Alla riqualificazione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato non si applica l'indennità risarcitoria forfettaria del Collegato Lavoro del 2010

24 Settembre 2026

La sentenza n. 24479/2026in esame affronta il tema delle conseguenze risarcitorie connesse all'accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto ai sensi dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003. La Corte esclude che a tale ipotesi sia applicabile l'indennità risarcitoria forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, riservata alle ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato per nullità della clausola appositiva del termine. La pronuncia valorizza la distinzione tra conversione ex art. 1419, comma 2, c.c. e riqualificazione del rapporto, riconoscendo al lavoratore, in caso di riqualificazione, la tutela risarcitoria "piena".

Massima

La fattispecie di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non integra una conversione del contratto a tempo determinato ai fini dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010: l'accertamento della subordinazione deriva dalla riqualificazione giudiziale del rapporto in base alle concrete modalità di esecuzione, non dalla nullità di una clausola contrattuale. Pertanto, alla riqualificazione in subordinato del rapporto instaurato ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003 non si applica l'indennità risarcitoria forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

Il caso

Il caso trae origine dal ricorso proposto da un collaboratore che ha prestato attività lavorativa in favore di una società, dapprima sulla base di un contratto a progetto ex d.lgs. n. 276/2003 e, poi, sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il lavoratore ha rivendicato la subordinazione, le relative differenze retributive e risarcitorie, chiedendo la ricostituzione del rapporto e il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma, ha rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive e ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'indennità risarcitoria forfettaria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, nel caso specifico determinata in sei mensilità.

Nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione, la società ha dedotto la decadenza del lavoratore ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, del Collegato lavoro. Il lavoratore, a sua volta, ha contestato l'applicabilità della tutela risarcitoria forfettaria prevista dalla medesima legge.

La questione

La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda la corretta determinazione dell'ambito applicativo dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, che prevede il riconoscimento dell'indennità risarcitoria forfettaria "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato".

In particolare, occorre stabilire se tale disposizione si applichi anche quando la subordinazione derivi dalla riqualificazione giudiziale di un contratto a progetto ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, e non dalla nullità della clausola appositiva del termine.

La rilevanza della questione è stata accentuata dal contrasto interno alla Suprema Corte.

Un primo orientamento (Cass. n. 24100/2019, Cass. n. 28294/2019, Cass. n. 5040/2020, Cass. n. 10157/2021, Cass. n. 4211/2023) ha interpretato in senso ampio il sintagma "casi di conversione", estendendo l'indennità a ogni ipotesi di stabilizzazione del rapporto, inclusa la riqualificazione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003. Un secondo, più recente, orientamento (Cass. n. 18210/2024, Cass. n. 22875/2024, Cass. n. 20333/2025) ha, invece, limitato la fattispecie alla conversione derivante dalla nullità della clausola appositiva del termine in un contratto subordinato.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha aderito al secondo orientamento e affermato che la fattispecie di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non integra un'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

L'iter argomentativo muove da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del c.d. Collegato lavoro, che tiene conto sia del dato testuale sia della genesi storica dell'art. 32, comma 5, correlato al vasto contenzioso in materia di contratti a termine e volto a forfettizzare le conseguenze risarcitorie della declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine.

Sulla scorta di tale ricostruzione, la Corte precisa che l'espressione "conversione del contratto a tempo determinato" descrive il meccanismo, riconducibile all'art. 1419, comma 2, c.c., per il quale la nullità della clausola del termine non travolge l'intero contratto, ma ne determina la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.

Diversa è la fattispecie dell'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Non viene meno una clausola di durata, ma si procede a una ricostruzione complessiva del rapporto in base alla sua effettività, con riqualificazione ex lege dell'attività prestata quale sanzione dell'inosservanza del modello legale. La formulazione ("sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione") esclude, quindi, la conversione.

La Corte richiama anche Corte cost. n. 303/2011, che, nel dichiarare non fondate le questioni sull'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, ha escluso profili discriminatori, rilevando che il contratto subordinato con clausola viziata "non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell'utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata". Ciò conferma che la disciplina forfettaria riguarda solo la conversione del contratto subordinato a termine.

Osservazioni

La pronuncia risolve un contrasto giurisprudenziale e chiarisce il coordinamento tra le tutele risarcitorie connesse all’accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione.

Il fulcro dell'iter argomentativo risiede nella rigorosa distinzione tra due fenomeni: da un lato, la conversione ex art. 1419, comma 2, c.c., che presuppone un rapporto di lavoro subordinato con una clausola del termine invalida e ne determina la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato con il venir meno della sola clausola nulla; dall'altro, la riqualificazione del rapporto ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che comporta l'accertamento della subordinazione alla luce delle concrete modalità di esecuzione della prestazione.

Giudicando sin dall'origine la prestazione priva dei requisiti del progetto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, il legislatore ha inteso sanzionare l'uso distorto della collaborazione autonoma.

Ne consegue che l'estensione dell'indennità forfettaria a tali ipotesi determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente omogenee, penalizzando il lavoratore la cui subordinazione sia stata "mediata" dalla stipulazione di un contratto a progetto rispetto a chi abbia prestato attività avente natura subordinata e contrattualizzate attraverso altre forme di lavoro autonomo.

Sul piano delle conseguenze pratiche, la pronuncia comporta il ritorno alla tutela risarcitoria "piena" per le ipotesi di riqualificazione ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate dalla messa in mora del datore di lavoro, senza la limitazione forfettaria da 2,5 a 12 mensilità propria dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.

La decisione conferma, infatti, che i regimi di forfettizzazione del danno non possono essere estesi in via analogica oltre i limiti fissati dal legislatore, rendendo, di conseguenza, applicabile la tutela risarcitoria ordinaria.

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