Interdizione e rifiuto delle cure psichiatriche

La Redazione
06 Ottobre 2026

In presenza di disturbo delirante cronico e decadimento cognitivo lieve‑medio, il Tribunale nega l’interdizione di una donna anziana già assistita da amministratore di sostegno, ritenendo che il solo rifiuto della terapia psichiatrica non giustifichi una tutela più invasiva.

Il Tribunale di Viterbo, investito dalla Procura della richiesta di interdizione di una donna anziana affetta da disturbo delirante cronico e decadimento cognitivo lieve‑medio, già sottoposta ad amministrazione di sostegno a seguito di TSO e successivo miglioramento clinico, rigetta il ricorso, affermando che, alla luce della riforma dell’art. 414 c.c., l’interdizione ha carattere strettamente residuale e può essere disposta solo quando l’amministrazione di sostegno sia inidonea ad assicurare adeguata protezione; non è pertanto sufficiente, a fondare il passaggio alla misura più afflittiva, il rifiuto delle cure psichiatriche, non essendo il tutore titolare di poteri coercitivi maggiori rispetto all’amministratore di sostegno.

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