Spese di lite e sentenza decisa dal giudice di pace secondo equità
07 Ottobre 2026
Si può subito affermare che, in linea generale, non è utilmente appellabile la sola liquidazione quantitativa delle spese contenuta nella sentenza del Giudice di pace, quando la causa ha un valore non superiore a euro 1.100. Infatti, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., salvo l’eccezione ivi prevista (contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.), la sentenza è pronunciata secondo equità. Di conseguenza, secondo il disposto dell’art. 339, comma 3, c.p.c., l’appello è ammesso soltanto per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, violazione dei principi regolatori della materia. Sul punto bisogna premettere che la Cassazione ha precisato che il valore della causa deve essere determinato in base alla domanda proposta, non in base al contenuto concreto della decisione: “Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 c.p.c. e segg.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato, equitativo o di diritto, operando invece il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (Cass. civ. n. 13917/2006). Non essendosi il Giudice di pace espressamente pronunziato sul valore della domanda, il mezzo di impugnazione esperibile, con riguardo al valore della domanda, era l'appello, senza i limiti previsti dall'art. 339, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. n. 4207/2017). Pertanto, supponendo che non sia in contestazione il valore della domanda, la censura con cui si deduce semplicemente che il Giudice di pace abbia liquidato un compenso sproporzionato, superiore ai parametri o non conforme alla disciplina delle tariffe professionali, attiene al quantum della liquidazione. Orbene, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione, le norme sui parametri dei compensi hanno natura sostanziale e non costituiscono né norme sul procedimento né principi regolatori della materia; pertanto, la sola contestazione dell’importo delle spese non rientra nei motivi di appello consentiti dall’art. 339, comma 3, c.p.c.: “Nei giudizi previsti dall'art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l'appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono "norme sul procedimento" né "principi regolatori della materia”. (Cass. civ. n. 1517/2024). Tale principio è stato ribadito, da ultimo, anche da Cass. civ. n. 25698/2026, secondo la quale, in motivazione, si è avuto modo di affermare che “… per quanto l'art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. (come di recente ribadito pure da Cass. civ. n. 1108/2022), tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese non è mai tale (Cass. n. 8544/2000, Cass. civ. n. 10965/2006, Cass. civ. n. 13219/2010, Cass. civ. n. 1517/2024), dovendo ritenersi che detta quantificazione – nelle cause di valore fino ad Euro 1.100,00 decise dal giudice di pace - sia anch'essa espressione del principio di equità. La decisione impugnata, pertanto, si sottrae alla censura in esame, in quanto pienamente improntata al superiore principio.” |