L’articolo esamina la testimonianza de relato nel processo civile, soffermandosi sul valore probatorio delle dichiarazioni con cui il testimone riferisce fatti appresi da altri. Attraverso l’analisi degli orientamenti giurisprudenziali, viene approfondita la distinzione tra testimonianza fondata sulle dichiarazioni di una parte e quella riferita da un terzo estraneo al giudizio, evidenziandone condizioni, limiti e rilevanza nella formazione del convincimento del giudice.
Inquadramento
È per lunga tradizione denominata testimonianza de relato la deposizione resa in giudizio da una persona che riferisce di cose, fatti, eventi non conosciuti direttamente ma di cui ha avuto notizia da altri. Si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto circostanze apprese da terzi, sì che il suo apporto testimoniale in causa è del tutto (come anche si dice) indiretto. Questo tipo di testimonianza non trova disciplina nella normativa sostanziale, sulle prove, del codice civile né in quella processuale del codice di procedura civile. E ciò a differenza da quanto è disposto per il processo penale, nel cui ambito l’art. 195 c.p.c. detta una regolamentazione che attraverso rimaneggiamenti e un intervento della Corte costituzionale ha raggiunto un delicato equilibrio tra necessità istruttorie e istanze garantiste.
Le particolarità della testimonianza di riferimento non riguardano la sua ammissione nel procedimento, sotto il profilo della liceità o del rispetto del contraddittorio nel pari gioco delle parti; riguardano invece la possibile forza probatoria da riconoscere alla deposizione di chi non espone fatti conosciuti di persona ma ripete quanto ha appreso per voce di altri. È infatti ovvio che possa e debba dubitarsi di quanto si è semplicemente sentito dire, se già deve essere valutata con attenzione la dichiarazione di chi dice di avere vissuto o conosciuto da sé quanto racconta.
La testimonianza de relato
La figura giuridica della testimonianza de relato nel processo civile è stata enucleata da antica dottrina e dalla giurisprudenza. Esse hanno costruito la fondamentale distinzione che ne caratterizza due aspetti diversi e che sorge per contrapposizione tra la testimonianza di chi riferisce quanto ha appreso da una delle parti in causa e la deposizione di chi riferisce ciò che ha saputo da persona che rispetto alla controversia è un terzo estraneo. La distinzione ha un fondamento in elementi di concretezza, prima ancora che in strutture di classificazione dogmatica. Chi ripete ciò che gli ha detto la parte in causa non fa che riproporne le affermazioni e nulla aggiunge al materiale utile alla formazione del convincimento. Per contro colui che riferisce rivelazioni avute da terzi estranei alla controversia introduce nel materiale probatorio un elemento nuovo. E dunque l’evidenza della diversità di situazioni conduce ad una conclusione obbligata. Ammesso che la testimonianza de relato possa assumere una qualche forza probatoria, questa certamente non può essere la medesima nell’uno e nell’altro dei due casi possibili. Altro è, certamente, apprendere che una delle parti ha messo al corrente della propria versione dei fatti un conoscente, che poi lo ricorda in udienza, e cosa differente è che un determinato fatto sia riportato da chi l’ha saputo da persona per conoscenza diretta di questi e che non ha interesse alla sorte della controversia.
Testimonianza de relato ex parte, detta anche ex parte actoris
La testimonianza resa da chi riferisce cose apprese dalla parte in causa è stata considerata in linea di massima ininfluente. Il suo valore probatorio è stato paragonato allo zero: poiché il teste depone su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, la rilevanza del suo assunto è sostanzialmente nulla in quanto riportante la dichiarazione di una parte del giudizio e non vertente sul fatto oggetto dell'accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa (così, tra le molte, Cass. sez. III, ord. n. 7746/2020; Cass. sez. I, n. 569/2015; Cass. sez. I, n. 8358/2007; Cass. sez. II, n. 45/1998). La contrapposizione tra la testimonianza ex parte e quella resa per conoscenza avutane dal terzo fu affermata in modo netto per quanto ne concerne l’aspetto di utilità probatoria: i testimoni "de relato actoris" depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio e la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, può essere idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice.
Cass. sez. lav. n. 5974/1988 avvertiva che le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste, in questa affermazione preceduta da Cass. sez. n. 1245/1984. E dunque nessuna forza probante poteva rivestire una deposizione avente ad oggetto la dichiarazione di una parte del giudizio e non il fatto oggetto dell'accertamento.
Nonostante queste (e molteplici altre prese di posizione analoghe) alcune pronunce si espressero in senso meno drastico e dichiararono che anche la testimonianza de relato ex parte può essere presa in considerazione dal giudice per la formazione del convincimento. Richiesero, però, una precisa condizione: la testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (Cass. sez. II, n. 18352/2013; Cass. sez. n. 11844/2006). L’atteggiamento possibilista era stato anticipato da Cass. sez. lav, n. 9702/1996 per la quale la testimonianza "de relato ex parte" non ha valore probatorio neanche come indizio se riguardata isolatamente, mentre può costituire elemento di convincimento se suffragata da altri elementi acquisiti al giudizio.
Queste pronunce hanno certamente piegato il principio al salvataggio della vicenda di specie e giustificato la decisione richiamandosi all’ampio potere che l’art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice di determinare il proprio convincimento in base a tutti gli elementi presenti nel materiale probatorio o semplicemente d’esperienza. Può dubitarsi della correttezza delle pronunce citate posto che una testimonianza che si dice essere nulla, perché ripetitiva delle asserzioni di una parte, difficilmente può acquistare contenuto di prova sol perché inserita in un contesto di circostanze concordanti. Se queste sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio non v’è necessità di conferme che proprio da esse traggano la loro forza. Se sono insufficienti non può servire a completarle un teste cui la parte ha raccontato la sua versione dei fatti.
Ma il mondo reale, più concreto delle proposizioni teoriche, ha premuto con le sue esigenze sino a mostrare i limiti del principio che nega forza probatoria alla testimonianza ex parte.
Molte controversie riguardano rapporti di natura personale, riservata od intima. Nel loro ambito i fatti da provare al giudice possono essersi svolti in situazioni di assenza di testimoni diretti, nel chiuso di ambienti domestici o comunque in luoghi nei quali non era possibile né era prevista la presenza di estranei da poter indicare a testimonianza. Ne sono esempio i comportamenti di litigio o di vessazione tra le mura familiari in ordine ai quali un eventuale testimone può riferire solo ciò che ha appreso dal coniuge vittima. I procedimenti di separazione coniugale e di divorzio offrono ampio terreno a racconti ricevuti dai litiganti e invocati a prova per la richiesta di addebito o la negazione dell’assegno di mantenimento.
Una fattispecie particolare è costituita dalle vicende di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio concordatario per vizi riguardanti i bona matrimonii.
Cass. sez. I, n. 3709/2008, ad esempio, ebbe ad affermare che ai fini dell’accertamento delle cause di nullità e della consapevolezza del vizio in entrambi i coniugi possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi. Parimenti, Cass. sez. I, n. 2325/1999 aveva dichiarato che in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale, negare ogni validità alla testimonianza "de relato ex parte actoris" può costituire soltanto un orientamento di massima, da riscontrare di volta in volta secondo la particolarità del caso concreto, dovendosi escludere la conoscibilità diretta di intuizioni e stati d'animo del nubente, delle cui confidenze sono destinatari elettivi i parenti più prossimi, e non potendo il giudice esigere, per il principio della libera prova e, in mancanza di diversa disposizione di legge, un mezzo di prova diverso da quello disponibile, salvo valutarne il risultato, una volta esperito, secondo il proprio apprezzamento.
Un approdo recente e diverso ha aggiunto nuova materia allo studio della testimonianza ex parte.
L’angolo visuale è stato totalmente mutato. Si è infatti affermato che la deposizione "de relato ex parte", con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo. (Cass. sez. III, ord. n. 7746/2020; Cass. sez. lav., n. 1320/2017). In quanto tale, essa è liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed è sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza "de relato".
La testimonianza de relato resa al teste dal terzo
Maggiore fiducia è stata attribuita alla testimonianza de relato resa da persona che riferisce quanto ha appreso da un soggetto terzo rispetto agli interessi in causa.
I testimoni "de relato" che depongono su circostanze loro comunicate da persone estranee al giudizio, riferiscono sul fatto oggettivo della dichiarazione resa da chi non ha interesse alla causa e questa circostanza ha permesso di affermare che la rilevanza delle loro deposizioni è idonea ad assumere un qualche rilievo ai fini del convincimento del giudice. Tuttavia, tali deposizioni sono indirette e munite pertanto di forza probatoria attenuata, circostanza che rende necessario esse siano valutate nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti, idonei a suffragarne la credibilità (Cass. sez. I, n. 569/2015; Cass. sez. lav., n. 4306/2001; Cass. sez. lav., n. 5526/1999). In proposito si è precisato che, se la deposizione testimoniale "de relato", di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, essa può acquisire rilevanza attraverso il riscontro di altre circostanze che, peraltro, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (Cass. sez. III, n. 1109/2006; Cass. sez. n. 10297/1998).
In linea teorica la questione dell’attendibilità del tipo di testimonianza in oggetto dovrebbe porsi allorché si accerta, in sede di prova orale, che il teste convocato non riferisce di cose apprese di persona ma ripete quanto dettogli da un terzo. Infatti, il giudice deve compiere una valutazione di ammissibilità e di rilevanza quando esamina i capitoli dedotti per testi e il suo compito è di sceverare i mezzi istruttori utili e quelli improduttivi e superflui. La normativa processuale non vieta che il terzo informato venga a sua volta chiamato a deporre: al teste è attribuita la denominazione di teste di riferimento e quella che verrebbe a rendere, se convocato, sarebbe una testimonianza diretta. Tuttavia, nel processo di cognizione ordinaria attuale le parti sono vincolate al rispetto di termini con sanzioni di preclusione (art. 171-ter c.p.c.) e dunque soltanto un giudice (avveduto o sollecitato) può ordinare la citazione del teste di riferimento ex art. 257 c.p.c. o far uso di poteri istruttori d’ufficio attribuitigli nel contesto di riti particolari (familiare: art. 473-bis.19; lavoro: art. 421).
Riferimenti
Narracci Nadia, Il valore della testimonianza e della perizia ex parte nel processo civile per il risarcimento del danno, Danno e resp., 2023, 5, 639.
Francesco Matteo, Testimonianza de relato e licenziamento per giusta causa, Dir. e prat. del lavoro, 2017, 20, 1253.
Giordano Rosaria, Questioni in tema di prova testimoniale, Giur. Merito, 2013, 2, VI, 475.
Tortini Stefano, Licenziamento orale e testimonianza de relato, Il lav. nella giurisp., 2009, 3, 278.
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Sommario
Testimonianza de relato ex parte, detta anche ex parte actoris