Rinuncia agli atti e rinuncia all’azione

Lorenzo Balestra
30 Settembre 2026

Con il presente contributo si intende analizzare, nella pratica forense, la differenza fra rinuncia agli atti e rinuncia all’azione, istituti teoricamente ben distinti e definiti ma che, nella valutazione delle forme espressive utilizzate, non sempre appaiono chiaramente distinguibili.

Inquadramento

Il non facile compito di distinguere le due fattispecie deriva, innanzitutto, dalla formulazione della rinuncia agli atti e della rinuncia all’azione, le quali non richiedono, di per sé, formule sacramentali tali da differenziare una fattispecie dall’altra.

Ma, mentre la prima viene regolamentata quanto alle forme della sua proposizione, la seconda, pur pacificamente ammessa, non viene prevista in alcun modo dal legislatore.

Diventa necessario, quindi, analizzare la reale volontà delle parti alla luce della normativa esistente e della prassi giurisprudenziale.

Per quanto riguarda la rinuncia agli atti, in primo piano vi è il disposto dell’art. 306 c.p.c., che è rubricato come “Rinuncia agli atti del giudizio”, il quale così dispone:

“[I] Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

[II] Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

[III] Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

[IV] Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.”

Gli elementi della dichiarazione di rinuncia agli atti sono i seguenti.

1. La rinuncia deve essere accettata da tutte le parti costituite (quindi, in ipotesi, non dal contumace); non importa se provenga da una sola di esse o da tutte (questo potrà avere rilevanza solo per la liquidazione delle spese).

2. Le parti che accettano devono essere solo quelle che “potrebbero aver interesse alla prosecuzione”; poniamo il caso in cui venga chiamata l’assicurazione quale terzo in giudizio nella sua funzione di garanzia. Quella, evidentemente, ove non abbia proposto domande riconvenzionali o autonome ma solamente il rigetto della pretesa attorea, non avrà diritto di opporsi alla rinuncia agli atti (Tribunale Monza, sentenza 26 giugno 2025, n. 1311; Tribunale Roma, sentenza 20 maggio 2026, n. 8020), salva l’eventuale rifusione delle spese di lite (Tribunale Monza sentenza 28 marzo 2025, n. 641 - Corte d'appello L'Aquila, sentenza 14 febbraio 2025, n. 200, dalle quali si evince il principio secondo cui il terzo ha diritto alla rifusione delle spese da parte dell'attore rinunciante, ex art. 306, comma 4, c.p.c., senza possibilità di compensazione da parte del giudice, salvo il caso di chiamata “abusiva” da parte del convenuto caratterizzante il cosiddetto eccesso di difesa).

3. L’accettazione (ma si deve ritenere anche la rinuncia pur se non è espressamente indicato dalla norma) non deve contenere “riserve o condizioni”; cioè deve essere pura e semplice.

4. La rinuncia e l’accettazione della rinuncia devono essere espresse dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, cioè muniti di procura speciale che li facoltizzi a rinunciare e ad accettare.

5. La rinuncia e la sua accettazione, se fatte in udienza e in quella sede verbalizzate, completano la fattispecie e la rendono efficacie, al contrario, se fatte fuori udienza devono essere formulate per iscritto “atti sottoscritti” e devono essere “scambiate” fra le parti per mezzo di formale notificazione (“notificati alle altre parti”); ciò vuole dire che il rinunciante dovrà notificare alle altre parti la propria rinuncia e le altre parti dovranno notificare al rinunciante la loro accettazione (anche nel caso in cui la rinuncia sia fatta da tutte le parti costituite e che abbiano un interesse alla eventuale prosecuzione del giudizio salvo che risulti da atto contestuale sottoscritto da tutte le parti quale rinuncia ed accettazione dell’altrui rinuncia). È evidente, anche se l’articolo non ne parla, che ove fatte fuori udienza, rinuncia ed accettazione notificate dovranno essere depositate nella cancelleria affinché il giudice, verificata la regolarità della procedura, dichiari l’estinzione del processo e si pronunci sulle spese (tenendo conto anche di un’eventuale volontà delle parti che, ad esempio, decidano di compensarle).

6. Quanto al contumace si ritiene che la rinuncia, come accennato al punto 1, non debba essere da questi accettata, non essendo parte costituita, e nemmeno notificata (Cass. civ. n. 3905/1995; Cass. civ. n. 34875/2024), non rientrando nella previsione di cui all’art. 292 c.p.c. che disciplina in modo tassativo gli atti da notificare al contumace. Quanto alle spese si ritiene che se il convenuto sia rimasto contumace e non si sia mai costituito, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non dovrà statuire sulle spese processuali, infatti, l’art. 306, comma 4, c.p.c., pone le spese a carico del rinunciante solo quando la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia; in mancanza di costituzione, nessuna statuizione sulle spese sarà, quindi, dovuta (Cass. civ.  n. 30160/2025).

Quanto alla rinuncia all’azione (o alla domanda), come accennato, questa non viene regolamentata dal legislatore; può essere utile prendere le mosse, quindi, da una giurisprudenza di merito, fra le altre, che delinea con chiarezza la differenza fra le due fattispecie: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.” (Tribunale di Frosinone, C – sentenza n. 50 del 10 gennaio 2023).

Già possiamo, a questo punto, delineare una prima differenziazione dei due istituti. Mentre la rinuncia agli atti si sostanzia in una rinuncia, per così dire, “processuale”, la rinuncia all’azione (o alla domanda, che dir si voglia) consiste in una vera e propria rinuncia al diritto fatto valere in giudizio.

La differenza appare subito evidente: se rinuncio a quella determinata azione voglio solamente che si estingua quel determinato procedimento ma non intendo rinunciare al mio diritto.

I motivi possono essere i più vari, non ultimo quello di regolamentare diversamente e di comune accordo i rapporti tra le parti al di fuori del processo. E, comunque, non mi sarà preclusa la possibilità di intentare un nuovo giudizio sempre col medesimo oggetto. Infatti, la pronuncia che dichiara l’estinzione del processo è pronuncia di rito e non comporta alcun giudicato sulla materia del contendere.

Al contrario, se rinuncio alla domanda, in sostanza sto rinunciando al diritto fatto valere, pertanto, non potrò, in futuro, fare valere il diritto al quale ho, sostanzialmente, rinunciato.

Per tali motivi si comprende anche perché, mentre la rinuncia agli atti pretende il consenso di tutte le parti processuali costituite che vi hanno interesse, la rinuncia all’azione e, quindi, al diritto fatto valere dall’attore, non richiede alcuna accettazione da parte degli altri soggetti processuali coinvolti e non richiede forme prestabilite e rigorose (come riporta la sentenza sopra indicata “rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose”; vedi, però, infra, sulla necessità di una procura speciale anche per tale ipotesi ove la procura ad litem già non contempli tale facoltà in capo al difensore).

Ambito di applicazione

L’applicazione di queste fattispecie si riferisce, come è facile comprendere, al rito civile. Non che non si possa rinunciare all’azione in sede penale, ma questa percorrerà altre strade anche in relazione alla natura del reato contestato ove sia o meno perseguibile ad impulso di parte o di ufficio, ma di questa materia non ci occuperemo in questa sede.

Ricapitolando quanto già sommariamente esposto al paragrafo che precede, possiamo affermare, quindi, che la distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente rilevanti del diritto processuale civile, caratterizzata da profonde differenze sotto il profilo della natura giuridica, degli effetti processuali e delle conseguenze sostanziali che ciascun istituto produce nel rapporto tra le parti.

La rinuncia agli atti del giudizio, come già accennato, trova la sua disciplina nell'art. 306 del c.p.c., che la configura come una dichiarazione espressa mediante la quale la parte manifesta la volontà di porre fine al processo senza giungere a una decisione di merito: costituisce una dichiarazione espressa della parte, in persona ovvero del suo procuratore speciale, di voler rinunciare al giudizio e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito.

I suoi effetti sono diversi a seconda della fase processuale nella quale avvenga, come è chiaramente esposto, in motivazione, da Corte d'appello di Salerno nella sentenza n. 78 del 13 febbraio 2025, la quale, sul presupposto dell’applicabilità anche in sede di gravame della relativa disciplina per il richiamo dell’art. 359 c.p.c., così si esprime: “In particolare, quanto alla rinuncia agli atti del giudizio, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell’appello e, cioè, all’atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell’estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; tale risultato comporterà anche l’impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l’opponibilità del giudicato.

Quanto alla rinuncia all’azione, essa in appello tenderà all’effetto di evitare un giudicato favorevole; tale risultato comporterà l’impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio.
A ben vedere, viene dunque perseguito un fine del tutto diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata, determinandone il passaggio in giudicato”.

La rinuncia all'azione, invece, pur non trovando una disciplina espressa nel codice di rito, è ammessa sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione quale espressione dell'autonomia negoziale privata ed ancor più per la disponibilità del diritto sostanziale azionato.

Come precisato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 1391 del 18 febbraio 2025: “Trattasi di fattispecie non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass. civ. n. 1573/1974: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”), che comporta una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 7 febbraio 2022, n. 77).

La rinuncia all'azione, dunque, produce l’effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte, giacché estingue, oltre che il processo, anche l’azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (Cass. civ. 13 marzo 1999 n. 2268).

La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Pertanto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, l’atto di rinunzia all’azione – che, come detto, può anche derivare da un comportamento tacito – è accompagnata peraltro dalla procura ad litem già depositata nella procedura di sfratto, con cui la parte ha attribuito al legale, tra l’altro, anche il potere di “fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all’azione”.

Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all’azione.
Tale pronuncia, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. civ. n. 18255/2004; conf. Cass. civ. n. 2268/1999; Cass. civ. n. 5390/2000). Alla condanna della rinunciante al pagamento delle spese processuali si perverrebbe del resto anche facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo questa sostanzialmente riconosciuto, con la rinuncia all’azione, la fondatezza delle eccezioni proposte dagli intimati.”

Dal punto di vista procedurale, dunque, le due fattispecie presentano differenze sostanziali quanto ai requisiti di efficacia.

La rinuncia agli atti del giudizio necessita dell'accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo, come stabilito dal primo comma dell'art. 306 c.p.c. e come analiticamente esposto sopra.

La rinuncia all'azione, al contrario, non richiede alcuna accettazione della controparte per produrre i propri effetti.

Come evidenziato dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 1612 del 29 aprile 2025, “La rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte perché, estinguendo l’azione stessa, ha l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione proposta dall'attore (cfr. Cass. civ. n. 2268/1999 cit.; cfr. anche App. Roma, sez. I, sent., 4 novembre 2008, secondo cui la rinuncia all’azione determina l’estinzione dell’azione stessa e
produce gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto).

Si è dunque in presenza di manifestazione di volontà che va considerata alla stregua di una rinunzia al diritto sottostante. (…) Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, infatti, la rinunzia è un negozio unilaterale e normalmente non recettizio; quindi, allorché la volontà, abdicativa del diritto si esteriorizza, anche tacitamente, diviene efficace, e perciò irrevocabile (Cass. civ. n. 6872/1997; in motivazione si legge: “La rinuncia costituisce di regola un negozio unilaterale, che è perfetto e produce effetti con la semplice esteriorizzazione in forma espressa o tacita della volontà abdicativa, senza necessità che sia diretto e portato a conoscenza di alcuno (cfr. Cass. civ. n. 4382/1974).”).

Per quanto detto la rinunzia all’azione deve reputarsi perfettamente operante; a tanto segue, in applicazione dei principi supra riportati, una pronuncia di cessazione della materia del contendere.”

In sintesi, le conseguenze giuridiche delle due fattispecie divergono radicalmente. Mentre la rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo ma non dell'azione, come chiarisce il combinato disposto degli articoli 306 e 310 del c.p.c. (e dunque la parte potrà riproporre la medesima domanda in un nuovo processo, purché non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza), al contrario, la rinuncia all'azione produce effetti definitivi e preclusivi.

Sotto il profilo degli effetti processuali immediati, come già accennato, la rinuncia agli atti comporta una pronuncia di estinzione del processo che deve essere dichiarata dal giudice quando la rinuncia e l'accettazione risultino regolari. Il giudice mantiene il potere-dovere di verificare la regolarità formale dell'atto e dell'eventuale accettazione prima di pronunciare l'estinzione.

La rinuncia all'azione determina, invece, la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia.

Particolare attenzione merita la disciplina delle spese processuali nelle due fattispecie (cui si è già accennato in principio). Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio, l'art. 306 del c.p.c. stabilisce che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, con liquidazione effettuata dal giudice istruttore mediante ordinanza non impugnabile.

Per la rinuncia all'azione la giurisprudenza ha consolidato l'orientamento secondo cui le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, avendo tale rinuncia l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (ci troviamo di fronte ad uno di quei casi di soccombenza cosiddetta virtuale). Tuttavia, come evidenziato dalla recente giurisprudenza, la particolare modalità di definizione del procedimento può giustificare la compensazione delle spese quando ricorrano specifiche circostanze che rendano equa tale soluzione.

Le questioni giuridiche

Sin qui sembrerebbe tutto, se non semplice, abbastanza chiaro, ma, in verità, non è così.

Non è così in quanto, se è vero che la rinuncia agli atti è regolamentata quanto alle sue forme di proposizione, non lo è nel contenuto della dichiarazione di rinuncia; allo stesso modo la rinuncia all’azione o alla domanda, non è nemmeno regolamentata dal legislatore in ambito processuale e ciò è anche comprensibile dato che si tratta di rinuncia ad un diritto sostanziale, prima ancora che processuale, le cui conseguenze si riverseranno, solo in un momento logico successivo, anche in ambito processuale.

Così, nella pratica, ci troviamo di fronte ad una casistica che deve fare i conti con il contenuto della dichiarazione per potersi decidere di quale rinuncia si tratti, se agli atti o all’azione.

Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda, quindi, l'interpretazione della volontà della parte quando la dichiarazione risulti ambigua o generica, dovendosi, a parere di chi scrive, privilegiare l'interpretazione più favorevole alla conservazione del processo quando sussistano dubbi sulla reale intenzione della parte. Pertanto, quando la dichiarazione contenga riferimenti sia agli atti che all'azione, sarà opportuno che prevalga l'interpretazione che attribuisce alla manifestazione di volontà gli effetti meno drastici, salvo che dal contesto emerga chiaramente la volontà di rinunciare definitivamente al diritto sostanziale.

La distinzione assume particolare importanza anche nella valutazione dei poteri del difensore. Infatti, a parere di chi scrive, mentre la rinuncia agli atti può rientrare nei poteri del procuratore ad litem quando la procura contenga espressa autorizzazione (purché non si risolva in una clausola di stile contenuta nella procura ad litem), la rinuncia all'azione (ove non vi sia una specifica attribuzione nella procura ad litem e sempre che non si risolva, anche qui, in una mera clausola di stile), incidendo sul diritto sostanziale, richiede generalmente una procura speciale o la manifestazione diretta di volontà della parte, data la natura abdicativa del diritto che tale atto comporta. In sostanza, si deve affermare che sia per la rinuncia agli atti (per espressa previsione di legge) che per la rinuncia all’azione, ove l’espressione di volontà non provenga direttamente dalla parte, sia sempre necessario un conferimento di poteri ad hoc, e quindi una procura speciale, poteri che potranno anche essere contenuti nella procura ad litem ma non dovranno limitarsi ad una previsione di mero stile.

In conclusione, la corretta qualificazione della volontà rinunciataria assume rilevanza decisiva per la determinazione degli effetti processuali e sostanziali dell'atto, richiedendo un'attenta valutazione delle circostanze concrete e delle modalità espressive utilizzate dalla parte, sempre nell'ottica di garantire la massima tutela dei diritti processuali e sostanziali di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto processuale.

Casistica

Come già accennato, la pratica pone all’attenzione dell’operatore del diritto delle indubbie difficoltà, ove il tenore della dichiarazione non sia univoco.

Pertanto, è bene valutare quale potrebbe essere la formula più appropriata da utilizzare nei diversi casi.

Per quanto riguarda la rinuncia agli atti del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 306 c.p.c. (che potrà anche essere congiunta, come accennato sopra ed in tal caso, se emessa fuori udienza, non servirà la reciproca notifica di rinuncia e accettazione ma solo il deposito nella cancelleria competente), la formula da utilizzare potrebbe essere la seguente:

"Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., in qualità di ... (parte processuale/procuratore speciale di ..., munito di apposita procura), con la presente dichiara di rinunciare agli atti del giudizio senza riserve o condizioni, pendente dinnanzi al .... (Tribunale/Corte) di ..., R.G. n. .../..., promosso da ... (parte attrice) nei confronti di (parte convenuta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 del c.p.c.

Luogo e data, ...

F.to. ... (parte processuale o procuratore speciale]"

Quanto all'accettazione:

"Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., in qualità di (parte processuale/procuratore speciale di ..., munito di apposita procura), con la presente accetta, senza riserve o condizioni, la rinuncia agli atti del giudizio formulata da (parte rinunciante) con dichiarazione del ..., notificata il ..., nel procedimento R.G. n. .../..., pendente dinnanzi al (Tribunale/Corte) di ..., ai sensi dell'art. 306 del c.p.c.

Luogo e data, ...

F.to. ... (parte processuale o procuratore speciale)"

Come accennato poco sopra, potrà anche essere formulata “a verbale” e, in tal caso, non saranno necessarie le prescritte notificazioni di rinuncia e accettazione.

Potrà, inoltre, contenere anche l’accordo sulle spese processuali che potrà consistere nella proposta inserita nell’atto di rinuncia, poi accettato dalle altre parti processuali oppure potrà essere frutto di accordo ove la rinuncia e la sua accettazione siano contestuali.

Quanto alla rinuncia all’azione (anche questa formulata “a verbale” o con atto separato da depositare nella cancelleria competente), potrebbe essere del seguente tenore:

"Il sottoscritto ..., nato a ... il ..., codice fiscale ..., in qualità di ... (parte processuale/procuratore speciale di ..., munito di apposita procura), con la presente dichiara di rinunciare all'azione e al diritto sostanziale fatto valere nel giudizio pendente dinnanzi al ... (Tribunale/Corte) di ..., R.G. n. .../...”

Luogo e data, ...

F.to: (parte processuale o procuratore speciale)”

La presente dichiarazione, come già detto, produce effetti immediati e non necessita di accettazione delle controparti.

Eventualmente potrà anche essere “titolata”, cioè potrà esprimere le ragioni della rinuncia:

“Tale rinuncia viene formulata riconoscendo l'infondatezza della pretesa azionata e manifestando la volontà di non voler più insistere nella medesima, con conseguente estinzione definitiva dell'azione e impossibilità di riproposizione della stessa domanda in altro processo.”

In definitiva, ciò che renderà chiara la formulazione sarà la corretta distinzione terminologica: mentre per la rinuncia agli atti si deve utilizzare la formula "rinunciare agli atti del giudizio", per la rinuncia all'azione si deve impiegare la dicitura "rinunciare all'azione" o "rinunciare al diritto sostanziale", evidenziando la diversa natura e i differenti effetti processuali delle due fattispecie.

Se utilizzando delle formule chiare si può, quindi, facilmente distinguere una fattispecie dall’altra, dobbiamo chiederci cosa succeda nel caso in cui le formule utilizzate non siano chiare ed univoche circa gli effetti della rinuncia.

Capita, infatti, nella pratica, di rinvenire formule ove una parte, ad esempio, dichiari di “non voler coltivare ulteriormente la domanda” oppure “di voler abbandonare la domanda” o, ancora, “di non voler insistere a quanto indicato nelle conclusioni”, o altre formule di contenuto equivoco.

Diventa, quindi, necessario domandarsi come si dovranno intendere tali espressioni: se come rinuncia agli atti o come rinuncia all'azione.

In questo caso, l’espressione utilizzata deve essere inquadrata attraverso i criteri interpretativi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non sia sufficiente la mera formulazione letterale per determinare la natura giuridica dell'atto, dovendo invece il giudice valutare il contenuto sostanziale della manifestazione di volontà e le circostanze concrete in cui essa si inserisce.

Come precisato dalla Cassazione civile, in motivazione, con ordinanza n. 7883 del 17 marzo 2023: “Non vi è dubbio che non sempre traspaia nitore terminologico nell'uso alternativo delle locuzioni di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda.

Se le prime tre espressioni hanno, peraltro, un significato tendenzialmente univoco - essendo la rinuncia agli atti disciplinata dal diritto positivo nell'art. 306 c.p.c., la rinuncia all'azione da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, tutte le volte che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, avendola riconosciuta come infondata e, dunque, consistendo in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali, laddove la rinuncia al diritto è atto abdicativo rispetto ad una posizione soggettiva già presente nel proprio patrimonio e non sub iudice - l'espressione rinuncia alla domanda viene a volte utilizzata nel suo significato proprio di rinuncia ad uno o più capi della domanda (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, ed a volte, invece, impropriamente intesa come sinonimo di rinuncia all'azione ad effetti abdicativi.

Ma la rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto.

Al contrario, la rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, va però riconosciuta solo quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di coltivare dovunque la domanda proposta: invero, essa presuppone, come esposto, il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, nella quale quindi la parte non intende insistere, e solo a quelle condizioni, pertanto, essa conduce all'estinzione definitiva dell'azione medesima (cfr., al riguardo, per tali concetti: Cass. civ. n. 19845/2019; Cass. civ. n. 4837/2019; Cass. civ. n. 28146/2013; Cass. civ. n. 1439/2002; Cass. civ. n. 140/20020; Cass. civ. n. 2572/1998).”

In casi simili, ove vi sia anche la presenza di una dichiarazione esplicita di abbandono delle domande nelle conclusioni, ciò fornisce, però, elementi interpretativi aggiuntivi che orientano decisamente verso una specifica qualificazione giuridica.

Per tornare agli esempi indicati, quando in un atto giudiziale si afferma di "non voler coltivare ulteriormente la domanda" (o altre simili formulazioni, sopra accennate) e contestualmente, nelle conclusioni, si abbandonino espressamente le domande nei confronti della parte e le espressioni utilizzate siano incompatibili con la volontà di voler riproporre dette domande in altra sede, sulla scorta dei principi della giurisprudenza di legittimità si può evidentemente dedurre che tale comportamento processuale debba essere interpretato come rinuncia all'azione piuttosto che come mera rinuncia agli atti del giudizio.

Il criterio distintivo fondamentale, come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7750 del 2022, risiede nella caratterizzazione delle ragioni che sottendono il comportamento di rinunzia: “Nella fattispecie, appare evidente la decisione di rinunciare alla pretesa sostanziale, atteso che le società appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse all’aggiudicazione della gara, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia causato dall’attuale congiuntura economica.” (così in motivazione).

La Cassazione civile con ordinanza n. 30378 del 25 novembre 2024 ha ulteriormente chiarito che la rinunzia all'azione presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda, con riconoscimento dell'infondatezza dell'azione e dichiarazione di non volervi insistere.

L'abbandono esplicito delle domande nelle conclusioni, senza alcuna riserva di una futura riproposizione, unitamente all’espressione della volontà di non voler insistere, a parere di chi scrive, costituiscono proprio quella manifestazione inequivoca di volontà che caratterizza la rinuncia all'azione: “Con riguardo alla possibilità di ravvisare in questa posizione processuale una rinuncia "alla domanda" o una rinuncia "all'azione" - ovvero all'intera pretesa dall'attore nei confronti del convenuto - e alla questione dell'efficacia di tale rinuncia, va ricordato che:

(a) la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato); essa si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (v. Cass. civ. n. 28146/2013 conforme a Cass. civ. n. 1439/2002; Cass. civ. n. 140/2002; Cass. civ. n. 2572/1998, e successivamente a Cass. civ. n. 4837/2019; Cass. civ. n. 13636/2024);

(b) la rinuncia "all'azione" - intesa come rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto - costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (v. da ultimo Cass. n. 13636/2024, conforme a Cass. civ. n. 19845/2019; Cass. civ. n. 4837/2019; Cass. civ. n. 28146 del 17/12/2013; Cass. civ. n. 1439/2002; Cass. civ. n. 3734/1998; Cass. n. 2572/1998).

(c) per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima; "solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto" (cfr. Cass. civ. n. 19845/2019 conforme a Cass. civ. n. 1442/1981; Cass. civ. n. 2267/1990; Cass. civ. n. 4505/2001; Cass. civ. n. 12844/2003);

Venendo al caso di specie si osserva, anzitutto, che la Corte di Appello ha errato nel ritenere rinunciata la domanda proposta dalla società in bonis per effetto della costituzione della curatela del fallimento nel giudizio riassunto dai fideiussori, in quanto in detto atto di costituzione la curatela, nell'affermare che "Lo scopo della costituzione è, perciò, limitato a contrastare eventuali domande inammissibili e ad effettuare valutazioni creditorie che dovessero emergere a seguito di rilievi di tassi usurari", non aveva espresso affatto, tantomeno inequivocamente, la volontà di rinuncia alla predetta domanda di restituzione di quanto in tesi indebitamente pagato alla banca per effetto dei illecite pattuizioni contenute nei contratti inter partes, bensì la volontà di effettuare le proprie valutazioni (effettuare valutazioni creditorie che dovessero emergere a seguito di rilievi di tassi usurari) all'esito della definizione delle posizioni creditorie quali fossero emerse in conseguenza dello sviluppo del quadro istruttorio, con una formulazione che, dunque, certamente non poteva essere considerata incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda proposta.

Peraltro anche a voler seguire l'interpretazione del comportamento processuale della parte che ne hanno dato i giudici di merito - ovvero che in siffatta costituzione si potesse ravvisare una rinuncia totale alla domanda, e quindi all'azione, come la stessa Corte d'appello afferma (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) - non avrebbe potuto comunque concludere che correttamente il giudice di primo grado aveva pronunciato il "non luogo a provvedere" sulla domanda poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, perché una siffatta rinuncia, in quanto interessante l'intera pretesa della parte, avrebbe dovuto essere formulata dal procuratore munito di apposita procura, non essendo sufficiente il potere dispositivo del difensore, sicché ai fini del vaglio della sua efficacia la Corte territoriale - e, prima, il Tribunale - avrebbe dovuto verificare se questi fosse munito di specifica autorizzazione della parte.” (così in motivazione).

La distinzione assume particolare importanza quando si consideri che, come stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 7883 del 17 marzo 2023 (sopra riportata), la rinunzia alla domanda o a suoi singoli capi costituisce mera espressione della facoltà della parte di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate, inquadrandosi nell'ambito dell'art. 183 c.p.c. (ed oggi 171-ter c.p.c.), non producendo effetti abdicativi sul diritto sostanziale.

Tuttavia, quando la dichiarazione di non voler coltivare ulteriormente la domanda si accompagni all'abbandono delle domande nelle conclusioni, senza indicare, quantomeno, riserva di avanzare le medesime pretese in altra sede, si supera la soglia della mera modifica di strategia processuale per configurare una vera e propria rinuncia all'azione.

Tale comportamento processuale evidenzia chiaramente l'intenzione di abbandonare definitivamente la pretesa sostanziale, superando la soglia della mera rinuncia agli atti o della semplice modifica delle conclusioni, per configurare una vera e propria rinuncia all'azione con effetti preclusivi.

In altri termini, quando in un atto giudiziale si afferma di non voler coltivare ulteriormente la domanda (o si utilizzano espressioni consimili) e nelle conclusioni si abbandonano espressamente le domande nei confronti della parte senza formulare alcuna riserva, tale comportamento processuale, a parere di chi scrive, deve essere qualificato come rinuncia all'azione piuttosto che come rinuncia agli atti, evidenziando la volontà di abbandonare definitivamente la pretesa sostanziale, con conseguenti effetti preclusivi per il futuro. Il giudice dovrà, quindi, dichiarare la cessazione della materia del contendere, prendendo atto della rinuncia all'azione senza necessità di accettazione della controparte, con conseguente estinzione definitiva del diritto di azione e impossibilità di riproposizione della medesima pretesa in futuro.

Qui, infatti, siamo in un caso del tutto diverso dalla semplice riformulazione delle conclusioni ai sensi del vecchio 183 o del nuovo 171-ter c.p.c. ove, per mera strategia processuale, si intenda non insistere su una parte della domanda che non si ritiene proficuo percorrere ulteriormente dato che rientra nella facoltà del difensore di modificare le domande e conclusioni precedentemente formulate e, come tale, non capace di produrre effetti abdicativi sul diritto sostanziale, ove, al contrario, la rinuncia all'azione presuppone il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa con effetto preclusivo per il futuro.

Conclusioni

La disamina della disciplina dei due istituti e della casistica che si presenta nella pratica processuale mettono in luce le difficoltà interpretative al di là della formulazione normativa (invero presente solo per la rinuncia agli atti).

Infatti, da un lato viene indicata la strada da percorrere ove si voglia rinunciare agli atti del giudizio senza, con ciò, rinunciare al diritto quesito, mentre d’altro lato, non vi è una regolamentazione della rinuncia all’azione o alla domanda o al diritto sostanziale (formule di per sé equivalenti) che portano ad una definizione tombale delle pretese attoree.

Ed è proprio sulla natura sostanziale della dichiarazione di rinuncia che l’interprete trova le maggiori difficoltà non essendo sempre piana e chiara l’interpretazione delle intenzioni di colui che vuole rinunciare ove vengano utilizzate formule equivoche.

Non sempre è chiaro se ci si trovi in presenza di un semplice “ridimensionamento” della domanda o se si voglia rinunciare al diritto sostanziale azionato, con ciò rinunciando all’azione, oppure se si voglia solamente abbandonare quello specifico giudizio senza, però, precludersi la possibilità di farlo valere, ancora, giudizialmente o anche transattivamente.

Infatti, qui si apre un ulteriore problema ove la rinuncia si configuri come rinuncia all’azione ed al diritto sostanziale; in questo caso ci si deve chiedere quale spazio potrà ancora trovare un’eventuale composizione stragiudiziale della controversia.

Ci si troverebbe, infatti, nella situazione per cui un’ipotetica transazione su quanto era oggetto di causa, poi, rinunciato sostanzialmente, non possa trovare sistemazione stragiudiziale dato che, in questo caso, si correrebbe il rischio di porre in essere un negozio affetto da nullità per mancanza di causa e, come tale, privo di efficacia.

Allora, è tanto più importante che l’operatore del diritto ponga grande attenzione nella formulazione usata per non incorrere in effetti, sia processuali che sostanziali, non voluti ed aventi impatto non solo sul diritto controverso ma anche, e ciò ha il suo peso, sulla regolamentazione delle spese di lite, per non parlare anche dei profili di responsabilità professionale ove l’agire del difensore abbia prodotto effetti non voluti dalla parte rappresentata.

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