Notifica della citazione in assenza di procura e iscrizione a ruolo della causa del convenuto

La Redazione
28 Settembre 2026

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 24 settembre 2026, n. 25772, chiarisce che il convenuto che, ricevuta una citazione notificata da un avvocato privo di procura, iscriva la causa a ruolo, nonostante l’attore non si costituisca, sopporta le spese processuali generate dalla propria iniziativa. 

La Corte di cassazione affronta la specifica questione della regolazione delle spese di lite nel caso di atto di citazione notificato da un avvocato privo di procura alle liti non costituitosi in giudizio e successiva iscrizione a ruolo della causa da parte del convenuto.

I giudici di legittimità chiariscono che non sono applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite 10 maggio 2006, n. 10706, Rv. 589872-01, dovendosi piuttosto seguire il principio di causalità – di cui il principio della soccombenza è un’espressione – in base al quale le spese del processo devono gravare chi ha reso necessaria l’attività del giudice.

Si evidenzia, in particolare, la differenza tra la posizione dell’avvocato che abbia notificato un atto di citazione senza procura e, poi, sempre senza procura, abbia iscritto la causa a ruolo o si sia comunque costituito in giudizio, e quella dell’avvocato che invece, nella stessa situazione, non abbia provveduto a tale iscrizione, né a costituirsi.

Solo nel primo caso egli ha indotto il giudice all’esercizio della giurisdizione - id est, ha “attivato il processo” –, con la conseguenza che, solo nel primo caso, è stato lui a generare le spese per lo svolgimento del processo.

Nel caso in cui, invece, l’avvocato privo di procura non si sia costituito in giudizio e la causa sia stata iscritta a ruolo dal convenuto, il quale abbia fatto istanza di prosecuzione, l’attività del giudice è stata avviata e resa necessaria dalla condotta del convenuto.

In tale situazione la condotta del convenuto che, consapevole della mancanza di procura alle liti della controparte per avere ricevuto la notifica di un atto di citazione che ne è privo, iscriva la causa a ruolo, attiva un giudizio diretto a concludersi con una declaratoria in rito di inammissibilità della domanda dell’attore non costituito, determinando l’inutile attivazione della (limitata) risorsa giurisdizionale.

Ne consegue che le spese processuali sostenute dal convenuto, al fine di attivare inutilmente il processo, essendo appunto inutili e generate dalla sua stessa condotta processuale, non possono gravare l’avvocato che ha legittimamente notificato l’atto di citazione senza procura e che poi, per il mancato successivo rilascio della stessa, ha doverosamente omesso di costituirsi in giudizio, altrimenti violandosi tanto il principio di causalità quanto quello di autoresponsabilità.

Le spese sostenute da tale convenuto non possono, pertanto, che restare a suo carico, essendo colui che le ha provocate.

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