Imprenditore cessato e cancellato e accesso al concordato minore
Giovambattista Palumbo
07 Ottobre 2026
Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, lo scritto esamina l’accesso al concordato minore dell’imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese, soffermandosi sull’interpretazione dell’art. 33 c.c.i.i. e sulla sua evoluzione normativa. L’analisi evidenzia la preclusione allo strumento concordatario e il ruolo della liquidazione controllata, alla luce del necessario bilanciamento tra tutela del debitore e dei creditori.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 20141 del 16 giugno 2026
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha preso una posizione netta sul tema dell’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore cessato/cancellato, affermando che l’ultimo comma dell’art. 33 c.c.i.i. ne sancisce l’inammissibilità della domanda.
In particolare la Corte evidenzia che all’imprenditore minore cessato e cancellato dal registro delle imprese resta esclusivamente la possibilità di depositare domanda di accesso alla liquidazione controllata (ove persona fisica).
L’opzione concordataria risulta, insomma, incompatibile con la scelta dell’imprenditore che non si limiti a cessare l’attività, ma proceda anche a cancellarsi dal registro delle imprese nonostante l’esistenza di una apprezzabile entità debitoria non soddisfatta.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7 agosto 2024, aveva omologato la proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, c.c.i.i., depositata dal titolare di un’impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2023.
La proposta prevedeva la soddisfazione di crediti limitatamente a € 40.000,00 su un’esposizione debitoria complessiva di € 239.207,63, per lo più riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale, anche grazie all’apporto di finanza esterna per € 20.000,00.
Il Tribunale aveva innanzitutto escluso che l’inammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo degli imprenditori cancellati dal registro dalle imprese, prevista dall’art. 33, comma 4, c.c.i.i. fosse di ostacolo, ritenendo tale disposizione applicabile solo all’imprenditore collettivo e non anche all’imprenditore individuale.
Nel merito, poi, atteso il raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del piano attraverso il meccanismo del cram-down fiscale e previdenziale (stante il voto negativo dell’Amministrazione finanziaria e dell’Istituto di previdenza), il Tribunale aveva rigettato le contestazioni avanzate sulla convenienza.
L’Agenzia delle entrate proponeva reclamo, sostenendo, tra l’altro, l’erroneità della interpretazione dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i.
La Corte di Appello tuttavia rigettava il reclamo, ritenendo che «alla regola generale della preclusione all’accesso al concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese faccia eccezione il caso del concordato minore di cui all’art. 74, comma 2, c.c.i.i.» e cioè il concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, stante la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Affermavano quindi i giudici di secondo grado che «negare all’imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese la possibilità di accedere al concordato minore liquidatorio comporterebbe un vulnus non compatibile con il sistema e non emendabile con il riconoscimento quale unico strumento a sua disposizione della liquidazione controllata, la quale consente di risolvere il sovraindebitamento soltanto attraverso la liquidazione integrale del patrimonio».
Secondo i giudici del reclamo, tale interpretazione sarebbe stata peraltro «quella più conforme al principio costituzionale di uguaglianza, evitando ingiustificate disparità di trattamento dell’imprenditore individuale cessato (che, in caso contrario, non potrebbe accedere ad alcuno strumento negoziale di risoluzione della crisi da sovraindebitamento), rispetto ad altre figure, quali il professionista cancellato dall’albo, l’ex piccolo imprenditore irregolare non iscritto nel registro delle imprese e il piccolo imprenditore cessato, ma non ancora cancellato dal registro delle imprese».
L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione davanti alla Suprema Corte, denunciando la violazione degli artt. 2, 33 e 74 c.c.i.i. e dell’art. 3 Cost., per avere i giudici di merito dato una lettura restrittiva dell’art. 33 c.c.i.i., in contrasto con il suo tenore letterale.
Secondo la Cassazione il ricorso era fondato.
Evidenziano infatti i giudici di legittimità che l’art. 33, comma 4, c.c.i.i. prevede, nella stesura attualmente vigente, che «la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile».
Il conforme orientamento della Cassazione sulla proposizione di concordato preventivo per “sterilizzare” l’istanza di fallimento
Ricorda la Cassazione che nella Relazione Illustrativa all’art. 33 c.c.i.i. si legge che la disposizione dell’ultimo comma è stata introdotta per l’esigenza di risolvere in modo esplicito una questione che si era posta, e cioè la possibilità per la società cancellata dal registro delle imprese di proporre il concordato preventivo (o l’accordo di ristrutturazione dei debiti) al fine di sterilizzare l’istanza di fallimento promossa contro il debitore entro l’anno dalla sua cancellazione dal predetto registro.
Sul tema, peraltro, vi erano già state varie pronunce della Cassazione che avevano risolto la questione in senso negativo.
Tra queste la pronuncia “capostipite” andava individuata in Cass. n. 21286 del 2015, dove si era affermato che «alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell’impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per la continuazione dell’impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi».
Nella medesima pronuncia veniva anche evidenziato che «la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellata dal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare».
Tale indirizzo, ricorda la Cassazione, era stato poi espressamente evocato da Corte Cost. n. 9 del 2017 per dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 l. fall., sollevata in ragione dell’ipotizzato “aggravio” della procedura prefallimentare instaurata entro l’anno della cancellazione dal registro delle imprese, qualora fosse consentito all’imprenditore cancellato di presentare domanda di concordato preventivo.
In seguito, Cass. n. 12045 del 2020 e Cass. n. 20616 del 2021 – rese in fattispecie riguardanti l’ente collettivo cancellato dal Registro Imprese, di cui era stato chiesto il fallimento prima del decorso dell’anno, a fronte di un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 2495 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 l. fall. – avevano ribadito che la possibilità di proporre il concordato preventivo è preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno attinta da istanza di fallimento, e che la relativa questione di incostituzionalità era manifestamente infondata, «atteso che la cancellazione della società dal R.I., che ne determina l’estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che, essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possono poi pretendere che in capo all’ente estinto residui la legittimazione ad accedere alla procedura di concordato (che presuppone, in primo luogo, l’esistenza di un’impresa, ancorché in stato di crisi), nel caso in cui sia presentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cui all’art. 10 l.fall.» (conf., da ultimo, Cass. n. 21286 del 2025).
Il medesimo principio era stato peraltro applicato da Cass. n. 4329 del 2020 anche in fattispecie riguardante l’imprenditore individuale, sul rilievo che «l'imprenditore, il quale volontariamente cessi l'attività di impresa, tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale», quale, appunto, il concordato preventivo (ed oggi anche il concordato minore).
Nella pronuncia si osservava inoltre che il concordato preventivo proponibile dall’impresa individuale «diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare».
L’evoluzione dell’art 33 c.c.i.i.
Sul piano normativo, l’art. 33 c.c.i.i. ha conosciuto, nel tempo, una significativa evoluzione.
Il cd. Primo Correttivo (d.lgs. n. 147/2020) ne aveva infatti esteso la portata al concordato minore, inserendo l’istituto nell’ultimo comma in modo da precludere anche all’imprenditore minore cancellato dal registro delle imprese l’accesso a tale procedura.
In tal modo il legislatore aveva equiparato il concordato minore ai restanti strumenti per sancire l’inammissibilità delle relative domande a qualsiasi “imprenditore cancellato dal registro delle imprese”, unificando quindi la posizione dell’imprenditore cancellato, a prescindere se minore o meno, al fine di evitare, anche per l’imprenditore minore, che la proposta di concordato potesse ritardare la procedura di liquidazione controllata qualora ne fosse stata richiesta l’apertura entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
L’intervento era del resto anche coerente con il quadro processuale ante cancellazione, laddove già l’art. 271 c.c.i.i. poneva delle precise preclusioni, stabilendo che, in pendenza di domanda di liquidazione controllata proposta dai creditori, il debitore potesse presentare (tra l’altro) domanda di accesso al concordato minore – o chiedere un termine per presentarla – solo entro la prima udienza, dovendosi comunque escludere che, una volta intervenuta la cancellazione, questa norma potesse continuare ad operare, ostandovi proprio la definitiva preclusione ragionevolmente stabilita, in via generale, dall’art. 33, comma 4, c.c.i.i.
Successivamente, il cd. Terzo Correttivo (d.lgs. n. 136/2024) ha apportato ulteriori e rilevanti modifiche, riconoscendo, da un lato, anche alle imprese minori cancellate dal registro delle imprese l’accesso alla liquidazione controllata entro l’anno dalla cancellazione, ed inserendo il riferimento a tale procedura nel primo comma dell’articolo 33 c.c.i.i., e, dall’altro, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 33 c.c.i.i., consentendo così, in via ulteriormente derogatoria, al debitore-persona fisica titolare di un’impresa individuale di accedere alla liquidazione controllata anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, e dunque oltre il termine di cui al comma 1 dell’art. 33 c.c.i.i., e cioè oltre l’anno dalla cancellazione, ma solo su sua domanda e fermo restando il limite annuale originario per l’iniziativa dei terzi.
In sostanza, con tali interventi, il legislatore ha sicuramente ampliato le tutele a disposizione dell’imprenditore individuale minore cancellato, ma solo ed esclusivamente consentendogli di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, anche al fine di poter così accedere – alla chiusura di tale procedura, e comunque dopo tre anni dalla sua apertura – all’esdebitazione di cui agli artt. 282 e s. c.c.i.i.
Questa (e solo questa) appare dunque la strada normativamente tracciata per assicurare all’imprenditore individuale l’esdebitazione e un’effettiva second chance, all’imprescindibile ricorrere delle condizioni dettate dall’art. 282, comma 2, c.c.i.i.
Il medesimo legislatore, pur intervenendo su più fronti, non ha infatti mai inteso apportare modifiche sulla portata dell’ultimo comma dell’art. 33 c.c.i.i., che continua perciò a sancire, in modo lineare e chiaro, l’inammissibilità generale della domanda di accesso al concordato minore formulata dall’imprenditore cancellato, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di imprenditore individuale o collettivo, né di concordato in continuità o liquidatorio.
A parte alcune pronunce di merito contrastanti, del resto, in sede di legittimità l’indirizzo è stato sempre molto chiaro, tanto è vero che con il decreto della Prima Presidente n. 22699 del 2023, è stato dichiarato inammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i., ribadendosi la continuità ermeneutica con i precedenti di legittimità in base ai quali l’imprenditore individuale che abbia cessato l’attività e ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese non può accedere agli strumenti concordatari a causa del venir meno dell’oggetto stesso delle procedure (l’impresa appunto).
Come ribadito quindi nella sentenza sopra richiamata – Cass., n. 20141 del 16 giugno 2026 - il tenore dell’ultimo comma dell’art. 33 c.c.i.i., per testo e ratio, non consente di riferire la disposizione soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero le società) cancellati dal registro dalle imprese, né di distinguere tra diverse tipologie di piano concordatario, liquidatorio o meno, laddove l’art. 33 c.c.i.i. disciplina la “cessazione dell’attività” del debitore in generale.
E questo anche considerato che quando il legislatore ha inteso distinguere tra impresa individuale e collettiva lo ha fatto espressamente (così nel comma 3, ai fini della possibilità di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività, e nel nuovo comma 1-bis, che attribuisce solo all’imprenditore individuale la facoltà di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione).
A fronte del chiaro e inequivoco dato letterale della norma non v’è pertanto spazio per una lettura che superi l’inammissibilità, laddove, ricorda ancora la citata sentenza n. 20141, opinare diversamente significherebbe incorrere nel divieto di applicare estensivamente una norma eccezionale, e perciò di stretta interpretazione, quale è appunto quella contenuta nel primo comma dell’art. 33 c.c.i.i.
Il fatto, dunque, che l’imprenditore individuale cessato e cancellato dal registro delle imprese continui ad esistere come persona fisica non deve fuorviare, trattandosi comunque di due vesti diverse ed essendo indubitabile che, a seguito della cancellazione, quel determinato imprenditore individuale cessa di esistere, allo stesso modo delle società, anche a prescindere dalla possibilità di iniziare una nuova attività imprenditoriale.
Guardando del resto alla causa concordataria, essa, riguardando la risoluzione della crisi di impresa – in termini non solo di risanamento, ma anche di mera ristrutturazione dei debiti – presuppone comunque l’esistenza in vita di un’impresa e la volontà di un imprenditore, che non perde la gestione dell’impresa e resta sul mercato scegliendo di accedere ad uno strumento dedicato ad un “corpus” cui ancora appartiene, al fine di definire con i creditori le relative pendenze debitorie. E questo naturalmente è possibile solo prima di prendere la decisione di cancellare l’impresa dal registro delle imprese.
L’opzione concordataria risulta, insomma, logicamente incompatibile con la scelta dell’imprenditore che non si limiti a cessare l’attività, ma proceda anche a cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante l’esistenza di una apprezzabile entità debitoria non soddisfatta.
In questo caso, venuta meno l’impresa, non può esserci infatti altro spazio se non una soluzione concorsuale giudiziale radicalmente (e ordinariamente) liquidatoria, informata al regime comune della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. Infatti, l’apertura della liquidazione controllata consente anche di esperire le azioni recuperatorie, risarcitorie e di inefficacia, il cui promuovimento va garantito nel segno della persistente responsabilità dell’imprenditore verso il ceto creditorio, specie quando questi abbia (inopinatamente) deciso di cancellarsi dal registro delle imprese, facendo così iniziare a decorrere il termine annuale oltre il quale i creditori non potranno più instare per l’apertura della procedura liquidatoria.
Conclusioni
In conclusione, e riprendendo un altro passaggio fondamentale della più volte citata sentenza, giova anche evidenziare quanto segue.
Afferma la Cassazione che «è suggestivo, ma non decisivo, il rilievo che dichiarare inammissibile la domanda di concordato minore liquidatorio dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese significherebbe privare i suoi creditori del vantaggio economico di un incremento apprezzabile dell’attivo, grazie all’apporto di risorse esterne. Invero, il cd. principio del miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali, se costituisce indubbiamente un criterio immanente all’ordinamento concorsuale, non può certo scardinarne le regole di sistema – tra le quali è compreso l’art. 33 c.c.i.i. – e comunque costituisce un obbiettivo prioritario solo una volta che siano state soddisfatte le condizioni di ammissibilità delle domande che lo veicolano».
Tale affermazione, ad avviso di chi scrive, va letta in combinato disposto con quanto di seguito ancora dalla stessa Corte evidenziato quando afferma che «Né va dimenticato che il debitore nemmeno vanta un diritto soggettivo perfetto all’esdebitazione, che costituisce semmai una misura premiale, al contrario dei creditori, il cui diritto di credito integra un diritto soggettivo tutelato anche come diritto di proprietà dall’art. 6 CEDU».
Tale “visione” della Corte può allora essere letta in una chiave anche più generale, attagliandosi per esempio alla sempre discussa valorizzazione del concetto di meritevolezza nell’ambito delle procedure concorsuali, non sempre destinato a “cedere” di fronte al concetto della “convenienza”.
In sostanza, pur non essendo formalmente prevista dalla norma, nel caso in particolare del concordato minore, una “meritevolezza” in senso stretto (concetto invece centrale ed espressamente previsto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore), la giurisprudenza sta comunque attribuendo sempre più rilevanza al comportamento del debitore.
Il pericolo, se la valutazione (in particolare da parte dei Giudici, che, magari anche a fronte di un parere negativo motivato, impongano il cram down) non fosse rigorosa, sarebbe quello di consentire di fatto a tutti, senza i presupposti richiesti dalla ratio della disciplina ancor prima che dalla lettera della norma, un “condono personalizzabile”.
Il superamento (in via interpretativa) dei principi costituzionali calati e già contemplati nell’ambito delle dette disposizioni normative è consentito anche - anzi soprattutto - ai giudici solo rispettando appunto gli stessi “paletti” previsti dalle norme, superando i quali, invece, come ribadito ora dalla Cassazione richiamata, una lettura errata della norma comporterebbe, questa sì, una violazione di quei principi costituzionali che riconoscono tutela anche ai creditori.
Quello che dunque è sicuramente da evitare, pena un vero e proprio stravolgimento dell’intero ordinamento giuridico, è una errata interpretazione delle norme, già eccezionali, del Codice della crisi ad opera del giudice, che, nella sua interpretazione (magari estensiva della eccezione già prevista dalla norma ordinaria) potrebbe violarne lo spirito costituzionale (dalle norme invece garantito ed assicurato).
Lo spirito che pervade tutto il Codice della crisi è del resto la tutela dell’interesse della collettività attraverso la tutela del singolo – meritevole – in difficoltà.
Il rischio, se le procedure vengono mal governate, sarebbe invece quello di tutelare l’interesse del singolo – non meritevole – a scapito della collettività.
Usando ancora le parole della Suprema Corte, «la diversa interpretazione perorata da alcuni giudici di merito, enunciativamente ispirata a “valori” tutelati dal sistema concorsuale, risulta in realtà creativa e rischia di trascurarne altri, anche di maggior rilievo, al cui bilanciamento ha già provveduto, nella sua discrezionalità, il legislatore».
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Il conforme orientamento della Cassazione sulla proposizione di concordato preventivo per “sterilizzare” l’istanza di fallimento