Le partecipazioni sociali “a tempo” e auto-estinguibili quale modalità di exit programmata del socio (parte II)

05 Ottobre 2026

Il presente contributo analizza l’istituto delle partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, ricostruendo nozione, presupposti di ammissibilità, funzione economica, disciplina statutaria, regole di contabilizzazione, profili di liquidazione e implicazioni sul capitale sociale di questi strumenti che, comportando uno scollamento tra durata della partecipazione e durata della società, consentono di coniugare l’investimento nel capitale di rischio con la certezza del disinvestimento.

La liquidazione della partecipazione

Una delle questioni centrali della disciplina delle partecipazioni a tempo e auto-estinguibili attiene alle modalità di liquidazione del socio uscente alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione.

La regola generale prevede l’annullamento delle azioni o delle quote e il versamento al titolare di una somma di denaro a titolo di liquidazione della partecipazione. Poiché l’effetto è strutturalmente analogo a quello del recesso, si ritiene applicabile, in linea di principio, la disciplina procedimentale degli artt. 2437-quater e 2473 c.c. (sulle difficoltà interpretative derivanti dal richiamo all’art. 2437-quater c.c., cfr. A. Busani - M. Sagliocca, Azioni riscattabili: coordinamento problematico con la disciplina delle azioni proprie e del recesso, in Società, 2, 2012, 157; G. Marasà - N. Ciocca, Recesso e riscatto nelle S.p.a., Commento agli artt. 2437-2437-sexies del Codice Civile, Padova, 2011, 49).

Occorre peraltro osservare che, a differenza del recesso, nel caso delle partecipazioni a tempo non esiste più, ontologicamente, una partecipazione da offrire ad altri soci o a terzi a valle della scadenza del termine o del verificarsi della condizione: nel silenzio dello statuto, la liquidazione avviene pertanto mediante riduzione del capitale sociale (cfr. Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 8/2009, Recesso del socio e riduzione del capitale sociale) o, al più, mediante acquisto di azioni proprie ex art. 2357-bis, comma 1, n. 1, c.c. (cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 37, Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (artt. 2357 ss. e 2445 c.c.), 19 novembre 2004; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.G.37, Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società, 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17).

Lo statuto può tuttavia prevedere modalità alternative che non implichino l’annullamento – quali l’offerta in opzione agli altri soci, l’offerta a terzi, l’acquisto da parte della società o dei soci – determinandosi in tal caso non l’estinzione della partecipazione in sé, bensì lo scioglimento del rapporto sociale con quel socio, con conversione automatica della partecipazione a tempo in partecipazione ordinaria (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 113).

La libera determinazione del valore di disinvestimento

Un profilo di grande rilievo pratico attiene ai criteri di determinazione del valore di disinvestimento. La Massima n. 66/2018 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha affermato che: «Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio ricorrenti qualora si verifichino cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di espulsione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along)».

I criteri di disinvestimento sono, dunque, liberamente negoziabili tra le parti e non devono necessariamente seguire i parametri di “consistenza patrimoniale” o “equa valorizzazione” (art. 2437-ter, comma 2, c.c.) o di “valore di mercato” (art. 2473, comma 3, c.c.) previsti per il recesso. (in tal senso, cfr. P. Sfameni, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, 2008, 171; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.): «La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso».
Tuttavia, in senso contrario (ossia, nel senso di ritenere inderogabilmente applicabile il criterio del valore di mercato della società anche nelle ipotesi di recesso convenzionale, cfr. V. Di Cataldo, Il recesso del socio in società per azioni, in Liber Amicorum Campobasso, III, Torino, 2007, 237).

Il fondamento di tale libertà risiede nel fatto che è il socio stesso che, sottoscrivendo la partecipazione temporanea, accetta ex ante il termine o la condizione e le relative condizioni economiche di uscita; è consapevole dell’ammontare (o dei criteri di determinazione) della liquidazione che al medesimo sarà riconosciuta e, dunque, accetta altresì il rischio che tale ammontare possa rivelarsi inferiore all’effettivo valore che avrà la sua partecipazione: manca, pertanto, l’esigenza di tutela tipica del recesso o dell’espulsione per volontà altrui. I parametri inderogabili sono riservati alle sole cause legali inderogabili di recesso (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 114; P. Sfameni, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, cit., 171; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)).

Il limite del divieto del patto leonino

L’unico vero limite all’autonomia delle parti nella determinazione del valore di liquidazione è rappresentato dal divieto del patto leonino, sancito dall’art. 2265 c.c. e applicabile, in via sostanziale e analogica, anche alle società di capitali (il divieto del patto leonino è sancito in materia di società di persone all’art. 2265 c.c., ma è pacificamente ritenuto espressione di un principio generale del diritto societario, applicabile quindi anche alle società di capitali. Cfr., per tutti, M. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Milano, 2012, 80. In giurisprudenza, cfr. Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Notariato, 1995, 3, 244, con nota di U. La Porta, Patti parasociali e patto leonino; in Società, 1995, 2, 178, con nota di D. Batti, Il patto leonino nell’ambito di partecipazioni a scopo di finanziamento).

Il rischio si profila nei seguenti termini: la predeterminazione di un valore di liquidazione fisso potrebbe, qualora il patrimonio sociale sia stato nel frattempo eroso dalle perdite, finire per escludere il socio “a tempo” dalla partecipazione alle perdite, realizzando in concreto un patto leonino vietato (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 116).

Al fine di escludere tale rischio, la Massima n. 66/2018 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha elaborato un correttivo: la liquidazione non può eccedere, in ogni caso, l’ammontare delle riserve disponibili o, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale, il valore nominale della partecipazione commisurato al capitale versato ed esistente alla data di liquidazione.

La previsione di un termine prima del quale la liquidazione non può essere pretesa sottopone il socio al rischio di perdita dell’investimento, poiché, entro detto termine, il capitale potrebbe essere perso in tutto o in parte, con conseguente annullamento (totale o parziale) anche delle partecipazioni a tempo (cfr. Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit.: «la liquidazione non può eccedere, in ogni caso, l’ammontare delle riserve disponibili o, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale, il valore nominale della partecipazione commisurato al capitale versato ed esistente alla data di liquidazione»).

Il riconoscimento del diritto alla liquidazione, dunque, non implica che alla scadenza debba essere comunque corrisposta la somma preventivata se il patrimonio è stato eroso dalle perdite: la partecipazione a tempo “non è sottratta” alle perdite (cfr. L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 243: il diritto alla liquidazione non garantisce che alla scadenza venga comunque corrisposta la somma preventivata se il patrimonio è stato eroso dalle perdite. F. Pezone, Le partecipazioni sociali a tempo. Commento all’orientamento numero 66 del 2018 dell’Osservatorio Società del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in Quaderni DB - Orientamenti notarili commentati in materia di diritto societario, a cura di A. Sacco Ginevri, 2019, 1, 26, precisa che “il rischio di violazione del divieto di patto leonino può essere evitato prevedendo che il valore di liquidazione non possa in ogni caso eccedere (i) l’ammontare delle riserve disponibili, nel caso di conversione in partecipazioni ordinarie e acquisto da parte della società e (ii) in caso di riduzione del capitale, il valore nominale della partecipazione in proporzione al capitale versato ed esistente al momento della scadenza del termine”).

Dunque, poiché sul piano generale, la giurisprudenza di legittimità circoscrive il divieto del patto leonino ai casi in cui ricorra l’esclusione “assoluta e costante” di uno o più soci dalla partecipazione al rischio d’impresa e/o agli utili (cfr. Cass. 29 ottobre 1994, n. 8927, in Giur. Comm. 1995, II, 478. In applicazione di tale principio è stata considerata valida la previsione, all’interno di patti parasociali, di un opzione put a favore del socio finanziatore che abbia come effetto l'esonero del socio dalla sopportazione delle perdite quando esso integri un mero accordo di trasferimento del rischio interno tra soci, senza alterare la struttura e la funzione del contratto sociale. Si veda, in tal senso, Cass. Civ. 4 luglio 2018, n. 17498 in Giur. It., 2019, 366, con nota di A. Petruzzi, Opzioni put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino e Cass. Civ. 7 ottobre 2021, n. 27227), l’estinzione senza liquidazione, non dovrebbe, di per sé, violare il divieto, perché durante la vigenza del rapporto il socio non è esonerato dalla sopportazione delle perdite subìte dalla società. La liquidazione, infatti, spetterà a patto che, alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione, le partecipazioni non siano state annullate in conseguenza dell’erosione del capitale sociale per perdite (cfr. Assonime, Le partecipazioni a tempo (o auto-estinguibili), cit., 401).

L’estinzione senza liquidazione

La Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 190/2020 ha espressamente affermato la legittimità dell’estinzione della partecipazione senza alcun diritto di liquidazione a favore del socio uscente (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit.: «Sono legittime le clausole statutarie […] che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote […] anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime»).

Il fondamento teorico è individuato nella circostanza che, a differenza del riscatto – ove l’equa valorizzazione è imposta dalla legge perché il socio è privato della partecipazione per volontà altrui –, nel caso delle partecipazioni auto-estinguibili il socio sottoscrive una partecipazione strutturalmente temporanea, la cui natura «viene dal socio e dalla società accettata ex ante sulla base di valutazioni di convenienza economica rispetto alle quali nulla il diritto può dire» (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit., 3).

Il significato tipico dell’estinzione senza liquidazione emerge con chiarezza nei casi in cui l’evento risolutivo consiste nel percepimento, da parte del socio, di un dato ammontare complessivo di utili. Si pensi, ad esempio, a una partecipazione dal valore nominale di 100.000 Euro che si estingue quando il socio ha incassato dividendi per complessivi 130.000 Euro: in questo caso, l’investitore ha già realizzato il recupero integrale dell’investimento (nella misura del 130%), cosicché l’estinzione senza ulteriore liquidazione non determina alcuno svantaggio patrimoniale, escludendosi altresì ogni contrasto con il divieto del patto leonino.

Ove, invece, sia prevista una liquidazione a carico della società al verificarsi dell’auto-estinzione, essa configura un’ipotesi di distribuzione a favore del socio uscente e deve, pertanto, rispettare le norme che disciplinano i presupposti in presenza dei quali possono essere distribuite voci di patrimonio netto, incluso il capitale sociale (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit., 3).

Effetti sul capitale sociale

L’estinzione delle partecipazioni a tempo e auto-estinguibili produce rilevanti implicazioni sulla struttura del capitale sociale, la cui disciplina varia in funzione della natura delle partecipazioni (con o senza valore nominale) e della previsione o meno di una liquidazione.

Partecipazioni prive di valore nominale

Nel caso di azioni prive di valore nominale o di quote di S.r.l., qualora non sia prevista alcuna liquidazione, l’estinzione automatica della partecipazione non dà luogo ad alcuna variazione del capitale sociale: si riduce semplicemente il numero delle azioni in circolazione – con l’obbligo per gli amministratori di depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c. – e si registra un incremento della parità contabile implicita delle azioni residue (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 190/2020, cit., 3; L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., nt. 38).

Nelle S.r.l., parimenti, il capitale rimane immutato e si accresce proporzionalmente la misura delle quote dei restanti soci, se del caso con i necessari arrotondamenti.

Partecipazioni con valore nominale

Nel caso di azioni con valore nominale, l’estinzione senza liquidazione richiede una delle seguenti operazioni: (i) la riduzione del capitale sociale in misura pari al valore nominale delle partecipazioni annullate e la corrispondente imputazione della porzione di capitale a riserva (c.d. “riservizzazione”) (L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., 239); oppure (ii) l’annullamento delle partecipazioni auto-estinguibili (senza riduzione del capitale sociale) e l’incremento del valore nominale di tutte le altre azioni in circolazione, con eventuali arrotondamenti o raggruppamenti.

Per evitare la necessità della riduzione del capitale e la conseguente attesa di novanta giorni per l’eventuale opposizione dei creditori, è opportuno eliminare il valore nominale espresso delle azioni ed escludere statutariamente la riduzione del capitale in correlazione all’estinzione. (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 37, Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (artt. 2357 ss. e 2445 c.c.), 19 novembre 2004. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 146, Riserva negativa azioni proprie: effetti in caso di annullamento delle azioni proprie del 17 maggio 2016; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.G.37, Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società, 1° pubbl. 9/16 — motivato 9/17) continua a ritenere legittima l'operazione di annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale. In tal caso, l'annullamento delle azioni proprie comporta sempre l'eliminazione della riserva negativa azioni proprie e la riduzione delle riserve utilizzate per un importo pari alla riserva negativa azioni proprie).

La riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale conseguente all’estinzione delle partecipazioni riveste natura di riduzione reale, soggetta alla disciplina degli artt. 2445 c.c. (per le S.p.A.) e 2482 c.c. (per le S.r.l.): è di competenza assembleare inderogabile e la sua efficacia è subordinata al decorso di novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione nel Registro delle Imprese senza che i creditori sociali abbiano proposto opposizione.

Una delicata questione attiene alle conseguenze dell’accoglimento dell’opposizione. Ai sensi degli artt. 2437-quater, ultimo comma, e 2473, comma 4, c.c., qualora l’opposizione sia accolta, la società si scioglie. Per evitare un esito così drastico, la dottrina ha elaborato un correttivo statutario consistente nella previsione per cui qualora la conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione dei creditori comporta non già lo scioglimento della società, ma la mancata exit del socio, con conversione delle partecipazioni a tempo in partecipazioni ordinarie, in modo da neutralizzare l’obbligo di riduzione e scongiurare lo scioglimento (cfr. D. Corsico, Le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili”, cit., 112).

Annullamento senza riduzione del capitale

In presenza di riserve disponibili sufficienti, è possibile procedere all’annullamento delle partecipazioni senza riduzione del capitale sociale.

Nelle S.p.A., ciò può avvenire mediante acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, c.c. (e art. 2357-bis, comma 1, n. 1) e contestuale annullamento senza riduzione: si tratta di una prassi notarile consolidata (sull’ammissibilità dell’operazione, cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 37, Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (artt. 2357 ss. e 2445 c.c.), 19 novembre 2004; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.G.37, Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie già detenute dalla società, 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17).

Nelle S.r.l., la base normativa è costituita dall’art. 2473, comma 4, c.c., ai sensi del quale alla liquidazione con l’utilizzo di riserve disponibili, consegue il necessario annullamento della quota (ciò in quanto la S.r.l. non può rendersi acquirente di quote proprie, stante il divieto di cui all’art. 2474 c.c.) e l’automatico incremento del valore nominale implicito delle restanti quote di partecipazione.

In tale ipotesi, non trovando applicazione la disciplina della riduzione reale del capitale, non opera il diritto di opposizione dei creditori e si determina un incremento del valore nominale (implicito o esplicito) delle restanti partecipazioni. È ammessa anche una liquidazione mista, in parte a valere su riserve disponibili e in parte mediante riduzione del capitale (cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.13, Liquidazione del socio recedente in forma mista con riduzione del capitale sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17).

Qualora la liquidazione ecceda il valore nominale delle partecipazioni, la riduzione del capitale avverrà per il nominale e l’eccedenza sarà trattata come perdita sul patrimonio netto (Consiglio Notarile di Firenze, Massima n. 8/2009, Recesso del socio e riduzione del capitale sociale, in cui si legge: «Pertanto, anche qualora il valore da rimborsare al socio recedente ecceda il valore nominale della sua partecipazione, il capitale sociale dovrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 2437- quater , comma 6, c.c. e ai sensi dell’art. 2473 comma 4, c.c., in misura equivalente al valore nominale della partecipazione del socio recedente, mentre l’eccedenza dovrà essere trattata come una perdita, gravante sul conto economico, tale da costringere ad un’ulteriore riduzione del capitale sociale (per perdite) solo qualora non compensata nel corso dell’esercizio sociale da riserve ulteriori o dagli utili” ed inoltre che “l’obbligo di corrispondere al socio il valore della sua quota comporta per la società, sul momento, una passività ma non è detto che essa si traduca necessariamente in una perdita di esercizio che imponga alla società di operare ‘nuovamente’ sul capitale. Ciò avverrà solo se tale perdita risulterà incidere in via definitiva sul capitale residuo e solo nei limiti in cui ciò dovesse effettivamente avvenire, con applicazione delle ordinarie regole di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.»).

Il profilo contabile: qualificazione come capitale di rischio o capitale di debito

Un profilo ulteriore, sinora rimasto ai margini della riflessione dottrinale sulla figura, attiene alla qualificazione contabile della partecipazione a tempo o auto-estinguibile nel bilancio della società emittente.

Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 32, la classificazione di uno strumento finanziario tra le passività (capitale di debito) ovvero tra le riserve di patrimonio netto (capitale di rischio) prescinde dalla veste giuridica formale e dipende dalla sostanza dello strumento, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: occorre in particolare verificare se sussista a carico della società emittente un obbligo di rimborso.

In questa prospettiva, la previsione di un diritto del socio a ottenere dalla società la liquidazione della partecipazione al momento dell’auto-estinzione – rispetto al quale l’emittente non abbia la possibilità di sottrarsi – rischia di far ricadere lo strumento nella categoria delle passività finanziarie, con conseguente iscrizione tra i debiti anziché tra le poste del patrimonio netto.

La previsione dell’automatica estinzione delle partecipazioni al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare consente di evitare la qualificazione dello strumento come puttable e la sua conseguente appostazione tra le passività; mentre, ove sia contemplato un diritto alla liquidazione della partecipazione auto-estinta, la corretta imputazione contabile dell’apporto – e, a monte, la sua idoneità a un effettivo rafforzamento patrimoniale, e non meramente finanziario, della società – è questione tutt’altro che scontata.

Infatti, da un lato, la previsione di un diritto alla liquidazione della partecipazione a termine fisso dovrebbe comportare la classificazione in bilancio delle partecipazioni a tempo fra le passività, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 32, ai sensi del quale andrebbero annoverati fra le passività, e non nel patrimonio netto, gli strumenti che comportano a carico della società un obbligo di rimborso, fisso o determinabile, al cui adempimento la società non potrebbe sottrarsi; dall’altro la possibilità di liquidazione è in ogni caso condizionata all’esistenza della partecipazione alla scadenza fissata, ovvero al suo mancato annullamento, totale o parziale, causato da perdite.

Non si può dunque asserire che al momento dell’emissione delle partecipazioni a tempo sorga un debito incondizionato della società, tale da imporre di rappresentare gli apporti effettuati come passività anziché come componenti del patrimonio netto (Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 66/2018, cit., 7. Sulla qualificazione contabile della partecipazione a tempo quale posta di patrimonio netto (equity), e non quale passività, in ragione dell’assenza di garanzia per il socio uscente di ottenere il valore di liquidazione, v. A. Santoro, Le partecipazioni a tempo e “auto-estinguibili, cit., 35 ss.).

Contesti applicativi e conclusioni

L’analisi svolta consente di apprezzare la versatilità delle partecipazioni a tempo e auto-estinguibili, il cui impiego si presta a molteplici applicazioni nella prassi commerciale.

In primo luogo, la figura si rivela particolarmente idonea a strutturare investimenti con un orizzonte temporale limitato, in alternativa al finanziamento soci o a strumenti di debito: l’investitore ottiene una partecipazione agli utili con un exit predeterminata, senza gravare la società degli obblighi di rimborso tipici del finanziamento.

In secondo luogo, la struttura è adatta alle holding di partecipazioni che intendano finanziare specifici investimenti attraverso l’ingresso temporaneo di soci investitori, la cui permanenza nella compagine sia correlata alla durata del progetto imprenditoriale.

In terzo luogo, le partecipazioni auto-estinguibili possono trovare utile impiego nei piani di incentivazione manageriale (management incentive plans, MIP, stock options), con logiche di tipo good leaver/bad leaver: dato che i manager sono, per definizione, fisiologicamente temporanei nell’organigramma aziendale, la partecipazione auto-estinguibile consente di strutturare l’incentivo senza necessità di ricorrere all’acquisto di azioni proprie e alla successiva riassegnazione (cfr. L. Arlati, Le partecipazioni sociali auto-estinguibili e a tempo: aspetti e tecniche redazionali, cit., nt. 28).

In quarto luogo, la partecipazione a tempo o auto-estinguibile può essere collocata nel più ampio novero degli strumenti di finanziamento “ibridi” o “intermedi”, posti a metà strada tra il capitale di rischio e il capitale di debito, accanto ai finanziamenti soci postergati, ai finanziamenti “mezzanini” e agli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, c.c. In questa prospettiva, la figura assume specifico rilievo nelle operazioni di risanamento e ristrutturazione dell’impresa in crisi, rispondendo all’esigenza – particolarmente avvertita – di incentivare interventi di supporto che si configurino come rafforzamento patrimoniale vero e proprio, e non di mero rafforzamento finanziario, senza tuttavia determinare un coinvolgimento tendenzialmente permanente del soggetto disponibile a intervenire.

In conclusione, le partecipazioni sociali “a tempo” e “auto-estinguibili” rappresentano uno strumento di grande flessibilità, la cui ammissibilità – ormai consolidata nella prassi notarile e nella dottrina – arricchisce significativamente la cassetta degli attrezzi a disposizione dell’autonomia statutaria.

La loro struttura consente di contemperare efficacemente le esigenze dell’investitore (certezza dell’exit e del ritorno sull’investimento) con quelle della società e dei soci di maggioranza (accesso temporaneo al capitale di rischio senza diluizione permanente del controllo), in un quadro di piena compatibilità con i principi inderogabili dell’ordinamento societario.

La sfida dei prossimi anni sarà quella di raffinare ulteriormente la disciplina statutaria di queste partecipazioni, definendo con sempre maggiore precisione i meccanismi di accertamento dell’evento, le procedure di liquidazione e i correttivi a tutela dei creditori sociali, così da garantire la piena certezza dei rapporti giuridici e la bancabilità dello strumento.

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