Spese processuali: il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi
30 Settembre 2026
In una controversia riguardante l’accertamento dei requisiti sanitari per il conseguimento della pensione di inabilità, veniva contestata in cassazione la sentenza del tribunale che aveva liquidato le spese secondo i parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificate dal D.M. n. 147/2022, applicando la riduzione del 50 per cento prevista dall’art. 4 del D.M. n. 55 cit., nonché la riduzione di un’ulteriore metà ai sensi dell’art. 4 della legge n. 794/1942, trattandosi di causa di particolare semplicità. La Corte di cassazione ha ribadito, in continuità con l’indirizzo interpretativo fatto proprio da precedenti arresti (da ultimo cfr. Cass. civ. n. 19049/2025, nonché Cass. civ. nn. 24993 del 2023, 10438 del 2023, 9815 del 2023 e 30154 del 2024) che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Per quanto qui rileva, è stato inoltre chiarito che l’impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, introdotta dal D.M. n. 37/2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell’autorità statale; b) resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell’inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale. Resta inteso che la c.d. inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale – che trova oggi conferma nella soppressione all’interno del D.M. n. n. 55/2014, ad opera del D.M. n. 147/2022, delle parole “di regola” – rimane ferma per il caso di assenza di pattuizioni ovvero – come nel caso di specie – di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente, restando impregiudicata la possibilità per le parti di concludere accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie. |