Procedimento di sostituzione della misura cautelare e silenzio della persona offesa

02 Ottobre 2026

La decisione affronta una questione di particolare rilievo nel sistema delle cautele personali: quale valore possa attribuirsi, ai fini della sostituzione della misura, alla mancata presentazione di osservazioni da parte della persona offesa che sia stata informata dell’istanza dell’indagato o imputato?

Massima

In tema di sostituzione della misura cautelare personale, la valutazione del pericolo concreto e attuale di reiterazione, specialmente in presenza di reati abituali e di condizioni di vulnerabilità della vittima, spetta al giudice e deve fondarsi sulla durata e intensità della condotta, sulla personalità dell’indagato o imputato e sugli altri elementi circostanziali rilevanti. Ne consegue che la mancata opposizione o il silenzio della persona offesa, previamente informata della richiesta di sostituzione, non costituiscono indice della cessazione del pericolo o del timore per la sua incolumità: l’interlocuzione processuale è una facoltà e il mancato intervento della persona offesa non determina alcuna conseguenza sulle valutazioni del giudice in punto di sostituzione o revoca della misura.

Il caso

Il ricorrente, condannato all’esito di giudizio abbreviato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso un’abitazione di una cugina. Il Tribunale aveva respinto la richiesta e il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 22 aprile 2026, aveva rigettato l’appello cautelare. 

Con l’unico motivo di ricorso era stata denunciata la violazione di legge in relazione alla permanenza delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva, da un lato, che il tempo trascorso in custodia avrebbe attenuato il pericolo di reiterazione e, dall’altro, che la persona offesa, dopo aver ricevuto la notificazione della richiesta di sostituzione della misura, non aveva presentato osservazioni. Tale mancata interlocuzione veniva prospettata come elemento idoneo a dimostrare l’assenza di una situazione di concreto e persistente timore per l’incolumità della vittima e, in sostanza, una sorta di “non opposizione” alla richiesta di sostituzione della misura. 

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le censure contro la motivazione dell’ordinanza impugnata e, soprattutto, manifestamente infondato l’assunto secondo cui il silenzio della persona offesa potesse incidere, in senso favorevole al ricorrente, sulla verifica del pericolo di reiterazione e sulla sua persistenza. 

La questione

La decisione affronta una questione di particolare rilievo nel sistema delle cautele personali: quale valore possa attribuirsi, ai fini della sostituzione della misura, alla mancata presentazione di osservazioni da parte della persona offesa che sia stata informata dell’istanza dell’indagato o imputato? 

Il problema non concerne soltanto la portata formale dell’interlocuzione prevista a tutela della vittima. Esso investe il rapporto tra la partecipazione processuale della persona offesa e il dovere giudiziale di verificare l’attualità delle esigenze cautelari. In altri termini, occorre stabilire se il silenzio della vittima possa fungere da fatto sintomatico dell’affievolimento del pericolo di reiterazione del reato oppure se esso resti un dato processualmente neutro, non utilizzabile per colmare la mancanza di elementi positivi dimostrativi del mutamento della situazione cautelare. 

La pronuncia risolve la questione nel secondo senso. La persona offesa deve essere posta in condizione di interloquire, ma non è tenuta a farlo; l’assenza di interlocuzioni non può quindi essere letta come acquiescenza alla sostituzione, come dichiarazione implicita di “sicurezza” o come venir meno della vulnerabilità ovvero di ritenere implicitamente che non vi sia più un rischio per la propria incolumità. Ed è questa la portata innovativa della decisione in commento. 

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione, nella decisione in commento, muove dal principio secondo cui il mero decorso del tempo e la regolare osservanza delle prescrizioni non determinano automaticamente l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari. Occorrono ulteriori elementi dotati di sicura valenza sintomatica, capaci di dimostrare un effettivo mutamento della situazione apprezzata all’inizio del “trattamento” cautelare. Cass. pen., sez. III, sent., 15 settembre 2015, n. 43113, Rv. 265652 – 01, ha, infatti, affermato che in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Nella specie, relativa all'applicazione degli arresti domiciliari per il delitto di violenza sessuale di gruppo, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzando la gravità del fatto indicativa di pervicacia nel delinquere e di assoluto spregio della dignità umana).

Nel caso esaminato, la motivazione del Tribunale era stata ritenuta adeguata perché ancorata a dati obiettivi: la gravità del reato, la persistenza e la durata della condotta, nonché la perdurante attualità del rischio di reiterazione. La diminuzione della pena conseguente al rito abbreviato non valeva, di per sé, a modificare il giudizio cautelare. Allo stesso modo, la mera intenzione di intraprendere in futuro un percorso di recupero per soggetti maltrattanti non costituiva un elemento già consolidato e verificabile, ma restava una prospettiva futura affidata alla volontà dell’imputato.

Il passaggio di maggiore interesse è dedicato, come già anticipato, alla posizione della persona offesa. La Suprema Corte osserva che l’individuazione delle esigenze cautelari e del concreto e attuale pericolo di reiterazione spetta esclusivamente al giudice. La relativa valutazione deve essere costruita sulla base degli elementi circostanziali che vengono sottoposti al suo esame: durata e intensità della condotta illecita, personalità dell’autore e, in presenza di reati abituali come i maltrattamenti in famiglia, la pervicacia della condotta.

La prospettiva difensiva contenuta nel ricorso viene pertanto rovesciata. Non è la vittima a dover confermare, con una specifica opposizione, la permanenza del pericolo. È il giudice che deve ponderare il complesso degli elementi disponibili, attribuendo particolare rilievo alle condizioni di vulnerabilità della persona offesa. Il silenzio della vittima non aggiunge né sottrae contenuto alla verifica, perché può dipendere da molteplici ragioni e, soprattutto, perché la legge le riconosce una possibilità di intervento, non un dovere di reazione o un obbligo di interloquire.

La notificazione della richiesta di sostituzione della misura, come avvenuto nel caso di specie, assicura alla persona offesa uno spazio di partecipazione procedimentale e le consente di rappresentare circostanze rilevanti per la propria protezione. Tuttavia, la garanzia partecipativa perderebbe la sua funzione se il mancato esercizio fosse automaticamente interpretato contro la vittima e a “favore” dell’indagato o imputato. La Corte di cassazione precisa, con la decisione in commento, che l’interlocuzione è una mera facoltà e che il silenzio non può essere inteso come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o di timore per l’incolumità.

Il principio affermato impedisce altresì che la misura di protezione venga, di fatto, convertita in un obbligo informativo gravante sulla persona offesa. Una simile lettura sposterebbe sulla vittima la responsabilità di mantenere il “livello” cautelare, mentre la selezione della misura più adeguata e proporzionata appartiene esclusivamente al giudice, sulla base degli atti e degli elementi concretamente valutabili.

Osservazioni

La sentenza in commento valorizza la peculiarità dei reati abituali, nei quali il rischio cautelare non si esaurisce nel singolo episodio, ma si collega alla continuità e alla pervicacia di una condotta sviluppatasi nel tempo. In tale contesto, la vulnerabilità della vittima costituisce un dato che impone una ponderazione più rigorosa e non può essere neutralizzato dall’assenza di una formale opposizione.

Come noto l’art. 299, comma 3, c.p.p., prevede che “Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede . Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. Il comma 4 bis prevede, poi, che “Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”.

Le Sezioni Unitedella Cassazione, con sentenza n. 17156 del 30 settembre 2021, Rv. 283042 – 01, ha affermato che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. In questa decisione è stato, in particolare, stabilito che “In detta ottica l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare coercitiva - ex art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., ovvero del precedente comma 3 - deve essere sempre notificata alla persona offesa, spettando all'indagato/imputato instaurare, a pena di inammissibilità dell'istanza, il contraddittorio con essa, a prescindere dalla sua attiva partecipazione al processo e, in particolare, dall'intervenuta nomina di un difensore ovvero dall'elezione o dichiarazione di domicilio, non potendo da ciò desumersi un suo disinteresse all'evoluzione del procedimento e alla conoscenza della vicenda cautelare dell'istante (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377, Rv. 280999; Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2020, n. 4485; Cass. pen., sez. III, 21 luglio 2020, n. 31191, Rv. 280363; Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2020, n. 4877, Rv. 280613; Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2017, n. 8691; Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 18565, Rv. 267292; Cass. pen., sez. II, 1 aprile 2016, n. 19704, Rv. 267295).”. Si tratta di una misura innovativa funzionale alla partecipazione della persona offesa al procedimento cautelare, alla stessa riconoscendo il diritto a una interlocuzione cartolare sulla permanenza o meno dei presupposti della misura cautelare, prima della decisione del giudice sull'istanza volta alla sua modifica. Una volta che la persona offesa sia messa nella condizioni di interloquire nessuna conseguenza può derivarsi, sotto il profilo della attenuazione delle esigenze cautelari, dal suo silenzio. Il legislatore, del resto, non prevede alcun “valore” o significato dal silenzio e, quindi, non può ritenersi, come affermato dal ricorrente, che la mancata opposizione costituisca elemento che elimini o attenui il pericolo di reiterazione del reato.

La soluzione è, quindi, coerente con la struttura del giudizio cautelare e del dato (letterale) della norma. L’attualità del pericolo non richiede la prova di un’imminente e specifica aggressione, ma una valutazione concreta della probabilità di reiterazione desunta da elementi precisi ed individualizzati. Nei maltrattamenti, la durata della condotta, la sua intensità e le caratteristiche relazionali assumono una capacità dimostrativa che il semplice silenzio processuale della persona offesa non è idoneo a contraddire.

La notificazione alla persona offesa non è priva di effetti: realizza il presupposto affinché la vittima possa conoscere l’istanza e far pervenire, eventualmente, nuovi elementi di valutazione al giudice. Da ciò non deriva, però, che la tutela cautelare divenga “disponibile” dalla persona offesa o che l’assenza di osservazioni equivalga a consenso alla sostituzione o revoca della misura cautelare.

L’affermazione della decisione in commento secondo cui il silenzio è neutro mira ad evitare delle conseguenze che il legislatore non vuole, così come emerge chiaramente dalle disposizioni succitate. La prima sarebbe quello di ritenere decisiva l’opposizione della vittima, trasformandola in titolare di un potere di “veto” sulla modifica della misura o della sua revoca. La seconda, speculare, consisterebbe nel considerare la mancata opposizione come elemento liberatorio per l’imputato. In entrambi i casi verrebbe alterata la natura giurisdizionale della decisione cautelare e qualsiasi decisione sarebbe rimessa al “diritto potestativo” della vittima. E ciò striderebbe con la norma che afferma espressamente che il “giudice decide”.

La pronuncia ribadisce che il giudice non può sostituire l’analisi dei presupposti per il mantenimento o la sostituzione della misura cautelare con una lettura presuntiva del comportamento processuale della persona offesa. L’onere motivazionale riguarda la concretezza e l’attualità del pericolo, l’idoneità della misura proposta e l’eventuale esistenza di fatti sopravvenuti e nuovi capaci di modificare il quadro originario.

Ne deriva un criterio operativo chiaro: la richiesta di sostituzione deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della misura e indicare circostanze nuove, oggettive e verificabili. Il tempo trascorso, la buona condotta o la prospettazione di un futuro percorso trattamentale possono entrare nella valutazione, ma non sono di per sé bastevoli. Tanto meno può esserlo l’assenza di osservazioni della vittima ovvero la sua mancata opposizione.

La sentenza in commento consente di distinguere tre piani. Il consenso presuppone una manifestazione positiva di volontà; l’acquiescenza implica un significato giuridico attribuito dalla legge a un comportamento incompatibile con la contestazione; la mera inattività, invece, è soltanto il mancato esercizio di una facoltà. Nel procedimento cautelare non vi è base per sovrapporre tali categorie.

L’assenza di osservazioni non contiene una dichiarazione sulla sicurezza futura della persona offesa e non offre una valutazione tecnica del rischio di reiterazione. Essa non può pertanto essere utilizzata per inferire la cessazione del timore, né per trasferire alla vittima le conseguenze di una decisione che resta affidata alla responsabilità del giudice. In altre parole, dal silenzio della persona offesa non può inferirsi un comportamento legalmente significativo che, come detto, non sussiste.

Sul piano applicativo, il principio orienta sia la difesa sia il giudice. La difesa che chieda la sostituzione non può limitarsi a richiamare la mancata opposizione della persona offesa, ma deve allegare effettivi indici di mutamento del quadro cautelare (la resipiscenza dell’indagato ovvero dell’imputato, il risarcimento del danno, ecc.) e dimostrare l’idoneità della misura meno afflittiva a contenere il rischio. Il giudice, a sua volta, deve evitare automatismi e motivare sulla base di dati “individualizzati”, dando conto delle caratteristiche del reato, della personalità dell’autore, della posizione della vittima e delle concrete modalità esecutive della misura alternativa proposta.

La decisione del giudice in fase di sostituzione della misura non priva di rilievo le eventuali osservazioni della persona offesa: quando sono presentate, esse possono veicolare fatti e circostanze da sottoporre alla valutazione giudiziale. Deve escludersi, in conclusione, che dalla loro assenza possa trarsi una conseguenza sfavorevole alla protezione della vittima o che si possa considerare una sorta di “lasciapassare” per l’imputato o l’indagato. È questa la linea di equilibrio voluta dal legislatore e che è finalizzata bilanciare la partecipazione della persona offesa, meramente eventuale, con l’autonomia del giudice della cautela.

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