La buona fede del debitore nella composizione negoziata: regola di condotta e conseguenze della violazione (parte II)
Stefania Pacchi
05 Ottobre 2026
L’articolo esamina il ruolo della buona fede del debitore nella composizione negoziata della crisi, ricostruendone funzione e contenuti alla luce della disciplina vigente. L’analisi si concentra sulla condotta del debitore nelle diverse fasi del percorso, sui criteri per individuare eventuali violazioni e sulle relative conseguenze, evidenziando il passaggio dalla tradizionale meritevolezza soggettiva alla centralità della qualità del percorso negoziale.
La violazione della buona fede: fattispecie e criteri di individuazione
Dalla regola di condotta alla sua violazione
Individuato il contenuto della buona fede, occorre stabilire quando la condotta del debitore se ne discosti in misura giuridicamente rilevante.
Il problema non può essere risolto attraverso una contrapposizione astratta tra comportamento corretto e comportamento scorretto. La natura di clausola generale della buona fede richiede che la condotta sia valutata in rapporto alla funzione che la regola svolge nella composizione negoziata e alla concreta situazione nella quale quella condotta si inserisce (sul carattere conformativo della clausola di buona fede nel diritto della crisi e sulla sua capacità di generare doveri concreti in relazione alle caratteristiche del rapporto, v. S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025; L. Panzani, I doveri delle parti, ivi, 14 settembre 2022. Leuzzi sottolinea la funzione sistemica della clausola e ne riconduce le manifestazioni ai doveri di informazione, protezione e collaborazione; Panzani ne esamina l’incidenza sui doveri informativi e sulla tempestività della condotta del debitore).
Non ogni inesattezza, ritardo o irrigidimento negoziale integra, pertanto, una violazione. Una trattativa complessa può conoscere informazioni successivamente rettificate, proposte modificate, momenti di arresto e posizioni difficilmente conciliabili senza che ciò integri, di per sé, una violazione della buona fede.
La soglia rilevante viene superata quando il comportamento del debitore comprometta una delle condizioni sulle quali il percorso è costruito: la conoscibilità della situazione dell’impresa, l’effettività dell’interlocuzione, la possibilità di valutare la soluzione proposta, la coerenza tra quanto rappresentato e quanto compiuto durante le trattative.
La violazione deve essere valutata anzitutto sul piano oggettivo.
Non richiede l’accertamento di un intento fraudolento o della volontà di danneggiare il creditore. La buona fede, nella funzione qui considerata, opera come regola di comportamento e può essere violata anche quando la condotta, indipendentemente dall’intenzione che l’ha determinata, impedisca agli altri partecipanti di svolgere consapevolmente il proprio ruolo.
Al tempo stesso, il rilievo della condotta deve essere apprezzato ex ante, considerando le informazioni disponibili e la situazione esistente al momento in cui essa è stata tenuta. L’insuccesso del risanamento non trasforma retroattivamente in scorretta una negoziazione seriamente condotta, così come il raggiungimento di un accordo non cancella omissioni o alterazioni che abbiano inciso sul confronto o sulle valutazioni degli interlocutori.
Occorre, infine, che lo scostamento sia funzionalmente rilevante rispetto al percorso.
È la rilevanza dell’informazione omessa, della contestazione elusa, dell’interlocutore escluso o dell’atto gestorio compiuto a permettere di distinguere la violazione della buona fede dalla semplice imperfezione della trattativa.
La clausola non può altrimenti trasformarsi in un generico parametro attraverso il quale sindacare qualsiasi comportamento del debitore.
Reticenza, incompletezza e alterazione dell’informazione
La forma più immediata di violazione riguarda l’informazione.
L’art. 4, comma 2, lett. a), e l’art. 16, comma 4, non vietano soltanto la comunicazione di dati falsi. La violazione può consistere nell’omissione di un fatto rilevante, nella rappresentazione parziale di una posta patrimoniale, nella mancata comunicazione di una sopravvenienza o nell’utilizzazione di dati che, pur singolarmente esatti, restituiscano un quadro fuorviante perché privi degli elementi necessari per comprenderne il significato.
La reticenza assume qui un significato specifico. Non coincide con il silenzio su qualsiasi circostanza dell’impresa, ma con l’omissione di un’informazione rilevante, idonea a incidere sulla valutazione del risanamento, della proposta o delle alternative concretamente praticabili.
Può assumere rilievo, sotto questo profilo, anche una condotta decettiva consistente nell’omissione di informazioni patrimoniali rilevanti, quando essa impedisca agli interlocutori una partecipazione informata alle trattative (Trib. Avellino, 3 ottobre 2023, che riconduce alla verifica della buona fede l’omissione di informazioni patrimoniali rilevanti, richiamando la figura della frode decettiva).
Una fattispecie particolarmente significativa è costituita dall’omessa rappresentazione di circostanze capaci di incidere direttamente sulla disponibilità dei beni e sulla praticabilità del piano, quali l’esistenza di rilevanti criticità riguardanti il sito produttivo, di un procedimento penale e di un sequestro preventivo dell’intero compendio (Trib. Vercelli, 17 novembre 2025, in Ristrutturazioni Aziendali, 12 gennaio 2026, che ravvisa una condotta gravemente reticente e decettiva nell’omessa rappresentazione di circostanze decisive riguardanti la situazione ambientale del sito produttivo, il procedimento penale e il sequestro preventivo dell’intero compendio).
L’esempio consente di cogliere il criterio: non è l’omissione in sé, ma il rapporto tra l’informazione taciuta e la valutazione che gli interlocutori erano chiamati a compiere.
Sul medesimo piano si collocano l’omessa rappresentazione del deterioramento dei rapporti con una componente essenziale della base sociale e l’insufficiente ricostruzione delle utilità conseguibili nell’alternativa liquidatoria (Trib. Sondrio, 26 marzo 2026; Trib. Brescia, 14 luglio 2026, ivi, 29 luglio 2026. Per la precedente emersione del tema delle azioni revocatorie, risarcitorie e restitutorie, v. già Trib. Ivrea, 27 maggio 2022).
La violazione informativa può manifestarsi anche dopo la prima rappresentazione della situazione dell’impresa. Quando un creditore o l’esperto formulino una contestazione specifica, documentata e pertinente, il dovere di buona fede non è assolto attraverso una risposta meramente assertiva. Il debitore deve fornire gli elementi necessari per chiarire il punto controverso, sempre che esso abbia effettiva incidenza sulle trattative.
La reticenza può dunque consistere anche nel non rispondere a ciò che, emerso durante il confronto, richiede una spiegazione.
Proposte non valutabili, inerzia e interlocuzione apparente
La seconda area riguarda lo svolgimento della negoziazione.
L’accesso alla composizione negoziata non obbliga l’imprenditore a presentare immediatamente un piano definitivo. La soluzione può maturare durante il percorso e modificarsi anche in misura considerevole. Deve però esistere, con l’avanzare delle trattative, un contenuto sul quale gli interlocutori possano realmente confrontarsi.
La violazione della buona fede può allora emergere quando la proposta rimanga tanto generica da non consentire di comprenderne gli effetti, quando siano omessi elementi indispensabili alla sua valutazione, quando non venga concesso un tempo ragionevole per esaminarla oppure quando alle osservazioni ricevute non segua alcuna interlocuzione sostanziale.
La giurisprudenza ha attribuito rilievo a questi dati oggettivi.
In sede di misure protettive sono state valorizzate l’assenza di iniziative concrete, l’inerzia dell’imprenditore e l’insufficienza di formule generiche dell’esperto sulla correttezza delle trattative. In sede di concordato semplificato è stata, inoltre, sottolineata la necessità che i creditori abbiano avuto la concreta possibilità di esaminare e discutere una proposta sufficientemente definita, sulla base di informazioni attendibili e disponendo di tempi adeguati (In tema di misure protettive, Trib. Firenze, 28 aprile 2025; Trib. Nola, 15 maggio 2025. In sede di concordato semplificato, Trib. Bologna, 23 settembre 2025, in dirittodellacrisi.it, che attribuisce rilievo all’effettività dell’informazione e dell’interlocuzione, alla possibilità per i creditori di esaminare una proposta sufficientemente definita e alla disponibilità di tempi congrui per valutarla).
Quest’ultima affermazione richiede, tuttavia, di distinguere l’effettività della trattativa dal merito economico della proposta. La buona fede esige che la proposta sia sufficientemente definita da poter essere compresa, valutata e discussa; non richiede che essa sia destinata a raccogliere il consenso dei creditori. Il discrimine resta, pertanto, quello già individuato: una proposta deve essere valutabile, non necessariamente accettabile.
La buona fede viene meno quando il debitore simula il confronto, non quando formula una proposta che il creditore reputa insoddisfacente.
L’esclusione degli interlocutori rilevanti
Anche la delimitazione soggettiva delle trattative può rivelare una condotta scorretta.
Come si è visto, il debitore non è obbligato a negoziare contemporaneamente con tutti i creditori. La violazione sorge quando l’esclusione riguardi un soggetto la cui posizione sia direttamente incisa dalla soluzione o il cui coinvolgimento risulti necessario per valutarne e realizzarne il contenuto.
Non integra, per ciò solo, una violazione della buona fede il mancato coinvolgimento di creditori destinati al pagamento integrale e non incisi dalla soluzione oggetto delle trattative.
Diversa è la conclusione quando restino esclusi soggetti che rappresentino una componente rilevante dell’esposizione o il cui coinvolgimento risulti essenziale alla costruzione del risanamento (App. Venezia, 28 marzo 2024, in ilcaso.it, 14 maggio 2024, che ha escluso la violazione di correttezza e buona fede con riguardo a creditori destinati al pagamento integrale e non interessati dalla soluzione negoziale; Trib. Sondrio, 26 marzo 2026, che ha invece attribuito rilievo al mancato coinvolgimento di soci conferitori e finanziatori la cui posizione risultava rilevante sia rispetto all’esposizione sia rispetto alla costruzione del risanamento).
Non esiste, dunque, una regola numerica né un principio di necessaria universalità del tavolo. La scorrettezza deriva dall’incoerenza tra il perimetro delle trattative e la soluzione concretamente perseguita.
L’utilizzazione strumentale della composizione negoziata
Le singole violazioni possono assumere un significato ulteriore quando, considerate congiuntamente, mostrino che la composizione negoziata non è stata concretamente utilizzata per svolgere le trattative e ricercare una soluzione della crisi.
Il punto richiede cautela. L’effettività della negoziazione non può essere valutata sulla base dell’esito delle trattative, né può pretendersi che l’imprenditore conosca sin dall’inizio la soluzione destinata a essere perseguita. Il percorso serve precisamente a verificare e costruire quella soluzione.
Diverso è il caso nel quale la condotta complessivamente tenuta mostri che la negoziazione è rimasta soltanto formale e che il percorso non è stato concretamente utilizzato per la funzione alla quale è destinato.
La giurisprudenza ha ravvisato una simile utilizzazione strumentale in una composizione caratterizzata da informazione incompleta e dal mancato coinvolgimento di creditori rilevanti, nella quale il percorso era stato utilizzato come mero tramite formale verso il concordato semplificato, senza una concreta attività compositiva (Trib. Brescia, 16 maggio 2023, in Ristrutturazioni Aziendali, 14 luglio 2023, che ravvisa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’incompletezza dell’informazione e nel mancato coinvolgimento di alcuni creditori, qualificando la composizione negoziata come mero tramite formale verso il concordato semplificato. Sul carattere del modello negoziale, non interamente rimesso all’autonomia delle parti, e sulla necessità di un confronto caratterizzato da reale serietà, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024. Sui limiti funzionali della composizione negoziata quando essa intervenga dopo la mancata esecuzione di un concordato e sulla necessità di commisurare le trattative alla funzione propria del percorso, v. D. Galletti, Dalla concorsualità “liquida” alla concorsualità “circolare”: la composizione negoziata “di ritorno”, in Dir. fall., 2025, 1180 ss. ).
Il dato trova riscontro nella struttura stessa dell’istituto: l’autonomia negoziale non esclude che il confronto debba essere effettivo e caratterizzato da serietà, mentre la presenza dell’esperto serve anche a impedire che il dialogo rimanga puramente velleitario.
L’uso strumentale non può, dunque, essere desunto dalla semplice richiesta di misure protettive, dall’insuccesso delle proposte o dal successivo accesso a uno strumento diverso.
Deve emergere dalla condotta complessivamente tenuta nel percorso: persistente assenza di proposte concretamente valutabili, indisponibilità a fornire le informazioni necessarie, mancata interlocuzione con soggetti essenziali o utilizzazione del tempo della composizione per finalità incompatibili con lo svolgimento delle trattative e con la ricerca del risanamento.
Occorre, tuttavia, mantenere distinti l’accesso alla composizione negoziata e gli effetti che il debitore chieda di ottenere durante il suo svolgimento o all’esito di esso.
La giurisprudenza ha chiarito che la violazione della buona fede non determina, in quanto tale, l’inammissibilità dell’istanza ex art. 17, trattandosi di un percorso stragiudiziale; può invece assumere rilievo sul suo sviluppo, sulla permanenza delle misure protettive e rispetto agli ulteriori effetti che presuppongano il corretto svolgimento delle trattative (sulla distinzione tra violazione della buona fede e requisito di accesso alla composizione negoziata, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2024, secondo cui la scorrettezza non determina l’inammissibilità dell’istanza ex art. 17, ma può incidere sullo sviluppo del percorso, sulla protezione richiesta dal debitore e sugli eventuali sbocchi successivi).
La distinzione impedisce di trasformare l’utilizzazione strumentale del percorso in una nuova valutazione soggettiva del debitore e conserva la separazione tra regola di condotta e requisito di accesso.
La contraddizione tra trattative e gestione
Una particolare forma di scorrettezza può derivare dalla gestione dell’impresa durante il percorso.
Non ogni violazione dei criteri posti dall’art. 21 coincide con una violazione della buona fede. Le due discipline hanno ambiti propri. La sovrapposizione emerge quando il comportamento gestorio altera le condizioni sulle quali si sviluppano le trattative o contraddice ciò che il debitore ha rappresentato ai propri interlocutori.
Può accadere quando vengano compiute operazioni significative senza fornire all’esperto le informazioni richieste; quando il patrimonio venga modificato in misura tale da rendere non più attuale la proposta senza che i creditori ne siano informati; quando il debitore prosegua una linea gestionale incompatibile con il piano utilizzato per giustificare i sacrifici richiesti.
La permanenza della gestione in capo al debitore non attenua questo raccordo.
L’assenza di un generale regime autorizzatorio si accompagna all’informazione dell’esperto, all’interlocuzione con quest’ultimo e alle reazioni graduate previste dal Codice quando le scelte gestorie possano incidere sui creditori, sulle trattative o sul risanamento. La giurisprudenza ha, in questa direzione, escluso che le misure richieste nel corso della composizione negoziata possano essere utilizzate per consentire al debitore di sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni correnti e alterare unilateralmente l’equilibrio dei rapporti contrattuali in corso (sul rapporto tra permanenza della gestione, informazione dell’esperto e criteri legali dell’attività gestoria, oltre a R. Ranalli, Il comportamento dell’imprenditore, cit., v. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto, cit.; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023. Per la successiva ricostruzione del sistema di interlocuzione e delle reazioni graduate, S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit. In giurisprudenza, Trib. Milano, 19 giugno 2025, in dirittodellacrisi.it, che ha escluso la concessione di una misura cautelare volta a impedire ai creditori l’esercizio dei rimedi contrattuali per il mancato pagamento delle obbligazioni correnti, rilevando che una simile misura avrebbe alterato l’equilibrio dei rapporti contrattuali in corso).
Il punto non è trasformare la buona fede in una clausola generale di controllo della gestione, ma impedire che l’autonomia gestoria venga esercitata in modo incompatibile con la relazione negoziale che il debitore ha scelto di instaurare.
Il ruolo dell’esperto nell’emersione della violazione
Nell’individuazione della condotta scorretta l’esperto occupa una posizione peculiare.
Egli è il soggetto che segue il percorso nel suo svolgimento, riceve le informazioni, assiste all’evoluzione delle proposte, segue l’andamento delle trattative e interloquisce con l’imprenditore sulla gestione. Questa collocazione gli consente di percepire deviazioni che, considerate isolatamente, potrebbero non risultare immediatamente significative.
La presenza dell’esperto distingue la composizione negoziata da una trattativa integralmente rimessa all’autonomia privata e inserisce il confronto in un percorso nel quale la leale collaborazione riguarda tutti i soggetti coinvolti (M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, sul significato della presenza dell’esperto quale elemento che distingue la composizione negoziata da una negoziazione integralmente affidata all’autonomia delle parti e sul dovere di leale collaborazione tra i soggetti coinvolti).
L’esperto, tuttavia, non è il giudice della buona fede.
La sua funzione è anzitutto ricostruttiva: deve rendere conoscibili le condotte, segnalare le criticità, attivare quando necessario i meccanismi che il Codice collega agli atti di gestione e, nella relazione finale, dare conto di come le trattative si siano effettivamente svolte. La formula del «narratore qualificato» esprime precisamente questa funzione di ricostruzione del percorso, distinta da un potere di qualificazione autoritativa delle condotte. La valutazione dell’esperto non è, del resto, vincolante per il tribunale nei momenti nei quali il Codice rimette a quest’ultimo il controllo. Una diversa conclusione finirebbe per attribuire a un soggetto estraneo alla giurisdizione un potere destinato a condizionare l’esercizio della funzione giudiziale (sulla funzione dell’esperto quale «narratore qualificato» del percorso, S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità, cit., § 5. Sulla non vincolatività delle valutazioni contenute nella relazione finale e sulla necessità di preservare l’autonomia del controllo giudiziale, S. Ambrosini, Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla “coattività” dello strumento e alla “tirannia” dell’esperto, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 2/2023, 142 ss., spec. sul rapporto tra valutazione dell’esperto e funzione del tribunale; G. D’Attorre, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in M. Arato-G. D’Attorre-M. Fabiani (a cura di), Trattato del diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2026, 413 ss).
Il punto sarà particolarmente importante quando si esamineranno le conseguenze della violazione: l’esperto fa emergere e documenta la condotta; gli effetti giuridici dipendono dalle norme che disciplinano il singolo passaggio del percorso.
I confini della buona fede: la correttezza della trattativa non coincide con il merito economico della proposta
La ricostruzione delle fattispecie di violazione impone, infine, di mantenere fermo un limite. Il controllo sulla buona fede non può trasformarsi nel sindacato sulla convenienza della proposta.
Alcune applicazioni sembrano, tuttavia, avvicinare i due piani, collegando la buona fede anche all’idoneità della proposta ad apparire adeguata a un creditore ragionevole rispetto all’alternativa liquidatoria, sino a qualificare come scorretta una proposta caratterizzata da una falcidia particolarmente elevata e da tempi di pagamento molto lunghi (Trib. Milano, 26 novembre 2025, in dirittodellacrisi.it, che riconduce la buona fede delle trattative anche all’idoneità della proposta a offrire al creditore ragionevole un trattamento adeguato, per percentuale di soddisfacimento, modalità e tempi dell’adempimento, rispetto all’alternativa liquidatoria).
L’affermazione richiede, tuttavia, di essere circoscritta.
Un trattamento particolarmente gravoso può costituire un elemento da considerare per verificare se sia stata instaurata una trattativa effettiva; non può però bastare, isolatamente considerato, a qualificare come scorretta la condotta del debitore. Diversamente, attraverso la buona fede verrebbe introdotto un parametro di congruità economica che il Codice disciplina altrove e secondo regole proprie.
La verifica dovrebbe rimanere concentrata sulla qualità del percorso. Occorre accertare se il contenuto della proposta sia stato chiaramente rappresentato, se le risorse indicate siano reali, se i tempi siano comprensibili, se l’alternativa sia stata correttamente descritta e se il creditore abbia avuto modo di valutare e discutere il trattamento offertogli.
Un diverso criterio emerge, pur in una fattispecie differente, in materia di accordo con il creditore pubblico ex art. 23, comma 2-bis: il controllo deve accertare che il percorso si sia sviluppato su una base informativa reale, intellegibile e metodologicamente adeguata, senza tradursi in un sindacato sostitutivo sulle scelte negoziali o sulla convenienza riservata al creditore (Trib. Milano, 21 maggio 2026, in dirittodellacrisi.it, che, in sede di autorizzazione dell’accordo con il creditore pubblico exart. 23, comma 2-bis, c.c.i.i., circoscrive il controllo giudiziale alla regolarità del percorso e della base informativa, escludendo un sindacato sostitutivo sul merito delle scelte negoziali e sulla convenienza dell’accordo. ).
È questo confine che consente alla buona fede di svolgere la propria funzione senza mutare natura.
La violazione non coincide con l’errore imprenditoriale, con la proposta poco generosa, con il rifiuto di accettare le richieste del creditore o con l’insuccesso del risanamento. Essa emerge quando la condotta del debitore impedisce o altera il corretto funzionamento del percorso nel quale quelle scelte devono poter essere conosciute, discusse e valutate.
Una volta individuata la violazione, rimane però aperto il problema centrale: quali effetti vi ricolleghi l’ordinamento.
Il Codice non offre una risposta unitaria. La condotta scorretta può assumere rilievo rispetto all’interlocuzione con l’esperto, alle misure protettive, alle autorizzazioni, agli effetti degli atti compiuti, alla relazione finale e, infine, alla possibilità di accedere al concordato semplificato. La reazione varia in ragione della sede nella quale la violazione emerge e dell’effetto che il debitore intende conseguire o conservare.
È da questa pluralità che prende forma un sistema progressivo delle conseguenze della violazione della buona fede.
Dalla violazione della buona fede al sistema progressivo delle conseguenze
L’assenza di una sanzione generale
Il problema delle conseguenze impone di evitare un equivoco speculare a quello già escluso sul piano della qualificazione della buona fede. Se questa costituisce una regola di condotta e non una qualità del debitore, la sua violazione non può produrre una generale squalificazione del soggetto rispetto alla composizione negoziata.
Il Codice non costruisce, infatti, una fattispecie unitaria di violazione della buona fede alla quale colleghi una sanzione altrettanto unitaria. La condotta scorretta non determina, per ciò solo, l’inammissibilità dell’istanza di nomina dell’esperto, né opera come autonoma causa generale di espulsione dal percorso (In giurisprudenza, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2024, ha distinto la violazione dei doveri di buona fede e correttezza dal tema dell’ammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata, escludendo che la condotta scorretta determini, in quanto tale, l’inammissibilità dell’istanza ex art. 17 c.c.i.i.; essa può invece acquistare rilievo nello svolgimento del percorso e rispetto agli effetti o agli sbocchi successivi. Sul carattere della buona fede quale regola di condotta nella composizione negoziata, v. altresì S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025; L. Panzani, I doveri delle parti, ivi, 14 settembre 2022). Può, naturalmente, assumere rilievo durante il suo svolgimento e, ricorrendo i presupposti previsti dalle singole disposizioni, produrre effetti anche incisivi.
La distinzione è essenziale. Trasformare la violazione della buona fede in una causa generale di esclusione significherebbe ricostruire, attraverso una clausola di comportamento, quella valutazione soggettiva del debitore che il sistema ha abbandonato. La condotta rileva, invece, nel punto e per la funzione rispetto ai quali il Codice le attribuisce significato.
Le conseguenze emergono, pertanto, nei diversi snodi della composizione negoziata: nel rapporto con l’esperto, nella protezione accordata al debitore, nell’intervento autorizzativo del tribunale, nel regime degli atti compiuti durante le trattative, nella relazione finale e, infine, nell’accesso al concordato semplificato (sulla struttura della composizione negoziata come sistema nel quale l’autonomia del debitore è accompagnata da informazione, interlocuzione e reazioni differenziate, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, spec. sui rapporti dell’esperto con debitore, tribunale, misure protettive e atti di gestione; R. Ranalli, Il comportamento dell’imprenditore ed il ruolo dell’esperto anche alla luce del decreto dirigenziale, in Fallimento, 2021, 1513 ss.; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023. Sulla graduazione delle reazioni connesse all’esercizio della funzione gestoria, S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit., spec. § 8).
Non vi è, dunque, una sanzione generale della violazione della buona fede.
Vi è una pluralità di conseguenze, differenziate secondo la funzione della regola violata, l’interesse inciso e l’effetto che il debitore intende ottenere o conservare.
È questa articolazione a consentire di parlare di un sistema progressivo delle conseguenze.
La progressività non implica che ogni violazione debba attivare una sequenza predeterminata di reazioni. Indica, piuttosto, che l’intensità della risposta dell’ordinamento può crescere quando la condotta cessa di essere correggibile all’interno del percorso e incide sulle posizioni dei creditori o sugli effetti che il debitore intende ottenere o conservare.
La buona fede, pertanto, non torna a selezionare il debitore. Condiziona gli effetti che l’ordinamento collega al modo nel quale egli utilizza il percorso.
Le reazioni dell’esperto
La reazione alla condotta scorretta si manifesta anzitutto nel rapporto tra debitore ed esperto.
La struttura della composizione negoziata privilegia l’interlocuzione rispetto all’intervento impeditivo. L’esperto non dispone di un generale potere di veto e non partecipa alla gestione dell’impresa. Può, però, chiedere informazioni e chiarimenti, sollecitare l’integrazione dei dati, favorire la definizione di proposte concretamente esaminabili e far emergere nel confronto le criticità che ostacolano lo svolgimento delle trattative o il risanamento (sulla posizione dell’esperto quale soggetto indipendente privo di poteri gestori o impeditivi, e sulla centralità dell’interlocuzione con il debitore e con le parti interessate, v. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, spec. §§ 3-7; R. Ranalli, Il comportamento dell’imprenditore ed il ruolo dell’esperto anche alla luce del decreto dirigenziale, in Fallimento, 2021, 1513 ss.; F. Michelotti, La composizione negoziata. La gestione dell’impresa e il ruolo dell’esperto, ivi, 2021, 1561 ss.; G. Lener, sub art. 17, in Valensise-Di Cecco-Spagnuolo (a cura di), Il Codice della crisi. Commentario, Torino, 2024, 115 ss. ).
Quando la criticità riguarda l’informazione o la conduzione delle trattative, non si è ancora dinanzi a una conseguenza tipizzata della violazione della buona fede. L’informazione incompleta può essere integrata, quella non intellegibile chiarita; l’inerzia del debitore può essere fatta emergere nell’interlocuzione; l’esclusione di un soggetto rilevante può indurre l’esperto a sollecitarne il coinvolgimento. La reazione rimane, in questa fase, interna al percorso e tende a ripristinare le condizioni che ne consentono il corretto svolgimento.
Una sequenza più formalizzata è prevista quando la condotta investe la gestione.
L’art. 21 c.c.i.i. muove dall’informazione preventiva e scritta dell’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
Se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, l’esperto lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora, nonostante la segnalazione, l’atto venga compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto, il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; l’iscrizione è obbligatoria quando l’atto pregiudichi gli interessi dei creditori.
Quando siano state concesse misure protettive o cautelari, all’iscrizione del dissenso segue la segnalazione al tribunale prevista dall’art. 19, comma 6 (art. 21 c.c.i.i. Sul procedimento che muove dall’informazione preventiva, prosegue con la segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo e può condurre, se l’atto viene comunque compiuto, all’iscrizione del dissenso nei successivi dieci giorni e, in presenza di misure protettive o cautelari, alla segnalazione al tribunale, v. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto, cit., spec. § 9; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023; F. Michelotti, La composizione negoziata, cit. Sulla graduazione delle reazioni, S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit., spec. §§ 7-8).
La disciplina conferma che la reazione non assume carattere espulsivo, né sottrae all’imprenditore la scelta gestoria. Anche dopo la segnalazione egli può compiere l’atto, assumendone le conseguenze. L’intensità della reazione cresce, invece, con il permanere della divergenza e con il rilievo degli interessi incisi: dal confronto si passa alla segnalazione formale, quindi alla pubblicità del dissenso e, quando siano state concesse misure protettive o cautelari, al possibile intervento del tribunale.
L’iscrizione del dissenso rende, inoltre, conoscibile ai creditori e ai terzi la divergenza tra imprenditore ed esperto, consentendo loro di tenerne conto nel prosieguo delle trattative. I suoi ulteriori effetti sulla protezione del debitore e sul regime degli atti non appartengono, però, a questo primo livello della reazione e saranno esaminati separatamente.
Il modello è, dunque, progressivo, ma non costruisce una sequenza necessaria: interlocuzione, segnalazione, pubblicità del dissenso ed eventuale intervento giudiziale corrispondono a gradi diversi di reazione, attivati secondo la natura della condotta e gli interessi sui quali essa incide.
La violazione della buona fede e le misure protettive e cautelari
Un livello ulteriore della reazione emerge quando il debitore chieda che al percorso siano collegati effetti destinati a comprimere, sia pure temporaneamente, le facoltà dei creditori.
Le misure protettive sono funzionali allo svolgimento delle trattative: impediscono che iniziative individuali possano comprometterne il buon esito, ma trovano in quella stessa funzione il limite della propria giustificazione. Il controllo giudiziale è perciò costruito sulla relazione tra protezione, andamento delle trattative e sacrificio imposto ai creditori (sulla funzione delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e sul rapporto tra tutela del percorso e sacrificio imposto ai creditori, v. L. Baccaglini, Il procedimento di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Riv. dir. proc., 2022, 635 ss.; I. PAGNI, Impresa, società e processo. Problemi di diritto processuale dell’impresa e della crisi, Pisa, 2025; A. Carratta, Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 18 maggio 2022; F. De Santis, Le misure protettive e cautelari nella soluzione negoziata della crisi di impresa, in Fallimento, 2021, 1536 ss.; L. Panzani, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice, in dirittodellacrisi.it, 4 febbraio 2022. In giurisprudenza, Trib. Milano, 31 maggio 2025, ha ribadito che la conferma richiede la ragionevole perseguibilità del risanamento, la funzionalità delle misure rispetto alle trattative e un bilanciamento con gli interessi dei creditori. ).
In questo quadro deve essere collocata la buona fede. La sua violazione non costituisce una causa autonoma e tipizzata di revoca delle misure. L’art. 19 utilizza parametri propri: la funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e la loro proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. La condotta del debitore rileva perché può incidere sulla sussistenza di tali condizioni.
Il collegamento emerge già nella fase della conferma.
Una protezione destinata a consentire lo svolgimento delle trattative difficilmente può essere giustificata quando il debitore non fornisca le informazioni necessarie, non risponda alle richieste dell’esperto, non sviluppi un’effettiva interlocuzione con i creditori o utilizzi il tempo della composizione senza dare concreta consistenza alla ricerca della soluzione.
La giurisprudenza ha, infatti, collegato la valutazione positiva di funzionalità richiesta dall’art. 19, comma 4, alla leale collaborazione del debitore con l’esperto e con i creditori (Trib. Brescia, 30 settembre 2024, secondo cui la valutazione positiva di funzionalità ex art. 19, comma 4, postula la leale collaborazione del debitore con creditori ed esperto, anche mediante risposte effettive ai rilievi formulati e la messa a disposizione di un corredo documentale completo. Sul contenuto del parere dell’esperto, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, spec. § 10.1. Sulla necessità che la proroga poggi su trattative effettive e non su mere formule dell’esperto, v. altresì Trib. Milano, 29 aprile 2025, richiamato nella prassi più recente).
La medesima relazione permane durante l’efficacia della protezione. Il mutamento della condotta del debitore, l’arresto delle trattative o il venir meno delle condizioni che ne rendevano utile la prosecuzione possono far cessare la ragione che giustificava il sacrificio imposto ai creditori. La buona fede acquista, allora, rilievo non come parametro ulteriore rispetto all’art. 19, ma perché la condotta scorretta può mostrare la frattura del nesso funzionale tra protezione e trattativa.
L’esperto assume, sotto questo profilo, una posizione essenziale. Il parere reso in sede di conferma deve consentire al tribunale di conoscere l’effettivo andamento del percorso e la concreta utilità delle misure rispetto alle trattative; successivamente, la sua segnalazione può attivare il riesame delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 6.
Un raccordo specifico è posto dall’art. 21. Quando l’imprenditore compia l’atto o esegua il pagamento nonostante la segnalazione e l’esperto iscriva il proprio dissenso, in presenza di misure protettive o cautelari questi ne informa il tribunale. L’iscrizione non determina, tuttavia, automaticamente la revoca o l’abbreviazione delle misure: apre un nuovo momento di valutazione nel quale il giudice verifica se esse continuino ad assicurare il buon esito delle trattative o siano divenute sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
La giurisprudenza ha chiarito che l’intervento giudiziale conseguente all’iscrizione del dissenso rimane circoscritto alla permanenza e alla durata delle misure e non attribuisce al giudice della composizione negoziata un generale potere di rimuovere il dissenso o di pronunciarsi sulla stabilità dell’atto compiuto (Trib. Milano, 28 aprile 2025: a seguito dell’iscrizione del dissenso dell’esperto, l’intervento giudiziale previsto dal sistema resta riferito agli eventuali effetti sulle misure protettive, mentre non comprende un potere di ordinare la cancellazione dell’iscrizione né un sindacato generale sulla validità o stabilità dell’atto, riservato alle sedi competenti. Sul raccordo tra dissenso e art. 19, comma 6, v. anche M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto, cit).
Per le misure cautelari la medesima esigenza funzionale si combina con i presupposti propri della tutela richiesta: anch’esse devono trovare giustificazione nelle esigenze concrete del percorso e non possono essere utilizzate per protrarre artificialmente una composizione negoziata priva di effettiva consistenza.
La violazione della buona fede, pertanto, non opera come autonoma sanzione sulla protezione. Incide sulla ragione che ne giustifica il riconoscimento o la permanenza: la protezione si giustifica finché rimane funzionale a trattative effettivamente svolte secondo le regole del percorso.
Le autorizzazioni giudiziali
Una diversa declinazione del rapporto tra condotta del debitore ed effetti del percorso emerge nelle autorizzazioni previste dall’art. 22 c.c.i.i.
La composizione negoziata non sottopone la gestione a un regime generale di autorizzazione giudiziale.
Il tribunale interviene soltanto, su richiesta dell’imprenditore, nelle fattispecie espressamente indicate dalla norma, nelle quali l’autorizzazione è funzionale al conseguimento di effetti ulteriori rispetto a quelli producibili mediante il solo esercizio dell’autonomia privata: il riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti, anche dei soci o infragruppo, la richiesta di emissione di garanzie e la riattivazione di linee di credito sospese nei casi previsti dalla disposizione, nonché, nel trasferimento dell’azienda o di suoi rami, l’esclusione degli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.
Il parametro posto dall’art. 22 è la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori; per il trasferimento dell’azienda si aggiunge la verifica del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente (Art. 22, comma 1, c.c.i.i., nel testo vigente, che subordina le autorizzazioni alla verifica della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori e contempla, tra l’altro, i finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, la riattivazione di linee di credito sospese, i finanziamenti dei soci e infragruppo e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.; per quest’ultima fattispecie il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Sulle autorizzazioni quali interventi giudiziali circoscritti, estranei a un generale controllo sulla gestione, v. F. Terrusi, Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti, in A. Caiafa (a cura di), La composizione negoziata della crisi d’impresa, Roma, 2022, 139 ss.; F. Pipicelli, Il ruolo dell’esperto nei giudizi autorizzativi, in S. Bonfatti-R. Guidotti (a cura di), Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata, in S. Bonfatti – R. Guidotti – M. Tarabusi, Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, Torino, 2025, 182 ss.; L. Panzani, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice, in dirittodellacrisi.it, 4 febbraio 2022; R. Rordorf, Il ruolo del giudice nella ristrutturazione delle imprese in crisi, ivi, 8 marzo 2023. Sul carattere episodico degli interventi ex artt. 19 e 22 rispetto alla permanenza della funzione gestoria in capo all’imprenditore, v. anche S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit.).
La buona fede non costituisce, pertanto, un ulteriore requisito dell’autorizzazione. Anche in questa sede occorre mantenere distinti il piano della condotta del debitore e quello dei presupposti che il tribunale è chiamato ad accertare.
Il collegamento si stabilisce, piuttosto, attraverso l’informazione. Il tribunale può verificare la funzionalità dell’operazione soltanto se dispone degli elementi necessari per conoscerne struttura, ragioni, effetti sul risanamento e incidenza sui creditori. L’art. 22, comma 2, prevede infatti che il tribunale, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, possa acquisire ulteriori informazioni e nuovi documenti (art. 22, comma 2, c.c.i.i., secondo cui il tribunale, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, può acquisire nuovi documenti. Il quadro informativo assume rilievo perché il controllo giudiziale riguarda la concreta funzionalità dell’operazione rispetto agli interessi indicati dalla legge, non una astratta liceità dell’atto. Sulla necessità di una valutazione dell’operazione in rapporto alla continuità e agli interessi dei creditori, v. F. Terrusi, Autorizzazioni del tribunale, cit.; M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, cit., spec. §§ 10.2-10.3).
Una rappresentazione incompleta, reticente o alterata può allora assumere rilievo non perché la scorrettezza costituisca un’autonoma causa di diniego dell’autorizzazione, ma perché può impedire che risultino accertati i presupposti ai quali la legge collega l’effetto richiesto.
La distinzione è importante. Il tribunale non è chiamato, nell’art. 22, a formulare una valutazione complessiva sulla correttezza del debitore; deve pronunciarsi sulla specifica operazione sottoposta al suo esame. La buona fede incide sulla qualità del patrimonio informativo attraverso il quale tale operazione diviene conoscibile e valutabile.
Anche questo passaggio si inserisce, dunque, nel sistema progressivo delle conseguenze. La violazione del dovere informativo non genera un’autonoma causa di diniego, ma può impedire al debitore di ottenere gli effetti ulteriori dell’autorizzazione quandonon consenta di accertare positivamente i presupposti richiesti dall’art. 22.
Gli atti compiuti durante le trattative e l’art. 24
Il carattere differenziato delle conseguenze emerge anche nella disciplina degli atti compiuti durante la composizione negoziata. L’art. 24 non collega alla violazione della buona fede l’invalidità o l’inefficacia dell’atto, ma regola gli effetti che esso conserva e la sua esposizione alle azioni revocatorie.
La disposizione opera su piani distinti. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche nel caso di successivo accesso agli strumenti o alle procedure indicati dal comma 1.
Diversamente, per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto, il comma 2 esclude l’azione revocatoria prevista dall’art. 166, comma 2, purché essi siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del loro compimento (art. 24, commi 1-3, c.c.i.i. Il comma 1 disciplina la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22; il comma 2 sottrae alla revocatoria di cui all’art. 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del loro compimento; il comma 3 assoggetta invece alle azioni di cui agli artt. 165 e 166 gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti rispetto ai quali l’esperto abbia iscritto il dissenso ai sensi dell’art. 21, comma 4, nonché quelli per i quali il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione ex art. 22. Sul rapporto tra dissenso dell’esperto e regime degli atti, v. M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, spec. §§ 9 e 13; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 26 settembre 2023).
È sul secondo versante che assume rilievo il raccordo con l’art. 21. Quando, rispetto a un atto di straordinaria amministrazione o a un pagamento, l’esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, il comma 3 dell’art. 24 assoggetta l’operazione alle azioni di cui agli artt. 165 e 166; la medesima disciplina opera quando il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 22. Il dissenso non rende, dunque, invalido o automaticamente revocabile l’atto: elimina la particolare protezione accordata dal Codice e lascia che esso sia valutato secondo il regime ordinario e i relativi presupposti.
Il collegamento con la buona fede deve, però, essere mantenuto entro questi confini. L’incoerenza dell’atto con le trattative o con il risanamento e la violazione della buona fede non sono categorie coincidenti. La prima costituisce un parametro specificamente utilizzato dall’art. 24 per individuare gli atti ai quali riconoscere determinati effetti; la seconda riguarda la condotta del debitore nel percorso. Possono incontrarsi quando le modalità con le quali l’operazione è progettata, rappresentata o compiuta integrino anche una violazione dei doveri di informazione e correttezza, ma l’una non può essere automaticamente dedotta dall’altra.
Parimenti, la mancata iscrizione del dissenso non equivale a una certificazione della coerenza o della correttezza dell’operazione. La protezione prevista dal comma 2 presuppone che l’atto sia effettivamente coerente con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento; l’assenza di una presa di posizione negativa dell’esperto non sostituisce tale requisito né impedisce che esso venga successivamente verificato nella sede propria (M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto, cit., il quale rileva che la mancata iscrizione del dissenso non impedisce al giudice successivamente investito dell’azione di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 24, comma 2. ).
L’art. 24 offre così una conferma particolarmente nitida della tecnica utilizzata dal Codice: l’autonomia gestoria rimane al debitore, mentre la coerenza dell’atto con il percorso e l’eventuale dissenso dell’esperto incidono sul regime giuridico.
Non una sanzione della condotta, dunque, ma una differenziazione degli effetti che l’ordinamento riconosce alle operazioni compiute durante le trattative.
La relazione finale dell’esperto e la rappresentazione conclusiva del percorso
La condotta del debitore assume un ultimo rilievo all’interno della composizione negoziata nella relazione finale dell’esperto.
La relazione non costituisce una sanzione né una certificazione della condotta delle parti. È il documento conclusivo attraverso il quale devono risultare ricostruibili lo svolgimento delle trattative, le soluzioni esaminate, le posizioni emerse e le ragioni dell’esito raggiunto.
La formula dell’esperto come «narratore qualificato» acquista qui il suo significato più preciso. La relazione deve consentire di comprendere come il percorso sia stato svolto e non può esaurirsi in una formula conclusiva circa la correttezza delle trattative.
Occorre, allora, distinguere, all’interno della relazione finale, la dichiarazione richiesta dall’art. 25-sexies dalla funzione ricostruttiva propria del documento. La prima esprime la valutazione dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; la seconda deve fornire gli elementi fattuali sui quali quella valutazione si fonda. La presenza della dichiarazione non supplisce a una ricostruzione carente; specularmente, un deficit della parte ricostruttiva non consente, da solo, di inferire la scorrettezza della condotta del debitore (sulla distinzione, all’interno della relazione finale, tra la dichiarazione dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la ricostruzione fattuale delle interlocuzioni, delle proposte, delle risposte e delle ragioni dell’esito, S. Pacchi, La relazione finale dell’esperto come collo di bottiglia del concordato semplificato: ritualità e domanda prenotativa, in Dir. fall., 2026, 2, 415 ss., spec. §§ 6-7. La distinzione consente di separare il deficit meramente documentale della relazione dal deficit ontologico delle trattative. Per la definizione dell’esperto quale «narratore qualificato» del percorso, S. Pacchi, L’Esperto: un’“alta” professionalità dinanzi alle trattative e alla gestione dell’impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, 24 dicembre 2022. ). La relazione finale non certifica definitivamente la buona o la mala fede: rende conoscibili gli elementi sui quali la valutazione dell’esperto è stata formulata.
La ricostruzione della condotta tenuta nel percorso appartiene, peraltro, alla relazione finale indipendentemente dall’eventuale accesso al concordato semplificato.
L’art. 17, comma 8, ne impone la redazione al termine dell’incarico, quale che sia l’esito della composizione negoziata; il documento dà conto dell’attività svolta dall’esperto, delle interlocuzioni intercorse e dell’esito del percorso (art. 17, comma 8, c.c.i.i., che impone all’esperto, al termine dell’incarico, la redazione della relazione finale avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all’art. 13, comma 2, indipendentemente dall’esito della composizione negoziata. Sulla necessità che la condotta del debitore trovi adeguata rappresentazione nella relazione finale anche indipendentemente dall’eventuale successivo ricorso al concordato semplificato, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024, spec. § 11; P. Riva-G. Rocca, L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale, in Quaderni SAF, Milano, 2022, 231 ss).
Questa precisazione impedisce di leggere la funzione della relazione finale esclusivamente in chiave preparatoria dell’art. 25-sexies. La qualità della condotta appartiene alla storia della composizione negoziata e deve poter essere ricostruita anche quando le trattative conducano a una delle soluzioni previste dall’art. 23 o cessino senza un successivo accesso al concordato semplificato.
La violazione della buona fede lascia, quindi, una traccia documentata nel percorso. Non determina, per ciò solo, una preclusione, ma diviene conoscibile e potrà assumere rilievo quando una specifica disposizione colleghi al modo in cui si sono svolte le trattative ulteriori effetti.
La buona fede quale presupposto del concordato semplificato
È nel concordato semplificato che la buona fede acquista una rilevanza ulteriore: da regola di condotta del percorso diviene anche presupposto per l’accesso a uno specifico sbocco che prescinde dal voto dei creditori.
La differenza rispetto all’accesso alla composizione negoziata è netta. Per iniziare il percorso non è richiesta una valutazione di meritevolezza del debitore; per accedere, all’esito delle trattative, a uno strumento concorsuale liquidatorio privo del voto, la legge richiede invece che il precedente percorso negoziale sia stato effettivamente svolto secondo correttezza e buona fede.
L’art. 25-sexies, comma 1, collega infatti la possibilità di presentare la proposta di concordato alla dichiarazione dell’esperto, contenuta nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili. La proposta può essere presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies, comma 1, c.c.i.i., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La disposizione richiede che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili; la proposta deve essere presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. ).
La ragione di questa disciplina si coglie nella struttura stessa dell’istituto. L’assenza del voto trova giustificazione anche nel previo confronto con i creditori interessati svolto nella composizione negoziata. La semplificazione dello sbocco concorsuale trova così uno dei suoi presupposti nell’effettività del percorso che lo precede: i creditori interessati devono avere potuto conoscere gli elementi rilevanti, confrontarsi con proposte concretamente valutabili ed esprimere la propria posizione prima che il voto cessi di costituire il meccanismo di approvazione della soluzione liquidatoria (sul rapporto genetico e funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato e sulla rilevanza del previo confronto con i creditori in un istituto privo del voto, v., tra gli altri, G. D’Attorre, Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in M. Arato-G. D’Attorre-M. Fabiani, Trattato del diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2026, 413 ss.; G. Bozza, Il ruolo del giudice nel concordato semplificato, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, 2/2023, 77 ss.; F.P. Censoni, sub art. 25-sexies, in S. Bonfatti, Commentario al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Pisa, 2025, 157 ss.; S. Ambrosini, Concordato semplificato (e la sua autonomia) nella sistematica concorsuale: le scelte del legislatore e la loro coerenza di fondo, in ID., Diritto dell’impresa in crisi, II ed., Pisa, 2026, 55 ss. In giurisprudenza, già Trib. Firenze, 31 agosto 2022 ha posto in relazione l’assenza del voto con la necessità che i creditori interessati abbiano ricevuto un’informazione completa e abbiano potuto effettivamente interloquire sulle soluzioni prospettate. ).
Da qui una distinzione essenziale: il mancato raggiungimento di un accordo e la scorretta conduzione delle trattative sono fattispecie diverse. Il concordato semplificato presuppone che le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non siano risultate praticabili; non può quindi essere precluso per il solo fatto che il debitore non abbia raggiunto un’intesa.
Ciò che assume rilievo è che la mancata praticabilità di quelle soluzioni non dipenda da una composizione negoziata soltanto apparente, caratterizzata da reticenze, assenza di effettiva interlocuzione o uso strumentale del percorso.
Occorre, però, distinguere ulteriormente l’assenza sostanziale delle trattative dalla loro insufficiente rappresentazione documentale. Se dalla ricostruzione del percorso risulta che sono mancate interlocuzioni reali, proposte riconoscibili o un confronto effettivo, il difetto investe il presupposto stesso dello sbocco concordatario. Diverso è il caso nel quale il percorso si sia realmente svolto, ma risulti documentato in maniera incompleta. La carenza documentale non può essere automaticamente convertita nella carenza della buona fede del debitore (sulla distinzione tra difetto ontologico del percorso negoziale e insufficienza della sua rappresentazione documentale, S. Pacchi, La relazione finale dell’esperto come collo di bottiglia del concordato semplificato: ritualità e domanda prenotativa, cit., spec. §§ 6-8; A. Crivelli, Concordato semplificato e creditori: un rapporto difficile (nota a Trib. Bologna 18 marzo 2025), in dirittodellacrisi.it, 14 luglio 2025. L’art. 25-sexies, comma 3, consente al tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti).
La possibilità riconosciuta dall’art. 25-sexies, comma 3, di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti conferma, del resto, che il piano della documentazione non può essere senz’altro identificato con quello della sussistenza sostanziale dei presupposti del concordato.
Anche la condotta dei creditori deve essere mantenuta sul piano che le è proprio. Essa può essere necessaria per comprendere le ragioni dell’insuccesso delle trattative, ma non può trasformarsi in una condizione autonoma dell’accesso allo strumento. Se il debitore ha fornito le informazioni necessarie, formulato proposte effettivamente valutabili e instaurato un confronto reale, il rifiuto o l’atteggiamento ostruzionistico della controparte non possono essere imputati al debitore come violazione della propria buona fede (La condotta dei creditori può assumere rilievo nella relazione finale quale elemento necessario per ricostruire le ragioni dell’esito delle trattative, ma non costituisce un presupposto autonomo dell’accesso al concordato semplificato né consente di trasformare lo strumento in una reazione al dissenso creditorio: S. Pacchi, La relazione finale dell’esperto come collo di bottiglia, cit., § 7. ).
La dichiarazione dell’esperto, infine, non esaurisce il controllo. Il tribunale non è vincolato dalla formula contenuta nella relazione finale, ma deve poter verificare che essa trovi riscontro nello svolgimento effettivo delle trattative e negli atti attraverso i quali il percorso è ricostruibile (sul controllo giudiziale della ricorrenza effettiva della correttezza e buona fede, non esaurito dalla dichiarazione dell’esperto, v. Trib. Ancona, 1° aprile 2025; App. Firenze, 6 febbraio 2025; più recentemente App. L’Aquila, 22 aprile 2026. Sull’estensione del controllo in limine ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata, Cass., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623. In dottrina, sul ruolo della giurisdizione quale presidio rispetto a una dipendenza eccessiva dalla valutazione dell’esperto, S. Ambrosini, Concordato semplificato: la giurisdizione come antidoto alla “coattività” dello strumento e alla “tirannia” dell’esperto, in Ristrutturazioni Aziendali, 27 ottobre 2023). La verifica giudiziale non si riduce, dunque, alla presa d’atto della dichiarazione dell’esperto.
Più in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il controllo in limine sull’ammissibilità del concordato semplificato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12.
È qui, dunque, che la violazione della buona fede produce la conseguenza più intensa: non l’espulsione retroattiva dalla composizione negoziata, ma la preclusione di uno specifico sbocco successivo che presuppone l’effettivo e corretto svolgimento del percorso negoziale.
Un sistema progressivo e differenziato delle conseguenze
Le diverse ipotesi esaminate possono ora essere ricondotte a unità.
La violazione della buona fede non dà luogo a una conseguenza unitaria. Il Codice costruisce, piuttosto, un sistema di reazioni differenziate, la cui intensità varia in relazione al momento nel quale la condotta emerge, all’interesse inciso e all’effetto che il debitore intende ottenere o conservare.
La progressività non descrive, tuttavia, una sequenza rigida nella quale a ogni violazione debba necessariamente seguire un grado ulteriore di reazione. La medesima condotta può acquistare rilievo su piani diversi. Una carenza informativa può essere corretta nel confronto con l’esperto; se persiste, può compromettere lo svolgimento delle trattative o assumere rilievo rispetto alla permanenza delle misure protettive. Quando riguardi un’operazione sottoposta al tribunale, può impedire l’accertamento dei presupposti necessari per l’autorizzazione; se si traduce in una condotta gestoria rilevante ai sensi dell’art. 21, può condurre alla segnalazione e al dissenso dell’esperto. Quando, infine, investa il percorso negoziale nel suo complesso, emerge nella relazione finale e può precludere l’accesso al concordato semplificato.
Il modello già delineato con riguardo alla gestione — interlocuzione, segnalazione, iscrizione del dissenso ed eventuale intervento giudiziale — esprime una tecnica più generale: finché la criticità può essere ricondotta all’interno del confronto, la reazione rimane interna al percorso; quando invece la condotta incide sugli interessi protetti o sugli effetti che il debitore intende ottenere dalla composizione negoziata, la risposta dell’ordinamento acquista maggiore intensità (sulla struttura progressiva delle reazioni collegate alla gestione dell’impresa nella composizione negoziata, dall’interlocuzione con l’esperto alla segnalazione, all’eventuale iscrizione del dissenso e, in presenza di misure protettive o cautelari, al coinvolgimento del tribunale, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024; S. Bonfatti, La gestione dell’impresa nella procedura di composizione negoziata, ivi, 26 settembre 2023. Il meccanismo delineato dall’art. 21 mantiene ferma la funzione gestoria dell’imprenditore e gradua le reazioni in relazione alla condotta e agli interessi incisi).
La progressività riguarda, dunque, non la gravità morale della condotta, ma il rapporto tra la violazione e gli effetti giuridici che il percorso è destinato a produrre.
Non viene costruito uno statuto dell’imprenditore «in mala fede». La qualità della condotta incide, di volta in volta, sulla possibilità di conservare una protezione, conseguire un’autorizzazione, avvalersi di uno specifico regime degli atti o accedere a uno sbocco successivo.
La conclusione riporta al punto dal quale l’indagine ha preso avvio.
La meritevolezza soggettiva operava come criterio di selezione della persona; la disciplina della buona fede opera secondo una tecnica diversa: non seleziona il debitore, ma seleziona gli effetti che il suo comportamento gli consente di ottenere.
Violazione della buona fede e responsabilità
Il sistema progressivo delle conseguenze esaminato nel paragrafo precedente non esaurisce gli effetti che possono derivare dalla violazione della buona fede. Su un piano diverso si colloca la responsabilità.
La distinzione deve essere mantenuta ferma. Il sistema progressivo delle conseguenze opera sul percorso; la responsabilità opera sul danno. La perdita di una protezione, il mancato conseguimento di un’autorizzazione, l’assoggettamento di un atto al regime ordinario o la preclusione del concordato semplificato non costituiscono, di per sé, responsabilità risarcitoria. Allo stesso modo, la violazione della buona fede non basta da sola a fondarla: occorre che alla condotta si colleghi un pregiudizio causalmente imputabile secondo le regole applicabili al rapporto interessato (La distinzione tra conseguenze interne alla composizione negoziata e responsabilità emerge dalla stessa disciplina positiva: le reazioni previste dagli artt. 19, 21, 22, 24 e 25-sexies operano sui singoli effetti del percorso senza configurare, per ciò solo, fattispecie risarcitorie. Sulla permanenza della responsabilità quale piano distinto rispetto alla graduazione delle reazioni, S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit., spec. §§ 8-9).
Il Codice conferma questa autonomia. L’art. 21, nel conservare all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria durante le trattative, mantiene ferme le sue responsabilità; l’art. 24, dopo avere disciplinato gli effetti degli atti autorizzati e il regime revocatorio delle operazioni compiute durante la composizione negoziata, ribadisce che resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti (art. 21, comma 1, c.c.i.i., secondo cui, ferma la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative, «restano ferme le responsabilità dell’imprenditore»; art. 24, comma 4, c.c.i.i., che mantiene ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti nelle ipotesi disciplinate dai commi precedenti. Sul rapporto tra permanenza dei poteri gestori e responsabilità, v. P. Montalenti, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi tra diritto societario e diritto concorsuale, in Riv. dir. soc., 2011, 820 ss.; R. Rordorf, Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv. soc., 2019, 929 ss.; M. Irrera, La responsabilità degli amministratori nella predisposizione di assetti adeguati, in Diritto ed economia dell’impresa, 2024, 130 ss). La conservazione dell’autonomia gestoria non coincide, dunque, con una zona di immunità.
Il rapporto con la buona fede deve, tuttavia, essere ricostruito senza automatismi. La violazione dei doveri di informazione, correttezza e leale interlocuzione può integrare uno degli elementi della fattispecie di responsabilità, ma non ne esaurisce la struttura. Una rappresentazione incompleta della situazione dell’impresa, l’occultamento di circostanze rilevanti, una trattativa soltanto apparente o una condotta gestoria incoerente con quanto rappresentato alle parti possono arrecare un danno ai soggetti coinvolti; perché sorga l’obbligo risarcitorio occorre però individuare il dovere violato, il pregiudizio prodotto e il nesso che lo collega alla condotta.
Ciò vale anzitutto nei rapporti negoziali. L’art. 4 c.c.i.i. colloca espressamente buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, ma non introduce un obbligo di raggiungere l’accordo. Il debitore rimane libero di non accettare una proposta, di modificarla o di interrompere un confronto fermo il rispetto dei doveri che governano lo svolgimento delle trattative.
La responsabilità non può, quindi, essere fatta discendere dal mancato accordo, ma può sorgere, ricorrendone i presupposti, dalle modalità scorrette attraverso le quali le trattative siano state instaurate, condotte o interrotte, secondo le regole generali che governano la responsabilità nella fase delle trattative (sulla buona fede e correttezza quali regole delle trattative nella composizione negoziata e sull’assenza di un obbligo delle parti di pervenire all’accordo, L. Panzani, I doveri delle parti, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022; R. RORDORF, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2021, 589 ss.; S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025. Il richiamo alle regole generali della responsabilità nelle trattative presuppone, naturalmente, l’accertamento degli elementi propri della relativa fattispecie e non consente di identificare il mancato accordo con l’illecito).
Quando il debitore sia una società, la questione investe anche la responsabilità degli amministratori. La composizione negoziata non introduce un regime speciale che si sostituisce alle regole societarie: i criteri posti dagli artt. 4, 16 e 21 c.c.i.i. si inseriscono nel quadro degli artt. 2086, 2392 e seguenti e, quando ne ricorrano i presupposti, dell’art. 2486 c.c., integrando i criteri di esercizio della funzione gestoria nelle condizioni nelle quali versa l’impresa (sul coordinamento tra artt. 2086, 2392 ss. e 2486 c.c. e i criteri gestori propri della composizione negoziata, S. Ambrosini, Appunti sui doveri degli amministratori di S.p.A. e sulle azioni di responsabilità alla luce del Codice della crisi e della “miniriforma” del 2021, in Ristrutturazioni Aziendali, 23 novembre 2021; ID., Ancora sulle “condizioni” dell’impresa – dalla precrisi all’insolvenza sanabile – e sulla sua gestione nella composizione negoziata, ivi, 12 gennaio 2025; G. Ferri jr., La gestione dell’impresa nella composizione negoziata della crisi, in Dir. fall., 2025, I, 592 ss.; N. ABRIANI-A. ROSSI, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 393 ss).
Anche sotto questo profilo l’insuccesso del risanamento non prova la responsabilità.
Il tentativo di recuperare la continuità implica fisiologicamente l’assunzione di rischi e il suo esito negativo non consente una rilettura ex post della scelta gestoria. Il sindacato deve riguardare le informazioni disponibili nel momento in cui la scelta è stata assunta, le alternative considerate, il procedimento attraverso il quale essa si è formata, l’assenza di conflitti, la ragionevolezza ex ante dell’operazione e la sua conformità ai criteri imposti dalla disciplina della crisi (sul limite al sindacato del merito delle scelte gestorie e sulla rilevanza della base informativa, del procedimento seguito e della ragionevolezza ex ante, P. Montalenti, La responsabilità degli amministratori nell’impresa globalizzata, in Giur. comm., 2005, I, 435 ss.; C. Amatucci, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e business judgment rule, ivi, 2016, I, 643 ss.; G. D’Attorre, Scelta dello strumento di gestione della crisi e business judgment rule, in Analisi giuridica dell’economia, 1-2/2023, 149 ss. In giurisprudenza, sul sindacato delle scelte gestorie e sulla responsabilità per gestione non conservativa, v. anche Cass., 25 marzo 2024, n. 8069. ).
È proprio su questo terreno che la buona fede acquista rilievo nella responsabilità degli amministratori. Non introduce un criterio di sindacato sul merito della scelta imprenditoriale, ma incide sul modo nel quale quella scelta viene formata e attuata. La completezza delle informazioni, la coerenza tra quanto rappresentato alle parti e quanto concretamente compiuto, l’effettività dell’interlocuzione con l’esperto e l’esame delle alternative emerse durante le trattative diventano elementi attraverso i quali può essere verificata la correttezza dell’esercizio della funzione gestoria.
Il confronto con l’esperto non modifica l’imputazione della responsabilità. L’esperto può chiedere chiarimenti, formulare osservazioni, segnalare il possibile pregiudizio e iscrivere il proprio dissenso; non assume però la gestione né partecipa alla scelta gestoria. Il debitore può discostarsi dalle sue indicazioni, ma la presenza dell’esperto non trasferisce su quest’ultimo la responsabilità dell’operazione. Simmetricamente, l’assenza di segnalazione o di dissenso non vale come esonero dell’imprenditore o degli amministratori (L’interlocuzione con l’esperto non determina compartecipazione alla gestione e non trasferisce la responsabilità delle scelte dell’imprenditore; la mancata formulazione o iscrizione del dissenso non vale, a sua volta, come autorizzazione dell’atto né come esonero da responsabilità. F. Michelotti, La composizione negoziata. La gestione dell’impresa e il ruolo dell’esperto, in Fallimento, 2021, 1561 ss.; M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024; S. Pacchi, La gestione dell’impresa nella composizione negoziata, cit., § 9).
Si delinea, così, una differenza essenziale rispetto alle conseguenze esaminate nel paragrafo precedente. Là rilevava il rapporto tra condotta e singoli effetti del percorso; qui occorre compiere un passaggio ulteriore, dalla condotta al pregiudizio. La scorrettezza può concorrere a integrare il fatto generatore della responsabilità, ma non coincide con la responsabilità.
La distinzione consente anche di evitare che la buona fede venga trasformata, per altra via, in un criterio generale di valutazione negativa del debitore. L’esito negativo del risanamento non dimostra la scorrettezza; la scorrettezza, a sua volta, non dimostra da sola il danno. La responsabilità sorge soltanto quando la violazione della regola di condotta si traduca in un pregiudizio giuridicamente rilevante e causalmente imputabile al suo autore.
Conclusioni: dalla meritevolezza alla qualità del percorso
La ricostruzione della buona fede nella composizione negoziata consente di cogliere un ulteriore passaggio nell’evoluzione del diritto della crisi. Il superamento della meritevolezza soggettiva aveva già spostato l’attenzione dalla persona dell’imprenditore al valore del complesso aziendale e alla possibilità della sua conservazione. La composizione negoziata aggiunge oggi un elemento diverso: accanto alla risanabilità dell’impresa acquista rilievo la qualità del percorso attraverso il quale il debitore ne ricerca il risanamento (sul passaggio dalla valutazione soggettiva dell’imprenditore alla considerazione del complesso aziendale quale centro di valore suscettibile di conservazione, S. Pacchi Pesucci, Dalla meritevolezza dell’imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale, cit., passim. Per la successiva evoluzione del diritto della crisi verso la conservazione dell’impresa e la regolazione anticipata della difficoltà, v., tra gli altri, V. Minervini, Dalla legge fallimentare alla Direttiva Insolvency. Il diritto della crisi come strumento per la costruzione e il corretto funzionamento del mercato interno, in Giur. comm., 2023, I, 521 ss.; P. Montalenti, Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, ivi, 2020, I, 829 ss).
Non si assiste, dunque, al ritorno della meritevolezza sotto altre forme. La buona fede non interroga la qualità morale dell’imprenditore e non seleziona, in via generale, i soggetti ai quali consentire l’accesso alla composizione negoziata. Essa disciplina l’esercizio delle facoltà che il debitore conserva all’interno di un sistema fondato sulla permanenza della gestione, sulla negoziazione con i creditori e sull’interlocuzione con l’esperto.
È precisamente l’ampiezza dell’autonomia riconosciuta al debitore a spiegare la centralità della clausola. La composizione negoziata non trasferisce la gestione, non impone la conclusione dell’accordo e non predetermina la soluzione della crisi. Regola, però, il percorso attraverso il quale quella soluzione viene ricercata. Quanto più ampio è lo spazio lasciato all’autonomia del debitore, tanto più diviene essenziale disciplinarne l’esercizio.
Governa l’informazione, impone che il confronto sia effettivo, richiede coerenza tra ciò che viene rappresentato e ciò che viene compiuto, accompagna la formazione delle scelte gestorie e rende possibile l’interlocuzione con l’esperto. Non stabilisce quale proposta debba essere formulata, quale sacrificio debba essere accettato o quale operazione imprenditoriale debba essere compiuta. Stabilisce, piuttosto, come l’autonomia possa essere esercitata all’interno di un percorso che coinvolge interessi altrui e può richiedere ai creditori sacrifici e collaborazione (sulla buona fede e correttezza quali regole oggettive di comportamento nel percorso di regolazione della crisi, L. Panzani, I doveri delle parti, in dirittodellacrisi.it, 14 settembre 2022; R. Rordorf, I doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2021, 589 ss.; S. Leuzzi, I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d’impresa, in dirittodellacrisi.it, 3 ottobre 2025. Sulla struttura della composizione negoziata quale sistema fondato sulla permanenza dell’autonomia gestoria, sull’informazione e sull’interlocuzione progressiva con l’esperto, M. Fabiani, Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Esperto nella Composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it, 19 novembre 2024; R. Ranalli, Il comportamento dell’imprenditore ed il ruolo dell’esperto anche alla luce del decreto dirigenziale, in Fallimento, 2021, 1513 ss).
La distinzione tra buona fede e risanabilità rimane, perciò, decisiva. La seconda riguarda l’impresa e la concreta possibilità di recuperare condizioni di equilibrio; la prima riguarda il modo nel quale il debitore conduce il percorso attraverso il quale il risanamento viene ricercato.
Un’impresa risanabile può essere accompagnata da una condotta scorretta del debitore, così come la correttezza del comportamento non rende risanabile un’impresa che non lo sia. La meritevolezza del complesso aziendale e la qualità del percorso operano su piani distinti, che si intersecano nella ricerca della soluzione della crisi.
Da questa impostazione discende anche il modo di ricostruire la violazione. Non ogni errore, ritardo, rigidità negoziale o insuccesso costituisce violazione della buona fede. La clausola viene in rilievo quando la condotta altera le condizioni che consentono al percorso di funzionare: completezza dell’informazione, effettività del confronto, possibilità di valutare le proposte, coerenza tra comportamento gestorio e trattative. La buona fede misura la qualità del percorso, non il successo del risanamento.
Anche le conseguenze della violazione confermano questa conclusione. Il Codice non costruisce una figura unitaria dell’imprenditore «in mala fede» e non collega alla scorrettezza una generale espulsione dalla composizione negoziata. Le reazioni sono differenziate: possono rimanere nel dialogo con l’esperto, incidere sulla protezione accordata al debitore, assumere rilievo rispetto all’intervento autorizzativo del tribunale, riflettersi sul regime degli atti compiuti durante le trattative, emergere nella relazione finale e, nel concordato semplificato, impedire l’accesso a quello specifico sbocco.
La progressività del sistema non misura la gravità morale della condotta, ma il rapporto tra la violazione e gli effetti che il debitore intende ottenere o conservare. Il sistema non giudica la persona: verifica se la condotta sia compatibile con gli effetti che l’ordinamento collega alla composizione negoziata.
Il concordato semplificato rende particolarmente visibile questa tecnica. La buona fede, che non costituisce requisito soggettivo di accesso alla composizione negoziata, diviene presupposto di uno specifico sbocco successivo. Non perché il debitore debba dimostrarsi meritevole, ma perché uno strumento privo del voto dei creditori presuppone che il confronto negoziale che la precede si sia effettivamente svolto secondo correttezza e buona fede. Anche qui il punto non è la persona, ma il percorso.
Distinto rimane il piano della responsabilità. La violazione della buona fede può concorrere a integrare una fattispecie risarcitoria, ma non coincide con essa. Il sistema progressivo delle conseguenze opera sul percorso; la responsabilità richiede il passaggio ulteriore dalla condotta al pregiudizio causalmente imputabile. Come l’insuccesso del risanamento non dimostra la scorrettezza, così la scorrettezza non dimostra, da sola, il danno.
La meritevolezza soggettiva selezionava l’imprenditore; la successiva evoluzione ha posto al centro l’impresa risanabile; la composizione negoziata aggiunge la disciplina della condotta attraverso la quale quel risanamento viene perseguito. Dalla qualità del soggetto si è passati alla qualità dell’impresa e, senza abbandonare quest’ultima, alla qualità del percorso.
La buona fede rappresenta la regola che rende compatibile questa evoluzione con la permanenza dell’autonomia del debitore. Non seleziona chi possa tentare il risanamento; governa il modo in cui quel tentativo viene condotto e seleziona gli effetti che l’ordinamento è disposto a riconoscergli.
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Sommario
Violazione della buona fede e responsabilità
Conclusioni: dalla meritevolezza alla qualità del percorso