Obbligo di provvedere, interesse giuridicamente apprezzabile e rapporto tra titolo edilizio e paesaggistico
28 Settembre 2026
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento conseguente a un’istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce una garanzia sostanziale per l’interessato e sussiste quando la determinazione richiesta sia idonea a incidere sulla sua posizione giuridica qualificata e differenziata. Esso non sussiste, invece, quando l’adozione della determinazione non corrisponda ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile dell’istante. Non sussiste, pertanto, l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di sanatoria paesaggistica quando l’intervento sia già destinatario di un ordine di demolizione i cui effetti si siano consolidati e non sia stato acquisito il necessario titolo edilizio. I titoli edilizio e paesaggistico operano su piani distinti e autonomi, ma sono entrambi necessari affinché l’intervento sia legittimo. Ne consegue che la sola sanatoria paesaggistica non sarebbe sufficiente a impedire l’esecuzione dell’ordine di ripristino. La mancata richiesta dell’accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 entro il termine di novanta giorni dall’ordinanza di demolizione rende priva di utilità giuridicamente apprezzabile l’eventuale sanatoria paesaggistica, non essendo questa idonea a impedire l’esecuzione dell’ordine di ripristino. Né la successiva presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo d.P.R. è idonea a incidere sugli effetti dell’ordine di demolizione ormai consolidatisi. |