La riforma del d.lgs. n. 231/01 e la metamorfosi della difesa dell’ente: il nuovo ruolo dell’avvocato tra prevenzione, processo e negoziazione

29 Settembre 2026

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia, il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il contributo che segue analizza, senza pretesa di completezza, gli istituti di maggiore impatto sull’attività difensiva, segnalando per ciascuno le opportunità operative e le insidie che la nuova disciplina pone al difensore.

Premessa

Il disegno di legge approvato nella seduta del 4 agosto 2026 dal Consiglio dei Ministri («Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231») rappresenta il primo intervento di riscrittura organica del sistema a venticinque anni dalla sua introduzione. Il testo, che recepisce in larga misura la proposta elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, deve ancora percorrere per intero l’iter parlamentare e potrà essere modificato; fino ad allora il decreto continua ad applicarsi nella formulazione vigente. Le direttrici dell’intervento sono però già leggibili e impongono, sin d’ora, una riflessione al professionista che assiste l’impresa.

Per oltre un ventennio l’avvocato chiamato a difendere l’ente si è mosso in un quadro segnato da asimmetrie strutturali: presunzioni d’imputazione de facto, che rovesciavano sulla difesa una prova liberatoria nei fatti “diabolica”; assenza di cause di non punibilità per tenue offensività e di percorsi estintivi negoziati; una disciplina cautelare reale in grado di paralizzare l’attività d’impresa prima di qualsiasi accertamento di responsabilità.

In quel contesto il ruolo difensivo è rimasto, obtorto collo, di rimessa: il difensore interveniva a valle del fatto, per sostenere l’idoneità del modello, quando adottato, e per contenere gli effetti collaterali del procedimento sull’azienda. La difesa dell’ente finiva così per somigliare a una verifica documentale di conformità più che a un’attività genuinamente penalistica.

Il disegno di legge incide proprio su queste coordinate, riallineando il processo de societate ai canoni costituzionali del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.) e della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.). La colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo dell’illecito, che il pubblico ministero deve allegare e provare; la contestazione deve indicare, a pena di nullità, la specifica carenza organizzativa; lo statuto difensivo dei rappresentanti dell’ente viene rafforzato; il sequestro può essere evitato offrendo una cauzione; l’ente può estinguere l’illecito riorganizzandosi. Per il difensore non si tratta, dunque, di una mera revisione tecnica, ma di un mutamento della propria posizione nel processo e nel rapporto con il cliente.

Ne discende una diversa collocazione del difensore nel rapporto con l’ente, non più professionista chiamato a gestire l’emergenza, ma interlocutore stabile della governance, con quanto ne consegue in termini di organizzazione dello studio, di dialogo con le funzioni di controllo interno, con l’Organismo di Vigilanza e con i consulenti tecnici.

Il contributo che segue non ha pretesa di completezza; si analizzano gli istituti di maggiore impatto sull’attività difensiva, sostanziali e processuali, segnalando per ciascuno le opportunità operative e le insidie che la nuova disciplina pone al difensore. Restano sullo sfondo i profili rimessi alla delega legislativa, destinati a incidere sul sistema sanzionatorio e sul catalogo dei reati presupposto.

La colpa di organizzazione come elemento costitutivo: il superamento della presunzione accusatoria

Sotto l'egida dell'attuale art. 6 d.lgs. 231/2001, che lo schema di legge riscrive integralmente, nei reati commessi da soggetti in posizione apicale la giurisprudenza di merito ha spesso applicato un'inversione dell'onere probatorio: accertati il reato-presupposto e l'interesse/vantaggio dell'ente, la responsabilità veniva presunta, gravando sulla difesa la c.d. prova diabolica dell'esimente (adozione ed efficace attuazione del Modello ante delictum, affidamento del controllo all'Organismo di Vigilanza, elusione fraudolenta dei presidi da parte dell'autore del reato, sufficiente ed idonea vigilanza), in virtù della c.d. “immedesimazione organica” fra l’ente e la persona fisica. Per i reati dei sottoposti, l'attuale art. 7 configura invece la responsabilità dell’ente in relazione all'accertata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il DDL non opera più alcun distinguo tra apicali e sottoposti e la colpa di organizzazione viene positivizzata quale elemento costitutivo unitario della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente, con abbandono del meccanismo presuntivo, per cui l’ente risponderà dell’illecito quando il reato presupposto è stato determinato o agevolato «dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello».

La codificazione ha, in questo senso, un valore per lo più ricognitivo, in quanto il diritto vivente aveva già ampiamente ridimensionato la descritta inversione, assestandosi su una lettura coincidente con la nuova lettera della norma, lungo un percorso che muove dalle Sezioni Unite ThyssenKrupp (Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343), che avevano ricondotto all'accusa l'onere probatorio sulla colpa di organizzazione, e che culmina con la sentenza Impregilo bis (Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401), che aveva già escluso qualsiasi inversione probatoria nell'attuale art. 6.

Sul piano pratico, l’onere di provare il nesso di causalità tra la specifica carenza organizzativa e la commissione del reato grava, sin dalla fase delle indagini, formalmente ed esclusivamente sul Pubblico Ministero. Sul fronte difensivo, quindi, il legale potrà articolare la difesa eccependo il difetto di prova in ordine alla sussistenza della “falla” organizzativa e alla sua rilevanza causale rispetto alla commissione dell’illecito.

La modifica sposta il baricentro processuale in favore dell'ente, poiché l'avvocato non sarà più costretto a strutturare la difesa come prova liberatoria, ma potrà impegnare il contraddittorio nel contestare l'accusa ad esempio sconfessando il presunto nesso di determinazione o agevolazione tra difetto organizzativo e reato. La difesa potrà inoltre argomentare sull'imprevedibilità o inevitabilità dell'evento, insistendo sul carattere eccentrico della condotta del soggetto agente rispetto all’organizzazione dell'ente, analogamente a quanto accade per l’illecito colposo individuale. È qui che si coglie il primo mutamento di ruolo: il difensore dell’ente smette di essere il garante della conformità documentale e torna a essere il critico della prova d’accusa.

La riforma contiene poi un'insidia, da tenere bene a mente, nel comma 2, dell’art. 6, secondo cui è prevista la confisca del profitto (anche per equivalente) pure in caso di proscioglimento dell'ente per assenza di colpa organizzativa. Un'ablazione patrimoniale automatica e sine culpa che, francamente, desta perplessità sistematiche e che impone al difensore uno sforzo difensivo anche rispetto al profilo del profitto confiscabile.

Un altro aspetto che merita attenzione è quello contenuto nel nuovo comma 1-bis dell'art. 5, che codifica l'interesse o vantaggio dell'ente, nei reati colposi, nel risparmio di spesa o nell’incremento di produzione conseguiti in misura apprezzabile dalla violazione delle regole cautelari, cristallizzando normativamente l’approdo interpretativo della giurisprudenza.

Si tratta, a ben vedere, di una formula quantitativamente indeterminata che rischia di trasformarsi, per usare le parole dell’Osservatorio delle Camere Penali, in una clausola autoavverante, in quanto ogni cautela omessa si traduce, per definizione, in un risparmio, riproponendo un appiattimento dell'imputazione oggettiva sull'evento. Per converso, il difensore potrà valorizzare questo margine di ambiguità ancorando la propria linea difensiva a scelte organizzative dell'ente (assenza di una politica sistematica di compressione dei costi della sicurezza), piuttosto che al mero dato contabile del risparmio ottenuto.

Il giudizio di idoneità del modello: tipizzazione, presunzioni di conformità e il nodo irrisolto della valutazione ex ante

Lo schema riscrive i requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (nuovo art. 7) secondo un catalogo analitico che recepisce la prassi consolidata e introduce una norma dedicata alla valutazione giudiziale di idoneità (nuovo art. 7-bis).

Secondo lo schema di decreto, il modello di organizzazione e di gestione deve rispondere alle esigenze già formalizzate nel vigente art. 6, il cui contenuto viene riversato nell’art. 7, con alcune novità, che riguardano:

  • il profilo funzionale dei protocolli, imperniato nella segregazione delle funzioni e nell’indicazione delle cautele volte a prevenire la consumazione dei reati;
  • gli obblighi di formazione nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 5;
  • la descrizione del sistema dei controlli interni, vale a dire dell’insieme degli strumenti volti ad individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi di impresa;
  • gli obblighi di segnalazione e il divieto di ritorsione, calibrati alla stregua del d.lgs. n. 24/2023 in tema di whistleblowing.

La tipizzazione legislativa dei contenuti del modello e l'introduzione di presunzioni di conformità per i modelli aderenti a linee guida certificate dalle associazioni di categoria rappresentative, comunicate al Ministero della Giustizia, costituiscono un potente strumento difensivo. L'avvocato dovrà dunque valorizzare, già in sede di indagini preliminari e nel procedimento cautelare, la conformità del MOG adottato alle linee guida certificate.

Va segnalato, tuttavia, un punto critico di fondamentale rilievo pratico: lo schema non introduce alcun vincolo normativo espresso che imponga al giudice di condurre la valutazione di idoneità in prospettiva ex ante, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della condotta. Il rischio è quello della ben nota distorsione retrospettiva, per cui il giudicante, conoscendo l'evento-reato, tende a ritenere che il modello avrebbe dovuto prevederlo e prevenirlo, anche quando ciò non fosse ragionevolmente esigibile al momento della sua adozione.

Non è un caso che, tra le proposte emendative più segnalate in dottrina, vi sia quella di un'integrazione dell'art. 7-bis, in sede di iter parlamentare, che vincoli espressamente la valutazione al quadro delle conoscenze esigibili al momento del fatto.

Per la difesa, questo significa che la semplice produzione del Modello non è sufficiente ma che occorrerà ricostruire con precisione documentale il contesto organizzativo, il risk assessment e le scelte gestionali effettuate prima della commissione del reato, anche mediante consulenti tecnici di parte, per orientare il giudizio nella corretta prospettiva temporale. Ne discende che l’attività di consulenza va impostata sin dall’origine in chiave difensiva, perché tracciare le ragioni delle scelte organizzative, datare i risk assesstment e conservare le evidenze dei controlli significa predisporre, in tempo non sospetto, il materiale probatorio su cui la difesa dovrà poi reggersi.

Merita infine apprezzamento la previsione dell'art. 7-bis, comma 2, sul giudizio di equivalenza per gli enti con sede principale all'estero, che codifica una soluzione già affiorata nella giurisprudenza di merito e risponde a un'esigenza reale della prassi transnazionale, di sicuro interesse per la difesa di gruppi multinazionali.

L’autonomia della responsabilità dell’ente e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 8)

Il nuovo art. 8 ridisegna il principio di autonomia della responsabilità dell’ente lungo due direttrici. Per un verso, ne estende l’operatività all’ipotesi in cui l’autore del reato non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente; per altro verso, disciplina i rapporti tra cause estintive del reato e illecito dell'ente: quando ricorrono cause di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, con due eccezioni, rappresentate dall'amnistia (salvo rinuncia) e dalla remissione della querela.

Al comma 3 è invece contenuta la disciplina di raccordo con l’istituto della particolare tenuità del fatto. Come noto, fino ad oggi, la Suprema Corte ha costantemente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. all'ente in forza dell'autonomia della responsabilità amministrativa sancita dall'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 (Cass. pen., sez. III, n. 9072/2018; Cass. pen., sez. VI, n. 11518/2019), confinando l'esiguità dell'offesa alla sola attenuante ad effetto riduttivo sanzionatorio ex art. 12.

Ebbene, lo schema di legge muta questo assetto introducendo, al nuovo art. 8, comma 3, un'ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente quando l'autore del reato-presupposto non è punito ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e se l'illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale; pertanto il difensore dovrà essere pronto a costruire un compendio documentale che dimostri l'assenza di precedenti violazioni della medesima natura organizzativa, per rafforzare l'argomento dell'occasionalità. La difesa, inoltre, potrà invocare la causa di non punibilità già nella fase delle indagini preliminari, per sollecitare la richiesta di archiviazione, o nell'udienza preliminare, considerato che il provvedimento che dichiara l'esclusione della responsabilità per questa via non viene iscritto nel casellario giudiziale dell'ente consultabile dai privati (art. 4 dello schema), preservando, in tal modo, la società da preclusioni nei contratti pubblici e da “macchie reputazionali”.

L'estinzione dell'illecito per riorganizzazione ex art. 8-bis: la messa alla prova dell'ente

L'art. 8-bis, introdotto ex novo dallo schema, costituisce senza dubbio l'istituto di maggiore interesse operativo per l'avvocato che assiste l'impresa: una causa estintiva endoprocessuale dell'illecito amministrativo, costruita sul modello della messa alla prova, che consente all'ente di ottenere una sentenza di estinzione dell'illecito amministrativo, tramite un percorso di remediation organizzativa e condotte riparatorie.

La norma offre l’opportunità all’ente che abbia adottato ed attuato, prima della commissione del reato, il Modello di organizzazione, di eliminare le carenze organizzative riscontrate, beneficiando del meccanismo analogo a quello della sospensione del procedimento con messa alla prova, in cui vocazione preventiva ed esigenza premiale trovano una sintesi.

Sul piano pratico, l’ente, per beneficiare di tale causa di estinzione, dovrà chiedere al giudice un termine per elaborare una proposta riorganizzativa volta ad eliminare le carenze del modello che hanno determinato o agevolato la commissione del reato nonché le conseguenze dannose o pericolose del reato e per mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria l’eventuale risarcimento del danno ed il profitto eventualmente conseguito dalla commissione del reato.

La procedura si attiva su richiesta dell'ente, da presentarsi entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (o in fase di opposizione al decreto penale di condanna). Il giudice, investito della richiesta, fissa apposita udienza camerale per valutare la proposta nel contraddittorio delle parti; se la ritiene idonea, sospende il procedimento fissando un termine per l'adempimento; all'esito positivo, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione. Il termine è breve e decorre da un atto che l’ente riceve a indagini ormai concluse, sicché per arrivarvi con una proposta credibile occorre che il difensore abbia avviato la ricognizione delle carenze e il dialogo con le funzioni aziendali già nel corso delle indagini preliminari.

Va sottolineato che, nel caso di rigetto della richiesta dell’ente, non si prevede alcuna impugnazione, ma si accorda all’ente la possibilità di ripresentarla non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Per gli illeciti dipendenti da delitto, la procedura può essere esperita al massimo due volte.

Poiché l'accesso è precluso agli enti privi di un modello organizzativo ante delictum, diverrà ancora più fondamentale, per il legale che segue la società, rappresentare all’organo amministrativo questa importante possibilità e favorire l’adozione di un modello in una fase non ancora patologica. È il punto in cui consulenza preventiva e difesa processuale smettono di essere attività distinte in quanto la prima diventa la condizione di accesso alla seconda.

Accanto alla fattispecie generale, lo schema introduce due ipotesi speciali di estinzione. La prima estende all'ente il modello ingiunzionale in materia ambientale, mediante il nuovo art. 318-septies.1 del d.lgs. 152/2006, per cui quando la contravvenzione, commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, risulti riconducibile a carenze organizzative, l'organo di vigilanza prescrive all'ente l'eliminazione della carenza, con misure correttive tecnicamente asseverate, e l'adempimento nel termine estingue l'illecito al pari della contravvenzione. La seconda estende all'ente la non punibilità in materia tributaria a seguito del pagamento del debito erariale, comprensivo di interessi e sanzioni, nonché dell'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

Il divieto di duplicazione sanzionatoria per gli enti di piccole dimensioni (art. 12-bis)

Nelle piccole e medie imprese a compagine familiare o ristretta, laddove sussiste una sostanziale identità tra il patrimonio della persona fisica e il patrimonio sociale, il cumulo tra le sanzioni penali/patrimoniali a carico dell'apicale e la sanzione pecuniaria 231 ha da tempo posto un problema di compatibilità con i principi del ne bis in idem sostanziale e di proporzionalità della pena.

Il nuovo art. 12-bis affronta questo tema introducendo un correttivo. Quando l'ente, per dimensione o struttura, non risulta in concreto distinguibile dalla persona che ha commesso il reato, il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria a carico dell'ente, tenendo conto delle pene già inflitte alla persona fisica, e così facendo sarà in grado di rendere la propria decisione maggiormente rispettosa del principio di proporzionalità.

I presupposti applicativi richiesti sono (i) posizione apicale dell'autore con controllo dell'ente, (ii) assenza di un'apprezzabile struttura organizzativa dell'ente, anche in ragione dell'esiguo numero di dipendenti e collaboratori e (iii) assenza di attività di direzione e coordinamento, esercitata o subita dall'ente (le strutture di gruppo restano pertanto escluse dal beneficio, anche quando di dimensioni minime).

Sul piano pratico, il difensore dovrà quindi costruire, sin dalle indagini, un dossier che documenti con precisione l'effettiva sovrapposizione economica e gestionale tra ente e persona fisica, poiché sarà su questo terreno probatorio che si giocherà l'accesso al beneficio.

Il rimedio va letto in combinazione con il nuovo art. 74-bis, che rappresenta la variante normativa per la fase esecutiva, consentendo di richiedere anche al giudice dell'esecuzione la revoca o la riduzione della sanzione pecuniaria già irrogata, quando ente e persona fisica siano stati giudicati in procedimenti separati e non si sia tenuto conto, in sede di commisurazione, della pena già inflitta alla persona fisica.

Lo statuto difensivo rafforzato: incompatibilità a testimoniare e nemo tenetur (art. 44)

La riforma interviene in modo significativo anche sul piano delle garanzie soggettive, novellando l'art. 44. La modifica più rilevante riguarda l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, che viene estesa non solo al legale rappresentante in carica e al delegato alla partecipazione al procedimento, ma anche a chi rivestiva la funzione di rappresentante al momento della commissione del reato, a prescindere dalle successive vicende della nomina o della costituzione in giudizio.

Tali soggetti potranno essere esaminati esclusivamente con le garanzie proprie dell'imputato o dell'imputato in reato connesso, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., con piena facoltà di non rispondere e con l'assistenza di un difensore, azzerando il rischio che vengano costretti a rispondere secondo verità su fatti “autodegradanti” per la società. Per la difesa, ciò si traduce in una tutela sostanziale del principio nemo tenetur se detegere applicato all'ente, eliminando il rischio che soggetti apicali, già indagati o a rischio di esserlo, vengano sentiti come testimoni con obbligo di rispondere secondo verità. L'avvocato dovrà verificare la qualifica soggettiva dei potenziali testimoni convocati dall'accusa e, ove ricorrano i presupposti, eccepire tempestivamente l'incompatibilità.

La contestazione dell'illecito: nullità per indeterminatezza e allargamento del contraddittorio

L'introduzione della nullità della contestazione per genericità o indeterminatezza dell'imputazione costituisce la positivizzazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'atto di contestazione ex art. 59 non può risolversi in una mera trasposizione per relationem dell'imputazione della persona fisica.

La riforma dà attuazione a questo indirizzo lungo due direttrici complementari. Da un lato, novellando gli artt. 45, 59 e 61 ed imponendo al Pubblico Ministero di indicare specificamente, già in sede di informazione di garanzia e poi nella contestazione, le «carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato», oltre all'interesse perseguito e all'eventuale vantaggio conseguito dall’ente. Dall’altro, sanzionando con la nullità la contestazione che a tale onere di specificazione non ottemperi, e dunque mettendo a disposizione della difesa un rimedio processuale effettivo, e non meramente argomentativo.

Per la difesa si tratta di una novità di sicuro rilievo garantistico, giacché la contestazione vincola l'accusa a un addebito in fatto della colpa di organizzazione, consentendo un contraddittorio più effettivo e un perimetro difensivo certo sin dalle fasi iniziali. In difetto di una contestazione sufficientemente precisa, sull'avvocato incomberà l'onere, oggi ancor più di ieri, di eccepire l'indeterminatezza del capo di imputazione e le conseguenti nullità degli atti che ne derivano.

La tutela cautelare reale: dal sequestro paralizzante alla cauzione sostitutiva

Come noto, i sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente (art. 19) hanno spesso operato come una vera e propria sanzione anticipata ad effetto potenzialmente distruttivo per la continuità aziendale, in grado di paralizzare l'operatività dell'ente sin dagli albori del procedimento, a prescindere da qualsiasi accertamento sulla responsabilità.

Il nuovo art. 53 interviene su due fronti per mitigare l’impatto del congelamento dei fondi. Anzitutto, subordina il sequestro alla presenza di gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità dell'ente, allineando lo standard probatorio a quello già previsto per le misure interdittive (art. 45). In secondo luogo, introduce la facoltà, per l'ente, di offrire un'idonea cauzione, anche fideiussoria, per inibire l'adozione del sequestro o per ottenerne la revoca.

Questa seconda previsione, in particolare, ha ricadute pratiche di primaria importanza. L’apporto che può dare il penalista in questa fase è cruciale atteso che la società, tramite il proprio difensore, potrà, offrendo garanzie reali o bancarie adeguate, a copertura del valore del profitto confiscabile, ottenere il dissequestro o la non applicazione del blocco dei conti correnti. Il penalista assume quindi un ruolo fondamentale, in grado di preservare la continuità dell'impresa e la tenuta occupazionale, indipendentemente dall'esito del giudizio di responsabilità.

Iscrizione, archiviazione e impatto reputazionale

Lo schema di revisione del Decreto 231 introduce anche l'obbligo di immediata iscrizione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all’art. 335 C.p.p. (nuovo art. 55).

Se questo, sul piano delle garanzie formali, equivale a un'estensione delle tutele proprie dell'indagato, nella pratica, tuttavia, l'iscrizione immediata comporta pesanti ricadute in termini reputazionali, tenuto conto che la notizia della pendenza del procedimento può circolare sin dalle fasi iniziali delle indagini, con conseguenze nefaste sui rapporti con gli istituti bancari, sull'accesso al credito, sui rapporti con i clienti e, nei casi peggiori, sull'affidabilità dell'operatore economico ai fini dei contratti pubblici.

L'avvocato difensore dovrà quindi presidiare il momento dell'iscrizione, verificando la correttezza delle notizie eventualmente divulgate e, ove possibile, anticipare le comunicazioni rilevanti ai terzi per una gestione proattiva della crisi reputazionale.

Sul fronte opposto, il nuovo art. 58 sostituisce l'attuale archiviazione diretta del pubblico ministero con un'archiviazione soggetta al vaglio del giudice, secondo il modello codicistico e con il criterio della ragionevole previsione di condanna introdotto dalla riforma Cartabia. La giurisdizionalizzazione risponde a un'autentica esigenza di legalità processuale, eliminando un potere finora sottratto a ogni verifica; per la difesa si tratta di una sede ulteriore, sinora inesistente, in cui far valere, con il controllo di un giudice terzo imparziale, l'insufficienza degli elementi raccolti dall'accusa.

Patteggiamento e decreto penale di condanna

La riforma rivede integralmente anche la disciplina dell’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente ex art. 63 del d.lgs. n. 231/2001, rendendo il patteggiamento applicabile a tutti gli illeciti amministrativi, con l’esclusione di quelli dipendenti dai reati di cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. e quelli per cui deve essere applicata una sanzione interdittiva definitiva.

Di sicuro interesse la circostanza che l’accordo potrà riguardare non solo la sanzione pecuniaria e quella interdittiva, ma anche la confisca. Ciò comporterà per l’avvocato uno sforzo ulteriore per definire la posizione della società con un accordo con la Procura che ricomprenda anche l’ammontare del profitto da confiscare, così evitando che sia il Giudice a determinarlo in via autonoma.

Infine, la riforma prevede l’estinzione degli illeciti oggetto del patteggiamento, analogamente a quanto previsto nel codice di rito per le persone fisiche, se non vengono commessi ulteriori illeciti della stessa indole nel termine di cinque anni, nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno e nel termine di due anni, nel caso di applicazione della sola sanzione pecuniaria.

La medesima clausola estintiva è estesa al procedimento per decreto, se l’ente ha pagato la sanzione pecuniaria irrogata e sono trascorsi due anni senza la commissione di un illecito della medesima indole.

Conclusioni

Il quadro d’insieme restituisce un cambio di paradigma che investe, prima ancora delle imprese, il modo di lavorare di chi le assiste. Sul piano processuale, l’avvocato riacquista la posizione naturale del difensore penale: contesta un addebito che l’accusa deve formulare in termini specifici e provare nel merito, anziché rincorrere una prova liberatoria. Sul piano negoziale, gli viene chiesto qualcosa di nuovo: progettare la riorganizzazione dell’ente, quantificare il profitto, gestire le condotte riparatorie e sostenerne la congruità davanti al giudice, in tempi stretti e in dialogo costante con l’organo amministrativo e con i consulenti tecnici. Sul piano preventivo, infine, l’accesso stesso alle nuove opportunità premiali dipende da scelte compiute prima del fatto, pertanto la capacità del difensore di proteggere l’impresa si misurerà sulla tempestività con cui avrà saputo guidare la governance nella strutturazione ante delictum di un Modello reale ed efficace, unico vero scudo per resistere al vaglio del giudice e per accedere alle nuove opportunità negoziali offerte dalla riforma.

C’è però un nodo che è rimasto irrisolto dalla riforma. Nonostante l'apprezzabile svolta garantista, invero, il DDL non tocca l'anomalia relativa alla prescrizione. Dopo la contestazione formale, l’illecito dell’ente rimane sostanzialmente imprescrittibile fino al giudicato, creando una grave asimmetria rispetto alla persona fisica. Come ha già avuto modo di sottolineare l’Osservatorio dell’Unione Camere Penali «in una riforma che, elevando la colpa di organizzazione a elemento costitutivo e completando la parificazione processuale dell'ente all'imputato, avvicina dichiaratamente l'illecito corporativo al paradigma penalistico, la conservazione di un regime prescrizionale deteriore rispetto a quello del reato-presupposto costituisce un'asimmetria non più sostenibile sul piano della coerenza sistematica».

Occorrerà, ad ogni modo, seguire con attenzione l’iter parlamentare per comprendere quanto, dello schema qui riassunto, diventerà diritto vigente. Nell’attesa, però, il professionista che assiste l’impresa ha già un compito preciso: verificare se i propri assistiti si trovino, oggi, nelle condizioni organizzative minime per poter accedere, domani, agli strumenti che la riforma dischiude.

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