IVA, nella dichiarazione di intento non è sufficiente la sola regolarità formale
02 Ottobre 2026
L’ordinanza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del cedente che effettua operazioni non imponibili IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 nei confronti di soggetti qualificatisi come esportatori abituali mediante dichiarazioni d’intento poi risultate ideologicamente false. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una s.r.l. per l’anno d’imposta 2017, con recupero di maggiore IVA, interessi e sanzioni, a fronte di cessioni effettuate in regime di non imponibilità verso una serie di società qualificate come esportatori abituali sulla base delle dichiarazioni d’intento trasmesse. Sulla scorta del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Ufficio ha ritenuto che tali cessionari fossero privi dei requisiti sostanziali per avvalersi del plafond e, in taluni casi, riconducibili a meccanismi fraudolenti, riqualificando quindi le operazioni quali cessioni interne imponibili e imputando alla cedente la mancata adozione di adeguate cautele per evitare il coinvolgimento nella frode IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, riformando la decisione di primo grado, annullava l’avviso, valorizzando il “mutato quadro normativo” conseguente all’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento e affermando che, in presenza di dichiarazione regolarmente trasmessa e del relativo protocollo, il cedente non fosse gravato da ulteriori indagini sulla credibilità fiscale del cessionario, salvo prova da parte dell’Amministrazione della conoscenza effettiva della frode o della partecipazione ad essa. La Cassazione censura questo approccio, ribadendo che il regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), si fonda non sulla mera apparenza documentale, ma sulla ricorrenza effettiva dei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono al cessionario di avvalersi del plafond, inteso come mero limite quantitativo entro cui l’esportatore abituale può effettuare acquisti senza imposta, e non come credito IVA autonomo. La dichiarazione d’intento, dunque, non incide sull’esistenza dell’obbligazione tributaria né sulla procedura di accertamento, ma opera sul piano della sospensione del pagamento, sicché lo speciale trattamento fiscale nasce dalla qualità effettiva di esportatore abituale e dalla disponibilità del plafond, non dalla sola regolarità formale della dichiarazione (Cass. n. 4022/2012). Ne deriva che la mera regolarità formale della dichiarazione – anche se correttamente trasmessa per via telematica e munita di protocollo – non è sufficiente a legittimare il regime di non imponibilità quando la dichiarazione sia ideologicamente falsa, ossia provenga da un soggetto privo dei requisiti sostanziali per qualificarsi esportatore abituale; in tale ipotesi viene meno l’elemento costitutivo del modello legale della cessione non imponibile. In questo quadro, la Suprema Corte richiama la distinzione fra mera irregolarità formale e falsità ideologica della dichiarazione d’intento: solo la prima, se sussistono i requisiti sostanziali e la capienza del plafond, non giustifica il recupero dell’imposta, mentre la seconda, incidendo sui presupposti sostanziali del regime sospensivo, è equiparabile alla mancanza della dichiarazione stessa (Cass. n. 24706/2020). Pertanto:
La sentenza della Corte di giustizia tributaria campana viene quindi cassata, con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Fonte: Diritto e Giustizia |