La rinuncia alla domanda cautelare non richiede l’accettazione del resistente

La Redazione
24 Settembre 2026

Il Tribunale di L’Aquila afferma che la disciplina della rinuncia agli atti di cui all’art. 306 c.p.c. non trovi applicazione, neppure in via analogica, in relazione procedimento cautelare uniforme regolato dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c.,

Il procedimento cautelare uniforme, regolato dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c., ha struttura sommaria, funzione strumentale e oggetto immediato limitato alla verifica dei presupposti per l’adozione di una tutela provvisoria.

In ragione di tali caratteristiche, non trova applicazione, neppure in via analogica, la disciplina della rinuncia agli atti di cui all’art. 306 c.p.c., sicché la rinuncia alla domanda cautelare costituisce atto unilaterale di abbandono dell’istanza, efficace indipendentemente dall’accettazione del resistente, e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Né rileva, in senso contrario, l’interesse del resistente alla prosecuzione derivante dalla possibile riproposizione dell’azione, poiché il procedimento cautelare non è destinato a definire con efficacia di giudicato il rapporto sostanziale e non può essere mantenuto in vita al solo fine di ottenere una pronuncia che prevenga future iniziative giudiziarie.

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