Intestazione fittizia e permanenza del sequestro sulle quote societarie anche dopo l'assoluzione dell'interposto

La Redazione
24 Settembre 2026

La Cassazione ribadisce che il delitto previsto dall’art. 512-bis c.p. è una fattispecie a forma libera e non un reato plurisoggettivo improprio. L’eventuale assoluzione o archiviazione dell’interposto non determina, quindi, automaticamente effetti sulla posizione dell’interponente né il venir meno dei presupposti del sequestro preventivo.

«Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989-03)».

Questo il principio giurisprudenziale recentemente richiamato e applicato da Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2026, n. 34259.

Nell’ambito di un procedimento penale, il Tribunale di Bologna aveva, tra l’altro, disposto il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una S.r.l. del saldo del conto corrente a essa intestato, nonché di partecipazioni in due società rumene. A seguito dell’archiviazione della posizione di alcuni degli indagati in relazione al delitto di cui all’art. 512-bis c.p., erano state avanzate richieste di dissequestro e restituzione dei beni, respinte prima dal Gip e poi dal Tribunale del riesame. Quest’ultimo aveva ritenuto che l’archiviazione del soggetto indicato come interposto non comportasse automaticamente il venir meno del reato né del vincolo reale.

La Cassazione ha condiviso tale impostazione, ricordando che il trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera e che l’eventuale venir meno della responsabilità dell’interposto non determina necessariamente conseguenze sulla posizione dell’interponente. Nel caso esaminato, peraltro, l’archiviazione era stata richiesta «per non aver commesso il fatto»: secondo la Suprema Corte, ciò non escludeva la sussistenza del fatto storico riconducibile all’art. 512-bis c.p.

I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto correttamente motivato il mantenimento del sequestro sia delle partecipazioni societarie sia del patrimonio delle società, compreso il conto corrente, alla luce della ricostruzione secondo cui l’indagato sarebbe stato il reale dominus delle società interessate. La Corte ha richiamato anche l’art. 20 del codice antimafia, in forza del quale il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.

Quanto al periculum, il decorso del tempo non è stato ritenuto decisivo: l’attualità delle esigenze cautelari, precisa la Cassazione, non coincide con l’attualità delle condotte criminose, potendo il rischio di reiterazione essere desunto dalle modalità dei fatti contestati anche quando questi siano risalenti. La Seconda sezione ha quindi rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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