Rinnovazione della confisca di prevenzione, statuto convenzionale della misura e termine

30 Settembre 2026

La pronuncia in commento ruota attorno a un duplice interrogativo: se l'inefficacia della confisca per mancato rispetto del termine ex art. 27, comma 6, precluda la rinnovazione, e se la reiterazione sia compatibile con le garanzie del giusto processo (art. 6 CEDU), col diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU) e con la disciplina eurounitaria su congelamento e confisca.

Massima

L'inefficacia della confisca di prevenzione per decorso del termine perentorio ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 non impedisce la rinnovazione del provvedimento ablativo: il termine ha natura endoprocessuale e il vizio è meramente formale, privo di effetti preclusivi sostanziali, restando impregiudicati i presupposti della pericolosità del proposto e del giudizio di sproporzione.

Il caso

Nel 2022 la Corte d'appello di Palermo confermava la confisca disposta nei confronti del proposto. Nel 2023 la Cassazione annullava senza rinvio il decreto per decorso del termine perentorio per il deposito della decisione d'appello, con inefficacia della misura. Instaurato un nuovo procedimento, nel 2024 il Tribunale di Palermo applicava nuovamente, in parte, la confisca; la Corte d'Appello, con decreto del 24 giugno 2025, confermava il provvedimento, rigettando l'eccezione di preclusione e dichiarando manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per prevalenza degli interessi pubblicistici sulla ragionevole durata.

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione censurando l'interpretazione dell'art. 27, comma 6, e deducendo, quale motivo assorbente, l'illegittimità della rinnovazione dopo l'inefficacia della prima confisca; in subordine sollecitavano questione di costituzionalità e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU.

La questione

La pronuncia in commento ruota attorno a un duplice interrogativo: se l'inefficacia della confisca per mancato rispetto del termine ex art. 27, comma 6, precluda la rinnovazione, e se la reiterazione sia compatibile con le garanzie del giusto processo (art. 6 CEDU), col diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU) e con la disciplina eurounitaria su congelamento e confisca.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione conferma un principio risalente: il termine dell'art. 27, comma 6, replica per l'appello quello del primo grado, e la relativa inefficacia ha natura endoprocessuale. La caducazione non intacca i presupposti sostanziali — pericolosità e sproporzione — consentendo la rinnovazione in un nuovo procedimento. Precedente di riferimento resta Sezione Unite Madonia (n. 36/2001), che affermò lo stesso principio per l'analogo termine dell'abrogato art. 2-ter l. n. 575/1965: la misura, priva della stabilità del giudicato, è reiterabile sulla base di una nuova valutazione fattuale, a maggior ragione se l'annullamento precedente è per vizio meramente formale. Richiamato un filone uniforme di pronunce successive, la Corte, non ravvisando contrasti attuali o prospettabili, ritiene superflua la rimessione alle Sezioni Unite, pure sollecitata dal Procuratore Generale.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorrenti sostenevano che la reiterabilità della confisca dopo l'inefficacia violasse la ragionevole durata (art. 111 Cost.) e, in via derivata, gli artt. 41-42 Cost. e 6 e 1 Prot. 1 CEDU. La Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata, su più piani concorrenti: il vulnus alla ragionevole durata non discende necessariamente dalla norma ma da un'eventuale disfunzione contingente, sicché difetta la rilevanza; l'ordinamento appresta già un rimedio specifico, il meccanismo indennitario della legge Pinto (l. 89/2001), esperibile anche in corso di causa una volta spirato il termine (Corte cost. n. 88/2018), che rende non necessitato l'incidente; le censure su proprietà e iniziativa economica sono solo derivate da quella sull'art. 111 Cost., e cadono con essa. Infine, quanto alla proprietà, la Corte richiama Corte cost. n. 24/2019, che esclude la natura sanzionatoria della confisca, qualificandola come conseguenza ripristinatoria dell'illecita acquisizione: l'acquisto in violazione di legge produce un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà, sicché un acquisto contra legem non è mai opponibile allo Stato e non vi è un diritto pienamente costituito la cui compressione sia irragionevole.

La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

I difensori chiedevano, in subordine, il rinvio ex art. 267 TFUE per verificare la compatibilità dell'art. 27, comma 6, con l'art. 8, § 5, della direttiva 2014/42/UE, che impone la restituzione immediata dei beni congelati ma non confiscati. La Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile per due ragioni concorrenti. Anzitutto, il rinvio serve a verificare la compatibilità di norme, atti o prassi nazionali col diritto UE in una controversia effettiva e attuale, non a ottenere pareri su questioni generali o ipotetiche: se la normativa interna è già rispettosa dei diritti fondamentali, quali risultanti dalla giurisprudenza di Strasburgo e recepiti nel Trattato UE, il giudice non è tenuto al rinvio per la sola istanza di parte. In secondo luogo, nel merito, la direttiva 2014/42/UE — recepita col d.lgs. 202/2016 — armonizza congelamento e confisca dei beni connessi a un reato accertato in sede penale, mentre la confisca di prevenzione è istituto diverso: non sanzionatorio ma ripristinatorio e preventivo, fondato sulla pericolosità sociale. Richiamati propri precedenti, la Cassazione ribadisce che la confisca ex art. 3-quinquies l. n. 575/1965 non contrasta con la direttiva, che introduce solo una disciplina minima, lasciando agli Stati membri facoltà di prevedere strumenti più incisivi contro la criminalità organizzata. Mancando rilevanza/attualità della questione unionale e pertinenza della fonte invocata, la Corte ha concluso per l'inammissibilità del rinvio.

Osservazioni

La sentenza si colloca nel solco di un orientamento consolidato, che risale a Sezioni Unite Madonia (2001) e ne conferma la tenuta nel mutato quadro del codice antimafia. La soluzione è coerente sul piano sistematico: se la misura patrimoniale è priva della stabilità del giudicato in senso stretto, la caducazione per vizio squisitamente processuale - che nulla dice sulla persistenza di pericolosità e sproporzione - non può precludere in modo assoluto una nuova iniziativa sugli stessi fatti. La pronuncia distingue nettamente, richiamando Sezioni Unite Fiorentino (2022), il piano della revoca per difetto originario dei presupposti (art. 28 d.lgs. n. 159/2011) da quello, diverso, delle patologie endoprocedimentali come il mancato rispetto del termine, estranee al merito dell'accertamento e alla stabilità decisoria.

Restano profili di riflessione. Quanto alla CEDU: se Garofalo c. Italia (2025) conferma la natura non punitiva della confisca, sottraendola alle garanzie dell'art. 7 CEDU e al ne bis in idem, resta sullo sfondo l'insegnamento più esigente, sulla qualità della base legale, di De Tommaso c. Italia (Grande Camera, 2017), che richiedeva per le misure di prevenzione previsioni precise e prevedibili. La rinnovabilità indefinita della procedura, senza limite esplicito al numero di reiterazioni, potrebbe esporre in astratto il sistema a un residuo dubbio di compatibilità, specie in caso di reiterazione prolungata: profilo che la sentenza non affronta sotto l'angolo della prevedibilità.

Quanto al rimedio Pinto: esso ristora ex post il pregiudizio da irragionevole durata, ma non incide sull'incertezza in cui versano, medio tempore, beni e patrimonio del proposto, né restituisce la disponibilità dei cespiti nelle more della nuova procedura.

In sintesi, la pronuncia si segnala per la compiutezza argomentativa e per lo sforzo di ricondurre a sistema i piani costituzionale, convenzionale ed eurounitario sollecitati dai ricorrenti, confermando la resilienza del modello della confisca di prevenzione. Resta l'esigenza che la reiterabilità della misura non si traduca in una neutralizzazione di fatto delle garanzie procedimentali poste a tutela della ragionevole durata, il cui rispetto è la migliore garanzia di legittimazione sistemica dell'intero modello.

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