Opposizione ad archiviazione e ricusazione del GIP: intervento della Corte costituzionale

28 Settembre 2026

La questione sottoposta alla Corte costituzionale riguarda la disciplina della ricusazione nella fase procedimentale che si instaura a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione. 

Massima

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 c.p.p., per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la persona offesa che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione possa ricusare il giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere nell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p., atteso che la garanzia di imparzialità del giudice deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti del procedimento che, pur non rivestendo la qualità di parte in senso tecnico, siano titolari di un ruolo effettivo nel relativo contraddittorio.

Il caso

La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti di un viceispettore di polizia, indagato per la morte di un uomo raggiunto da un colpo esploso con l’arma di ordinanza nel corso di un intervento finalizzato alla sua identificazione.

Il Pubblico Ministero, ritenendo che il viceispettore avesse agito in condizioni di legittima difesa, avanzava richiesta di archiviazione. I familiari della vittima, nella qualità di persone offese, proponevano opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.

A seguito della fissazione dell’udienza camerale ex art. 409, comma 2, c.p.p., gli opponenti apprendevano che il GIP chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione era il medesimo magistrato che, nell’ambito di un distinto procedimento scaturito dalla stessa vicenda, aveva applicato una misura cautelare nei confronti di alcuni familiari del defunto. In quella sede, il GIP aveva formulato valutazioni nel merito della vicenda, ovverosia sulla particolare violenza della condotta tenuta dai familiari del deceduto e sulla conseguente necessità del viceispettore di difendersi.

I familiari chiedevano pertanto la ricusazione del Giudice. La Corte d’appello di Catanzaro ne dichiarava tuttavia l’inammissibilità, sul rilievo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la persona offesa, non assumendo la qualità di parte processuale, non rientra tra i soggetti legittimati alla ricusazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p.

Investita del ricorso avverso tale decisione, la Corte di cassazione, con ordinanza del 21 ottobre 2025, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p., in riferimento agli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 1, CEDU, nella parte in cui non consentono alla persona offesa opponente di ricusare il GIP chiamato a decidere all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p.

La questione

La questione sottoposta alla Corte costituzionale, dunque, investiva la disciplina della ricusazione nella fase procedimentale che si instaura a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

Il dubbio di costituzionalità muoveva, anzitutto, da un dato interpretativo ormai consolidato. Secondo il costante orientamento della S.C., infatti, la persona offesa non può presentare ricusazione poiché, non rivestendo la qualità di “parte processuale”, non rientra tra i soggetti cui l’art. 37 c.p.p. riconosce tale facoltà. A ciò si aggiunge la tradizionale qualificazione della disciplina della ricusazione in termini di eccezionalità, con conseguente impossibilità di estenderne l’ambito applicativo oltre i casi e i soggetti contemplati dal legislatore e, dunque, alla persona offesa.

Nel merito, il ragionamento della Corte rimettente prendeva le mosse dalla funzione propria della ricusazione. Unitamente all’incompatibilità e all’astensione, tale istituto costituisce, infatti, uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento assicura l’imparzialità del giudice, vale a dire una delle garanzie del giusto processo sancite dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU. Garanzia che, secondo quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale, non viene meno nella procedura di archiviazione per il solo fatto che essa si collochi anteriormente all’esercizio dell’azione penale (cfr.  Corte cost. n. 93/2024).

Il profilo problematico era rappresentato, allora, dalla peculiare posizione assunta dalla persona offesa proprio nella fase successiva alla richiesta di archiviazione.

Vero è che, sul piano strettamente formale, la persona offesa non assume la qualità di “parte” in senso tecnico. Tuttavia, l’ordinamento le riconosce ormai un complesso articolato di diritti e facoltà che non si esaurisce in una posizione di mera spettatrice: può ricevere informazioni sul procedimento, presentare memorie, indicare elementi di prova, sollecitare l’attività investigativa e, soprattutto, esercitare uno specifico controllo sulla richiesta di archiviazione attraverso lo strumento previsto dall’art. 410 c.p.p.

Qualora non ne ravvisi l’inammissibilità, il GIP non può decidere de plano sulla richiesta di archiviazione del P.M., ma deve fissare l’udienza prevista dall’art. 409, comma 2, c.p.p., instaurando una fase nella quale la persona offesa è legittimata a partecipare e a sostenere le ragioni che, a suo avviso, impongono il rigetto della richiesta di archiviazione.

Da qui il nucleo del dubbio prospettato dalla Corte rimettente: se l’ordinamento riconosce alla persona offesa il diritto di provocare tale fase giurisdizionale e di interloquire dinanzi al giudice sulla necessità di proseguire le indagini, appare difficilmente compatibile con la privazione proprio dello strumento attraverso cui contestare l’imparzialità di quel medesimo giudice. Tanto più se si considera che la persona offesa interviene nel procedimento penale anche a tutela di un interesse di natura civile e, dunque, l’esito delle indagini può incidere sull’effettività di tale tutela.

Nello specifico, le persone offese lamentavano, peraltro, non una generica conoscenza dei fatti da parte del GIP, bensì l’esistenza di una precedente attività decisoria nella quale lo stesso magistrato aveva già ricostruito la condotta dell’indagato utilizzando espressioni che, secondo i ricusanti, manifestavano un convincimento anticipato sulla sussistenza della legittima difesa e, dunque, pregiudicanti per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

A tale impostazione si contrapponeva, tuttavia, la diversa lettura secondo cui il denunciato contrasto poteva essere evitato sul piano interpretativo, senza necessità di un intervento della Consulta.

Segnatamente, la S.C. non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di attribuire alla nozione di «parte», utilizzata dalla disciplina processuale, un significato correlato alla posizione assunta dal singolo soggetto nella specifica fase procedimentale. L’evoluzione normativa della persona offesa impedirebbe, in questa prospettiva, di trarre dalla circostanza che essa non sia parte in senso tecnico la conclusione che tale qualifica debba esserle necessariamente negata in ogni altro segmento del procedimento.

Del resto, il codice di procedura penale utilizza in più disposizioni il termine «parti» anche con riferimento a fasi nelle quali la persona offesa può assumere una posizione attiva, come avviene nelle ipotesi di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione o di appello ai sensi dell’art. 428, comma 2, c.p.p.

Né la natura eccezionale dell’art. 37 c.p.p. rappresenterebbe, secondo tale impostazione, un ostacolo insuperabile. La tassatività propria della ricusazione riguarderebbe infatti le cause per le quali il giudice può essere ricusato, mentre non impedirebbe necessariamente una lettura più ampia della disciplina sotto il diverso profilo dell’individuazione dei soggetti legittimati a proporre ricusazione.

La questione presentava, pertanto, un duplice profilo. In via preliminare, occorreva stabilire se l’esclusione della persona offesa dalla facoltà di ricusare costituisse effettivamente un “diritto vivente” non superabile in via interpretativa, tale da rendere necessario l’intervento della Corte costituzionale, ovvero se il sistema processuale consentisse già una lettura dell’art. 37 c.p.p. conforme ai principi del giusto processo. Superato tale problema, sul piano del merito, si trattava di verificare la compatibilità con la garanzia del giudice terzo e imparziale di una disciplina che attribuisce alla persona offesa il potere di opporsi alla richiesta di archiviazione, di provocare l’instaurazione dell’udienza camerale e di partecipare al relativo contraddittorio, ma non le riconosce la facoltà di ricusare il giudice chiamato a decidere in quella stessa sede.

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale ha ribadito anzitutto l’impossibilità di superare in via interpretativa la questione sollevata, in ragione della natura tassativa dell’elenco delle cause di ricusazione.

Superato tale profilo preliminare, la Consulta ha dichiarato fondata, con riferimento all’art. 111 Cost., la questione avente ad oggetto l’art. 37 c.p.p., nella parte in cui non consente alla persona offesa che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il GIP chiamato a pronunciarsi nell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p.

Per comprendere l’approdo cui perviene la sentenza in commento, occorre muovere dalla distinzione, mantenuta ferma dalla Corte, tra la posizione della persona offesa e quella della parte processuale in senso tecnico.

Invero, il codice di rito qualifica la persona offesa quale «soggetto» del procedimento ai sensi dell’art. 90 c.p.p., mentre la qualità di «parte» viene dalla stessa acquisita soltanto quando, nella veste di danneggiato dal reato, eserciti l’azione civile nel processo mediante la costituzione di parte civile. Il progressivo ampliamento delle prerogative riconosciute alla persona offesa non ha, dunque, determinato il superamento della tradizionale distinzione tra soggetti e parti del procedimento.

Proprio tale assetto è stato recentemente ribadito da Corte cost. n. 59/2026, espressamente richiamata dalla pronuncia in commento. In quell’occasione, la Consulta ha ricostruito la posizione della persona offesa come soggetto portatore di un duplice interesse: da un lato, quello al risarcimento del danno, esercitabile mediante la costituzione di parte civile; dall’altro, quello all’accertamento della responsabilità penale dell’autore del reato, perseguito attraverso una funzione di «supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero».

È proprio su questo secondo versante che assumono rilievo i numerosi poteri riconosciuti alla persona offesa dagli artt. 90 e ss. c.p.p., tra cui proprio la possibilità di proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. Tali prerogative, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si inseriscono nel «complesso dei poteri riconosciuto dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso n’attività ausiliaria di investigazione, sia, in seguito, nella veste di testimone» (Corte cost. n. 59/2026).

La Consulta si confronta, a questo punto, con un ulteriore profilo, rappresentato dall’uso non sempre rigorosamente tecnico che il codice di procedura penale fa del termine «parti».

Già da Corte cost. n. 559/1990, infatti, era stato chiarito che il riferimento normativo alle «parti» può talvolta essere impiegato in un’accezione sufficientemente ampia da ricomprendere anche la persona offesa. In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto applicabile a quest’ultima la disciplina relativa alla nomina del consulente tecnico nell’incidente probatorio, pur in presenza di una disposizione formalmente riferita alle sole «parti private».

Analogo approccio è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. La S.C. ha infatti più volte osservato che il codice «non sempre, e non necessariamente, impiega il termine “parti” nel senso specifico di “parti del processo”» (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2022, n. 34794), ammettendo conseguentemente che alcuni istituti formalmente riferiti alle parti possano trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa.

Tuttavia, afferma la Consulta, anche quando si estende alla persona offesa una facoltà normativamente riconosciuta alle «parti», non viene meno la qualificazione soggettiva attribuitale dal codice. In altri termini, l’impiego atecnico del termine «parti» può consentire, in presenza di determinati presupposti, di ampliare l’ambito applicativo di una singola disposizione, ma non vale a trasformare la persona offesa in una vera e propria parte processuale.

La distinzione è particolarmente rilevante rispetto all’art. 37 c.p.p. Invero, la persona offesa, restando estranea alla nozione tecnica di parte, non risulta dunque legittimata a proporre ricusazione. Il fulcro della decisione si sposta, così, sulla compatibilità dell’art. 37 c.p.p. con il principio di imparzialità del giudice sancito dall’art. 111, comma 2, Cost.

La ricusazione, al pari dell’astensione, costituisce infatti uno degli strumenti predisposti dall’ordinamento per assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante. Una simile garanzia non può essere confinata alla sola fase dibattimentale, posto che la nozione costituzionale di giusto processo ricomprende l’intero procedimento che si svolga davanti a un giudice e assume particolare rilievo in un sistema nel quale la fase anteriore al dibattimento ha progressivamente acquisito una funzione sempre più decisiva.

Come osserva la Consulta, «ogni soggetto del procedimento» e, a maggior ragione, quello che abbia determinato l’instaurazione della relativa fase, deve poter fruire delle garanzie necessarie ad assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante.

Per tali ragioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., dell’art. 37 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p. possa essere ricusato (anche) dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Osservazioni

La pronuncia in commento si inserisce nel solco della progressiva valorizzazione della posizione della persona offesa nella fase delle indagini preliminari, senza tuttavia alterarne la qualificazione processuale. La persona offesa resta, infatti, un “soggetto” del procedimento e non una “parte” in senso tecnico; nondimeno, tale distinzione non può tradursi nella privazione delle garanzie fondamentali del giusto processo. 

Diversamente, si determinerebbe un’evidente contraddizione sistematica: alla persona offesa sarebbe riconosciuto il potere di opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M., provocare la celebrazione dell’udienza camerale e sostenere le ragioni della prosecuzione delle indagini, senza tuttavia consentirle di contestare, ricorrendone i presupposti, l’imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi proprio su tale richiesta. 

La soluzione assume particolare rilievo anche alla luce di quanto recentemente affermato da Corte cost. n. 59/2026 rispetto all’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Invero, se tale strumento è funzionale a colmare eventuali lacune investigative e, più in generale, ad assicurare il corretto esercizio dell’azione penale, la sua effettività non può che presupporre lo svolgimento del relativo contraddittorio dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.

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