CGUE: stop alla “regola dei tre anni” nei contratti energia

La Redazione
24 Settembre 2026

Con sentenza 24 settembre 2026, causa C‑900/24, la terza sezione della Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi, su rinvio del Kammergericht Berlin, in una controversia tra un fornitore di teleriscaldamento (SVB) e una società civile di diritto tedesco (Glarner Straße 5 GbR) relativa alla restituzione di somme pagate in esecuzione di un contratto contenente clausole di adeguamento del prezzo ritenute abusive.

Il contratto, di durata minima decennale, prevedeva due clausole di modifica del prezzo (per disponibilità/misurazione e per consumo), annualmente applicate da SVB e successivamente oggetto di un’ulteriore modifica unilaterale nel 2019. Il giudice di primo grado aveva dichiarato invalide tali clausole, disponendo il ricalcolo dei corrispettivi sui prezzi originariamente pattuiti. 

La “regola dei tre anni” e l’interpretazione supplessiva

Il giudice del rinvio dubita della compatibilità con la direttiva 93/13 della giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof che, tramite interpretazione “supplessiva” del contratto, introduce la c.d. “regola dei tre anni”: il consumatore non può più contestare le aumenti di prezzo se non entro tre anni dalla ricezione del primo conguaglio che li riflette, con stabilizzazione definitiva del prezzo così aumentato. 

La Corte ricorda che l’art. 6, par. 1, impone che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante solo se può sussistere senza di esse, secondo criteri oggettivi di diritto interno. È ammessa la sostituzione della clausola abusiva solo con disposizioni nazionali di natura propriamente “suppletiva” o applicabili in caso di accordo, quando l’invalidità dell’intero contratto esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. 

Al contrario, non è consentito colmare le lacune mediante semplici norme generali (equità, usi, regole generali di interpretazione contrattuale) che non godono della presunzione di non abusività. In tale prospettiva, gli artt. 133 e 157 BGB, quali regole generali d’interpretazione, non possono fungere da base per ricostruire una disciplina di prezzo alternativa alla clausola abusiva. 

La Corte conclude che la “regola dei tre anni” mantiene, di fatto, l’efficacia di aumenti fondati su clausole abusive (salvo il periodo più recente), elidendo l’effetto dissuasivo della direttiva e violando gli artt. 6 e 7. 

Divieto di sostituzione unilaterale della clausola abusiva

Quanto alla terza questione, la Corte esamina la compatibilità con la direttiva di una disciplina nazionale che consenta o imponga al fornitore di sostituire unilateralmente, con effetti ex nunc, una clausola di adeguamento del prezzo dichiarata abusiva con una nuova clausola “conforme”. 

La Corte esclude che tale potere possa essere giustificato come mera “riflessione” di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva: l’art. 24, par. 4, del regolamento tedesco sul teleriscaldamento contiene solo requisiti generali di trasparenza e adeguatezza delle clausole di prezzo e non impone né disciplina un diritto di sostituzione unilaterale dopo la declaratoria di invalidità. 

Ribadendo che il giudice nazionale non può “riscrivere” il contratto a vantaggio del professionista, la Corte afferma che gli artt. 6 e 7 ostano a qualsiasi prassi che permetta al fornitore di sanare unilateralmente una clausola abusiva di modifica del prezzo, anche se in astratto più favorevole al consumatore. 

Portata sistematica della decisione

La pronuncia rafforza l’orientamento rigoroso della Corte sul divieto di “salvataggio” giudiziale o unilaterale delle clausole abusive nei contratti di durata nel settore energetico, valorizzando il ruolo dissuasivo della pura e semplice disapplicazione e la centralità della volontà del consumatore nella scelta tra mantenimento e caducazione del contratto.