La buona fede del debitore nella composizione negoziata: regola di condotta e conseguenze della violazione (parte I)

01 Ottobre 2026

L’articolo esamina il ruolo della buona fede del debitore nella composizione negoziata della crisi, ricostruendone funzione e contenuti alla luce della disciplina vigente. L’analisi si concentra sulla condotta del debitore nelle diverse fasi del percorso, sui criteri per individuare eventuali violazioni e sulle relative conseguenze, evidenziando il passaggio dalla tradizionale meritevolezza soggettiva alla centralità della qualità del percorso negoziale.

Dal superamento della meritevolezza soggettiva al rilievo della condotta del debitore

Dalla meritevolezza dell’imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale

Il tema della buona fede del debitore nella composizione negoziata si presta a un equivoco che conviene sciogliere subito: che attraverso la clausola di buona fede rientri nel diritto della crisi, per altra via e sotto diversa denominazione, un criterio di meritevolezza dell’imprenditore.

Una simile lettura contrasterebbe con una trasformazione che viene da lontano.

Già nel 1989, in Dalla meritevolezza dell’imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale, proponevo di spostare il centro dell’analisi dalla persona dell’imprenditore all’organizzazione produttiva (S. Pacchi, Dalla meritevolezza dell’imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale, Milano, Giuffrè, 1989, passim). Il problema non era più soltanto quello del trattamento da riservare al soggetto che aveva condotto l’impresa alla crisi, ma quello della sorte di un complesso organizzato capace di conservare un valore indipendente dalle vicende dell’imprenditore.

La dissociazione tra le sorti dell’imprenditore e quelle dell’azienda consentiva di attribuire autonomo rilievo alla conservazione del bene produttivo.

L’impresa poteva meritare di essere preservata non perché lo meritasse l’imprenditore, ma perché l’organizzazione conservava una capacità produttiva suscettibile di essere mantenuta sul mercato (sul dibattito che, già tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, accompagnava l’emersione dell’interesse alla conservazione dell’impresa, v., tra gli altri, F. D’Alessandro, Politica della crisi d’impresa: risanamento o liquidazione dell’azienda?, in Fallimento, 1980, 30 ss.; A. Gambino, Tutela del debitore e dei creditori nelle procedure conservative dell’impresa, in Giur. comm., 1982, I, 723 ss.; A. Jorio, Salvataggio o liquidazione delle imprese in crisi?, ivi, 1983, I, 451 ss.; M. Sandulli, La crisi economica dell’impresa, ivi, 1985, I, 971 ss). Era il passaggio da una valutazione incentrata sul soggetto a una valutazione riferita al valore che l’organizzazione aziendale era ancora in grado di esprimere.

La continuità acquistava, così, un significato diverso dalla permanenza dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività.

Le sorti dell’impresa e quelle dell’imprenditore cessavano di identificarsi. Il valore aziendale poteva essere preservato anche attraverso una diversa allocazione del complesso produttivo, separando il destino dell’organizzazione da quello del soggetto che l’aveva gestita.

Molto è accaduto da allora, ma quella linea si ritrova nel diritto della crisi contemporaneo.

La centralità della continuità, il rilievo del piano, la pluralità delle tecniche di ristrutturazione e la possibilità di conservare il valore produttivo, tanto in forma diretta quanto attraverso il trasferimento dell’azienda, hanno progressivamente allontanato il sistema dalla ricerca di una meritevolezza personale del debitore.

Il tema del valore è divenuto, semmai, ancora più netto.

Non si tratta soltanto di conservare un insieme di beni, ma di verificare se l’organizzazione sia ancora capace di produrre valore e a quali condizioni quel valore possa essere recuperato.

Più di recente, il «ritorno al valore» è stato utilizzato per descrivere il passaggio da un diritto rivolto alla dissoluzione dell’impresa a un diritto che tenta di preservare o ricostruire il valore ancora presente nell’organizzazione produttiva (S. Pacchi, Crisi d’impresa e ritorno al valore. Composizione e ristrutturazione del debito. Ristrutturazione e processo, in dirittodellacrisi.it, 12 dicembre 2025, spec. §§ 2-5, ove il passaggio dal diritto della dissoluzione al diritto della continuità viene collegato alla centralità del valore dell’impresa e alla sua dimensione economica, giuridica, relazionale e informativa).

La centralità dell’impresa risanabile

La composizione negoziata porta questa evoluzione nella fase nella quale la crisi viene affrontata.

Il suo punto di partenza non è la qualità personale dell’imprenditore, ma la possibilità di costruire un percorso di risanamento dell’impresa.

Il debitore conserva la gestione, mantiene l’iniziativa nella ricerca della soluzione e sviluppa le trattative con l’ausilio dell’esperto.

Il diritto entra nell’impresa, ma non per appropriarsi della gestione: organizza uno spazio nel quale autonomia imprenditoriale e regolazione convivono (S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Ristrutturazioni Aziendali, 25 novembre 2025, spec. §§ 1 e 3).

È questo uno dei tratti che maggiormente distanziano la composizione negoziata dai modelli tradizionali del diritto concorsuale.

L’imprenditore non viene ammesso al percorso perché abbia dimostrato di essere meritevole; vi accede per verificare e perseguire, quando ne ricorrano le condizioni, il risanamento dell’impresa.

La composizione negoziata costituisce, così, uno spazio relazionale e gestionale nel quale rimangono al debitore tanto la conduzione dell’attività quanto l’iniziativa negoziale, mentre l’esperto facilita il confronto senza assumere poteri gestori o coercitivi (S. Pacchi, L’allerta tra la reticenza dell’imprenditore e l’opportunismo del creditore. Dal Codice della crisi alla composizione negoziata, in Dir. fall., 2022, I, 501 ss.; I. Pagni-M. Fabiani, Introduzione alla composizione negoziata, in Fallimento, 2021, 1477 ss.; P. Vella, Le finalità della composizione negoziata e la struttura del percorso. Confronto col CCII, ivi, 2021, 1489 ss).

Anche l’insolvenza perde, entro questo assetto, il significato di confine necessario tra gestione dell’imprenditore e gestione concorsuale (F. Lamanna, Criticità del presupposto oggettivo della composizione negoziata, in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it), 20 aprile 2022).

Finché esistono concrete prospettive di risanamento, l’impresa insolvente può rimanere in capo all’imprenditore.

L’art. 21 c.c.i.i. non trasferisce i poteri gestori, ma ne modifica i criteri di esercizio, imponendo, nell’insolvenza risanabile, il prevalente interesse dei creditori (V. art. 21 c.c.i.i. Sul significato della permanenza della funzione gestoria e sulla differenziazione dei criteri del suo esercizio in relazione alle condizioni dell’impresa, S. Pacchi, I canoni per la gestione dell’impresa nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Scritti in onore di Gino Cavalli, Roma, 2023, 349 ss., pubblicato anche in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 3/2023, 13 ss.; EAD., sub art. 21, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, t. I, Bologna, 2026, 299 ss.; D. Galletti, Una postilla sugli interessi tutelati nel moderno diritto societario “in crisi”, in Riv. dir. soc., 2023, 2, 243 ss.; S. Ambrosini, Il diritto dell’impresa in crisi, 2ª ed., Pisa, 2026, 33 ss).

La centralità dell’impresa risanabile non rende però irrilevante il comportamento dell’imprenditore.

Al contrario, la permanenza nelle sue mani dell’iniziativa negoziale e della funzione gestoria rende necessario individuare le regole alle quali deve attenersi nell’esercizio di quella autonomia.

Il superamento della meritevolezza soggettiva non coincide, quindi, con il superamento della rilevanza della condotta.

Cambia la ragione per la quale la condotta assume rilievo.

La buona fede non come nuova meritevolezza del debitore

È qui che si colloca la buona fede.

Essa non esprime una qualità della persona dell’imprenditore e non autorizza una complessiva valutazione retrospettiva del modo in cui questi ha condotto l’impresa sino alla crisi. Non serve a distinguere l’imprenditore virtuoso da quello che abbia commesso errori, assunto rischi eccessivi o concorso alla formazione dello squilibrio.

I fatti anteriori all’accesso possono naturalmente assumere rilievo per molteplici ragioni. Possono entrare anche nella composizione negoziata quando debbano essere rappresentati ai creditori e all’esperto, incidano sul risanamento o assumano rilievo ai fini della gestione. Altra cosa è ricavarne una valutazione complessiva di meritevolezza del debitore.

Un imprenditore può aver commesso errori anche gravi e condurre poi correttamente la composizione negoziata: rappresentare senza reticenze la situazione dell’impresa, rendere conoscibili i dati necessari, formulare proposte suscettibili di effettivo confronto, prendere parte seriamente alle trattative, governare l’impresa secondo i criteri dettati dal Codice.

Può accadere l’inverso. Le cause della crisi possono essere estranee a comportamenti censurabili dell’imprenditore, mentre il percorso può essere segnato da omissioni informative, rappresentazioni parziali, interlocuzioni soltanto formali o condotte gestorie incoerenti con quanto prospettato ai creditori e all’esperto.

La buona fede non riguarda, dunque, la biografia dell’imprenditore. Riguarda il modo nel quale egli esercita le facoltà che conserva nel percorso (Per il rilievo assunto dai doveri di buona fede e correttezza nel diritto della crisi, R. Rordorf, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2021, 595 ss.; F. Lamanna, Il Codice della crisi e dell’insolvenza dopo il Secondo Correttivo, Milano, Giuffrè, 2022, spec. cap. I, §§ 3.1-3.1.2, e cap. II, § 1.2.11; L. Guerrini, Il d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa: l’alba di una buona fede “concorsuale”?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, 243 ss.; S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025).

La distinzione consente anche di non sovrapporre buona fede e risanabilità. La correttezza del debitore non rende risanabile un’impresa che non lo sia; l’esistenza di concrete possibilità di risanamento non neutralizza, per converso, la scorrettezza della condotta tenuta durante le trattative. La risanabilità attiene all’impresa; la buona fede al comportamento dei soggetti che partecipano alla costruzione della soluzione.

La clausola non recupera, quindi, sotto nuove spoglie, l’antica meritevolezza soggettiva. Essa svolge una funzione diversa: conforma l’esercizio dell’autonomia che il sistema conserva al debitore.

Dalla qualità del soggetto alla qualità della condotta

Questo passaggio consente di mettere a fuoco la collocazione della buona fede nella composizione negoziata.

Il debitore mantiene la gestione dell’impresa, sceglie di attivare il percorso, costruisce il piano, individua gli interlocutori delle trattative, formula e modifica le proposte, seleziona tra gli esiti consentiti quello ritenuto praticabile. La composizione negoziata non è costruita attorno all’imposizione di una soluzione, ma attorno all’organizzazione giuridica del percorso che può condurre ad essa (sul carattere della composizione negoziata quale percorso nel quale il diritto struttura la formazione dell’informazione, il confronto tra i soggetti coinvolti e la scelta della soluzione, S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa, cit., § 3).

Quanto più ampio è lo spazio di autonomia lasciato al debitore, tanto più diviene essenziale la disciplina del suo esercizio.

La buona fede è, allora, la regola che rende compatibile la conservazione dell’autonomia del debitore con la struttura relazionale della composizione negoziata.

Essa riguarda il modo nel quale l’imprenditore rende conoscibile la situazione dell’impresa, apre e conduce il confronto con i creditori, interagisce con l’esperto e continua a esercitare la funzione gestoria mentre tenta il risanamento. Non prescrive il risultato della negoziazione. Non impone al debitore di aderire alle richieste dei creditori, né elimina la fisiologica contrapposizione degli interessi. Regola il modo nel quale tali interessi vengono portati dentro il percorso e posti a confronto.

Si comprende anche perché la composizione negoziata non abbia come fine necessario la conclusione di un accordo. Il percorso può non condurre al consenso e avere nondimeno assolto correttamente alla propria funzione, consentendo di verificare la praticabilità del risanamento, di far emergere le alternative e di individuare lo strumento al quale eventualmente accedere. Ciò che la buona fede presidia non è il successo della negoziazione, ma la sua qualità.

Il passaggio dalla meritevolezza dell’imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale trova qui un ulteriore sviluppo. Il diritto della crisi non torna a selezionare il soggetto attraverso una valutazione morale del suo comportamento; sottopone a regole l’autonomia che gli riconosce nella ricerca del risanamento. Dalla qualità del soggetto l’attenzione si sposta sulla qualità della condotta.

Questa diversa funzione della buona fede anticipa anche il problema delle conseguenze della sua violazione. Se essa non costituisce un requisito soggettivo di accesso, la sua inosservanza non può tradursi automaticamente nell’espulsione del debitore dalla composizione negoziata. La risposta dell’ordinamento deve essere ricercata, di volta in volta, in relazione alla regola violata, all’interesse inciso e all’effetto del percorso che il debitore intende ottenere o conservare.

È da questa premessa che occorre muovere per individuare il contenuto della buona fede nella composizione negoziata e le forme attraverso le quali essa governa informazione, trattative e gestione dell’impresa.

La buona fede come regola della composizione negoziata

La composizione negoziata come percorso giuridicamente regolato

La qualificazione della buona fede richiede di muovere dalla natura della composizione negoziata. Se questa fosse soltanto uno spazio lasciato all’autonomia privata per tentare la rinegoziazione dei rapporti con i creditori, il richiamo alla buona fede potrebbe essere ricondotto, senza particolari adattamenti, alle clausole generali che governano la formazione e l’esecuzione dei rapporti obbligatori. La disciplina del Codice mostra qualcosa di diverso.

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma non è neppure una trattativa interamente rimessa alle regole del mercato. È un percorso volontario nel quale l’esercizio dell’autonomia dell’imprenditore è inserito in una trama di doveri, flussi informativi, interlocuzioni e controlli eventuali (sulla composizione negoziata quale percorso volontario e prevalentemente stragiudiziale, nel quale l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e l’esperto svolge una funzione di facilitazione delle trattative, I. Pagni-M. Fabiani, Introduzione alla composizione negoziata, in Fallimento, 2021, 1477 ss.; P. Vella, Le finalità della composizione negoziata e la struttura del percorso. Confronto col CCII, ivi, 2021, 1489 ss.; S. Pacchi, L’allerta tra la reticenza dell’imprenditore e l’opportunismo del creditore. Dal Codice della crisi alla composizione negoziata, in Dir. fall., 2022, I, 501 ss.; EAD., Il diritto entra nell’impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Ristrutturazioni Aziendali, 25 novembre 2025, spec. § 3).

Il diritto non prende in carico l’impresa, né governa dall’esterno la trattativa. Entra, però, nella fase che precede l’eventuale accesso agli strumenti di regolazione, disciplinando il modo nel quale la crisi viene rappresentata, discussa e affrontata. La spontaneità della negoziazione viene così inserita in un percorso giuridicamente regolato.

È questo dato a spiegare il rilievo assunto dalla buona fede. La clausola non interviene dall’esterno per correggere occasionalmente condotte abusive. Appartiene alla struttura stessa del percorso, perché regola le relazioni attraverso le quali esso si sviluppa.

La composizione negoziata presuppone, infatti, che soggetti portatori di interessi differenti rimangano autonomi e, al tempo stesso, entrino in una relazione destinata alla ricerca di una possibile soluzione della crisi. Il debitore conserva l’interesse al risanamento dell’impresa e alla preservazione del proprio spazio di autonomia; i creditori conservano l’interesse alla tutela delle rispettive ragioni; l’esperto non assume la titolarità di alcuno di questi interessi, ma facilita un confronto che deve svolgersi secondo le regole poste dal Codice. La buona fede costituisce la regola di questo confronto.

La giuridificazione del percorso che conduce alla soluzione

La composizione negoziata esprime, sotto questo profilo, una trasformazione più ampia del diritto della crisi. L’ordinamento non disciplina soltanto gli strumenti attraverso i quali la crisi può essere regolata, ma anticipa il proprio intervento alla fase nella quale la soluzione viene costruita.

Questa trasformazione è stata descritta come normativizzazione del percorso che conduce alla scelta dello strumento (S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cit., ove la composizione negoziata viene ricostruita come sede nella quale il diritto disciplina il percorso che conduce alla selezione della soluzione attraverso obblighi informativi, regole di comportamento e presenza dell’esperto). L’espressione individua un mutamento che assume particolare rilievo per il tema qui esaminato. Il legislatore non indica quale accordo debba essere concluso, quale sacrificio i creditori debbano accettare o quale tra gli esiti consentiti debba essere prescelto. Regola, invece, il percorso attraverso il quale quelle alternative vengono elaborate e poste a confronto.

La disciplina si concentra, quindi, sul come della ricerca della soluzione.

Occorre che la situazione dell’impresa sia resa conoscibile; che le informazioni rilevanti circolino; che gli interlocutori possano comprendere le condizioni nelle quali sono chiamati a negoziare; che le proposte siano sufficientemente definite da poter essere comprese e valutate; che l’esperto possa svolgere la propria funzione; che la gestione dell’impresa durante le trattative non contraddica il percorso intrapreso.

La giuridificazione del percorso non comporta la giuridificazione del risultato. Il Codice non trasforma la buona fede in un obbligo di raggiungere l’accordo, né attribuisce all’esperto o al tribunale il potere di determinarne il contenuto. L’autonomia rimane il principio sul quale poggia la composizione negoziata; la buona fede ne conforma l’esercizio.

La distinzione è essenziale. Una negoziazione può essere corretta e non riuscire; può, viceversa, concludersi con un’intesa pur essendo stata preceduta da condotte che non corrispondono ai canoni richiesti dal Codice. Il risultato non assorbe la qualità del percorso e la qualità del percorso non garantisce il risultato.

Dall’art. 4 all’art. 16 c.c.i.i.: dalla clausola generale alla regola della composizione negoziata

Il dato normativo conferma questa ricostruzione.

L’art. 4, comma 1, c.c.i.i. stabilisce che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4, comma 1, c.c.i.i. La formulazione vigente riferisce espressamente l’obbligo di buona fede e correttezza al debitore, ai creditori e a ogni altro soggetto interessato, tanto nella composizione negoziata quanto nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Sul carattere generale della disposizione, L. Panzani, I doveri delle parti, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022). La norma colloca, quindi, la clausola tra i principi generali del Codice e le attribuisce una portata che supera il rapporto bilaterale tra debitore e singolo creditore.

La novità non risiede nell’introduzione della buona fede nell’ordinamento. Gli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. ne avevano da tempo fatto uno dei canoni fondamentali dei rapporti obbligatori e contrattuali. Ciò che assume rilievo nel Codice della crisi è la sua espressa proiezione in una relazione plurilaterale e dinamica, nella quale sono coinvolti debitore, creditori e altri soggetti interessati e nella quale il confronto può precedere tanto una soluzione interamente negoziale quanto l’accesso a uno strumento più strutturato (R. Rordorf, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2021, 589 ss., spec. 594 ss.; G. D’Attorre, I principi generali nel diritto della crisi d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 1084 ss.; L. Guerrini, Il d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa: l’alba di una buona fede “concorsuale”?, ivi, 2022, II, 243 ss.; M. Fabiani, Il valore della solidarietà nell’approccio e nella gestione delle crisi d’impresa, in Fallimento, 2022, 5 ss. Sul carattere collettivo assunto dalla clausola nell’art. 4, rispetto alla dimensione bilaterale propria dell’art. 1175 c.c., v. L. Panzani, I doveri delle parti, cit).

Il comma 2 dell’art. 4 traduce poi la clausola generale in doveri riferiti specificamente al debitore. Egli deve illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornire le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, assumere tempestivamente le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni e, durante i procedimenti, gestire patrimonio e impresa nell’interesse prioritario dei creditori, facendo salve le disposizioni speciali degli artt. 16, comma 4, e 21.

La sequenza è significativa. La buona fede non rimane affidata soltanto all’opera integrativa della clausola generale. Il legislatore tipizza alcuni doveri che ne costituiscono specifiche manifestazioni: qualità dell’informazione, tempestività dell’azione, criteri della gestione. La tipizzazione non esaurisce, tuttavia, la funzione integrativa della clausola.

Nella composizione negoziata interviene poi l’art. 16, comma 4. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e deve gestire patrimonio e impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, c.c.i.i., secondo cui l’imprenditore deve rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e gestire patrimonio e impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. Sul coordinamento fra art. 4 e art. 16, L. Panzani, I doveri delle parti, cit.; S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, in S. Ambrosini-M. Perrino (a cura di), Il diritto societario della crisi, Bologna, Zanichelli, in corso di pubblicazione, spec. §§ 2-3).

Il rapporto tra le due norme non è di mera ripetizione. L’art. 4 pone la regola generale e ne individua alcuni contenuti; l’art. 16 la cala nella particolare struttura della composizione negoziata, individuando anche i destinatari dell’informazione e coordinando la condotta del debitore con la permanenza della funzione gestoria.

Lo stesso rinvio contenuto nell’art. 4, comma 2, lett. c), agli artt. 16, comma 4, e 21 segnala la specialità della disciplina della composizione negoziata. Durante questo percorso il debitore non gestisce semplicemente nell’«interesse prioritario dei creditori», secondo la formula generale riferita ai procedimenti, ma conserva la gestione entro i criteri graduati posti dagli artt. 16 e 21: divieto di ingiusto pregiudizio degli interessi dei creditori, salvaguardia della sostenibilità economico-finanziaria dell’attività quando l’impresa è in crisi e prevalente interesse dei creditori quando l’impresa è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento (sul coordinamento tra artt. 4, 16 e 21 c.c.i.i. e sulla specialità dei criteri gestori propri della composizione negoziata, S. Pacchi, I canoni per la gestione dell’impresa nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Scritti in onore di Gino Cavalli, Roma, 2023, 349 ss.; EAD., sub art. 21, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, t. I, Bologna, 2026, 299 ss.; S. Ambrosini, Il diritto dell’impresa in crisi, 2ª ed., Pisa, 2026, 33 ss).

La buona fede si inserisce così in una disciplina che tiene insieme informazione, negoziazione e gestione.

Le funzioni della buona fede nel percorso

Le funzioni della clausola possono essere meglio comprese considerando le attività che la composizione negoziata organizza.

Il percorso svolge anzitutto una funzione cognitiva. La crisi deve essere resa conoscibile nella sua consistenza, nelle cause che l’hanno determinata, nelle risorse ancora disponibili e nelle possibilità di superamento. Il debitore dispone normalmente di un patrimonio informativo assai più ampio di quello accessibile ai creditori. La buona fede opera qui come regola destinata a impedire che tale asimmetria renda il confronto puramente nominale. Non può esservi negoziazione effettiva quando una parte non dispone degli elementi necessari per comprendere ciò su cui è chiamata a confrontarsi (sulla funzione cognitiva, relazionale e di formazione della scelta svolta dalla composizione negoziata, S. Pacchi, La composizione negoziata come “porta d’accesso” agli strumenti di ristrutturazione preventiva, cit., § 4. Nel lavoro si sottolinea come il percorso trasformi la crisi in oggetto di analisi condivisa, organizzi il dialogo con i creditori e consenta di selezionare la soluzione sulla base delle informazioni raccolte e delle posizioni emerse nel confronto).

Vi è poi una funzione relazionale. La composizione negoziata crea uno spazio nel quale rapporti già compromessi dalla crisi devono poter essere riaperti e riorganizzati. Il conflitto non scompare, perché debitore e creditori continuano a perseguire interessi differenti; mutano, però, le regole attraverso le quali essi vengono messi a confronto. La buona fede non chiede di rinunciare all’interesse proprio, ma impedisce che la sua tutela si realizzi attraverso condotte incompatibili con un confronto effettivo.

Infine, la composizione negoziata accompagna la formazione della scelta. Le informazioni acquisite e le posizioni emerse nelle trattative consentono di verificare se il risanamento possa essere perseguito, secondo quali modalità e attraverso quale strumento. Anche sotto questo profilo la buona fede non determina il contenuto della scelta, ma presidia le condizioni che permettono di maturarla su basi conoscibili e verificabili.

A queste tre funzioni si affianca il profilo gestorio. Durante le trattative l’impresa continua a essere amministrata dal debitore e le scelte compiute possono incidere sui creditori, sulle trattative e sul risanamento. La buona fede opera allora come criterio di coerenza tra esercizio dell’autonomia gestoria e percorso negoziale, senza trasformarsi in un sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali.

Le tre funzioni considerate e il profilo gestorio si riflettono sul contenuto della condotta richiesta al debitore. Alla funzione cognitiva corrispondono i doveri informativi; alla funzione relazionale la serietà del confronto e la necessità di rendere possibile una vera interlocuzione; alla formazione della scelta l’esigenza che le alternative sottoposte ai creditori abbiano un grado di definizione sufficiente a essere comprese e comparate; al profilo gestorio la coerenza tra le scelte compiute e il percorso di risanamento.

Da qui emerge un carattere della buona fede che sarà necessario approfondire: essa non è soltanto regola della relazione bilaterale con il singolo creditore, ma regola del funzionamento del percorso.

Buona fede, correttezza, risanabilità e convenienza

Occorre, a questo punto, separare categorie che possono facilmente sovrapporsi.

Buona fede e correttezza riguardano il comportamento delle parti. La risanabilità riguarda le condizioni dell’impresa e la concreta possibilità di costruire una soluzione idonea a superarne gli squilibri. La convenienza attiene, invece, alla valutazione economica che il singolo creditore compie del trattamento prospettato rispetto alle alternative concretamente disponibili.

Una proposta può essere poco conveniente senza che il debitore abbia violato la buona fede. Il creditore è libero di respingerla e il debitore, a sua volta, non è tenuto a formulare una proposta corrispondente alle aspettative della controparte. Ciò che la buona fede richiede è che la proposta sia sufficientemente definita da consentire al creditore di comprenderne il contenuto e di raffrontarla con le alternative concretamente praticabili (sul fatto che buona fede e correttezza non impongano il raggiungimento dell’accordo, ma richiedano che il confronto tra interessi contrapposti si svolga secondo modalità corrette, L. Panzani, I doveri delle parti, cit., il quale osserva espressamente che non si tratta di pervenire necessariamente a un accordo. Nello stesso senso, S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa, cit., § 3, ove la finalità della composizione negoziata è individuata non nella conclusione dell’accordo in quanto tale, ma nella maturazione consapevole della scelta relativa alla sorte dell’impresa).

Allo stesso modo, l’assenza di risanabilità non coincide con la mala fede. Il percorso può condurre correttamente alla constatazione che il recupero dell’impresa non è più realizzabile. Sarebbe anzi contrario alla funzione della composizione negoziata ritenere che essa possa considerarsi correttamente svolta soltanto quando approdi al risanamento.

La clausola opera quindi su un piano diverso tanto dalla valutazione economica della soluzione quanto dalla verifica delle concrete possibilità di recupero dell’impresa.

Questa distinzione consente anche di delimitare il sindacato sulla condotta del debitore. La buona fede non può diventare lo strumento attraverso il quale apprezzare il merito economico delle proposte, imporre un determinato livello di sacrificio al debitore o anticipare verifiche che il Codice riserva ad altri momenti e ad altri istituti.

Regola del percorso, non requisito di accesso

La collocazione della buona fede tra le regole di comportamento consente, infine, di precisare un punto che assumerà rilievo quando verranno esaminate le conseguenze della violazione.

L’art. 4 prescrive come devono comportarsi le parti; l’art. 16 specifica quei doveri nella composizione negoziata. Né l’una né l’altra disposizione configurano la buona fede come requisito soggettivo che l’imprenditore debba possedere per poter chiedere la nomina dell’esperto.

La distinzione corrisponde alla natura del percorso. L’accesso non è preceduto da una valutazione sulla meritevolezza del debitore e la nomina dell’esperto non implica una verifica sulla correttezza della sua storia imprenditoriale. La buona fede acquista rilievo nel momento in cui il percorso viene praticato: è lì che diviene possibile verificare se il debitore abbia adempiuto ai doveri informativi, abbia condotto realmente il confronto e abbia esercitato coerentemente i poteri che conserva (per la qualificazione della buona fede quale clausola dotata di funzione conformativa e sistemica nel diritto della crisi, S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025; L. Guerrini, Il d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa: l’alba di una buona fede “concorsuale”?, cit. Il primo sottolinea la capacità della clausola di generare obblighi giuridici concreti nel percorso di regolazione; il secondo ha proposto la categoria della «buona fede concorsuale»).

La violazione non è, perciò, un fatto privo di conseguenze, ma tali conseguenze non derivano dall’attribuzione al debitore di una qualità negativa destinata a seguirlo per l’intero percorso. Esse si collegano alla singola condotta e alla funzione che la regola violata era chiamata ad assolvere.

Questo dato consente di tornare alla distinzione posta all’inizio. La meritevolezza selezionava il soggetto. La buona fede disciplina il comportamento.

Ed è proprio perché opera sul comportamento, che il suo contenuto deve essere ricostruito nelle differenti attività nelle quali si manifesta: informare, negoziare, concorrere alla formazione della scelta e gestire l’impresa durante le trattative.

Il contenuto della buona fede del debitore

La buona fede nell’informazione

La prima manifestazione della buona fede attiene all’informazione.

La composizione negoziata muove da una condizione strutturale di asimmetria conoscitiva. È l’imprenditore a disporre, direttamente o attraverso i propri organi e professionisti, dei dati necessari per ricostruire la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, la composizione dell’indebitamento, le risorse disponibili, le operazioni compiute e le alternative praticabili. L’esperto e i creditori accedono a quel patrimonio conoscitivo attraverso la documentazione e le informazioni che entrano nel percorso.

A questa asimmetria rispondono l’art. 4, comma 2, lett. a), c.c.i.i., che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, e l’art. 16, comma 4, che, con specifico riferimento alla composizione negoziata, indirizza il flusso informativo verso l’esperto, i creditori e gli altri soggetti interessati (sulla specificazione, nella composizione negoziata, dei doveri posti dall’art. 4 c.c.i.i., v. L. Panzani, I doveri delle parti, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022; L. Guerrini, Il d.l. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa: l’alba di una buona fede “concorsuale”?, in Nuova giur. civ. comm., 2022, II, 243 ss.; S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025; S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità dinanzi alle trattative e alla gestione dell’impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, 24 dicembre 2022, spec. § 4).

L’informazione non costituisce un adempimento iniziale destinato a esaurirsi con la documentazione allegata all’istanza. La crisi è fenomeno dinamico e altrettanto dinamiche sono le trattative: possono emergere passività non considerate, venir meno risorse, manifestarsi contenziosi, deteriorarsi rapporti essenziali, sopraggiungere offerte, perdere consistenza soluzioni sino a quel momento praticate. L’obbligo informativo accompagna, pertanto, il percorso e deve adeguarsi alla sua evoluzione.

Completezza non significa, d’altra parte, indiscriminata comunicazione di qualsiasi notizia riguardante l’impresa. Già l’art. 4 lega l’informazione a ciò che sia «necessario e appropriato» rispetto alle trattative. Possono, inoltre, venire in rilievo esigenze di riservatezza e di protezione di informazioni industriali o commerciali la cui diffusione non sia necessaria per consentire al destinatario di valutare la proposta. Il criterio è funzionale: devono essere comunicati gli elementi necessari perché l’interlocutore possa comprendere la situazione dell’impresa e il contenuto economico della soluzione sulla quale è chiamato a confrontarsi.

Sotto questo aspetto, completezza e veridicità non bastano. L’informazione deve essere anche intellegibile. I dati devono essere accompagnati dalle necessarie «chiavi di lettura»: con riguardo ai bilanci, ad esempio, occorre rendere conoscibili i criteri valutativi utilizzati e spiegare le ragioni dell’eventuale ricorso a parametri diversi da quelli ordinariamente adottati.(S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità, cit., § 4, ove si osserva che le informazioni complete, veritiere e trasparenti devono essere corredate delle necessarie «chiavi di lettura» e che, con riguardo ai dati contabili, devono essere resi conoscibili i criteri valutativi utilizzati. Nello stesso luogo si segnala che il dovere informativo incontra il limite della effettiva necessità dell’informazione rispetto alle trattative, con particolare riguardo ai dati inerenti al know-how e al segreto industriale).

Sul piano dell’informazione, la buona fede non si misura, dunque, sulla quantità dei documenti messi a disposizione. Un corredo informativo formalmente copioso può risultare sostanzialmente inadeguato quando non consenta di cogliere il significato dei dati o ometta elementi capaci di modificarne la lettura.

La giurisprudenza più recente ha valorizzato questo profilo, riconducendo alla buona fede nell’informazione non soltanto la completezza dei dati forniti, ma anche la necessità di rendere conoscibili gli elementi idonei a incidere sulla valutazione delle alternative e di fornire risposte puntuali quando siano formulate contestazioni specifiche e documentate (Trib. Brescia, 14 luglio 2026, in Ristrutturazioni Aziendali, 29 luglio 2026, sulla rappresentazione del valore di liquidazione, sul rilievo delle azioni di responsabilità e sull’obbligo di fornire risposte puntuali a contestazioni specifiche).

Il passaggio è significativo perché sposta l’attenzione dal dato comunicato alla sua funzione. L’obbligo non è assolto dalla mera trasmissione di informazioni formalmente corrette quando restino fuori elementi necessari per consentire al creditore di valutare consapevolmente il sacrificio richiesto, la consistenza delle alternative e le condizioni nelle quali la trattativa si sviluppa.

La buona fede nell’informazione ha, quindi, carattere dinamico e relazionale: informare correttamente significa rappresentare, aggiornare, integrare e, quando occorra, chiarire.

La buona fede nella conduzione delle trattative

L’informazione rende possibile il confronto, ma non lo esaurisce.

Il debitore che accede alla composizione negoziata non assume l’obbligo di raggiungere un accordo. Assume, però, il dovere di utilizzare effettivamente lo spazio negoziale che ha scelto di attivare. Libertà di non accordarsi e assenza di una vera trattativa sono situazioni profondamente diverse.

Il confronto presuppone anzitutto che vi sia qualcosa su cui negoziare. Non basta l’apertura formale della composizione, né è sufficiente la predisposizione di un piano destinato a rimanere unilateralmente definito dall’imprenditore. Occorre che ai creditori siano prospettati gli elementi della soluzione, che questi possano formularvi osservazioni e che il debitore le prenda effettivamente in considerazione, senza che ciò comporti alcun obbligo di accoglierle.

La proposta non deve corrispondere alle richieste del creditore e può anche risultargli economicamente poco appetibile. Deve, però, raggiungere un grado di definizione che gli consenta di comprendere quale trattamento venga offerto, su quali risorse esso si fondi, in quali tempi sia destinato a realizzarsi e rispetto a quale alternativa debba essere valutato.

Vi è differenza tra una proposta che il creditore può liberamente rifiutare e una proposta sulla quale non sia realmente posto in condizione di esprimersi.

La giurisprudenza formatasi in tema di misure protettive ha attribuito rilievo all’effettiva attivazione dell’imprenditore e alla concreta consistenza delle trattative.
È stata così ritenuta insufficiente tanto l’inerzia del debitore quanto una generica dichiarazione dell’esperto sulla correttezza della sua condotta, quando non sia accompagnata dalla ricostruzione delle trattative svolte e delle iniziative effettivamente intraprese (Trib. Firenze, 28 aprile 2025, in tema di genericità dell’attestazione dell’esperto e inerzia del debitore; Trib. Firenze, 28 aprile 2025, ivi, 12 giugno 2025, sulla mancata comparizione dell’imprenditore all’udienza fissata per la conferma delle misure protettive; Trib. Nola, 15 maggio 2025, ivi, 19 giugno 2025, secondo cui la dichiarazione dell’esperto circa correttezza e buona fede, se non sorretta dalla ricostruzione delle trattative e delle iniziative assunte, non è sufficiente a dimostrare l’effettività del percorso).

Al di là della sede nella quale tali principi sono stati affermati, se ne ricava un’indicazione più generale: la buona fede non tollera una composizione negoziata priva di negoziazione.

Questo non autorizza a misurare la correttezza delle trattative sul loro esito. Il dissenso dei creditori, l’impossibilità di raggiungere un’intesa o l’abbandono della soluzione inizialmente perseguita non costituiscono, di per sé, indici di scorrettezza. Una trattativa condotta correttamente può fallire; una trattativa meramente apparente non diviene corretta per il solo fatto di aver prodotto qualche adesione.

La buona fede governa il modo del confronto, non ne garantisce il successo.

I soggetti da coinvolgere nelle trattative

Il carattere effettivo della negoziazione pone anche il problema di individuare quali soggetti debbano essere coinvolti nelle trattative.

La composizione negoziata non presuppone necessariamente il coinvolgimento simultaneo dell’intero ceto creditorio. Il perimetro della trattativa dipende dalla struttura dell’indebitamento, dalla soluzione perseguita e dagli interessi sui quali essa è destinata a incidere. Una regola di partecipazione indiscriminata finirebbe, anzi, per contraddire la flessibilità che caratterizza l’istituto.

Il criterio di selezione degli interlocutori va individuato nell’utilità della loro partecipazione rispetto al piano di risanamento e nell’incidenza della proposta sugli interessi da essi rappresentati (S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità, cit., § 6, ove il criterio per l’individuazione delle parti è riferito all’utilità della loro presenza rispetto al piano e all’incidenza della proposta sugli interessi rappresentati, spettando all’esperto verificare la coerenza della selezione effettuata dall’imprenditore). L’individuazione degli interlocutori spetta all’imprenditore, con l’ausilio dei suoi consulenti; l’esperto è però chiamato a verificarne la coerenza con la soluzione perseguita e può segnalare la necessità di estendere il confronto ad altri soggetti.

In sede di concordato semplificato è stato escluso che il mancato coinvolgimento di alcuni creditori comporti, per ciò solo, violazione di correttezza e buona fede, quando si tratti di creditori non interessati dalla falcidia nella fase negoziale perché destinati al pagamento integrale (app. Venezia, 28 marzo 2024, in ilcaso.it, 14 maggio 2024, che ritiene compatibile con correttezza e buona fede il mancato coinvolgimento, nella fase negoziale, dei creditori non interessati dal piano di risanamento in quanto destinati al pagamento integrale).

Diversa è la conclusione quando venga escluso un soggetto la cui posizione sia rilevante per la soluzione perseguita.

È stata così ravvisata una violazione della buona fede nel mancato coinvolgimento di soggetti che costituivano una componente rilevante del ceto creditorio e, al tempo stesso, un elemento essenziale del progetto di risanamento, valorizzandosi anche l’omessa rappresentazione del deterioramento dei rapporti sui quali quel progetto faceva affidamento (Trib. Sondrio, 26 marzo 2026, sul mancato coinvolgimento dei soci conferitori e finanziatori di una cooperativa e sull’omessa rappresentazione del deterioramento dei rapporti con la base sociale).

L’estensione soggettiva della trattativa non dipende, dunque, dall’appartenenza formale al ceto creditorio, ma dal rapporto tra la posizione del soggetto e la soluzione concretamente perseguita.

Non tutti i creditori devono necessariamente essere coinvolti, né devono esserlo con la medesima intensità e nello stesso momento. Non possono, invece, essere lasciati fuori dal confronto coloro sui quali la soluzione incide in misura significativa o il cui apporto risulti essenziale alla sua realizzazione.

La buona fede non impone una negoziazione universale; impone una selezione coerente degli interlocutori.

La buona fede nella formazione della scelta

Informazione e confronto non costituiscono attività fini a sé stesse. Servono alla costruzione della soluzione.

La composizione negoziata non è soltanto la sede nella quale si ricerca il consenso su una proposta già compiutamente formata. È anche il luogo nel quale quella proposta viene verificata, corretta, modificata o abbandonata alla luce dei dati raccolti e delle posizioni emerse durante le trattative.

La composizione negoziata svolge, sotto questo profilo, una funzione cognitiva, una funzione relazionale e una funzione di formazione della scelta (S. Pacchi, La composizione negoziata come “porta d’accesso” agli strumenti di ristrutturazione preventiva, relazione al Convegno dell’Università “La Sapienza” di Roma, 19 febbraio 2026, spec. § 4, ove la composizione negoziata è letta attraverso le funzioni cognitiva, relazionale e di formazione della scelta e viene sottolineato che il percorso può assolvere alla propria funzione anche quando conduca alla presa d’atto dell’impossibilità del risanamento). Le informazioni consentono di comprendere la crisi; il confronto permette di misurare le posizioni degli interlocutori.
Entrambi concorrono all’individuazione della soluzione praticabile.

La buona fede interviene anche in questo passaggio.

Non sottrae al debitore la titolarità delle proprie scelte, ma impedisce che il confronto venga ridotto a una ritualità incapace di incidere sul percorso. Se emergono dati che incrinano le premesse della soluzione iniziale, se un creditore formula obiezioni documentate, se l’esperto rileva un ostacolo concreto, la prosecuzione delle trattative richiede che tali elementi siano effettivamente considerati nella formazione della scelta.

La modificazione della proposta non è, sotto questo profilo, segno di debolezza del percorso. Ne rappresenta una possibile espressione fisiologica. Una negoziazione nella quale la soluzione sia, sin dall’inizio, sottratta a qualsiasi confronto difficilmente può essere qualificata come tale.

Questo non significa che il debitore debba adottare le modifiche richieste dai creditori o quelle emerse nel confronto con l’esperto. La titolarità della scelta rimane sua.
Ciò che la buona fede richiede è che le alternative siano realmente considerate e che il percorso non si riduca a una sequenza di comunicazioni destinate soltanto a formalizzare una soluzione già definitivamente assunta.

È su questo terreno che dimensione negoziale e dimensione gestoria si incontrano.

La buona fede nella gestione dell’impresa durante le trattative

La composizione negoziata si sviluppa mentre l’impresa continua a operare. Le trattative non hanno, quindi, per oggetto una realtà immobile. Attraverso la gestione l’imprenditore può conservare il valore sul quale si fonda il risanamento, ma può anche modificarne significativamente consistenza e destinazione.

Sarebbe contraddittorio esigere correttezza nell’informazione e nel confronto e considerare irrilevante, allo stesso tempo, il comportamento gestorio tenuto durante quel confronto.

Il raccordo normativo passa dagli artt. 16, comma 4, e 21 c.c.i.i. Il primo richiede che patrimonio e impresa siano gestiti senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori; il secondo conserva all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria, differenziandone i criteri di esercizio secondo le condizioni nelle quali versa l’impresa.

Il rapporto tra buona fede e gestione deve, però, essere delimitato.
La buona fede non introduce un ulteriore criterio destinato a sindacare il merito economico delle scelte imprenditoriali. I parametri sostanziali della gestione sono dettati dall’art. 21.
La buona fede rileva, piuttosto, nel rapporto tra gestione e percorso negoziale.

La permanenza dei poteri gestori non comporta, infatti, un generale regime autorizzatorio. Essa si accompagna a un sistema fondato sull’informazione dell’esperto, sull’interlocuzione con quest’ultimo e sull’attivazione graduata delle reazioni previste dal Codice quando le scelte gestorie possano incidere sui creditori, sulle trattative o sulle prospettive di risanamento (sulla permanenza della funzione gestoria durante la composizione negoziata e sul sistema fondato sull’informazione preventiva, sull’interlocuzione con l’esperto e sulla graduazione delle reazioni, F. Michelotti, La composizione negoziata. La gestione dell’impresa e il ruolo dell’esperto, in Fallimento, 2021, 1561 ss.; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023; S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità dinanzi alle trattative e alla gestione dell’impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, 24 dicembre 2022, spec. §§ 4-6).

La buona fede assume qui una funzione precisa. Non prescrive quale operazione debba essere compiuta. Esige che la gestione non si sviluppi in contraddizione con il percorso negoziale che il debitore ha attivato e rappresenta ai propri interlocutori.

Chi chiede ai creditori un sacrificio sulla base di determinate risorse e di un determinato percorso di risanamento non può compiere operazioni capaci di alterare significativamente quelle premesse senza informarne gli interlocutori e senza valutarne gli effetti sul percorso. La coerenza tra quanto viene rappresentato nelle trattative e la gestione concretamente attuata diviene parte della lealtà del confronto.

La buona fede non governa, dunque, il merito della scelta gestoria, ma il rapporto tra quella scelta e il percorso negoziale nel quale essa si inserisce.

Il rapporto con l’esperto

Il rapporto con l’esperto attraversa tutte le manifestazioni della buona fede sin qui considerate.

L’esperto acquisisce le informazioni rilevanti, facilita il confronto con i creditori, valuta nel corso del percorso la concreta perseguibilità del risanamento e interloquisce con l’imprenditore nei casi previsti dall’art. 21. La sua presenza consente di mantenere l’autonomia del debitore entro un sistema nel quale informazione e confronto siano effettivi.

Anche qui deve essere evitata un’equazione impropria: correttezza nei rapporti con l’esperto non significa soggezione alle sue indicazioni.

Nella gestione l’imprenditore può procedere anche quando l’esperto abbia segnalato il possibile pregiudizio di un atto per i creditori, le trattative o il risanamento.
La scelta rimane dell’imprenditore, il quale ne assume le conseguenze.
Il Codice richiede, però, informazione preventiva nei casi indicati dall’art. 21, possibilità di interlocuzione e immediata comunicazione quando l’atto o il pagamento venga effettuato nonostante la segnalazione (sulla struttura non autorizzatoria dell’art. 21 e sul rapporto tra informazione preventiva, segnalazione dell’esperto, compimento dell’atto e successivo dissenso, F. Michelotti, La composizione negoziata. La gestione dell’impresa e il ruolo dell’esperto, in Fallimento, 2021, 1561 ss.; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023; S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit., §§ 6-8).

La logica non muta al di fuori delle operazioni specificamente considerate dall’art. 21. Il debitore deve porre l’esperto in condizione di comprendere ciò che accade nel percorso, fornendogli informazioni complete e tempestive e misurandosi effettivamente con le questioni da lui sollevate. La funzione dell’esperto non comprime l’autonomia; rende, invece, verificabile il modo nel quale essa viene esercitata.

Assume rilievo, a questo riguardo, la tracciabilità del procedimento seguito dagli amministratori: informazioni acquisite, alternative considerate, ragioni delle scelte compiute, aggiornamento del piano e interlocuzione con l’esperto (sul rilievo della base informativa e del procedimento di formazione della scelta gestoria nella crisi, G. D’Attorre, Scelta dello strumento di gestione della crisi e business judgment rule, in Analisi giuridica dell’economia, 1-2/2023, 149 ss). Tenere conto delle sue osservazioni non comporta necessariamente aderirvi; l’eventuale scelta difforme deve però essere consapevole e coerente con i criteri legali della gestione.

L’esperto assume, infine, una funzione essenziale nella ricostruzione ex post della qualità delle trattative. Sotto questo profilo può essere definito «narratore qualificato» di ciò che si è dibattuto e concluso e del modo nel quale le parti si sono reciprocamente rapportate.

La formula acquista oggi un significato ancora più preciso. L’esperto non può esaurire la propria valutazione in una dichiarazione apodittica circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede. Deve ricostruire gli elementi fattuali dai quali quella valutazione deriva. La giurisprudenza ha escluso che la relazione possa risolversi in una clausola di stile, richiedendo che essa dia conto delle modalità di svolgimento delle trattative, delle posizioni assunte dalle parti e delle ragioni del loro esito (S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità, cit., § 5, ove l’esperto viene definito «narratore qualificato» di quanto discusso e concluso nelle trattative e delle modalità con le quali le parti si sono reciprocamente rapportate, anche ai fini della verifica dei canoni di correttezza e buona fede. In giurisprudenza, Trib. Bologna, 18 marzo 2025, in dirittodellacrisi.it, richiede che la relazione finale esponga gli elementi fattuali sui quali poggia la valutazione dell’esperto, escludendo la sufficienza di una mera clausola di stile).

La buona fede nel rapporto con l’esperto si traduce, allora, nella lealtà dell’interlocuzione: completezza delle informazioni, tempestività delle comunicazioni, effettività del confronto, considerazione delle questioni emerse.

È possibile, a questo punto, ricondurre a unità le diverse manifestazioni esaminate. La buona fede del debitore si esprime nella qualità dell’informazione, nell’effettività della trattativa, nella coerente individuazione degli interlocutori, nella reale considerazione delle alternative, nella coerenza tra gestione e percorso negoziale e nella lealtà del rapporto con l’esperto.

Non si tratta di obblighi eterogenei casualmente accomunati dalla clausola generale. Sono differenti modalità attraverso le quali il Codice governa l’autonomia lasciata al debitore e rende possibile il funzionamento di un percorso che vive di informazione, confronto e continuità della gestione.

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