Ricerca della verita’ materiale nel processo del lavoro
Antonio Lombardi
07 Ottobre 2026
Principio cardine nell’ambito del processo del lavoro è quello della ricerca della verità materiale, che trova fondamento nell’idea di disparità tra i soggetti del processo e nella conseguente necessità di riequilibrio delle posizioni, nel rispetto del principio dispositivo e delle preclusioni assertive e istruttorie.
La ricerca della verità materiale nel processo del lavoro
L’origine del principio della ricerca della verità materiale è da rinvenire nell’impianto ideologico del corpo normativo relativo al rito del lavoro e, in particolare, alla constatazione della tendenziale esistenza di disparità sociale ed economica tra le parti del relativo, con conseguente maggiore difficoltà di accesso alle fonti di conoscenza e prova della parte debole, normalmente coincidente con il lavoratore subordinato. Il giudice risulta, conseguentemente, investito di prerogative funzionali al temperamento della fisiologica disparità, e alla ricerca della verità materiale, per assicurare la tendenziale corrispondenza tra la verità processuale e l’effettiva realtà fattuale e giuridica, substrato della res controversa.
Tali poteri, esercitabili in qualunque fase del procedimento sino alla decisione, concernenti un’ampia gamma di prerogative processuali, non appaiono del tutto svincolati da limiti, sino a rendere il giudice del lavoro una figura inquisitoria, risultando viceversa da confrontare con il principio dispositivo e le preclusioni assertive e istruttorie e da esercitare nel rispetto del dogma della parità delle armi processuali.
Innanzitutto, il giudice del lavoro deve procedere all’accertamento dei fatti iuxta alligata et probata, ovvero sulla base della piattaforma assertiva e dell’offerta probatoria delle parti onerate dai relativi oneri di allegazione e prova, non potendo sopperire alle carenze attraverso il c.d. metodo acquisitivo o prestandosi a un soccorso istruttorio tendenzialmente illimitato, tale da alterare in modo significativo la condizione di parità processuale delle parti.
D’altro canto, la possibilità di attivazione di poteri ufficiosi trova quale contrappunto il sistema di preclusioni rigido e anticipato, correlato agli atti introduttivi del giudizio, ovvero al ricorso e alla memoria di costituzione, nell’ambito dei quali, secondo il principio noto come full disclosure, le parti dovranno provvedere alla compiuta delineazione degli elementi in fatto e in diritto, a sostegno delle domande ed eccezioni recepite nelle conclusioni, nonché alle richieste e produzioni istruttorie, oltre che provvedere alla contestazione dei fatti oggetto di allegazione della controparte, pena la formazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Interrogatorio libero e nuovi elementi di fatto
Il primo snodo processuale, successivo alla formazione delle preclusioni assertive nel quale il giudice può consentire se non, in taluni casi, favorire l’ingresso di fatti nuovi, ovvero fatti non allegati originariamente dalle parti, è quello degli incombenti svolti in occasione della prima udienza di comparizione delle parti nella quale, successivamente alle verifiche preliminari, si provvede all’interrogatorio libero delle parti e al tentativo di conciliazione.
La presenza personale delle parti, nel processo del lavoro, è concepita alla stregua di vero e proprio onere processuale, disponendo, al 1° comma dell’art. 420 c.p.c., che la mancata comparizione personale, cui è equiparato il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa formulata dal giudice, senza giustificato motivo, costituisce «comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio». Nello stesso senso depone la disposizione di cui all’art. 415 cpv. c.p.c., che regola la fissazione, con decreto, dell’udienza di discussione, «alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente».
Diversamente che nell’interrogatorio formale, mezzo di prova volto ad acquisire la confessione giudiziale, nel quale il giudice pone alle parti le domande formulate in atti in capitoli specifici e separati, nell’interrogatorio libero il giudice compulsa liberamente la parte, sui fatti allegati agli atti di causa, al fine di acquisire chiarimenti atti alla compiuta delineazione del thema decidendum, o circostanze utili alla formulazione di proposta conciliativa.
Il giudice può, innanzitutto, richiedere chiarimenti alla parte nel caso in cui l’esposizione dei fatti in ricorso non sia sufficientemente specifica ai fini dell’esatta comprensione della vicenda, ma la carenza non risulti talmente grave da determinare la nullità del ricorso introduttivo, per violazione del requisito di cui all’art. 164, n. 4, c.p.c. In questo caso l’esito delle dichiarazioni sarà una integrazione dei fatti primari, posti a base della causa petendi, o l’introduzione di fatti secondari, che non determina però la modificazione del thema decidendum.
La questione nasce, invece, in tutti i casi in cui, attraverso l’interrogatorio libero, il giudice dia ingresso a fatti principali nuovi, che in taluni casi, assumendo una valenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato, possono assumere anche una valenza lato sensu confessoria.
Un caso particolare è quello del c.d. aliunde perceptum ac percipiendum nelle impugnative dei licenziamenti exartt. 18, commi 4 e 5 l. n. 300/1970 o 2 e 3 d.lgs. n. 83/2015, ovvero delle somme guadagnate dal lavoratore che impugna il licenziamento chiedendo la reintegra, nello svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato o di attività, anche di natura autonoma che, per espressa indicazione normativa, vanno detratte dalla somma liquidata dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.
L’onere della prova grava sul datore di lavoro, che può assolverla anche mediante presunzioni semplici (Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2023, n. 8306). Il datore di lavoro, tuttavia, potrà avere conoscenza di eventuali impieghi a titolo di lavoro subordinato dalla consultazione dello stato occupazionale presso i Centri per l’impiego, ma difficilmente avrà conoscenza dell’ammontare dei redditi, e a fortiori di compensi percepiti nello svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato.
Altro caso esemplificativo è quello del lavoratore non regolarizzato, che agisca per il riconoscimento della subordinazione e delle differenze retributive, affermando in ricorso di aver svolto prestazioni riconducibili al lavoro subordinato senza percepire alcun compenso. Può verificarsi, nelle cause contumaciali, che il lavoratore, debitamente interrogato dal giudice in sede di prima comparizione, ammetta di aver percepito, saltuariamente, dei compensi, e ne indichi il complessivo ammontare.
Il punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze, nonché limite invalicabile per l’attività acquisitiva del giudice, deve essere individuato nei fatti di causa. Al giudice sarà consentito di esplorare più approfonditamente, in sede di interrogatorio libero, eventualmente ponendo le risposte a base della successiva attività e del proprio convincimento, soltanto i fatti che, sia pure in termini embrionali o incompleti, risultino già parte della piattaforma assertiva del processo, non potendo, viceversa, introdurre elementi di fatto del tutto nuovi o alieni alle allegazioni delle parti.
In merito alla diversa questione del valore eventualmente confessorio da ascrivere ai fatti nuovi, il grimaldello sembra rappresentato dall’art. 116 c.p.c., ovvero dalla facoltà di trarre «argomenti di prova» «dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente», ovvero dall’art. 117 c.p.c., che disciplina, per l’appunto, «l’interrogatorio non formale delle parti», che il giudice può disporre in qualsiasi momento.
Pertanto, il giudice, secondo la giurisprudenza, può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero «un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova» (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2023, n. 10895).
L'ammissione di nuovi mezzi di prova
L’art. 420, commi 5 e 7, c.p.c., contempla fattispecie di ampliamento del thema probandum nella fase dell’udienza di discussione, e dunque a preclusioni maturate, al di fuori dell’ipotesi di modificazione del tema decisionale per effetto di domande riconvenzionali, trasversali, o ingresso di altri soggetti nel processo.
Il classico esempio, espressione dei principi generali in tema di preclusioni istruttorie, è quello della sopravvenienza della fonte di prova, come nel caso del documento di formazione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Per effetto della disposizione in commento deve tuttavia ritenersi che, nel rito laburistico, sia consentito alla parte offrire la nuova prova in sede di udienza di discussione, anche nei casi in cui la mancata disponibilità, all’atto della costituzione in giudizio, non sia riconducibile a fattore estraneo alla sfera di controllo, ovvero non prevedibile né prevenibile con la diligenza quam in suis, bensì a fattori che hanno determinato una maggiore difficoltà di conoscenza o procacciamento della prova (così, ad esempio, nel caso di documento formato antecedentemente al deposito del ricorso o alla costituzione giudiziale ma acquisito successivamente a tale termine).
Altra ricorrente fattispecie è quella della proposizione di prove nuove che sia giustificata dalle difese della controparte. Anche in questo caso, trattandosi di prove prodotte successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, il giudice dovrà distinguere tra nuove deduzioni e produzioni, ammissibili o vietate. Sono, ad esempio, precluse le offerte di prova che il lavoratore avrebbe dovuto fare originariamente, come nel caso dell’impugnativa del licenziamento in cui lo stesso si limiti a contestare i fatti, confidando nella ripartizione degli oneri probatori, e a fronte di un’articolata offerta di prova da parte del datore di lavoro formuli, a sua volta, nella successiva difesa, istanze di prova richiamando l’art. 420, comma 5, c.p.c. Diverso è il caso di una impugnazione del licenziamento o di un contratto a termine nel quale venga formulata, in sede di costituzione, eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2020, che consente al ricorrente di produrre, nella difesa successiva, l’impugnativa stragiudiziale, che non deve ritenersi parte integrante, sotto il profilo dei fatti costitutivi, di quella giudiziale.
I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro
In linea generale, nello specifico segmento della fase istruttoria, intesa in senso ampio, la specialità del rito del lavoro trova una declinazione articolata su tre cardini fondamentali, tutti funzionali al perseguimento dell’obiettivo della maggiore aderenza possibile della verità processuale alla realtà dei fatti.
Da un lato, difatti, si registrano (a)strumenti istruttori e mezzi di prova tipici del processo del lavoro, che non trovano riscontro nel rito ordinario, e prevedono il coinvolgimento della parte contrattuale collettiva, con funzione chiarificatrice e interpretativa della regolamentazione pattizia, o lo svolgimento di taluni incombenti istruttori (di natura ispettiva o di istruzione orale) sul luogo di lavoro, sul presupposto della tendenziale convergenza tra prossimità all’attività e genuinità delle risultanze probatorie.
Sotto altro profilo, laddove la verifica di specialità conduca alla necessità di operare un’applicazione integrata tra norme speciali e ordinarie, relative a uno specifico istituto processuale (come nel caso della prova per testimoni), si registrano (b)regole integrative o specifiche modalità di esperimento del mezzo di prova, tipiche del processo del lavoro, anch’esse funzionali al perseguimento dell’obiettivo della ricerca della verità materiale.
Da ultimo, l’istruttoria del lavoro è caratterizzata dalla presenza di ampi (c)poteri d’ufficio in capo al giudice, il cui esercizio è da contemperare accuratamente con il principio dispositivo, e l’esistenza di preclusioni processuali in capo alle parti, articolati in un delta di facoltà e prerogative appannaggio del giudice e, in particolare, nella possibilità di invitare le parti a regolarizzare atti e documenti istruttori, a ricorrere, indipendentemente dalla richiesta di parte, a mezzi di prova tipici del rito speciale, ovvero a mezzi di prova ordinari, ma al di fuori dei limiti previsti per gli stessi dal codice civile.
I mezzi di prova tipici del processo del lavoro
(i) Il primo dei mezzi di prova tipici è la richiesta di informazioni e osservazioni, orali o scritte, all’associazione sindacale indicata dalla parte, eventualmente da acquisirsi nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso, ai sensi dell’art. 421, comma 3, c.p.c.
Le associazioni sindacali indicate dal lavoratore possono, difatti, aver condotto le trattative e finalizzato la stipulazione del contratto collettivo nazionale o di prossimità territoriale applicato al rapporto di lavoro, aver assistito il lavoratore nella fase anteriore al giudizio — ad esempio nel procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento — o elaborato i conteggi sulle differenze retributive rivendicate dal lavoratore per superiore inquadramento contrattuale o lavoro straordinario.
Pertanto, su sollecitazione della parte, o d’ufficio ai sensi dell’art. 421, comma 2, c.p.c., il giudice potrà convocare il rappresentante sindacale, o chiedere allo stesso l’elaborazione di note scritte, al fine di acquisire «informazioni» e «osservazioni» utili a chiarire aspetti oscuri, o dirimere questioni controverse.
Si registra, inoltre, al comma 4 della disposizione, una regola di chiusura, che introduce la facoltà, in capo al giudice, di richiedere alle associazioni sindacali il testo di contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa. La generale regola probatoria, concernente i contratti collettivi, prevede la possibilità di dare ingresso a un contratto non prodotto nel caso in cui non ne risulti contestata l’esistenza ma la sola applicabilità. L’ingresso del contratto collettivo non prodotto dalle parti potrà avere luogo mediante invito o ordine di produzione giudiziale ai sensi dell’art. 210 c.p.c. o, in appello dell’art. 437, comma 2, c.p.c., oppure avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 425, comma 5, c.p.c., o ancora con acquisizione diretta presso le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale o aziendale (Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6135, Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2010, n. 15653).
(ii) Ulteriore mezzo di prova tipico del processo del lavoro è quello contemplato dal 3° comma dell’art. 421 c.p.c.id est l’accesso sul luogo di lavoro, species del genus dell’ispezione giudiziale, rispetto alla quale presenta tratti distintivi, tra cui la necessaria subordinazione all’istanza di parte.
Tipico esempio di accesso è quello che può essere disposto nel caso di infortunio sul lavoro, quando il giudice ritenga di verificare personalmente lo stato dei luoghi al fine di ricostruire, con la maggiore aderenza possibile alla realtà, la dinamica del sinistro, eventualmente prevedendo la presenza di un consulente tecnico o provvedendo all’audizione di testi in loco.
Se, da un lato, l’audizione dei testimoni sul luogo di lavoro sconta intuibili alterazioni organizzative (si pensi, ad esempio, alle maggiori difficoltà logistiche o di materiale raccolta delle dichiarazioni), dall’altro la presenza dei testimoni sul luogo di lavoro potrà consentire una più fedele e circostanziata rappresentazione dei fatti sui quali essi sono interrogati e, correlativamente, una migliore comprensione, in capo al giudice, della vicenda sostanziale, in funzione della ricerca della verità materiale.
È, difatti, agilmente intuibile che la narrazione della dinamica dell’infortunio sul lavoro, sulla quale il giudice interroga il testimone, sia più fedele e aderente alla realtà se la stessa sia resa sul luogo in cui è occorso il sinistro, dove il testimone potrà riferirsi direttamente ad ambienti, persone o mezzi di lavoro che, nell’ufficio del giudice, può al più visionare e individuare attraverso rappresentazioni fotografiche.
I profili di specialità relativi alla deduzione e assunzione della prova
Gli aspetti di specialità relativi ai profili della deduzione e assunzione dei mezzi di prova nel processo del lavoro, non si esauriscono nel particolare assetto dettato dall’art. 420, commi 5-8, c.p.c., riguardando anche taluni mezzi di prova (o di istruzione in senso ampio), previsti dalla parte generale del codice che, nello specifico ambito, presentano peculiarità o aspetti caratterizzanti se non, in taluni casi, profili di deroga alle regole generali che disciplinano il mezzo di prova.
È il caso, ad esempio, della prova per testimoni, la cui regolamentazione generale, sotto il profilo sostanziale, è contenuta negli artt. 2721-2726 c.c. e, sotto quello processuale, negli artt. 244-257 c.p.c.
(i) La prima questione è quella dell’applicabilità, al processo del lavoro, del precetto dettato in materia di articolazione della prova dall’art. 244 c.p.c., secondo cui la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Il principio, condivisibilmente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22254), è quello secondo cui la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza, e mettere in grado l’altra parte di proporre istanza di prova contraria. La verifica della specificità e rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare, ex art. 253, comma 1, c.p.c., chiarimenti e precisazioni ai testi.
La stessa Corte (Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19915) ha, del resto, portato il principio a ulteriore specificazione, affermando la superfluità della formulazione dei fatti in capitoli separati, se gli stessi siano allegati in maniera specifica negli atti introduttivi, prevedendo tuttavia la facoltà in capo al giudice, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421, comma 1, c.p.c., di fissare un termine per la riformulazione delle richieste istruttorie secondo le modalità previste dall’art. 244 c.p.c.
(ii) A integrazione di tale regola milita l’ulteriore affermazione secondo cui l’omessa indicazione specifica delle persone da interrogare viene considerata mera irregolarità, emendabile facendo ricorso ai poteri di cui all’art. 421, comma 1, c.p.c., laddove vi sia un’indicazione idonea a identificare sommariamente l’identità del teste (così, ad esempio, l’indicazione di un nome proprio di persona, quale «geometra di cantiere») (Cass. civ., sez. VI, 25 giugno 2020 n. 12573).
Il potere giudiziale di sanare le irregolarità della prova testimoniale è stato di recente ritenuto utilizzabile dal giudice per riformulare i capitoli di prova testimoniale, mediante l’eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi (Cass. civ., sez. lav., 2 gennaio 2024, n. 48).
(iii) Altro profilo di specialità è relativo alle modalità di conduzione dell’assunzione della prova testimoniale. Diversamente dall’usuale prassi nel giudizio civile, il testimone nel processo del lavoro viene normalmente interrogato sui temi di prova, non provvedendo alla lettura al medesimo i capitoli di prova, eventualmente formulati, preceduti dalla locuzione «vero che». Ciò garantisce una maggiore aderenza della realtà processuale a quella fattuale assicurando, attraverso modalità di escussione meno suggestive, una deposizione più veritiera, anche se meno precisa e più approssimativa.
I poteri istruttori d'ufficio
L’art. 421 c.p.c. prevede che il giudice del lavoro possa provvedere all’ammissione di «ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, eccezion fatta per il giuramento decisorio».
Pur essendo testualmente riferita a ogni mezzo di prova, la prassi formatasi sull’applicazione dell’art. 421, comma 2, c.p.c. annovera quasi esclusivamente fattispecie di ammissione della prova per testi, nelle quali sono stati, di volta in volta, individuati i discostamenti consentiti dal modello legale tipico.
(i) L’art. 2721 c.c. prevede il generale principio di inammissibilità della prova per testimoni del contratto salvo che l’autorità giudiziaria non ritenga di consentirla, «tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza». Di assoluto rilievo appare la facoltà di esorbitare dai limiti di cui agli artt. 2721 ss. c.c., alla luce del rinvio per relationem operato a tali disposizioni dall’art. 2726 c.c., che prevede l’applicazione al pagamento e alla remissione del debito delle norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti. Frequente appare, difatti, il caso di pagamento di ratei della retribuzione in contanti, in assenza di rilascio di quietanza del pagamento la cui prova potrà, dunque, essere fornita per testimoni ai sensi dell’art. 421 cpv. c.p.c., se vi sia una specifica allegazione in tal senso, e sufficienti elementi di evidenza, che inducano il giudice a perseguire l’indagine probatoria.
Gli artt. 2722 e 2723 c.c. disciplinano la prova per testimoni dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, di stipulazione anteriore, contemporanea (art. 2722 c.c.) o successiva (art. 2723 c.c.).
La norma risulta, inoltre, frequentemente richiamata (Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8929; Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1995, n. 6828) al fine di consentire il superamento del limite alla prova per testi del contratto simulato, ammissibile senza limiti, secondo quanto previsto dall’art. 1417 c.c., se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, soltanto qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, se proposta dalle parti.
Si registra, infine, l’utilizzo della disposizione per consentire l’utilizzo delle presunzioni al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 ss. c.c., espressamente richiamati dall’art. 2729 cpv. c.c.
(ii) Il 4° comma dell’art. 421 c.p.c. chiude la norma dedicata ai poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro prevedendo che lo stesso, «ove lo ritenga necessario», possa ordinare la comparizione, al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa, delle persone incapaci di testimoniare a norma dell’art. 246 c.p.c.
La disposizione tace sul punto del valore probatorio delle dichiarazioni recepite dal giudice. La soluzione non può che tenere conto del testuale riferimento al libero interrogatorio, o interrogatorio non formale delle parti, disciplinato in via generale dall’art. 117 c.p.c. e, nel rito del lavoro, evocato dall’art. 420, commi 1 e 2, c.p.c., con la peculiarità che, in questo caso, l’interrogatorio è condotto nei confronti di soggetti terzi, e non delle parti di causa. Coerentemente, le risposte del terzo incapace di testimoniare, liberamente interrogato, potranno essere valorizzate ai sensi dell’art. 116 c.p.c., quali argomenti di prova necessariamente utili a corroborare e completare un quadro probatorio già nel processo, o da formare nel prosieguo del giudizio.
In conclusione
Il principio di ricerca della verità materiale è, dunque, fondamento e limite del potere del giudice del lavoro di dare ingresso nel processo a fatti non allegati dalle parti, o attivare poteri istruttori d’ufficio.
Tali poteri, dunque, potranno esercitarsi solo quando i «fatti fondamentali della controversia (…) siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo» (Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2024, n. 27423) e gli elementi probatori necessari a decidere siano «già obiettivamente presenti nella realtà del processo» (Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14583). Pertanto, quando «le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine» (Trib. Genova, sez. lav., 14 marzo 2021, n. 182) e un «quadro fattuale coerente» (Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2025, n. 17367) e vi sia una pista probatoria concretamente emersa (Cass. civ.,, sez. lav., 17 dicembre 2019, n. 33393), il giudice del lavoro non potrà limitarsi a fare meccanica e asettica applicazione della regola formale del giudizio fondata sugli oneri di allegazione e prova ma potrà attivare i propri poteri, il cui esercizio è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 31 agosto 2025 n. 24244).
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Sommario
La ricerca della verità materiale nel processo del lavoro
L'ammissione di nuovi mezzi di prova
I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro
I profili di specialità relativi alla deduzione e assunzione della prova