Il destino dei contributi nella composizione negoziata
30 Settembre 2026
Massima La domanda di conferma di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa deve essere rigettata se il piano è basato sullo stralcio parziale dei debiti previdenziali, in quanto il piano è privo di sostenibilità giuridica. I crediti previdenziali, in quanto obbligazioni di diritto pubblico, sono indisponibili e non possono formare oggetto di falcidia o accordo transattivo in sede stragiudiziale, considerato che l’art. 23, comma 2-bis, CCII si applica esclusivamente ai debiti erariali e alle agenzie fiscali, escludendo gli enti gestori di forme di previdenza. Il caso Con ricorso del 15 maggio 2026 una società operante nel mercato della commercializzazione e produzione di packaging primario in vetro e plastica di design nel settore della cosmetica, in grave crisi, nell’ambito del percorso della composizione negoziata della crisi di impresa, ha depositato istanza di conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 18 e 19 c.c.i.i. I creditori hanno richiesto il rigetto della domanda. La questione Il Giudice del Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 giugno 2026, ha rigettato la domanda di conferma delle misure protettive e cautelari richieste, ritenendo che il piano di risanamento, proposto dalla società, fondato altresì sull'ipotizzato stralcio del 30% del debito previdenziale, fosse privo di sostenibilità giuridica in quanto l’art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i., prevede la possibilità di accordi transattivi solo per i debiti erariali, escludendo gli enti previdenziali, i cui crediti restano indisponibili in sede stragiudiziale. Le soluzioni giuridiche Nell’ordinanza il Giudice spiega chiaramente quali strumenti consentono e quali non consentono lo stralcio dei debiti previdenziali, confermando che all'interno della composizione negoziata della crisi non è possibile prevedere la falcidia dei debiti previdenziali. L’art. 23, comma 2-bis, del c.c.i.i. consente infatti accordi transattivi esclusivamente per i debiti fiscali e i tributi comunali, ma non per gli enti previdenziali. I crediti previdenziali, essendo obbligazioni di diritto pubblico, restano in questa sede per legge indisponibili. Osservazioni Il principio espresso nell’art. 2115 c.c. («1. Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 2. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. 3. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza») è più che noto: i diritti e gli obblighi previdenziali sono indisponibili e non negoziabili mediante transazioni o accordi. Esiste tuttavia una fondamentale eccezione per le imprese in crisi. La legge fallimentare prima e il Codice della crisi poi, hanno previsto ipotesi in cui il debitore può proporre «il pagamento parziale o dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori» (artt. 88, 63 e 64-bis c.c.i.i.). Sono casi specifici, tipizzati dal legislatore, per quei soggetti che trovandosi in uno stato di crisi o di insolvenza hanno presentato ai sensi dell’art. 40 e 44 c.c.i.i. domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla legge. Che si tratti di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti o piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il legislatore ha previsto e disciplinato l’istituto giuridico della transazione contributiva, consentendo ad un’impresa in stato di crisi e di insolvenza di negoziare la ristrutturazione del proprio debito nei confronti degli Enti previdenziali. Le eccezioni previste e disciplinate nel c.c.i.i. prendono in considerazione sia l’interesse dell’impresa alla continuità aziendale evitando la liquidazione giudiziale; sia l’interesse dell’Ente previdenziale di ottenere il versamento parziale o dilazionato delle somme contributive e accessorie in misura pari o superiore a quello previsto in caso di liquidazione giudiziale. Diverso il caso, in commento, in cui una società sia ricorsa alla composizione negoziata della crisi di impresa presentando un piano di risanamento che preveda la falcidia dei contributi previdenziali. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e neppure uno strumento di regolazione della crisi, ma un percorso facilitato, ed eventualmente protetto, attraverso il quale l’imprenditore, facendo ricorso a strumenti di autonomia privata, può raggiungere l’obiettivo di risanare la propria impresa. Il legislatore ha delineato un percorso volto a preservare il valore aziendale e a favorire il risanamento di imprese che presentino squilibri economico-finanziari, evitando la dispersione del patrimonio e del complesso produttivo. Novità introdotta con il c.c.i.i., questo strumento privo di tutti gli elementi caratterizzanti le procedure concorsuali previste nel codice (come, ad esempio, la mancanza di un blocco dei debiti o crediti, la mancanza dello spossessamento assoluto o attenuato o nessuna necessità di coinvolgere tutti creditori), è teso ad incentivare l’imprenditore, in bonis, a ricercare una soluzione che guidi l’impresa verso uno scenario di risanamento, evitando così la dispersione del patrimonio e del complesso produttivo. È uno strumento messo a disposizione per tutte le aziende che si trovino in uno stato di pre-crisi, crisi o insolvenza, e che vogliano intervenire prima che le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno generato la crisi o l’insolvenza diventino irreversibili. All’interno del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa è stata prevista la possibilità di richiedere l’applicazione di misure protettive e cautelari del patrimonio, vietando ai creditori, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese, l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari. Questo punto merita una precisazione. L’art. 18 CCII disciplina il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari ma non blocca in automatico la possibilità di esperire un'azione monitoria di cognizione sommaria, volta esclusivamente ad accertare il credito e a far acquisire al creditore di un titolo esecutivo, quale il decreto Ingiuntivo. L’art. 18, comma 3, c.c.i.i., nella sua attuale formulazione, vieta infatti l'esercizio dell'azione esecutiva e non la formazione del titolo che lo consenta. L'ottenimento del decreto ingiuntivo,con particolare riferimento ai contributi previdenziali, il cui termine di prescrizione ordinaria è di cinque anni, ha tra i suoi principali vantaggi quello dell’estensione del termine prescrizionale, non producendo, di fatto alcun effetto sul patrimonio del debitore. Tale circostanza è confermata dal fatto che l’Ente previdenziale che ottiene il decreto ingiuntivo non potrà utilizzarlo per notificare un precetto, avviare un pignoramento o iscrivere ipoteca giudiziale fino a quando resteranno in vigore le misure protettive. Il decreto di rigetto del Tribunale di Milano assume in questo scenario un’importanza determinante per l’affermazione di due principi fondamentali, ovvero:
Su questi punti Il Tribunale di Milano ha difatti evidenziato come: a) «la richiesta di conferma delle misure protettive poggia, tra l’altro, sull’avvenuta notifica di quattro decreti ingiuntivi»; b) «la giurisprudenza e la dottrina pressoché unanimemente concordino nel ritenere che l’art. 23, comma 2-bis, c.c.i.i. non trovi applicazione ai debiti previdenziali, non essendo gli enti gestori di forme di previdenza contemplati dalla norma (a differenza di quanto invece previsto all’art. 88 CCII)». In particolare, sull’ultimo punto il Tribunale conferma, nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa, l’inesistenza di una norma che attribuisca espressamente alle parti il potere di derogare al principio di indisponibilità dei crediti contributivi. Come sottolineato all’inizio della nostra analisi, la volontà del legislatore di introdurre deroghe all’art. 2115 c.c. è stata espressa in modo definito e univoco nelle disposizioni degli articoli 88, 63 e 64-bis del c.c.i.i.. Di conseguenza, tale possibilità deve ritenersi tassativamente esclusa nell'ambito della composizione negoziata. La pronuncia del Tribunale chiarisce pertanto che una previsione contrattuale che preveda la falcidia dei contributi previdenziali, anche se accettata verbalmente o firmata dalle parti, resta priva di validità giuridica e non può essere validata da un giudice. |