Trust familiare tra pianificazione patrimoniale e crisi coniugale
Eleonora Fazzini
24 Settembre 2026
Il trust familiare rappresenta uno strumento efficace per la tutela del nucleo familiare in un’ottica di pianificazione patrimoniale; grazie alla sua flessibilità, consente di rispondere alle diverse esigenze – personali e patrimoniali – della famiglia, potendo essere impiegato per favorire il passaggio generazionale, per garantire la protezione di minori o soggetti fragili, per assicurare una gestione unitaria del patrimonio e, anche, per la regolazione di eventuali crisi coniugali.
Inquadramento e definizione dell’istituto
La gestione degli aspetti patrimoniali che definiscono le realtà familiari concorre a determinare il benessere presente e futuro delle stesse; in tale prospettiva, un’adeguata pianificazione rappresenta il presupposto essenziale per garantire protezione e stabilità al nucleo familiare, anche in una preventiva ottica successoria.
In questo ambito, il trust rappresenta uno tra gli strumenti attraverso cui è possibile perseguire la descritta finalità di tutela familiare.
Il trust è uno strumento di segregazione patrimoniale, proprio del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell’ambito della giurisdizione di equity, che è stato introdotto e ratificato nel nostro ordinamento con la L. n. 364/1989, resa esecutiva ed in vigore dal 1992, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985.
Mediante tale istituto, il soggetto disponente (settlor o grantor) trasferisce determinati asset ad un altro soggetto (trustee), affinché quest’ultimo gestisca il patrimonio nell’interesse e a beneficio di uno o più soggetti – riconosciuti come i beneficiari – oppure per uno scopo prestabilito, nel rispetto delle norme imperative. In tale ambito, talvolta figura anche un soggetto guardiano (protector), preposto alla supervisione dell’operato del trustee, con il potere di revocare e sostituire lo stesso trustee. Per tramite dello spossessamento e del conseguente conferimento dei beni al trust, si forma un patrimonio segregato ed autonomo rispetto al patrimonio personale del disponente, dei beneficiari e del trustee.
Sotto il profilo dell’oggetto del trust, si specifica come un’eterogeneità di beni possa entrare nello stesso, come ad esempio: titoli di credito, conti bancari, somme di denaro, azioni, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, azioni quotate in Italia o all’estero, immobili ecc. Inoltre, in un trust può entrare sia la piena proprietà, sia la nuda proprietà di un bene.
In particolare, quando si parla di trust familiare, ci si riferisce ad una specifica tipologia di trust dedicata alla salvaguardia dell’ambiente familiare, sia che rimanga in una dimensione patrimoniale di natura privatistica, sia che ci si trovi nell’ambito della “successione d’impresa”; il fine generale è, quindi, quello di tutelare i beni destinati ai membri della famiglia, garantendo protezione e una gestione efficiente nel passaggio generazionale, in tutte le sue varie e specifiche esplicazioni.
Molteplici, infatti, sono le concrete finalità per cui viene scelto il trust familiare come risposta; nelle ipotesi in cui si voglia programmare un passaggio generazionale ordinato per consentire una pacifica continuità di gestione, con criteri preordinati di distribuzione di utili o rendite, quando c’è un soggetto minore o fragile che necessita protezione, al fine di prevedere un percorso stabile e controllato per il medesimo, qualora si decida di tutelare il patrimonio familiare in maniera unitaria, oppure per proteggere il patrimonio della famiglia contro eventuali creditori, personali o meno, dei coniugi e/o dei figli, o anche per gestire la crisi coniugale, evitando i tipici rischi di inadempimento dell’assegno di mantenimento.
Le fasi operative
Prima di istituire il trust familiare devono essere chiari gli obiettivi, per poter definire la struttura più adatta allo scopo che si vuole perseguire. Una volta chiarita la finalità concreta e specifica dello strumento, si passa sul piano applicativo.
Nell’ordinamento italiano, non esiste una disciplina interna che regoli tale istituto; infatti, uno dei pochi riferimenti espressi è presente nella Legge sul Dopo di Noi, in cui si richiama esplicitamente il trust come strumento di protezione personale e patrimoniale per le persone con disabilità grave, atto a consentire la realizzazione di un programma di vita del beneficiario, idoneo a soddisfare le sue necessità presenti e future (cfr. art. 6 l. 112/2016), oltre alle menzioni settoriali nella normativa fiscale (cfr. art. 73 TUIR) o nella normativa antiriciclaggio (d.lgs n. 231/2007).
In assenza di una disciplina di riferimento interna, le regole di funzionamento dell’istituto sono scelte dal disponente, seppure nel quadro normativo di riferimento. Il trust, infatti, opera nel nostro ordinamento attraverso il riconoscimento internazionale garantito dalla Convenzione dell’Aja e dalla scelta di una legge straniera regolatrice. Le più conosciute nel panorama italiano sono quella inglese, quella di Jersey, quella di San Marino e quella del Liechtenstein, che offrono discipline differenziate, consolidate e strumenti di tutela per i beneficiari; la scelta della legge regolatrice influisce integralmente sull’assetto e sulla gestione dello strumento ed è per tale ragione che avere ben definito lo scopo del trust aiuta il disponente ad avvalersi del sistema che più si adatta alla sua volontà.
Per quanto attiene alla forma, il trust si compone della fase di istituzione e della fase di dotazione:
nel momento in cui si istituisce un trust vengono esplicitate le regole dell’istituto; qualora siano conferiti immobili, si seguono le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In questa fase vengono definite finalità, durata, poteri del trustee, criteri di attribuzione, obblighi di rendicontazione e regole per eventuali eventi critici;
contestualmente e/o successivamente all’istituzione del trust, si procede alla dotazione patrimoniale a favore del trust stesso, conferendo, in esso, i beni desiderati; da tale momento, i beni oggetto del trust vengono trasferiti al trustee e gestiti in base al programma del trust. Con riferimento all’oggetto del trasferimento, devono essere rispettate le relative formalità previste per il tipo di bene conferito.
Nel momento in cui i beni sono segregati nel trust, vengono gestiti in base al programma stabilito ed entra in gioco il trustee che è il soggetto onerato della gestione e delle attribuzioni in base a quanto definito nell’atto istitutivo.
Ancora discusso in dottrina e in giurisprudenza è l’istituto del trust autodichiarato che, molto spesso, entra in gioco in contesti familiari; in questo caso, il disponente coincide con il trustee, non trasferisce, quindi, i beni ad un terzo gestore, ma si limita ad imporvi un vincolo di destinazione.
Gli effetti segregativi
La caratteristica principale del trust, anche familiare, risiede nell’effetto segregativo dell’istituto: i beni conferiti nel trust, e a questo fine trasferiti al trustee, formano un patrimonio distinto. Pertanto, ne deriva che:
i beni del trust sono segregati in capo al trustee;
i beni del trust non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee;
i beni del trust non rientrano nell’asse familiare e successorio del trustee.
Inoltre, i beni segregati in trust possono essere posti al riparo da eventuali pretese di ulteriori terzi, tra cui i creditori del disponente – salvi i termini e le condizioni di cui all’azione revocatoria ordinaria, semplificata e fallimentare – e i creditori del beneficiario, fino a quando lo stesso non riceva detti beni con successivo passaggio dal trustee.
Analizzando il caso di una famiglia con un ingente patrimonio immobiliare che voglia pianificarne la gestione in maniera ordinata, cercando di sfruttare al meglio tale compendio, si potrebbe ipotizzare la costituzione di un trust familiare in cui la parte disponente conferisca nel trust uno o più immobili, prevedendo che la gestione e/o la vendita delle singole unità immobiliari venga effettuata dal trustee e le somme o le altre utilità derivanti dai beni conferiti vengano distribuite ai beneficiari, in questo caso i figli. Mediante tale soluzione, il vantaggio più consistente deriverebbe dal fatto che il trust rappresenta un patrimonio separato e garantisce la famiglia dall’aggressione di eventuali terzi, distinguendo le sorti della famiglia, da quelle derivanti dalla gestione di un ampio patrimonio immobiliare. In questo modo, la tutela del patrimonio separato copre non soltanto le vicende che possono occorrere al disponente finché vive, ma anche ai beneficiari per tutta la durata del trust, risultando, in tal modo, la titolarità dei beni in capo al trustee, in regime di segregazione, e non ai beneficiari stessi.
Trust familiare discrezionale e trust familiare fisso
Nell’ambito del trust familiare, è possibile attuare un trust dall’assetto più flessibile, proprio in virtù della natura delle esigenze per cui viene costituito. Ciò è possibile grazie, ad esempio, alla facoltà di costituire un trust familiare discrezionale.
In questa tipologia di trust familiare, il trustee ha margini per decidere quali beneficiari avvantaggiare e in quale misura, tenendo conto delle circostanze concrete e dei criteri stabiliti nell’atto. La descritta flessibilità lo rende strumento adatto a situazioni in cui le esigenze dei beneficiari non sono prevedibili al momento della costituzione, come nel caso di figli minori o di situazioni patrimoniali soggette a variazione nel tempo.
Differentemente, nel trust familiare fisso le attribuzioni sono già predeterminate, nella misura e nelle tempistiche.
Trust familiare e revocatoria
Il trust familiare non si traduce in uno scudo automatico ed assoluto; la sua opponibilità si esprime in forme diverse a seconda che sia finalizzato all’adempimento di un dovere espressamente stabilito dall’ordinamento, come il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e l’assistenza morale e materiale dei figli o delle persone fragili o che esuli dal concetto obbligazionale, mirando ad una generale pianificazione e protezione.
Nel primo caso, infatti, una parte di giurisprudenza riconosce la non revocabilità del trust, previa positiva verifica del reale scopo dell’istituto. Ovviamente, nonostante la funzione sociale, il controllo del giudice deve essere rigoroso ed in concreto, al fine di accertare l’effettiva funzionalità rispetto all’adempimento di doveri giuridici specifici.
Nel secondo e prevalente caso, qualora sia assente uno specifico fondamento normativo che giustifichi il trust, l’atto sarà considerato a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti e, nell’ipotesi in cui ci siano delle prevalenti ragioni creditorie e ci sia l’eventus damni, sarà soggetto all’azione revocatoria, essendo la scientia damni l’unico presupposto necessario (cfr. Tribunale di Vicenza, sentenza n. 361/2025, Cass. civ., sent., n. 19376/2017, Cass. civ., ord., n. 9637/2018, Cass. civ., sent., n. 28146/2023).
Infatti, un trust familiare che abbia come scopo principale quello di sottrarre i beni ai creditori non risponde ad un interesse protetto dalla legge e non può essere considerato funzionale all’adempimento di un obbligo giuridico. Esclusivamente il trust realmente proporzionato e idoneo a tutelare il diritto fondamentale in questione può prevalere sulle ragioni creditorie; deve essere calibrato in modo da rispondere precisamente alle necessità del beneficiario senza eccedere, né risultare inadeguato rispetto all’obbligo da adempiere.
Trust e assegno di mantenimento
Si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte, che torna a riflettere sul rapporto tra trust, capacità economica del disponente e mantenimento in sede di separazione.
In particolare, con l’Ordinanza n. 18549/2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un coniuge che contestava la decisione dei giudici di merito di considerare, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, anche le risorse riconducibili ad un trust da lui istituito.
Sul punto, i giudici del merito avevano analizzato il ruolo sostanziale che il coniuge continuava ad avere nella gestione del trust, ribadendo come la forma non sempre coincida con la sostanza, che deve essere, in ogni caso, valutata nello specifico.
Nel dichiarare l’inammissibilità, i giudici di legittimità confermano la posizione dei giudici di merito, ribadendo l’onere gravante sul giudicante di verificare, in concreto, il ruolo del disponente e la gestione del trust.
In questo caso, nonostante la moglie risultasse titolare di una partecipazione societaria rilevante, i giudici hanno ritenuto che tale partecipazione non le assicurasse un reddito certo e stabile, non detenendo né la maggioranza, né potendo orientare la distribuzione degli utili accantonati a riserva. Al contrario, il marito risultava avere disponibilità economiche ben superiori al solo stipendio, anche in ragione della sostanziale disponibilità delle risorse del trust. Infatti, la Corte territoriale aveva accertato, in fatto, la continua ingerenza e il controllo sostanziale del coniuge soccombente sul trust.
Il disponente che ha conferito beni in trust, conservandone il controllo sostanziale, non può opporre la segregazione patrimoniale per sottrarli al computo della capacità contributiva: la difesa dovrà dimostrare l’effettiva estraneità alla gestione del trust, mentre, l’altra parte, potrà valorizzare gli indici sintomatici tra cui, i rapporti con il trustee, le clausole a favore del disponente e gli atti dispositivi.
Sicuramente, la pronuncia menzionata rappresenta un ottimo spunto di riflessione per sottolineare l’attenzione che deve essere riposta nel trust, sia nella sua fase iniziale che nella sua fase operativa e gestoria e il valore dell’effettività che, se opaca, è idonea a ribaltare la titolarità formale.
In conclusione
Il trust familiare rappresenta un valido strumento di pianificazione del patrimonio familiare, in quanto idoneo a garantire la realizzazione di una molteplicità di scopi familiari diversi. A titolo esemplificativo, può, infatti, essere utilizzato per gestire e tutelare le esigenze personali ed economiche della famiglia, per proteggere minori e persone fragili, per garantire l’adempimento di un dovere familiare, per sfruttare al meglio il patrimonio del nucleo familiare, anche, e soprattutto, in un’ottica lungimirante, o al fine di garantire la continuità gestionale.
In ogni caso, non è un presidio intangibile; la forma deve rispettare la sostanza e lo strumento funziona se è coerente, ben scritto e ben eseguito nel tempo.
Resta inteso che, in un’ottica di asset protection, la soluzione più funzionale per garantire una valida ed efficace pianificazione patrimoniale, è la combinazione equilibrata ed armoniosa di più strumenti, nella flessibilità e nell’adeguatezza del momento.
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