Trenitalia e INPS davanti alla CGUE sui contributi prescritti

La Redazione
25 Settembre 2026

La Quinta Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 24 settembre 2026, causa C‑369/25, definisce in modo restrittivo l’ambito applicativo dell’art. 8, paragrafo 1, della direttiva 91/533/CEE sull’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle condizioni del contratto o rapporto di lavoro.

Il rinvio pregiudiziale proviene dal Tribunale di Napoli, investito del ricorso di LW, lavoratore inizialmente somministrato a Trenitalia nel 2003 e successivamente riconosciuto alle dipendenze dirette della società, con costituzione del rapporto di lavoro ex tunc e condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Trenitalia ha versato i contributi previdenziali all’INPS solo per il periodo 2016‑2019, mentre i contributi relativi al periodo 2003‑2015 sono stati ritenuti prescritti dall’INPS, alla luce del termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. LW chiede il versamento dei contributi, in via subordinata la rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 e, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c.

Il giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’inesistenza di un’azione diretta del lavoratore per ottenere dall’INPS la regolarizzazione contributiva, solleva cinque questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli artt. 2 e 8 della direttiva 91/533. In particolare, chiede se i “diritti” di cui all’art. 8 comprendano, oltre al diritto a ricevere il documento informativo, anche i diritti sostanziali (retribuzione, pensione quale retribuzione differita, diritto al versamento contributivo) e se l’assetto prescrizionale interno sia compatibile con tale disposizione.

La Corte, dopo aver dichiarato ricevibile la domanda, circoscrive l’oggetto della prima questione alla portata della nozione di “diritti” di cui all’art. 8, par. 1. Alla luce del tenore letterale, del contesto sistematico e dei considerando della direttiva, la Corte afferma che la direttiva 91/533 istituisce un obbligo generale di informazione in capo al datore di lavoro, articolato in specifici obblighi (artt. 2–5), che conferiscono correlativi diritti al lavoratore limitati al profilo formale dell’informazione e della trasparenza.

I diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro – inclusi quelli relativi alla retribuzione e alla posizione previdenziale – sono disciplinati da altre fonti (diritto UE o nazionale, contratti collettivi) e non rientrano, in quanto tali, nell’ambito dell’art. 8, par. 1. La direttiva mira a prevenire il misconoscimento di tali diritti mediante l’informazione, ma non ne governa direttamente la tutela sostanziale.

La “nuova regola applicabile”, così chiarita, è che l’art. 8, par. 1, dir. 91/533 tutela esclusivamente i diritti connessi agli obblighi informativi del datore (ad es. diritto a ricevere il documento di assunzione ex art. 3), escludendo i diritti sostanziali derivanti dal rapporto di lavoro, anche se menzionati nel documento informativo. Di conseguenza, le ulteriori questioni su pensione come retribuzione differita, diritto al versamento contributivo e regime prescrizionale restano assorbite.