Il danno erariale da malpractice medica alla luce dei recenti interventi legislativi

Antonio Bruno Serpetti
02 Ottobre 2026

Il danno erariale, in ambito sanitario, costituisce una particolare declinazione della responsabilità amministrativa, caratterizzata dalla necessità di bilanciare la tutela delle risorse pubbliche con le peculiarità dell’attività medico-sanitaria. Il fenomeno riguarda, in particolare, le strutture sanitarie pubbliche, nelle quali condotte poste in essere in violazione degli obblighi di servizio possono determinare un pregiudizio patrimoniale per l’amministrazione, quale conseguenza del risarcimento corrisposto al paziente danneggiato.

Il presente focus esamina i presupposti della responsabilità amministrativa del sanitario, il rapporto con la responsabilità civile ed i criteri di imputazione richiesti per l’esercizio dell’azione da parte del pubblico ministero presso la Corte dei conti. Particolare attenzione è dedicata alla colpa grave, alle garanzie processuali del medico, al ruolo delle coperture assicurative ed alla quantificazione dell’addebito, alla luce della legge 7 gennaio 2026, n. 1 e dei primi orientamenti interpretativi, non univoci, in ordine al suo coordinamento con la legge Gelli-Bianco.

Azione erariale e responsabilità medica

Ispirato a una logica di delimitazione della responsabilità dell’operatore sanitario, l’art. 9 della legge 8 marzo 2017 n. 24, distingue l’azione di rivalsa civile dall’azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti. Quest’ultima, disciplinata specificamente dal comma 5, si inserisce nel regime generale della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e nel sistema processuale del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice della giustizia contabile.

L’azione contabile è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti nei confronti dell’esercente la professione sanitaria che, con dolo o colpa grave ed in violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio con l’amministrazione, abbia causato un danno erariale. Nella malpractice medica viene soprattutto in considerazione il danno indiretto, rappresentato dall’esborso sostenuto dalla struttura pubblica per risarcire il paziente. L’Azienda sanitaria riveste la posizione di amministrazione danneggiata ed è soggetta, ricorrendone i presupposti, all’obbligo di denuncia, ma non è titolare dell’azione pubblica di responsabilità amministrativa.

La responsabilità verso il paziente e quella verso l’amministrazione operano su piani distinti. L’art. 28 Cost. e la disciplina della responsabilità sanitaria consentono di ricostruire l’obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo; il successivo accertamento contabile riguarda, invece, il pregiudizio arrecato alle risorse pubbliche e richiede la verifica dei suoi autonomi presupposti. L’accoglimento della domanda civile non comporta, pertanto, l’automatica responsabilità amministrativa del sanitario, né trasferisce di per sé nel giudizio contabile le regole di imputazione e di prova proprie della responsabilità della struttura verso il paziente.

La Corte dei conti giudica la responsabilità amministrativa dei soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di servizio, anche quando tale rapporto non coincida con un impiego pubblico subordinato. La solidarietà che può caratterizzare l’obbligazione verso il paziente non si traduce automaticamente in un’identica imputazione del danno nei rapporti interni: la responsabilità amministrativa è personale e richiede l’individuazione del contributo causale e dell’elemento soggettivo riferibili a ciascun convenuto.

L’attribuzione alla Corte dei conti dell’azione pubblica per danno erariale deve essere coordinata con l’orientamento che ammette l’autonoma tutela civilistica dell’amministrazione. L’eventuale coesistenza delle azioni non consente una duplicazione del ristoro per il medesimo pregiudizio.

L’ambito soggettivo dell’azione non comprende soltanto i medici e gli infermieri dipendenti dell’Azienda danneggiata, ma può riguardare anche sanitari convenzionati o altrimenti inseriti nell’attività della struttura pubblica, quando sia concretamente configurabile un rapporto di servizio ed il danno sia riferibile al suo esercizio. La qualificazione dipende dalle funzioni svolte e dal collegamento con l’attività pubblica, non dalla sola denominazione del contratto. Non costituisce, inoltre, requisito generale dell’azione l’esistenza di una sentenza civile passata in giudicato: il danno indiretto può derivare anche da un pagamento eseguito in attuazione di una transazione o di un titolo giudiziale non definitivo.

Tra i soggetti nei cui confronti può essere prospettata la responsabilità in parola rientrano anche i vertici gestionali della struttura, quando carenze organizzative causalmente rilevanti siano riconducibili a loro specifiche violazioni degli obblighi di servizio. Possono assumere rilievo, ad esempio, l’inadeguata manutenzione delle apparecchiature, carenze igieniche, la disorganizzazione dei servizi o la gestione irregolare della documentazione clinica. La responsabilità del direttore generale, del direttore sanitario, del direttore amministrativo o del responsabile dell’unità operativa non discende, tuttavia, dalla sola posizione ricoperta: occorre accertare, per ciascuno, condotta, causalità ed elemento soggettivo. La medesima esigenza di individualizzazione vale per gli eventuali contributi degli organi politici, ferme le specifiche disposizioni dell’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994.

Il richiamo dell’art. 9, comma 5, ai commi 1 e 2 dell’art. 7 della legge n. 24/2017 impone di considerare anche l’attività di sanitari non dipendenti dei quali la struttura pubblica si avvalga, nonché le prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, di sperimentazione e di ricerca clinica, di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina. Queste modalità di esercizio della professione non escludono, di per sé, la responsabilità amministrativa; occorre, tuttavia, verificare in concreto il rapporto di servizio e l’incidenza della condotta sul patrimonio pubblico. Analogamente, il solo accreditamento di una struttura privata non consente di assoggettare indistintamente ogni sua vicenda risarcitoria alla giurisdizione contabile.

Il rinvio al comma 3 dell’art. 7 della legge n. 24/2017 contempla anche l’ipotesi di una domanda risarcitoria proposta direttamente contro il sanitario. Tale iniziativa, da sola, non integra un danno erariale: per la responsabilità amministrativa resta necessario individuare un pregiudizio patrimoniale dell’amministrazione riconducibile alla condotta contestata.

Nelle fattispecie di danno indiretto assume, quindi, rilievo l’effettivo esborso di risorse pubbliche. Il pagamento integralmente sostenuto dal medico o dall’assicuratore, senza oneri residui per la struttura, non costituisce un esborso dell’Azienda da recuperare in sede contabile. Devono, inoltre, essere considerate le franchigie, le quote di rischio trattenute dalla struttura e le somme non indennizzate, evitando di desumere dalla sola esistenza di una polizza l’assenza di un danno pubblico.

L’art. 9, comma 2, della legge n. 24/2017 disciplina una specifica condizione della rivalsa civile: quando il sanitario non sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, l’azione può essere esercitata soltanto dopo il pagamento effettuato sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale ed è soggetta alla decadenza annuale decorrente dal pagamento stesso. La norma tutela il professionista rimasto estraneo alla precedente definizione della pretesa del danneggiato.

Questo termine non deve essere confuso con la prescrizione dell’azione pubblica di responsabilità amministrativa. La giurisprudenza contabile riferisce la decadenza annuale alla sola rivalsa civile, come ricorda anche la sentenza della Corte dei conti sez. Lombardia n. 70/2026. Per l’azione del pubblico ministero opera, invece, il termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la cui decorrenza, nelle ipotesi di danno indiretto, va individuata in relazione all’esborso pubblico.

Una distinta garanzia è prevista dall’art. 13 della legge n. 24/2017. Le strutture e le imprese assicuratrici individuate dalla disposizione devono comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia dell’atto. Devono, altresì, comunicare, entro quarantacinque giorni, l’avvio delle trattative stragiudiziali con il danneggiato, invitando il professionista a parteciparvi. Il termine originario di dieci giorni è stato sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2018, n. 3. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni precludono l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa previste dall’art. 9, nell’ambito temporale di applicazione della disciplina.

Sul quadro così delineato è intervenuta la legge 7 gennaio 2026, n. 1, nota come legge Foti, entrata in vigore il 22 gennaio 2026. La riforma ha introdotto una definizione legislativa della colpa grave e nuovi limiti quantitativi all’addebito, ponendo rilevanti questioni di coordinamento con la disciplina speciale sanitaria. Ha, inoltre, previsto un obbligo assicurativo generale per determinati incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche ed il litisconsorzio necessario dell’impresa assicuratrice; l’applicazione di quest’ultima disciplina, contenuta nel nuovo comma 4-bis dell’art. 1 della legge n. 20/1994, è stata successivamente differita al 1° gennaio 2027.

L’applicazione delle disposizioni deve essere verificata anche sul piano temporale. L’art. 6 della legge n. 1/2026 estende le modifiche dell’art. 1, comma 1, lettera a), ai procedimenti ed ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore, ferma la successiva previsione speciale di differimento in materia assicurativa. La disciplina sanitaria del 2017 non può, a sua volta, essere trasposta automaticamente a condotte anteriori alla sua entrata in vigore. La data dei fatti, quella dei pagamenti e lo stato del procedimento devono, dunque, essere tenuti distinti.

La colpa grave del sanitario

La responsabilità amministrativa del sanitario richiede, nel regime ordinario, il dolo o la colpa grave, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994 e dell’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017.

Il limite soggettivo esprime la scelta di non trasferire sul professionista ogni conseguenza economica dell’attività sanitaria pubblica. Il risarcimento dovuto al paziente dalla struttura e l’addebito erariale al medico rispondono, infatti, a presupposti diversi: la responsabilità civile dell’Azienda può sussistere senza che sia dimostrata una condotta gravemente colposa del singolo sanitario, mentre la prova della colpa grave deve essere specifica e non può risolversi nel richiamo all’esito del giudizio civile.

Anche la nozione di dolo richiede una precisazione. L’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 dispone che la relativa prova esige la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Non è, pertanto, sufficiente richiamare la cosciente violazione di una regola di servizio, né esaurire il problema nel rinvio all’art. 43 c.p. Quanto alla colpa grave, la tradizionale elaborazione contabile individua un’inosservanza particolarmente marcata dei doveri professionali, da accertare alla luce delle conoscenze esigibili e delle condizioni concrete nelle quali l’attività è stata svolta.

L’accertamento della colpa grave va condotto ex ante ed in concreto. Occorre ricostruire le informazioni disponibili al momento della scelta, le condizioni del paziente, le competenze del professionista, l’urgenza e i vincoli organizzativi effettivamente incidenti sulla prestazione. La valutazione retrospettiva, condizionata dalla conoscenza dell’esito sfavorevole, non può sostituire la verifica dell’esigibilità della condotta alternativa.

Possono costituire indici di particolare gravità, secondo le circostanze, l’omessa considerazione di dati clinici decisivi, l’errore macroscopico nella prescrizione o nella somministrazione di un farmaco, la mancata adozione di cautele elementari oppure un’inerzia ingiustificata di fronte a segni riconoscibili di deterioramento. Non si tratta, tuttavia, di categorie che consentano automatismi: anche il carattere routinario di un intervento o l’inosservanza di una raccomandazione devono essere valutati insieme alla difficoltà del caso ed alle concrete possibilità di azione. L’accertamento del nesso causale resta distinto da quello della gravità della colpa.

L’art. 5 della legge n. 24/2017 attribuisce rilievo alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate secondo il sistema previsto dalla legge ed, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, facendo salve le specificità del caso concreto. Tali parametri concorrono alla valutazione della condotta, anche in sede contabile, senza configurare né un’esenzione automatica per chi li abbia formalmente seguiti, né una presunzione assoluta di colpa grave per chi se ne sia discostato. Il richiamo dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 alla determinazione del risarcimento riguarda la responsabilità civile; la quantificazione dell’addebito erariale deve essere ricostruita attraverso le disposizioni specificamente applicabili alla responsabilità amministrativa.

La legge n. 1/2026 ha introdotto, nell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, una definizione che comprende la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli stessi atti. Per apprezzare la manifesta violazione del diritto, la norma considera, in particolare, la chiarezza e la precisione delle disposizioni violate e l’inescusabilità e gravità dell’inosservanza. Esclude, inoltre, la colpa grave per la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Il lessico della disposizione è incentrato sull’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale. Il suo coordinamento con l’attività clinica, che implica anche operazioni materiali e valutazioni tecnico-professionali, non può quindi essere dato per risolto. Occorre chiarire se, ed in quale modo, le violazioni delle leges artis e dei doveri di prudenza, perizia e diligenza rientrino nella nuova tipizzazione, evitando di presentare come pacifica una soluzione che è oggetto di differenti letture.

In questo contesto, si colloca l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale promossa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, del 25 febbraio 2026, n. 11. Il giudice rimettente ha prospettato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97, secondo comma, Cost., il rischio che la nuova definizione lasci prive di adeguata considerazione le condotte gravemente colpose inerenti alle attività dei professionisti sanitari. Nell’attuale pendenza del giudizio costituzionale, assume rilevanza la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, n. 64/2026 che ha rifiutato una lettura della riforma che conduca all’esenzione generalizzata dell’attività clinica.

Il procedimento davanti alla Corte dei conti

Il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso dal pubblico ministero presso la Corte dei conti secondo il Codice della giustizia contabile. L’istruttoria è avviata sulla base di una notizia di danno specifica e concreta, comunque acquisita, ai sensi dell’art. 51 c.g.c. La denuncia della struttura sanitaria è una possibile e qualificata fonte della notizia, ma non ne costituisce l’unico canale di acquisizione.

Gli obblighi di denuncia gravanti sui soggetti individuati dall’art. 52 c.g.c. restano essenziali per la tutela del credito pubblico. Qualora la prescrizione maturi a causa dell’omessa o ritardata denuncia, può configurarsi la responsabilità prevista dall’art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994 a carico dei soggetti che abbiano omesso o ritardato la segnalazione, previa verifica dei relativi presupposti. L’eventuale azione civile dell’Azienda o l’azione surrogatoria dell’assicuratore ex art. 1916 c.c. devono essere considerate nel coordinamento delle pretese, soprattutto per evitare che il medesimo pregiudizio sia risarcito più volte.

La Procura regionale competente deve accertare autonomamente la condotta, il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo, acquisendo, ove necessario, documentazione clinica, atti del giudizio civile e valutazioni tecniche nel rispetto delle disposizioni che ne regolano l’utilizzazione. Prima della citazione, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile l’invito a dedurre previsto dall’art. 67 c.g.c., nel quale espone gli elementi essenziali del fatto, le condotte contestate e il loro contributo alla realizzazione del danno. Il destinatario può esercitare le facoltà difensive previste dal Codice, compresa la presentazione di deduzioni e documenti e la richiesta di audizione personale.

Quando la notizia di danno risulti infondata o manchino elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione, il pubblico ministero dispone l’archiviazione ai sensi dell’art. 69 c.g.c.; in caso contrario, può esercitare l’azione con l’atto di citazione. L’amministrazione danneggiata non assume automaticamente la qualità di parte attrice, ma può intervenire a sostegno delle ragioni del pubblico ministero, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 85 c.g.c. La posizione processuale dell’assicuratore del sanitario richiede invece un esame distinto, alla luce della riforma e del differimento della sua applicazione.

A tutela del credito erariale, il pubblico ministero può richiedere le misure cautelari previste dagli artt. 73 ss. c.g.c. Il sequestro conservativo è disposto dal giudice secondo la relativa procedura, non direttamente dalla Procura. Anche sul piano cautelare devono essere rispettati i presupposti e le garanzie del contraddittorio stabiliti dal Codice.

All’esito della trattazione e dell’eventuale istruttoria, che può comprendere una consulenza tecnica ove necessaria, la Sezione giurisdizionale decide con sentenza. Nel rito ordinario la decisione è appellabile dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali d’appello o, nell’ambito della sua competenza, alla Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 10 c.g.c. Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso esclusivamente per i motivi inerenti alla giurisdizione.

Il ruolo delle assicurazioni del medico nel giudizio contabile

La posizione dell’assicuratore del sanitario richiede di distinguere il rapporto di responsabilità erariale dal rapporto contrattuale di garanzia. L’art. 10, comma 3, della legge n. 24/2017 pone a carico dell’esercente la professione sanitaria operante, a qualunque titolo, presso una struttura l’obbligo di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza per colpa grave, al fine di garantire efficacia alle azioni previste dagli artt. 9 e 12, comma 3 della legge n. 24/2017. La copertura protegge il patrimonio del professionista nei limiti del rischio assicurato, senza sostituire l’impresa al medico nell’imputazione dell’illecito.

Nel regime applicabile al settembre 2026, la sola esistenza della polizza non consente di trasferire nel processo contabile la controversia contrattuale di manleva, devoluta al giudice ordinario, in quanto la qualità di assicuratore non equivale alla titolarità di un rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata. L’eventuale coinvolgimento della compagnia nella gestione della difesa dipende dal rapporto assicurativo e non comporta, di per sé, l’acquisto della qualità di parte nel giudizio promosso dal pubblico ministero avanti alla Corte dei conti.

Su tale assetto interviene il nuovo art. 1, comma 4-bis, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 1/2026. La disposizione in parola prevede, per chi assuma incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche con sottoposizione alla giurisdizione contabile, la stipulazione preventiva di una polizza per i danni patrimoniali cagionati con colpa grave; stabilisce, inoltre, il litisconsorzio necessario dell’impresa assicuratrice nei procedimenti per danni patrimoniali. L’art. 1, comma 19-quinquies, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha, tuttavia, differito al 1° gennaio 2027 l’applicazione dell’intero comma 4-bis, comprensivo della previsione processuale. Il differimento non investe il preesistente obbligo assicurativo del sanitario stabilito dall’art. 10, comma 3, della legge Gelli-Bianco.

Il nuovo litisconsorzio non può, dunque, essere descritto, alla data del presente contributo, come una regola già generalmente applicabile. La sua portata dovrà essere coordinata con la disciplina speciale sanitaria e con la concreta posizione dell’impresa assicuratrice. La partecipazione al processo e l’obbligo di prestare la garanzia restano questioni da distinguere: la previsione del contraddittorio necessario non equivale ad un’automatica affermazione della copertura per qualunque addebito.

Sul piano operativo, assumono rilievo la tempestiva denuncia del sinistro e degli atti ricevuti, l’individuazione della polizza pertinente, il rischio coperto, l’efficacia temporale, il massimale e le eventuali esclusioni, da valutare nel rispetto della disciplina inderogabile. La ricezione dell’invito a dedurre appartiene alla fase preprocessuale e non determina l’instaurazione di una causa nella quale il sanitario possa chiamare in garanzia la compagnia. La comunicazione all’assicuratore deve essere esaminata secondo gli obblighi di legge e di contratto, senza attendere automaticamente la citazione contabile.

Diversa è la funzione della copertura della struttura sanitaria: il pagamento effettuato a carico dell’assicuratore dell’Azienda incide sulla consistenza del danno indiretto, che deve essere individuato nelle somme effettivamente rimaste a carico dell’amministrazione, comprese franchigie e quote non indennizzate. La polizza personale del medico è, invece, destinata, nei limiti della garanzia, a far fronte all’esposizione patrimoniale del professionista. L’eventuale pagamento non consente, comunque, un ristoro duplicato del medesimo pregiudizio.

Il rapporto con il giudizio civile e con la transazione

L’autonomia del giudizio contabile impone di distinguere l’efficacia del giudicato civile, quella della transazione e l’utilizzazione delle prove formate in altra sede. L’art. 9, comma 3, della legge n. 24/2017 stabilisce che la decisione pronunciata contro la struttura o l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se il sanitario non ne è stato parte. La disposizione non consente, per converso, di desumere che la partecipazione del medico determini automaticamente l’accertamento della colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.

Il comma 4 dell’art. 9 della legge n. 24/2017 prevede che in nessun caso la transazione sia opponibile al sanitario nel giudizio di rivalsa: il testo non circoscrive tale previsione alla sola ipotesi del professionista rimasto estraneo alle trattative. In sede contabile, il pagamento transattivo può costituire l’esborso da cui origina il danno indiretto, ma l’accordo non sostituisce l’accertamento della condotta, della causalità, della colpa grave o del dolo e della quota di danno imputabile al convenuto. L’importo concordato dalla struttura con il paziente non si traduce pertanto, per ciò solo, nell’importo dovuto dal medico all’amministrazione.

Il comma 7 dell’art. 9 della legge n. 24/2017 stabilisce che, nei giudizi di rivalsa e di responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio promosso dal danneggiato contro la struttura o l’assicuratore, se il sanitario ne sia stato parte. Questa previsione speciale impedisce di affermare una generale utilizzabilità delle risultanze civili senza limiti. Occorre distinguere le prove formate nel precedente giudizio, tra cui gli accertamenti peritali, dalla documentazione clinica autonomamente acquisita e valutata nel contraddittorio contabile. In ogni caso, il pubblico ministero deve offrire gli elementi necessari a sostenere la specifica contestazione di responsabilità amministrativa.

La quantificazione del danno erariale

Il danno erariale comprende il pregiudizio economicamente valutabile arrecato all’amministrazione, anche diversa da quella di appartenenza, nei casi previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994. Possono rilevare la perdita patrimoniale ed il mancato conseguimento di utilità economicamente apprezzabili, purché ne siano dimostrati l’effettività e il collegamento causale con la condotta contestata. La mera inopportunità di una scelta o il risultato sfavorevole dell’attività non sono sufficienti: occorre una violazione degli obblighi di servizio, sorretta dall’elemento soggettivo richiesto, ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il danno può essere diretto, quando incide immediatamente sul patrimonio pubblico, oppure indiretto, quando l’amministrazione risarcisce il terzo per una condotta riferibile al servizio. Nella malpractice sanitaria assume rilievo soprattutto questa seconda ipotesi, ma la natura del danno deve essere individuata in relazione alla specifica pretesa e non può essere presunta dalla sola qualità professionale del convenuto.

Il danno indiretto diviene attuale con l’effettivo esborso sostenuto dall’Azienda. La somma da considerare ai fini del giudizio contabile deve essere depurata degli importi effettivamente rimasti a carico dell’assicuratore e delle utilità che, secondo le regole applicabili, riducano il pregiudizio. Non è necessario, in termini generali, attendere il passaggio in giudicato della sentenza civile: può rilevare il pagamento eseguito in forza di un titolo non definitivo o di una transazione. L’accertamento deve riguardare quanto sia realmente uscito dal patrimonio pubblico e quanto sia causalmente imputabile al sanitario.

La prescrizione quinquennale dell’azione contabile per danno indiretto decorre ordinariamente dall’effettivo esborso, secondo le regole relative al pagamento pubblico, non dal giudicato civile né dalla sua conoscenza da parte dell’Azienda. In materia sanitaria, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con provvedimento del 16 giugno 2026, n. 232, ai punti 5.3 e 5.4, ha ribadito il riferimento al pagamento. L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato nel 2026, precisa, inoltre, che la decorrenza prescinde dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti abbiano conosciuto il danno; resta la disciplina speciale dell’occultamento doloso, realizzato mediante condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione, per il quale il termine decorre dalla scoperta.

L’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017 stabilisce, per singolo evento ed in caso di colpa grave, un limite alla condanna per responsabilità amministrativa ed alla surrogazione assicurativa pari al triplo del maggiore valore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causativa dell’evento oppure nell’anno immediatamente precedente o successivo. La formulazione è quella risultante dalla correzione introdotta dalla legge n. 3/2018. Il limite non riguarda il dolo. Per la rivalsa della struttura privata e la surrogazione del suo assicuratore, il comma 6 prevede un distinto limite riferito al reddito professionale, con l’eccezione relativa ai professionisti indicati dall’art. 10, comma 2.

La legge n. 1/2026 ha introdotto nell’art. 1 della legge n. 20/1994 il comma 1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la norma impone l’esercizio del potere riduttivo entro due limiti concorrenti: il 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, il doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero il doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio cui si riferisce il pregiudizio. Il rispetto del solo limite percentuale non esaurisce, pertanto, la verifica richiesta dalla disposizione.

Il coordinamento di questa disciplina generale sopravvenuta con il tetto speciale sanitario non ha ricevuto una soluzione giurisprudenziale univoca. La questione riguarda la persistente specialità dell’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017 e la possibilità di applicare al sanitario le nuove limitazioni generali, anche tenendo conto della disciplina transitoria; non è, dunque, corretto, allo stato, presentare il limite della legge Gelli-Bianco come senz’altro sostituito, in ogni fattispecie, dal nuovo doppio tetto ex legge 1/2026.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, con provvedimento del 13 aprile 2026, n. 64, ha applicato il nuovo limite dell’art. 1, comma 1-octies, sostenendone la prevalenza sul più elevato tetto sanitario attraverso una lettura orientata al principio di ragionevolezza. La vicenda, tuttavia, riguardava una condotta del 2008, anteriore alla legge n. 24/2017. La successiva sentenza, della stessa Sezione, del 21 aprile 2026, n. 70, relativa a una condotta del gennaio 2020, ha valorizzato, di contro, la natura speciale ed unitaria della disciplina Gelli-Bianco, ritenendone persistente l’applicazione, anche dopo la riforma generale. Le due decisioni esprimono differenti impostazioni interpretative, la cui portata deve essere letta anche alla luce della diversa collocazione temporale dei fatti.

La quantificazione richiede, in ogni caso, passaggi distinti. Devono essere prima accertati il danno effettivo ed il contributo causale imputabile al sanitario, considerando le eventuali responsabilità organizzative, ed occorre, successivamente, individuare il regime dei limiti e del potere riduttivo applicabile alla fattispecie. In particolare, nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017 e dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, come novellato, assumono specifico rilievo le situazioni di particolare difficoltà, anche organizzativa, nelle quali il professionista abbia operato e l’eventuale concorso dell’amministrazione nella produzione del danno. Il giudice deve, pertanto, operare verifiche concrete, non essendo normativamente consentito né l’addebito integrale ed automatico dell’esborso al medico, né l’affermazione di una quota invariabilmente ed apoditticamente destinata a restare a carico dell’Ente.

Conclusioni

La tutela delle risorse pubbliche in ambito sanitario richiede che l’azione contabile resti fondata su un danno effettivo e su una responsabilità personale rigorosamente accertata. La considerazione delle condizioni organizzative non attenua il dovere di verificare l’errore professionale, ma consente di individuare quanto sia realmente imputabile al singolo sanitario. La riforma del 2026 rende particolarmente delicato il coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale, sia per la colpa grave sia per i limiti dell’addebito. Il ruolo dell’assicurazione va ricostruito nello stesso quadro, distinguendo l’obbligo sanitario già vigente dalla futura applicazione del nuovo litisconsorzio necessario. La ricognizione del regime temporale, il rispetto delle garanzie difensive e l’autonomia dell’accertamento contabile rimangono, quindi, condizioni essenziali per la corretta applicazione delle norme.

Riferimenti

Dottrina

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Normativa e giurisprudenza richiamate

Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 9. Rivalsa e responsabilità amministrativa del sanitario.

Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 10. Obblighi assicurativi della struttura e del professionista.

Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 11. Correzione dei limiti dell’art. 9 e termine di quarantacinque giorni dell’art. 13.

Legge 7 gennaio 2026, n. 1, artt. 1 e 6. Riforma della responsabilità amministrativa e disciplina transitoria.

D.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 1, comma 19-quinquies, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Differimento al 1° gennaio 2027 del nuovo art. 1, comma 4-bis, della legge n. 20/1994.

D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Codice della giustizia contabile, con successive modificazioni.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Puglia, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 11. Questione di legittimità costituzionale sulla definizione di colpa grave; registro ordinanze della Corte costituzionale n. 74/2026.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 13 aprile 2026, n. 64. Applicazione dei nuovi limiti dell’addebito in una vicenda sanitaria relativa a fatti del 2008.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 21 aprile 2026, n. 70. Specialità della disciplina Gelli-Bianco e rapporto con la riforma generale del 2026.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, 16 giugno 2026, n. 232. Decorrenza della prescrizione del danno indiretto dal pagamento, punti 5.3 e 5.4.

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