
28 Settembre 2026

Il provvedimento del Tribunale di Brescia contiene importanti precisazioni in tema di prescrizione delle azioni risarcitorie contro la banca per concorso nell'aggravamento del dissesto o nel depauperamento del patrimonio sociale.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni di responsabilità previste in favore della società e dei creditori sociali rispettivamente dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. nonché rispettivamente dall’art. 2476, comma 3, c.c. e dall’art. 2476, comma 6, c.c. in materia di s.r.l.

Il curatore può formulare le domande risarcitorie anche separatamente, ora con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, ora con riferimento ai presupposti dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali, che ha natura extracontrattuale.

Le due azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, e quindi anche in punto di prescrizione: entrambe soggiacciono al medesimo termine prescrizionale quinquennale in materia di società ma differiscono quanto al dies a quo. Per l’azione sociale, pur quando esercitata dal Curatore, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui per effetto dell’inadempimento degli obblighi degli amministratori si verifichi il danno in capo alla società, manifestandosi esso in modo oggettivo nella sfera patrimoniale dell’ente. Per l’azione dei creditori sociali, pur quando esercitata dal Curatore, il termine prescrizionale decorre nei confronti degli amministratori dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (tale insufficienza dipende a sua volta dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2470 c.c. e non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l. fall.). In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della proescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta rilevanza.

In tema di responsabilità della banca per concorso nell’illecito degli amministratori, la condotta colposa o dolosa della banca che concorre con l’operato gestorio nella produzione di un danno alla società o ai creditori sociali, risolvendosi in una cooperazione nell’inadempimento proprio degli amministratori, ha natura, quanto al danno cagionato ai creditori sociali, extracontrattuale; il relativo diritto al risarcimento è pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale.

La prescrizione decorre dal momento in cui il fatto illecito, inteso in senso giuridico, si è perfezionato, vale a dire dal momento in cui il danno si è manifestato, fermo il principio generale per cui la prescrizione non può decorrere prima che il diritto possa essere fatto valere. Poiché il pregiudizio può manifestarsi o divenire oggettivamente percepibile in momenti diversi per la società e per i creditori sociali, il relativo dies a quo deve essere individuato distintamente con riguardo alla posizione dell’una e degli altri.

Con riferimento alla concessione abusiva di credito, qualificata come illecito istantaneo, ai fini della pretesa risarcitoria della società la prescrizione decorre dalla manifestazione del danno conseguente all’erogazione del finanziamento; per i creditori sociali, invece, il danno diviene oggettivamente percepibile in presenza di fatti sintomatici di assoluta evidenza dell’incapienza patrimoniale e, in difetto di elementi anteriori, dalla dichiarazione di fallimento. Rimane fermo che la prescrizione non può iniziare a decorrere fintantoché non si verifichino le condizioni che consentono giuridicamente di esercitare la relativa pretesa con riferimento alla destinazione del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori.

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento alle pretese risarcitorie formulate in relazione all’acquisizione illegittima da parte della banca di garanzie reali ingiustificate.

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