Trattazione scritta nel rito lavoro e istanza di trattazione orale cd. “tardiva”

La Redazione
02 Ottobre 2026

La Corte di cassazione, con ordinanza 21 settembre 2026, n. 25645, ha cassato la decisione del giudice del lavoro che aveva ritenuto l’istanza di discussione orale tardiva in quanto non rispettosa del termine di cinque giorni decorrente dalla comunicazione del decreto di sostituzione dell’udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., non espressamente qualificato come perentorio.

La fattispecie riguarda un ricorso per cassazione promosso da un lavoratore contro la sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale disatteso «la richiesta di trattazione orale di parte appellante», ritenendola erroneamente tardiva.

In particolare, la Corte d’appello riteneva la richiesta di trattazione orale non rispettosa del termine di cinque giorni decorrente dalla comunicazione del decreto di sostituzione dell’udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., nonostante la costituzione di parte appellata fosse avvenuta solo successivamente a tale comunicazione.

La Corte di cassazione evidenzia preliminarmente che, nel caso di specie – in cui l’atto di appello è stato depositato in data 25 ottobre 2024 – non trova applicazione la novella del combinato disposto degli artt. 127-ter e 128 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di una esplicita disposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall’art. 7, comma 2, del medesimo d.lgs. (v. Cass. civ. n. 11378/2026).

Tanto premesso, i giudici di legittimità ribadiscono che, con riferimento alla versione dell'art. 127-ter c.p.c. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164/2024, nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile a condizione che, tra l’altro, «nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione» e sempre che il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa «qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta» (Cass., sez. un., n. 17603/2025).

Nel caso in esame, secondo il Collegio, la Corte territoriale ha disatteso «la richiesta di trattazione orale della parte appellante» sull’errato assunto che fosse tardiva, comminando una decadenza non prevista dalla legge, atteso che l’art. 127-ter, comma 2, c.p.c., qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per il deposito delle note, ma non quello di cinque giorni dalla comunicazione in cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere.

Il termine perentorio è solo quello espressamente dichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell’art. 152, comma 2, c.p.c. o quello fissato dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissare. Se il legislatore avesse inteso qualificare come perentori i termini in questione nell’art. 127-ter c.p.c. l’avrebbe espressamente previsto, visto che ha qualificato perentori i diversi termini disciplinati per le parti per deposito di memorie; non avendolo fatto, evidentemente non ha inteso comminare alcuna decadenza per l’eventuale violazione (così Cass. civ. n. 11378/2026 cit.).

Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la società appellata si era costituita solo successivamente al decreto di sostituzione dell’udienza pubblica e al decorso del relativo termine assegnato alla parte per opporsi; di modo che la richiesta di fissazione della discussione orale risultava ampiamente giustificata dall’iter processuale e dall’esigenza di ripristinare il pieno dispiegarsi del principio del contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello.

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