Settembre 2026: insinuazione al passivo di MCC, debiti tributari nel fallimento, bancarotta patrimoniale

La Redazione
29 Settembre 2026

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l'altro, di insinuazione al passivo di Mediocredito Centrale, notifica della cartella di pagamento per debiti tributari in pendenza di fallimento, aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1 l. fall., bancarotta patrimoniale di imprese facenti parte di un gruppo, revocatoria del mutuo concesso nel periodo sospetto, interpretazione della domanda di ammissione al passivo, ammissione al passivo del credito derivante da mutuo, finanziamento illecito all’impresa in crisi

Fallimento del beneficiario del Fondo di garanzia in favore delle PMI e insinuazione al passivo di Mediocredito Centrale

Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2026, n. 25083

Il Fondo di garanzia MCC, una volta escussa la garanzia e maturato il proprio credito restitutorio, se la banca finanziatrice non ha ancora presentato domanda di ammissione al passivo, deve proporre un’autonoma insinuazione al passivo, anche tardiva o ultratardiva ove ne ricorrano i presupposti, facendo valere il proprio credito privilegiato. Diversamente, quando la banca sia già stata ammessa al passivo per il credito derivante dal finanziamento, il Fondo non può introdurre un nuovo giudizio di insinuazione. In questa ipotesi, infatti, l’ammissione di un autonomo credito del Fondo determinerebbe una indebita duplicazione delle passività concorsuali. Il Fondo ha quindi l’onere di avvalersi della procedura di rettifica dello stato passivo prevista dall’art. 115, comma 2, l.fall., chiedendo di sostituirsi alla banca, nei limiti delle somme effettivamente corrisposte in forza della garanzia, con il proprio credito privilegiato.

Notifica della cartella di pagamento per debiti tributari in pendenza di fallimento al solo curatore o anche al fallito?

Cass. civ., sez. trib., 8 settembre 2026, n. 25126

In tema di notifica della cartella di pagamento per debiti tributari al solo curatore o anche al fallito si fronteggiano sul punto due orientamenti: 1) la notificazione al solo curatore della cartella di pagamento non sarebbe opponibile al contribuente fallito tornato in bonis, che dunque potrebbe impugnare l’atto consequenziale ricevuto limitandosi a dedurre gli effetti caducatori, sull’atto impugnato, dell’omessa notifica a lui, nei termini di decadenza o di prescrizione, dell’atto a monte notificato al solo curatore; 2) è sufficiente notificare la cartella al curatore fallimentare, unico soggetto legittimato, in pendenza di fallimento, a gestire e difendere i rapporti patrimoniali del fallito, compresi quelli tributari. Il fallito rimane libero di impugnare l’atto notificato al solo curatore, in caso di sua inerzia. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

L’aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. è implicita nella contestazione di più fatti di bancarotta

Cass. pen., sez. V, 9 settembre 2026 (ud. 26 giugno 2026), n. 33216

In tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 c.p.p., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa, ma anche perché la cd. continuazione fallimentare «si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati».

Bancarotta patrimoniale e gruppo di imprese

Cass. pen., sez. V, 9 settembre 2026 (ud. 26 giugno 2026), n. 33215

In materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo.

Revocatoria del mutuo concesso nel periodo sospetto in caso di fallimento

Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2026, n. 25399

Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l. fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo.

Insinuazione al passivo: interpretazione della domanda e successiva richiesta della prelazione

Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2026, n. 25524

L'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, al pari di ogni altro atto di parte, deve essere interpretata nella sua interezza e non limitandosi al tenore letterale delle sole conclusioni. Non viola tale principio il giudice di merito che attribuisca prevalenza, nell'interpretazione dell'atto, all'esplicita richiesta di ammissione del credito “in via chirografaria”, ancorché il creditore deduca che tale indicazione sia frutto di un mero errore materiale e nell'istanza abbia menzionato l'ipoteca posta a garanzia del credito e allegato la relativa documentazione.

Una volta che l'insinuazione al passivo sia stata interpretata come domanda di ammissione del credito in chirografo, la successiva richiesta di ammissione in via privilegiata non può essere formulata mediante le osservazioni al progetto di stato passivo, comportando tale integrazione una mutatio e non una emendatio libelli.

Credito derivante da mutuo e ammissione al passivo: il riparto dell’onere probatorio

Cass. civ. sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523

Ai fini dell’ammissione al passivo di un credito derivante da contratto di mutuo, il creditore è tenuto a provare l’esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell’ammortamento, con le scadenze temporali e il tasso di interesse convenuti, senza che a tal fine sia necessariamente richiesta la produzione del piano di ammortamento (Cass. nn. 3015/2020 e 26426/2017). Ove la disciplina contrattuale del tasso di interesse sia determinata o determinabile, nel senso che consenta, sulla base di criteri predeterminati nel contratto, di individuare gli importi dovuti dal mutuatario, il tribunale può e deve accertare, eventualmente anche mediante c.t.u. contabile, la corrispondenza tra il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo e quello effettivamente residuo, al netto dei pagamenti riconosciuti dal creditore ovvero allegati e provati dal curatore, sul quale grava il relativo onere. Ove, invece, la disciplina contrattuale del tasso sia indeterminata o indeterminabile, ne consegue la nullità della relativa clausola, che non può essere sanata mediante la produzione del piano di ammortamento.

Finanziamento illecito all’impresa in crisi e nullità del contratto

Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2026, n. 25533

La distinzione tra "finanziamento "lecito" e finanziamento "abusivo"" all'impresa in crisi passa attraverso un difficile bilanciamento degli interessi, fungendo da discrimine la sussistenza o meno di "ragionevoli prospettive di risanamento" dell'impresa finanziata, la cui verifica è compito del giudice del merito. Con particolare riguardo alla banca, la conoscibilità ex ante dell'assenza di ragionevoli prospettive di risanamento deve essere apprezzata dal giudice del merito tenendo conto del dovere giuridico di "sana e corretta gestione" (art. 5 T.U.B.) e dello "standard di conoscenze e di capacità... esigibile da parte dell'operatore professionale qualificato".

In tema di finanziamento all’impresa in crisi, la mera abusività del finanziamento, derivante dalla concessione di credito a un’impresa priva di ragionevoli prospettive di risanamento in una situazione conosciuta o conoscibile dal finanziatore professionale, non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento. Affinché possa essere dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. per contrasto con norme imperative penali, il giudice deve individuare specificamente la disposizione incriminatrice violata e accertare in concreto la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della relativa fattispecie, verificando altresì, ove il reato sia proprio dell’imprenditore finanziato, l’effettiva partecipazione della banca quale concorrente extraneus. Il generico richiamo alla contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume non può supplire alla mancata individuazione della norma imperativa violata, potendo la contrarietà al buon costume assumere rilievo, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, ai fini dell’ulteriore effetto della soluti retentio previsto dall’art. 2035 c.c.

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