Asilo, stop alla sospensione automatica durante la protezione temporanea
01 Ottobre 2026
La protezione temporanea e la protezione internazionale possono procedere parallelamente: il fatto che un richiedente benefici della prima non consente alle autorità nazionali di sospendere automaticamente l’esame della domanda di asilo fino alla cessazione di tale regime. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto UE della prassi adottata nei Paesi Bassi. La vicenda riguarda UB, cittadino cinese di origine uigura, arrivato nei Paesi Bassi nel marzo 2022 insieme alla moglie ucraina e al figlio. L’uomo aveva presentato domanda di asilo, ottenendo nel frattempo la protezione temporanea in qualità di familiare di una cittadina ucraina residente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Le autorità olandesi avevano tuttavia sospeso l’esame della sua domanda di protezione internazionale fino alla scadenza della protezione temporanea. All’inizio del 2024, UB aveva contestato il mancato rispetto dei termini previsti dal diritto dell’Unione per decidere sulla domanda. Dopo l’intervento del Tribunale dell’Aia, che aveva ordinato al Ministro per l’Asilo e la Migrazione di pronunciarsi, la questione è giunta dinanzi al Consiglio di Stato olandese e, quindi, alla Corte di giustizia. I giudici di Lussemburgo ricordano che la protezione temporanea è finalizzata a garantire una tutela immediata e minima agli sfollati, soprattutto quando un afflusso massiccio rischia di mettere sotto pressione i sistemi nazionali di asilo. Tale regime, tuttavia, non impedisce al beneficiario di chiedere anche la protezione internazionale. Le due procedure possono infatti svolgersi simultaneamente e autonomamente. Di conseguenza, le norme generali e i termini previsti dalle direttive UE per l’esame delle domande di protezione internazionale si applicano anche a chi beneficia già della protezione temporanea. Gli Stati membri possono prorogare i termini quando sussistano ragioni oggettive, comprese difficoltà amministrative derivanti da un elevato numero di domande presentate contemporaneamente. Ciò che il diritto UE non consente è invece una sospensione automatica e generalizzata collegata esclusivamente allo status di beneficiario della protezione temporanea. In situazioni eccezionali, qualora il numero delle domande renda oggettivamente impossibile rispettare i termini, le autorità possono adottare misure organizzative, come l’esame scaglionato delle richieste e la definizione di priorità. Spetta però al giudice nazionale verificare che l’eventuale superamento dei termini derivi effettivamente da tale impossibilità e non da una sospensione indiscriminata dell’esame delle domande. |