Imputato giudicato in assenza, difensore di fiducia e termini per impugnare
05 Ottobre 2026
Massima Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui consente anche al difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza di disporre di ulteriori quindici giorni, rispetto ai termini indicati nel primo comma dell’art. 585 c.p.p., per proporre impugnazione. Il caso La seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, investita dell’appello avverso una sentenza del Tribunale di Cassino, sollevava questione di legittimità costituzionale ritenendo che il comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. - norma che concede ulteriori quindici giorni di tempo, rispetto ai termini di cui al primo comma, al difensore dell’imputato assente per presentare l’impugnazione - violi il principio di uguaglianza nel momento in cui non limita al solo difensore d’ufficio dell’imputato assente la possibilità di fruire del termine aggiuntivo ivi previsto. Nel caso di specie l’imputato, assistito da un difensore di fiducia, era stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado e poi condannato; il tribunale si era quindi riservato di depositare le motivazioni della sentenza entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 585 c.p.p., pertanto, l’imputato e il difensore disponevano di quarantacinque giorni - conteggiati dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni - per presentare appello. Ciò non avveniva in quanto il difensore proponeva l’appello dopo ulteriori quindici giorni, ritenendo di poter invocare quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. La Corte rimettente, tuttavia, osservava che, sebbene il comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. non operi alcuna distinzione fra difesa d’ufficio e di fiducia (la norma recita testualmente: “i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”), la modifica apportata dalla legge n. 114/2024 (cd. Legge Nordio) all’art. 581 c.p.p. aveva di fatto determinato una differenziazione nella disciplina delle impugnazioni. Per effetto dell’abrogazione del comma 1-ter e della contestuale integrazione del comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p., infatti, solo il difensore d’ufficio è tenuto a depositare – unitamente all’impugnazione ed a pena di inammissibilità – uno specifico mandato ad impugnare. Il difensore fiduciario, viceversa, non ha alcun onere in tal senso: non deve più depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio (come prevedeva, a carico genericamente “delle parti private e dei difensori”, l’abrogato comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p.) e nemmeno deve munirsi del mandato ad impugnare (adempimento ora previsto per il solo difensore d’ufficio). La novella del 2024 aveva sostanzialmente introdotto, secondo i giudici capitolini, una differenziazione fra lo status del difensore di fiducia e quello d’ufficio: il primo, infatti, non è più gravato degli oneri imposti dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p.; il secondo, invece, deve rispettare quanto previsto dal nuovo comma 1-quater e, pertanto, deve munirsi di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente altresì la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato. Rebus sic stantibus, secondo la Corte romana risulterebbe violato il principio di uguaglianza sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, non si comprende – alla luce di quanto prevede il novellato comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p. – per quale ragione sia il difensore di fiducia che quello d’ufficio dell’imputato assente possano giovarsi del termine integrativo previsto dal comma 1-bisdell’art. 585 c.p.p.; dall’altro lato, appare incongruo riconoscere questa possibilità al solo difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza e non anche al difensore, sempre di fiducia, dell’imputato giudicato in presenza. La questione Occorre preliminarmente ricostruire i passaggi normativi che hanno dato luogo all’attuale assetto codicistico in materia di impugnazioni. L’art. 581 c.p.p. disciplina, al primo comma (così come riformulato dalla legge n. 103/2017), il contenuto dell’atto di impugnazione, prevedendo espressamente che debbano essere enunciati, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati dalla lettera a) alla lettera d). La norma è stata poi arricchita di tre nuovi commi dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, il comma 1-bis dispone che “l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione”; il comma 1-ter, come detto abrogato dalla cd. legge Nordio, prevedeva che “con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”; il comma 1-quater, infine, disponeva inizialmente che “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, ma è stato modificato dalla legge n. 114/2024, che ha previsto l’inserimento delle parole di ufficio dopo le parole del difensore. I termini per impugnare sono invece disciplinati dall’art. 585 del codice di rito. Il primo comma, in particolare, li individua raccordandoli all’art. 544 c.p.p. (relativo alle tempistiche di redazione della sentenza); il secondo e il terzo comma precisano da quando tali termini decorrono; il quarto comma disciplina le modalità di deposito dei motivi nuovi; il quinto comma, infine, stabilisce che i termini sono previsti a pena di decadenza. Come anticipato, la Riforma Cartabia ha inserito il comma 1-bis che prevede un termine integrativo di quindici giorni (rispetto a quelli indicati nel primo comma) per proporre impugnazione a favore del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Ne risulta pertanto un quadro normativo in cui, ad un irrigidimento della disciplina delle impugnazioni (tale non può non essere considerata la stretta che ha comportato la necessità di depositare per il difensore, unitamente all’atto di impugnazione, anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio nel caso di imputato giudicato in presenza, ed anche uno specifico mandato ad impugnare nel caso di imputato giudicato in assenza), ha fatto poi seguito un alleggerimento degli incombenti, residuando, a carico del solo difensore di ufficio dell’imputato assente, l’onere di munirsi di uno specifico mandato per impugnare. Nel giudizio dinanzi alla Consulta intervenivano l’Avvocatura Generale dello Stato e l’Unione delle Camere Penali Italiane, quest’ultima in qualità di amicus curiae. Per l’Avvocatura Generale, la possibilità per il difensore di fiducia dell’assente di fruire di un termine prorogato per presentare impugnazione trova fondamento nella considerazione che l’assenza dell’imputato “è una condizione cui l’ordinamento appresta maggiori tutele e garanzie”; inoltre, la mera nomina di un difensore fiduciario non costituisce di per sé “garanzia sufficiente del fatto che l’imputato abbia conoscenza effettiva del processo”. L’associazione che riunisce i penalisti italiani, dal canto suo, evidenziava la necessità da parte anche del difensore di fiducia dell’assente, e non solo di quello d’ufficio, di prendere contatti con il proprio assistito dopo la sentenza; inoltre, osservava come l’ordinanza di rimessione di fatto auspicasse una pronuncia in malam partem della Corte costituzionale, essendo diretta a “limitare la possibilità di proporre gravami avverso una sentenza sfavorevole”. In definitiva, alla Consulta veniva chiesto di valutare se l’attuale assetto normativo, che di fatto implica un trattamento di favore per il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza (stante l’estensione del termine per impugnare), sia conforme o meno al dettato costituzionale. Le soluzioni giuridiche La Corte costituzionale ha ritenuto la questione ammissibile. Deve infatti essere disatteso il rilievo proposto dall’UCPI, e ciò in quanto si tratta di una questione che non coinvolge il diritto penale sostanziale. L’UCPI, in particolare, si doleva del fatto che la Corte di Appello di Roma chiedesse al Giudice delle leggi una pronuncia ablativa del termine supplementare previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p., così determinando un trattamento deteriore per la difesa. Ma tale rilievo non costituisce un ostacolo all’ammissibilità della questione, posto che in passato sono state dichiarate costituzionalmente illegittime delle norme processuali che pur hanno comportato effetti sfavorevoli per l’imputato. Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 218 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 512 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone. Tuttavia, nel merito la questione è infondata. Rammenta in via preliminare la Consulta che, secondo la propria costante giurisprudenza, il legislatore gode di ampia discrezionalità nel configurare gli istituti processuali, sempre purché non si palesino profili di manifesta irragionevolezza. Ciò posto, il Giudice delle leggi ha ritenuto sostanzialmente corretto l’assunto da cui è partita la corte rimettente: vi è in effetti una stretta connessione tra la proroga dei termini prevista dal comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. e l’onere di munirsi di uno specifico mandato ad impugnare, di cui al comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p.: il termine più ampio per impugnare, infatti, serviva proprio a controbilanciare detto onere. Se ne trae una conferma dalla lettura dell’art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 134 del 2021 (legge di delegazione che ha dato poi luogo al d.lgs. n. 150/2022), che indica i seguenti criteri direttivi: “prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell’imputato assente, un ampiamento del termine per impugnare”. Il legislatore delegato ha effettivamente dato corso a tali indicazioni. Per un verso, infatti, mette in conto considerare che il difensore, di fiducia o di ufficio, dell’imputato giudicato in assenza può avere difficoltà a contattare il proprio assistito per fargli sottoscrivere un apposito mandato ad impugnare: si è ritenuto pertanto opportuno, in questo caso, estendere i termini per proporre l’impugnazione. Per altro verso, l’intento del legislatore delegante era anche quello di assicurare che l’imputato assente volesse effettivamente impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti. Ebbene, osserva sul punto la Consulta, “la restrizione dell’onere di acquisire lo specifico mandato al solo difensore d’ufficio e la sua eliminazione per il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza, avvenuta con la riforma del 2024, ha indubbiamente fatto venir meno la simmetria originaria tra le due disposizioni”. Tuttavia, e qui risiede lo snodo decisivo della pronuncia in commento, “ciò non esclude che l’aumento di quindici giorni del termine previsto dalla disposizione censurata possa conservare una sua autonoma ratio – indipendentemente dalle intenzioni soggettive del legislatore della legge delega del 2021 – anche se riferito a tutti i difensori, d’ufficio o di fiducia che siano, dell’imputato giudicato in assenza”. Non è implausibile, infatti, che il difensore dell’imputato assente, indipendentemente dal fatto che sia stato nominato d’ufficio o che sia di fiducia, abbia necessità di maggior tempo, rispetto al difensore dell’imputato presente, per contattare il proprio assistito ed articolare la successiva strategia processuale. Si legge nella sentenza in commento, quindi, che “nel processo in assenza la distanza dell’imputato dalla concreta vicenda processuale è, per così dire, in re ipsa; e l’allungamento del termine previsto dalla disposizione censurata presuppone la persistenza dell’assenza al momento della decisione, dovendo l’originaria dichiarazione di assenza essere revocata dal giudice nel caso in cui l’imputato compaia in udienza nel corso del processo”. Tale situazione viene a giustificare una disciplina differenziata del termine per impugnare: ciò che conta, in buona sostanza, è l’assenza dell’imputato nel corso del giudizio, protrattasi fino al momento della decisione. L’aver disertato il processo, infatti, comporta una “distanza” fra il difensore – d’ufficio o di fiducia – e il proprio assistito che implica la necessità da parte del primo di contattare il secondo a fine di illustrargli quanto accaduto e decidere se impugnare o meno la sentenza; da qui l’opportunità dell’ampliamento del termine previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p., e questo a prescindere dal fatto che il difensore debba munirsi o meno di specifico mandato ad impugnare. Certo, conclude la Corte Costituzionale, “una scelta differente, come quella auspicata dal giudice rimettente, sarebbe certo stata possibile per il legislatore del 2024. Tuttavia, essa non poteva ritenersi doverosa, al metro del principio costituzionale di uguaglianza evocato dal giudice a quo”. Osservazioni La sentenza n. 136 del 2026 affronta un tema assai concreto, che si pone quotidianamente nelle aule di giustizia: il rapporto fra il difensore e il suo assistito che non abbia partecipato al processo rimanendo assente. È una questione che caratterizza soprattutto l’attività del difensore d’ufficio (che spesso non viene mai in contatto con l’imputato), ma che non è estranea all’operato anche del difensore fiduciario. Come opportunamente osservato dalla Corte Costituzionale, infatti, l’imputato è considerato presente, anche se fisicamente non partecipa al processo, nel caso in cui abbia richiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale ovvero sia assistito in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale (cfr. la seconda parte del comma 2-ter dell’art. 420 c.p.p.); non vi è nessuna garanzia, quindi, che in seguito l’imputato rimanga effettivamente in contatto con il suo difensore. Ed infatti l’UCPI, intervenuta nel giudizio in qualità diamicus curiae, evidenziava proprio la difficoltà nella quale si potrebbe trovare anche il difensore di fiducia al momento di decidere se impugnare o meno una sentenza a carico di un assistito solo nominalmente presente: è necessario, infatti, riprendere i contatti con l’imputato, spiegargli quanto accaduto e decidere i passi successivi da compiere, il che implica un tempo maggiore rispetto alla condizione in cui si trova il difensore che ha mantenuto dei contatti costanti con il proprio cliente. A dire il vero, le ragioni che avevano indotto il legislatore delegante del 2021 ad irrigidire il meccanismo di presentazione delle impugnazioni - con l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p. - sono essenzialmente di natura “efficientista”: evitare la celebrazione di processi meramente defatigatori, nell’ottica di uno snellimento del numero di procedimenti pendenti ed in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR. E quindi: prevedere atti di appello che fossero adeguatamente strutturati (pena la dichiarazione di inammissibilità ex comma 1-bis); prevedere, contestualmente al deposito dell’impugnazione, e sempre a pena di inammissibilità, l’onere di effettuare una dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio (ex comma 1-ter); prevedere, a carico del difensore dell’imputato giudicato in assenza, la necessità di munirsi di uno specifico mandato ad impugnare la sentenza (ex comma 1-quater), in modo da evitare la presentazione di impugnazioni senza che emergesse una chiara volontà di procedere in tal senso da parte dell’imputato. Il legislatore del 2024 ha parzialmente modificato questo stato di cose, facendo venir meno la connessione fra l’onere processuale di cui al comma 1-quater dell’art 581 c.p.p. a carico dei difensori dell’imputato giudicato in assenza e l’allungamento dei termini per impugnare previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. Tuttavia, quel che preme evidenziare è che la norma censurata dalla Corte rimettente non contrasta con il principio di uguaglianza: ciò che rileva, infatti, è la tutela dell’imputato assente, il quale - “in un contesto normativo che non configura la partecipazione fisica dell’imputato al processo celebrato a suo carico come un obbligo” (come opportunamente come puntualizzato in sentenza) e indipendentemente dal fatto che sia assistito da un difensore di fiducia o di ufficio - necessita di maggiore protezione da parte dell’ordinamento proprio in quanto non ha presenziato al giudizio. Egli, pertanto, deve essere messo nelle condizioni di avere un’effettiva interlocuzione con il proprio legale prima della decisione sull’impugnazione, e ciò a prescindere dall’esistenza dell’obbligo di depositare il mandato speciale. Un’ultima considerazione, infine, in merito a quanto dispone il comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p. La previsione del comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p., alla luce di quanto stabilito dalla sentenza in commento, ha una sua autonoma ragion d’essere, vale a dire la maggiore tutela accordata all’imputato giudicato in assenza, con conseguente possibilità del suo difensore, non importa se di fiducia o di ufficio, di fruire di un termine maggiorato di quindici giorni per impugnare. Può pertanto considerarsi superata l’originaria connessione fra il comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. e il comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p., in quanto la necessità per il difensore di munirsi di un mandato speciale non costituisce più la (sola) ratio giustificatrice dell’ampiamento del termine per impugnare. Ed allora occorre chiedersi per quale motivo 1-quater dell’art. 581 c.p.p. non sia stato ancora abrogato, visto che, oltretutto, si applica soltanto se l’imputato giudicato in assenza sia assistito da un difensore d’ufficio. Il sospetto è che permangano strascichi della logica “efficientista” della Riforma Cartabia, che s’intenda cioè evitare le impugnazioni di sentenze rese all’esito di processi in cui gli imputati (spesso accusati di reati bagatellari) si sono resi di fatto irreperibili subito dopo l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore d’ufficio. Il punto è, tuttavia, che difesa di fiducia e difesa di ufficio hanno la stessa dignità, così come non esistono processi più importanti ed altri di minor conto. Se pertanto s’intende evitare la celebrazione di processi “minori”, la via da percorrere è semmai quella della depenalizzazione, senza intaccare – appesantendolo con gravosi oneri – il diritto di impugnare le sentenze ritenute ingiuste. |