Le partecipazioni sociali “a tempo” e auto-estinguibili quale modalità di exit programmata del socio (parte I)

01 Ottobre 2026

Il presente contributo analizza l’istituto delle partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, ricostruendo nozione, presupposti di ammissibilità, funzione economica, disciplina statutaria, regole di contabilizzazione, profili di liquidazione e implicazioni sul capitale sociale di questi strumenti che, comportando uno scollamento tra durata della partecipazione e durata della società, consentono di coniugare l’investimento nel capitale di rischio con la certezza del disinvestimento.

Cornice introduttiva, origine della figura e funzione economica

Il diritto societario italiano, nella sua dimensione applicativa, conosce da alcuni decenni una vivace stagione di rinnovamento che la dottrina ha definito una “seconda vita” del diritto delle società di capitali (per una ricostruzione sistematica dell’istituto, v. Assonime, n. 6/2023, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), in Rivista del Notariato, fasc. 2, 1° aprile 2024, 383 ss.)

La riforma organica del 2003 e i successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato gli spazi di autonomia statutaria, consentendo alla pratica notarile e alla riflessione dottrinale di elaborare strumenti partecipativi sempre più sofisticati, in grado di rispondere alle mutevoli esigenze dell’impresa e del mercato dei capitali.

In questo contesto si colloca la figura delle partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”: azioni o quote programmaticamente destinate a estinguersi – e il relativo rapporto sociale a sciogliersi – al verificarsi di un evento futuro predeterminato dallo statuto, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del socio, della società o di terzi.

Il fondamento normativo della figura va individuato nell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, di seguito “TUSP”), il quale stabilisce che, nella società mista pubblico-privata costituita per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, «la durata della partecipazione privata alla società […] non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione” (si veda art. 17, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) secondo cui “la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, 9 comma, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista»). La norma risponde all’intuizione che la permanenza del socio privato nella compagine ha ragion d’essere soltanto finché perdura il rapporto concessorio o di appalto che ne giustifica l’ingresso; contributo del privato che, peraltro, non può essere inferiore al trenta per cento del capitale.

Dalla norma speciale al diritto comune il passo è stato breve. La dottrina e la prassi notarile hanno prontamente avvertito che il principio sottostante – la legittimità di una partecipazione al capitale la cui durata sia strutturalmente limitata nel tempo – non ha ragione di restare confinato alle sole società a partecipazione pubblica (Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo; Consiglio Notarile di Milano, Massima 190 del 16 giugno 2020, Azioni e quote “auto-estinguibili”; L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, in Notariato, n. 2, 1 marzo 2025, 234; G. Marasà - N. Ciocca, Recesso e riscatto nelle S.p.A., Commento agli artt. 2437-2437-sexies del Codice Civile, Padova, 2011, 36). L’art. 1, comma 3, del TUSP conferma, del resto, che per tutto quanto non derogato da tale disciplina speciale si applicano le norme del codice civile, legittimando un’interpretazione sistematica estensiva (si veda art. 1, comma 3, d.lgs. 175/2016: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Cfr. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 384; Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit.).

Le Massime elaborate dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (n. 66/2018) e dal Consiglio Notarile di Milano (n. 190/2020) hanno quindi sancito l’ammissibilità di partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili” nelle società di capitali, inaugurando un filone interpretativo che ha trovato conferma nella dottrina successiva e nelle prime applicazioni pratiche (si veda Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit., 1: «È legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni»).

L’interesse suscitato dalle partecipazioni a tempo e auto-estinguibili si comprende alla luce della loro peculiare funzione economica, che risponde a esigenze convergenti dei diversi soggetti coinvolti.

Dal punto di vista della società emittente, l’emissione di partecipazioni a tempo e/o auto-estinguibili consente di raccogliere capitale di rischio per il tempo strettamente necessario a finanziare l’avvio di un’attività di impresa o un progetto determinato, con la certezza che, al termine del periodo programmato o al verificarsi della condizione prevista, la partecipazione si estinguerà e l’investitore fuoriuscirà automaticamente dalla compagine, senza necessità di attivare procedure di liquidazione complesse o contenziose (in questo senso, v. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 386; Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit.; D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, in Quaderni di Diritto Bancario, a cura di G. A. Rescio, giugno 2021, 106).

Dal lato dell’investitore di minoranza, la temporaneità della partecipazione assicura un exit predefinita e certa, particolarmente rilevante in assenza di un mercato secondario delle partecipazioni: la struttura consente di evitare che l’impossibilità di monetizzare quanto conferito si traduca in un blocco indefinito dell’investimento (Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit.; F. Pezone, Le partecipazioni sociali a tempo, in A. Sacco Ginevri (a cura di), Orientamenti notarili commentati in materia di diritto societario, Quaderni DB, 1° luglio 2019, 26).

Dal lato degli altri soci, la temporaneità consente di mantenere nel lungo periodo il controllo della società, con l’exit automatica dell’investitore finanziario al compimento della funzione di provvista per la quale era stato ammesso nella compagine.

Sotto il profilo della tecnica finanziaria, la partecipazione a tempo attribuisce all’investimento “di capitale” una caratteristica tipica degli investimenti “di debito”: il recupero, più o meno sicuro, del controvalore dell’investimento entro un orizzonte temporale predeterminato. Si realizza così un avvicinamento tra le due forme di finanziamento (equity e debito).

La figura assume particolare rilievo per le start-up innovative e le piccole e medie imprese (PMI), per le quali la difficoltà di accesso al mercato dei capitali costituisce un ostacolo strutturale alla crescita: la possibilità di offrire all’investitore una partecipazione con un exit predeterminata riduce il rischio percepito e amplia la platea dei potenziali sottoscrittori (cfr. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 388. Con specifico riguardo alle piccole e medie imprese, alle start-up e al finanziamento di singoli progetti – anche mediante crowdfunding – in contesti privi di un mercato secondario liquido, si veda A. Santoro, Le partecipazioni a tempo e “auto-estinguibili, in Amministrazione & Finanza, n. 5, 1° maggio 2021, 35 ss.)

La prassi ha inoltre elaborato strutture finanziarie di particolare originalità: la conversione delle partecipazioni a tempo in azioni ordinarie al verificarsi di un determinato evento, ovvero l’emissione di azioni convertibili, alla scadenza, in obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi (Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit., 4).

Sfruttando l’ampiezza dell’autonomia statutaria, si è ipotizzata altresì la conversione automatica, allo spirare del termine, delle azioni o quote in strumenti di debito – obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari – nonché l’annullamento di una porzione della partecipazione e la conversione del residuo in azioni o quote di categoria speciale munite di liquidation preferences, con l’obiettivo di ridurre al contempo i diritti amministrativi del socio.

È parimenti configurabile una struttura “mista”, in cui l’estinzione avvenga in parte mediante distribuzione di utili o dividendi e in parte mediante liquidazione in denaro al raggiungimento di un dato ritorno sull’investimento, ovvero mediante conversione del valore residuo in partecipazioni ordinarie o in altri strumenti finanziari (in questo senso, v. A. Santoro, Le partecipazioni a tempo e “auto-estinguibili, cit., 35 ss.).

Le partecipazioni “a tempo”: nozione e ammissibilità

Le partecipazioni “a tempo” sono azioni o quote soggette a un termine finale di durata, vale a dire a un evento futuro e certo nell’an, ancorché non necessariamente determinato nel quando (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 114).

Il termine può consistere:

  1. in una data precisa (ad esempio, il 31 dicembre 2030);
  2. in un lasso di tempo decorrente dalla sottoscrizione (ad esempio, dieci anni dalla data di emissione);
  3. in un evento futuro certo nell’accadimento, ma di momento ignoto (ad esempio, la morte del socio);
  4. in un riferimento per relationem a un fatto esterno (ad esempio, la scadenza o l’esecuzione integrale di un contratto intercorrente tra la società e il socio titolare delle partecipazioni a tempo) (Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit., p. 4; L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 236).

L’ammissibilità della figura riposa su un argomento a fortiori di portata sistematica decisiva: l’ordinamento delle società di capitali non conosce vincoli né presunzioni di perpetuità della partecipazione sociale, entro i limiti della durata della società (Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 386). Se è ammesso che il socio fuoriesca dalla compagine in virtù di una decisione discrezionale – propria (recesso) o altrui (riscatto) –, non si ravvisa alcuna ragione ostativa alla predeterminazione dell’exit con riferimento a un evento futuro (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190 del 16 giugno 2020, Azioni e quote “auto-estinguibili”; Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, Le partecipazioni sociali a tempo).

Un ulteriore conforto sistematico è offerto dalla disciplina delle azioni riscattabili (art. 2437-sexies c.c.) e dalla elaborazione dottrinale sulle c.d. “azioni riscattande”: se il legislatore ammette l’attribuzione alla società o a terzi del potere di determinare unilateralmente lo scioglimento del rapporto sociale, a maggior ragione deve ritenersi legittima la sua predeterminazione oggettiva, ancorata a un evento non rimesso alla volontà di alcuno (il riferimento sistematico è alle azioni riscattabili di cui all’art. 2437-sexies c.c. e alle c.d. “azioni riscattande” elaborate dalla dottrina).

Nella stessa direzione depone la riconosciuta ammissibilità, sia in dottrina, sia nella prassi applicativa (si veda, al riguardo, la Massima n. 5 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Roma nonché l’Orientamento n. 67/2018 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato), di partecipazioni conformate come redeemable shares, incorporanti cioè un diritto di recesso ad nutum esercitabile in qualsiasi momento.

Depongono nel medesimo senso, infine, la facoltà – riconosciuta dall’art. 2437, comma 3, c.c. per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – di introdurre cause convenzionali di recesso ulteriori rispetto a quelle legali, nonché la prassi notarile che ammette l’inserimento in statuto di previsioni di natura “parasociale”, quali opzioni put e call a favore di taluni soci legate ad eventi temporalmente individuati (quali l’approvazione di un bilancio o il raggiungimento di specifici risultati): rispetto a questi strumenti la partecipazione a scadenza si distingue unicamente per il fatto di non richiedere alcuna ulteriore manifestazione di volontà da parte dei soci, risolvendosi l’exit (salva la liquidazione dei relativi valori che verrà trattata infra) nel mero passare del tempo (sull’assimilazione alle redeemable shares e sull’ammissibilità di un recesso ad nutum, v. P. Sfameni, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, 147 ss.; sull’analogia con le cause convenzionali di recesso (art. 2437, comma 3, c.c.) e con le opzioni put & call statutarie, A. Santoro, Le partecipazioni a tempo e “auto-estinguibili, cit., 35 ss.; sull’inquadramento della figura come categoria di azioni o quote, F. Pezone, Le partecipazioni sociali a tempo, in A. Sacco Ginevri (a cura di), Orientamenti notarili commentati in materia di diritto societario, 2019, 27).

La Massima del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato n. 66/2018 ha cristallizzato tale conclusione affermando che: «È legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni».

Le partecipazioni “auto-estinguibili”: nozione e ammissibilità

Mentre le partecipazioni “a tempo” trovano il proprio presupposto nel termine (evento futuro e certo), le partecipazioni “auto-estinguibili” in senso stretto sono fondate sulla condizione risolutiva: un evento futuro e incerto nell’an, al cui verificarsi la partecipazione si estingue automaticamente (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit.: «Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa […]»).

Esempi tipici di condizioni risolutive idonee a determinare l’auto-estinzione sono: il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo a decorrere da un determinato momento; il superamento di una determinata soglia di attivo patrimoniale, di ricavi complessivi annui o di patrimonio netto della società (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit.; D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 110).

Il confine tra termine e condizione è, però, spesso labile. Come è stato osservato, formalmente andrebbe considerata come sottoposta a condizione risolutiva anche la partecipazione che si estingue al raggiungimento di un dato ammontare di utili, non essendo certo che l’evento si verifichi (cfr. L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 237). La distinzione assume tuttavia rilievo pratico con riguardo agli effetti: la condizione risolutiva opera in modo compatibile con il fenomeno societario; non può avere, infatti, come nella disciplina contrattuale, un effetto retroattivo al momento in cui è assunta la deliberazione, ma produce i propri effetti dal momento del verificarsi e lascia salvi gli effetti già verificatesi (cfr. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 390).

La Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 190/2020 ha espressamente sancito la legittimità della figura, affermando: «Sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. o S.r.l. che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa – ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento – anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime».

La Massima di Milano circoscrive con chiarezza il limite dell’ammissibilità: l’estinzione della partecipazione non può dipendere da una condizione meramente potestativa. Per la giurisprudenza consolidata, la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto (in tal senso, v. Cass. Civ., 25 luglio 2023, n. 22375; Cass. Civ., 20 novembre 2019 n. 30143; Cass. Civ., 26 agosto 2014 n. 18239.
Sulla liceità della condizione risolutiva meramente potestativa si rinvia, ex multis, in dottrina a F. Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. comm., a cura di A. Cicu - F. Messineo, Milano, 1968, 178; G. Petrelli, La condizione “elemento essenziale” del negozio giuridico, Milano, 2000, 213, ed in giurisprudenza a Cass. Civ. 25 gennaio 1992, n. 812, in Giur. it., 1993, I, 1, 128 ss).

La ragione del divieto è di immediata evidenza: subordinare l’estinzione del rapporto sociale a una condizione risolutiva meramente potestativa rimessa alla volontà del socio equivarrebbe, nella sostanza, a introdurre una clausola di recesso ad nutum dalla società in capo al titolare, lecito purché venga riconosciuto un preavviso di 180 giorni (L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 238). Ove, invece, la condizione fosse rimessa alla mera volontà della società, si configurerebbe nella sostanza un riscatto, con la necessità di rispettarne i relativi presupposti e criteri di liquidazione ex art. 2437-ter c.c. (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 99, Azioni riscattabili e introduzione della clausola di riscatto, 18 Maggio 2007; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 153, Riscattabilità delle quote della s.r.l., 17 Maggio 2016; A. Busani - M. Sagliocca, Azioni riscattabili: coordinamento problematico con la disciplina delle azioni proprie e del recesso, in Società, 2012, 2, 157; C. Di Bitonto, L’inquadramento sistematico delle azioni riscattabili secondo il nuovo art. 2437- sexies c.c., in Società, 2008, 4, 415; per un caso particolare recente Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2023, n. 12498, ord., con nota di C. Di Bitonto, La Suprema Corte fa il punto sul riscatto azionario, quale valida sanzione dell’inadempimento delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., in Società, 2024, 4, 449 ss.).

Il presupposto dell’auto-estinzione può quindi consistere in un accadimento della vita sociale – quale la distribuzione di un certo ammontare di utili o il raggiungimento di una determinata dimensione del patrimonio netto – ma il verificarsi di tale accadimento non può risolversi nella mera volontà della società o del socio (cfr. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 391).

La distinzione con istituti analoghi

La differenza strutturale tra le partecipazioni a tempo e auto-estinguibili, da un lato, e gli istituti analoghi del recesso e del riscatto, dall’altro, risiede nel meccanismo di scioglimento del rapporto sociale.

Nelle partecipazioni a tempo e auto-estinguibili, lo scioglimento del vincolo avviene in modo automatico, al verificarsi dell’evento previsto dallo statuto, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del socio titolare, della società o di terzi: il rapporto si estingue per il solo fatto dell’avveramento del termine o della condizione, con esclusione di ogni profilo di discrezionalità (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit.; Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 392).

Nel recesso e nel riscatto, invece, lo scioglimento del rapporto sociale consegue all’esercizio di un diritto potestativo da parte dell’avente diritto (il socio, nel recesso; la società o il terzo, nel riscatto): è necessaria, cioè, una specifica ulteriore manifestazione di volontà che attivi il procedimento di liquidazione (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 114).

La differenza non desta criticità sotto il profilo della tutela del socio, dal momento che il processo di auto-estinzione è accettato dal socio medesimo al momento della sottoscrizione della partecipazione. Come osservato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 190/2020), la temporaneità è una «natura che viene dal socio e dalla società accettata ex ante sulla base di valutazioni di convenienza economica rispetto alle quali nulla il diritto può dire».

Resta fermo che le cause inderogabili di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c. e, nelle S.r.l., le cause di esclusione, rimangono operative (cfr. L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 239).

Un secondo elemento caratteristico riguarda la possibilità di non prevedere alcuna forma di liquidazione a favore del socio uscente titolare di partecipazioni a tempo o auto-estinguibili, come si vedrà in seguito.

Introduzione e disciplina statutaria

L’introduzione di partecipazioni a tempo o auto-estinguibili presuppone una specifica previsione statutaria, atteso che la temporaneità incide sulla struttura stessa della partecipazione e sul rapporto sociale.

La caratteristica della “temporaneità” non può caratterizzare la totalità delle partecipazioni sociali, poiché ciò equivarrebbe, nella sostanza, all’apposizione di un termine di durata alla società medesima, ma solo parte delle stesse, con modalità diverse a seconda che si tratti di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata.

5.1. Nelle società per azioni

Nella società per azioni, la temporaneità della partecipazione costituisce un “diritto diverso” ai sensi dell’art. 2348, comma 2, c.c. e dà luogo necessariamente a una categoria di azioni (ai sensi dell’art. 2348, comma 2, c.c.: «Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi». Sulla atipicità dei “diritti diversi” che possono formare oggetto di una categoria azionaria, cfr. P. Sfameni, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, 74-75; F. Magliulo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova S.p.a., Milano, 2004, 76-77).

Secondo l’opinione prevalente in dottrina, l’auto-estinguibilità non può coinvolgere una sola azione, dovendo la categoria azionaria essere caratterizzata dalla serialità (cfr. M. Notari, Commento all’art 2348 c.c. - Categorie di azioni, in Azioni (Artt. 2346-2362 c.c.), a cura di M. Notari, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 158; B. Visentini, Azioni di società, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 967 ss.).

Le azioni a tempo o auto-estinguibili sono soggette alla tutela dell’assemblea speciale di categoria prevista dall’art. 2376 c.c., cosicché qualsiasi deliberazione dell’assemblea generale che pregiudichi i diritti dei titolari delle azioni di categoria dovrà essere approvata anche dall’assemblea dei titolari di tale categoria speciale di azioni.

Trattandosi di un carattere inerente alla partecipazione e non alla persona del socio, la temporaneità si trasferisce con il titolo: l’acquirente di azioni a tempo subentra nel medesimo regime di temporaneità che assisteva la partecipazione ceduta dal dante causa.

Nelle società a responsabilità limitata

Nella società a responsabilità limitata il quadro è più articolato.

La creazione di categorie di quote è ammessa soltanto per le S.r.l. qualificabili come PMI (la nozione di PMI (Piccole e Medie Imprese) è ricavabile dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE («Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese»), secondo cui «[l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR»), ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221): in tal caso è possibile costituire una categoria di quote qualificate dalla “temporaneità” con le medesime caratteristiche delle azioni a tempo (ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 «L’atto costitutivo della PMI. costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile»).

Per le S.r.l. ordinarie che non rientrino nella categoria delle PMI, non potendo ricorrersi alla categoria di quote, la temporaneità può configurarsi come diritto particolare del socio ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., secondo un orientamento dottrinale estensivo che ammette l’attribuzione di diritti particolari non limitati ai soli diritti strettamente amministrativi o patrimoniali tipizzati dal legislatore, secondo lo spazio di azione entro cui si possono disegnare le categorie di azioni (G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Comm. Schlesinger, Milano, 2010, 524; V. Donativi, Diritti particolari dei soci, in Le società a responsabilità limitata, C. Ibba - G. Marasà (a cura di), I, Milano, 2020, 810-814; R. Santagata, I diritti particolari dei soci, in Comm. s.r.l. in onore di Portale, Dolmetta-Presti (a cura di), Milano, 2011, 286 ss.; M. Maugeri, Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?, in Riv. soc., 2004, 1495 ss. Nel medesimo senso anche il Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 39, Diritti particolari dei soci nella S.r.l. (art. 2468, comma 3°, c.c.), secondo cui: «I “particolari diritti” che l’atto costitutivo di S.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3° c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente “riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”, cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori “diritti diversi”, dovendosi ritenere concessa all’autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la S.p.a., la facoltà di “liberamente determinare il contenuto” delle partecipazioni sociali, “nei limiti imposti dalla legge” […]». Si dà atto anche di un orientamento dottrinale minoritario, aderente al dato letterale della norma, secondo cui il dettato letterale della disposizione sembrerebbe limitare la possibilità di attribuire particolari diritti solo al caso in cui essi riguardino l’amministrazione della società o la distribuzione di utili. In questo senso, E. Fazzutti, Art. 2468, in La riforma delle società, Sandulli-Santoro, Torino, 2003, 54).

Tale soluzione sconta, tuttavia, un limite strutturale: poiché il diritto particolare attiene alla persona del socio e non è incorporato nella partecipazione, in caso di cessione della quota il diritto particolare (consistente nella temporaneità) sarebbe – nel silenzio dello statuto – destinato ad estinguersi e, con esso, verrebbe meno il meccanismo di auto-estinzione (sul punto, cfr. R. Santagata, I diritti particolari dei soci, in Comm. s.r.l. in onore di Portale, Dolmetta- Presti (a cura di), Milano, 2011, 304-305; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, V, G. Cottino (diretto da), Padova, 2007, 138 ss.).

Per assicurarsi, dunque, l’estinzione della partecipazione alla scadenza prestabilita in caso di cessione della quota, è necessario regolare statutariamente la “conservazione” o “ricostituzione” del diritto particolare in capo al cessionario, in modo da garantire la continuità del regime di temporaneità anche in caso di trasferimento (sulla legittimità della previsione statutaria con cui si preveda la circolazione del diritto particolare in favore degli aventi causa della quota sociale, cfr. R. Santagata, I diritti particolari dei soci, cit.,. 304-305 e nel senso dell'acquisto del diritto particolare in capo all'avente causa v. V. Donativi, I diritti particolari dei soci, in C. Ibba G. Marasà (a cura di), Le società a responsabilità limitata, I, Milano, 2020, 997. Per la prassi v. Comitato notarile Triveneto, Massima I.I.10).

Modalità di introduzione

L’introduzione delle partecipazioni a tempo o auto-estinguibili può avvenire già in sede di atto costitutivo ovvero mediante successiva modificazione statutaria avente ad oggetto (i) un aumento oneroso del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni appartenenti a tale categoria, oppure (ii) la conversione, delle azioni (ordinarie) già in circolazione in azioni di categoria speciale. In quest’ultimo caso, qualora la “temporaneità” venga attribuita ad azioni già in circolazione, sarà necessario il consenso dei titolari delle azioni interessate (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., p. 104 e Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 390, nt. 23).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario