Trattenimento in servizio del pubblico dipendente e pensione di vecchiaia: la Corte costituzionale riallinea il limite ordinamentale ai requisiti previdenziali

28 Settembre 2026

La sentenza n. 125/2026 dichiara illegittimo l'art. 509, c. 3, d.lgs. 297/1994 nella parte in cui vieta al personale scolastico di restare in servizio oltre i 70 anni se necessario per maturare la pensione di vecchiaia contributiva, principio estensibile ad altri comparti pubblici.

Massima

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 509, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui – nel prevedere che il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo di pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità contributiva minima – stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “non oltre il settantesimo anno di età” e non, invece, “non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”.

Il caso

La vicenda trae appunto origine dal ricorso di una docente pubblica, appartenente al regime contributivo puro, che, al raggiungimento dell’età prevista per il collocamento a riposo (67 anni), non aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. In relazione a ciò, l’interessata aveva chiesto di restare in servizio in applicazione dell’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, disposizione che consente il trattenimento in servizio (trattenimento c.d. di garanzia) del personale scolastico che non abbia ancora conseguito il requisito minimo per il pensionamento, ma comunque non oltre i 70 anni di età.

L’amministrazione aveva respinto l’istanza in base al rilievo che la docente, anche al raggiungimento dei 70 anni – termine non derogabile – non avrebbe comunque maturato i requisiti richiesti per la pensione.

La questione è stata sottoposta alla cognizione del Tribunale di Lecce, che ha, però, attivato il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (rinvio per risoluzione di questioni di diritto che siano attinenti, con gravi difficoltà interpretative e potenzialmente “seriali”).

Il dubbio interpretativo riguardava, in particolare, se il trattenimento in servizio fosse consentito soltanto per completare il requisito contributivo ordinario di 20 anni di contribuzione, ovvero anche per consentire il raggiungimento dell’età anagrafica richiesta dal diverso canale di accesso alla pensione previsto dall’art. 24, comma 7, penultimo periodo, d.l. n. 201 del 2011. Canale agevolato di accesso che riconosce il trattamento di vecchiaia al compimento (attualmente) di 71 anni di età, con solo 5 anni di contribuzione, a prescindere dall’importo della pensione.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto che il problema non fosse risolvibile attraverso la sola interpretazione della disciplina vigente: anche accedendo alla soluzione più favorevole alla lavoratrice, il limite dei 70 anni, previsto dalla normativa richiamata, avrebbe comunque impedito il raggiungimento dei requisiti richiesti. Da qui, la scelta della Cassazione di promuovere incidente di legittimità costituzionale in ordine a questione non risolvibile in via interpretativa.

La questione

La sentenza n. 125/2026 affronta una questione riferita al rapporto di lavoro e previdenziale degli insegnanti pubblici, ma destinata ad assumere rilevanza anche per altre categorie di lavoro pubblico, poiché investe, in generale, il rapporto tra disciplina del pubblico impiego e sistema previdenziale dopo le rilevanti modifiche introdotte con l’art. 24 d.l. n. 201/2011 (l. n. 214/2011).

Le soluzioni giuridiche

Il nucleo della decisione costituzionale risiede nell’individuazione del progressivo scollamento che si è determinato, per i pubblici dipendenti (qui: per il personale scolastico) tra la disciplina del “trattenimento in servizio” e quella dell’“accesso alla pensione di vecchiaia”.

L’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 fu introdotto in un contesto nel quale il sistema previdenziale presentava caratteristiche profondamente diverse da quelle attuali, quando il limite dei 70 anni – quale termine massimo per il trattenimento in servizio – costituiva una soglia del tutto adeguata, poiché consentiva di regola al lavoratore di maturare il diritto al trattamento pensionistico prima della cessazione del rapporto.

La riforma introdotta dall’art. 24, d.l. n. 201/2011 ha modificato profondamente tale quadro – pensato con riguardo a requisiti “fissi” per l’accesso a pensione – in particolare agganciando i requisiti pensionistici anagrafici (ma non solo) all’evolversi delle aspettative di vita.

In tale prospettiva, detta norma ha previsto un canale ordinario (art. 24, cit., comma 6) e un canale agevolato (comma 7) di accesso alla pensione di vecchiaia, entrambi fondati su un adeguamento automatico del requisito anagrafico alle aspettative di vita, (ex art. 12 d.l. n. 78/2010). Come noto, attualmente il primo canale richiede una età di 67 anni, il possesso di almeno 20 anni di contribuzione e il raggiungimento di un importo minimo pari all’assegno sociale; l’altro canale, appunto agevolato, consente il conseguimento del trattamento al compimento (attualmente) di 71 anni, con soli 5 anni di contribuzione effettiva e a prescindere da un importo minimo del trattamento.

È proprio questo automatismo ad aver determinato il disallineamento posto all’attenzione della Corte costituzionale: in pratica, alla lavoratrice de qua non è stato accordato il trattenimento in servizio sino a 70 anni, posto che lo stesso non le avrebbe comunque permesso di accedere al trattamento pensionistico in questione, decorrente dal momento del raggiungimento della riferita, più elevata età (71 anni).

Il Giudice delle Leggi riconosce la illegittimità di tale disallineamento in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., adottando una decisione si colloca, peraltro, in linea di continuità con il consolidato orientamento della pregressa giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost. n. 131/2018, Corte cost. n. 33/2013, Corte cost. n. 227/1997, ecc.) secondo cui il legislatore conserva ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento, ma incontra un limite quando la disciplina determina la perdita del lavoro senza che sia assicurato l'accesso ad almeno un trattamento pensionistico minimo.

La pronuncia opera, quindi, un sostanziale intervento di ricomposizione tra due discipline che, per effetto dell’evoluzione normativa, risultano essere divenute incoerenti e contraddittorie: l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 è quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente la prosecuzione del rapporto, a titolo di trattenimento in servizio, fino al raggiungimento dei richiamati 71 anni.

L’età massima per il trattenimento in servizio diventa, quindi, per così dire, “mobile” in quanto agganciata all’età anagrafica prevista nella norma a matrice pensionistica, età destinata a progredire al progredire delle aspettative di vita.

Va ribadito come la declaratoria di illegittimità costituzionale investa, direttamente, il solo art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 – Testo Unico in materia di istruzione – ragion per cui non pare congruo attribuire alla sentenza un’efficacia immediata su analoghe disposizioni vigenti, in materia di trattenimento in servizio, per gli altri comparti del pubblico impiego.

Tuttavia, dal punto di vista dei principi affermati, la motivazione della Corte non valorizza peculiarità dell’ordinamento scolastico, ma individua un criterio a carattere generale suscettibile di governare il rapporto tra disciplina del pubblico impiego e sistema previdenziale; in altri termini, la decisione è destinata a produrre sviluppi anche al di fuori del comparto scuola e rappresenta un implicito invito al legislatore a riesaminare l’intero sistema dei limiti di età nel pubblico impiego.

Osservazioni

Talune considerazioni conclusive possono svolgersi in ordine agli istituti giuridici, tipici del pubblico impiego, del “limite ordinamentale di età” e del “trattenimento in servizio di garanzia”.

Già con la legge di bilancio per il 2025, il legislatore aveva superato il disallineamento presente, nei singoli ordinamenti delle P.A., fra limite di età per la permanenza in servizio (per lo più fissato a 65 anni) e requisito di maturazione della pensione, mobile in quanto – come visto – agganciato alle aspettative di vita, pari oggi a 67 anni, ma destinato a un incremento di tre mesi nei prossimi due anni.

A tali effetti, infatti, l’art. 1, comma 162, della detta legge (l. n. 207/2024) ha riformulato il comma 4, dell’art. 24, d.l. n. 201 cit., abrogando l’inciso che teneva “fermi i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”, e prevedendo, in luogo di esso, che i limiti ordinamentali “si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo”.

La sentenza costituzionale in oggetto, quindi, attua (per il comparto scuola, ma come detto con efficacia tendenzialmente espansiva) una soluzione, per così dire, simmetrica a quella legislativa, in quanto, anche con riguardo all’istituto del “trattenimento in servizio di garanzia”, allinea l’età massima prevista dal settore di appartenenza (70 anni) a quella pensionistica di cui dell’art. 24, comma 7.

L’utilità, per il lavoratore, del trattenimento in servizio sino a 71 anni, anziché 70, può derivare, se del caso, dal fatto che ciò gli consente di integrare i 20 anni di contributi richiesti (e/o, anche, per implementare l’ulteriore requisito di una misura dell’assegno almeno pari all’assegno sociale).

È inoltre prospettabile che il trattenimento in servizio sino al 71 anni venga richiesto per soddisfare il requisito contributivo di cui all’art. 24, comma 7, penultimo periodo, cioè i 5 anni di contributi, che, unitamente al requisito anagrafico, danno diritto a una prestazione pensionistica a prescindere dalla misura della stessa, quindi anche se inferiore all’assegno sociale (“Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settantuno anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.”).

In ogni caso, pare doversi rilevare che – anche a seguito della sentenza n. 125 cit. – il trattenimento in servizio non può essere richiesto con il mero obiettivo di incrementare il proprio “bagaglio contributivo”, anche al fine, per es., di ridurre gli oneri economici di una successiva contribuzione volontaria: anche questo però rappresenta un vulnus per la posizione pensionistica del lavoratore.

Un accenno, infine, al regime, affatto differente, vigente per i dipendenti privati, per i quali non esistono “limiti ordinamentali” analoghi a quelli che operano nella P.A. (o in alcuni comparti della stessa), sfasati rispetto al momento di integrazione dei requisiti pensionistici, né l’istituto del trattenimento in servizio.

La regola, nel lavoro privato, è quella espressa dall’art. 4, comma 2, l. 108/1990 che dispone, in sostanza, il venir meno della disciplina vincolistica sui licenziamenti nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia (non invece in caso di pensione anticipata: cfr. Cass. n. 6535/2003), di modo che il datore di lavoro – salvo preavviso – solo in quel momento può liberamente recedere dal rapporto.

Il lavoratore privato conserva quindi stabilità di impiego sino a che non integri i requisiti per la pensione di vecchiaia, sia essa quella ordinaria o quella agevolata di cui al più volte richiamato art. 24, comma 7, penultimo periodo, d.l. n. 201/2011.

Vero è che l’art. 24, comma 4, secondo e terzo periodo, d.l. n. 201/2011 ha introdotto anche la possibilità, per i lavoratori che abbiano conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi), di proseguire – sino a 71 anni (dagli originari 70, per effetto dell’adeguamento alle aspettative di vita) – l’attività lavorativa, per beneficiare di coefficienti di trasformazione più favorevoli sino, oggi, a 71 anni.

La giurisprudenza (Cass. sez. un. n. 17589/2015 e successive pronunce) ha tuttavia chiarito, al riguardo, che la norma non attribuisce un diritto potestativo al lavoratore, essendo invece necessario un accordo fra le parti, anche tacito (per facta concludentia, cioè attraverso prosecuzione di fatto), in presenza del quale perdura, sino alla indicata età, la disciplina vincolistica dei licenziamenti.

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