La sentenza Asciutto e Altri c. Italia promuove la riforma italiana dell'ergastolo ostativo

Fabio Fiorentin
07 Ottobre 2026

La controversia si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza della Corte europea, in particolare della sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2), del 2019, nella quale era stata censurata la presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia, sottesa alla disciplina italiana del c.d. “ergastolo ostativo”.

Massima

La pena dell’ergastolo ab initio “riducibile” non può essere successivamente trasformata, mediante interpretazioni sopravvenute nella fase esecutiva, in un ergastolo sostanzialmente “irriducibile”, perché ciò integra un aggravamento della pena incompatibile con il principio di legalità, prevedibilità e irretroattività sancito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Il caso

La sentenza europea ha deciso quattro ricorsi proposti da altrettanti detenuti, condannati all'ergastolo, che lamentavano l'illegittima applicazione del regime del c.d. “ergastolo ostativo” derivante dalla combinata applicazione degli artt. 4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario.  

Secondo i ricorrenti, la non corretta applicazione di tale meccanismo da parte dei giudici italiani aveva trasformato le condanne nei loro confronti, originariamente “riducibili” (suscettibili di essere eseguite anche nelle forme di benefici e misure alternative esterne al carcere), in pene perpetue de facto “irriducibili” (cioè non eseguibili in forme alternative alla detenzione carceraria), in violazione degli artt. 3 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.  

Tutti i ricorrenti stavano espiando la pena dell'ergastolo per gravi delitti riconducibili a contesti criminali mafiosi o comunque ritenuti connessi al cosiddetto "metodo mafioso", commessi antecedentemente al d.l. n. 306/1992, con il quale è stata modificata in senso restrittivo la disciplina dell’art. 4-bis della legge n. 354/75.  

La posizione di ciascuno era connotata, peraltro, da un peculiare profilo. Infatti, in alcuni casi le aggravanti “mafiose” non erano state contestate nel processo di merito; in altri, erano state invece contestate espressamente ma poi escluse nelle sentenze di condanna. 

Tuttavia, in sede esecutiva, erano state attratte nell’area del regime restrittivo del “4-bis” anche le condanne per delitti che – pur non formalmente qualificati come “di matrice mafiosa” dal giudice della cognizione – erano tuttavia risultati tali all’esito dell’interpretazione giuridico-fattuale delle sentenze di condanna operata dalla magistratura di sorveglianza.  

Nel caso Asciutto (ricorso n. 23169/16), il ricorrente lamentava, appunto, la difformità tra l’accertamento giuridico-fattuale cristallizzato nelle sentenze di condanna e la lettura che era stata data, invece, dalla magistratura di sorveglianza.  

Precisamente, il ricorrente era detenuto dal 29 giugno 1992 e stava espiando più condanne confluite in un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Reggio Calabria nel 2015. Gli omicidi per i quali era stato condannato all'ergastolo erano stati commessi tra il 1989 e il 1991, dunque prima dell'entrata in vigore della disciplina ostativa introdotta dal d.l. n. 306/1992. Egli aveva nel tempo formulato istanze di permessi premio, semilibertà e di liberazione condizionale, tutte dichiarate inammissibili oppure rigettate per la ritenuta applicabilità del regime ostativo vigente anteriormente alla riforma del 2022 (dunque, ostatività assoluta alla concessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia accertata ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., nel caso di condannati per delitti di c.d. “prima fascia” indicati nell’art. 4-bis ord.penit.).  

Nel proprio ricorso, il detenuto lamentava di essere stato assoggettato al regime ostativo sulla base di una interpretazione “sostanziale” operata dalla magistratura di sorveglianza sul titolo di condanna, nonostante alcuni omicidi per i quali era stato condannato non fossero stati formalmente associati dai giudici della cognizione all’aggravante del c.d. “metodo mafioso” (art.7 del d.l. n. 152/1991). Per effetto di tale prassi applicativa, la posizione del ricorrente aveva subito una radicale trasformazione da pena ab initio “riducibile” attraverso l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, a pena “irriducibile”, stante la preclusione ostativa assoluta derivante dalla matrice mafiosa dei reati commessi, desunta dalla magistratura di sorveglianza a valle delle condanne.  

Soltanto in seguito alla riforma del 2022, venuta meno l’ostatività assoluta (o più esattamente: la presunzione assoluta di incompatibilità della pericolosità del condannato per determinati delitti “ostativi” con l’accesso ai benefici penitenziari), il tribunale di sorveglianza aveva concesso all’Asciutto la semilibertà, alla luce di una valutazione individualizzata che aveva valorizzato il lungo percorso trattamentale, il tempo trascorso dalla commissione dei reati; la fattiva partecipazione dell’interessato al programma rieducativo.  

Con riferimento al ricorrente Araniti(ricorso n. 23834/18), la questione centrale riguarda il profilo dell’applicazione retroattiva in peius del c.d. “ergastolo ostativo”. Il ricorrente era stato condannato a 11 anni per reati in materia di stupefacenti; all'ergastolo per un omicidio del 1989 e a 13 anni per associazione mafiosa.  

Anche in questo caso, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il delitto di omicidio doveva essere ricondotto al “catalogo ostativo” dell'art. 4-bis ord.penit., poiché, pur mancando l'aggravante formale, emergeva dalla sentenza di condanna il collegamento con un contesto mafioso. In seguito a tale valutazione, con un giudizio a posteriori effettuato dal giudice di sorveglianza, il reato in questione era stato qualificato come connotato dalla natura mafiosa e il percorso esecutivo era stato, di conseguenza, assoggettato al regime di ostatività assoluta, in assenza di attività collaborativa da parte dell’interessato. Anche in questo caso, successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, il tribunale di sorveglianza aveva accertato che il ricorrente avesse già espiato il reato associativo; che l'omicidio era stato commesso prima dell'introduzione dell'art.4-bis ord. penit. e che non poteva, pertanto, operare il regime ostativo.  

Il punto centrale evidenziato dal ricorrente Cavallo(ricorso n. 37683/19) riguardava, invece, il profilo del c.d. scioglimento del cumulo delle pene. Il detenuto si trovava in esecuzione di una pluralità di ergastoli per associazione mafiosa; omicidi plurimi; tentati omicidi; strage; detenzione di armi. Nel 2002 la magistratura di sorveglianza aveva accertato che la porzione di pena afferente ai delitti “ostativi” risultava già integralmente espiata. Tuttavia, con un successivo revirement, il giudice di sorveglianza ritenne che gli omicidi fossero stati commessi mediante il "metodo mafioso" e che il ricorrente, non avendo positivamente collaborato con la giustizia, non potesse pertanto accedere ai benefici penitenziari. Lamentava quindi, il ricorrente, che tale mutamento radicale di indirizzo lo avesse privato della ragionevole aspettativa, maturata in seguito alla valutazione del 2022, di vedere la propria condanna residua “riducibile” poiché non più sottoposta al regime di ostatività assoluta vigente anteriormente al 2022. 

Nel caso Conte (ricorso n. 17937/20), infine, le aggravanti del “metodo mafioso” erano state, invece, effettivamente contestate dal Pubblico Ministero nel corso del processo di merito, ma erano state escluse dalla sentenza di condanna. In sede esecutiva, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva affermato che gli omicidi erano stati comunque commessi con il “metodo mafioso” e che, pertanto, ricadevano nell'ambito dell'art. 4-bis ord.penit., con conseguente applicazione del regime di ostatività assoluta alla concessione dei benefici penitenziari. Il ricorrente lamentava quindi che, benché il giudice della cognizione avesse escluso le aggravanti di “mafiosità” e che il condannato potesse, quindi, ragionevolmente confidare nella “riducibilità” della pena da eseguire, il successivo intervento dei giudici dell'esecuzione aveva modificato radicalmente la natura della pena in esecuzione, attraendola nell’orbita del regime ostativo e trasformandola da pena “riducibile” a pena “irriducibile” in violazione dell’art.7 CEDU. 

La questione

La controversia si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza della Corte europea, in particolare della sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2), del 2019, nella quale era stata censurata la presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia, sottesa alla disciplina italiana del c.d. “ergastolo ostativo”, imperniata sul coordinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario. Come è noto, per effetto di tale pregressa disciplina, al condannato “ostativo” non collaborante era precluso l’accesso alla liberazione condizionale, ai permessi premio e agli altri benefici penitenziari, vedendosi quindi privato di ogni prospettiva concreta di una liberazione.  

Con l’evocato arresto, i giudici di Strasburgo avevano ritenutoincompatibileuna tale disciplina con la Convenzione edu perché fondata su una presunzione assoluta e non confutabile di pericolosità sociale. Quasi coeva alla pronuncia di Strasburgo, la sentenza costituzionale n. 253/2019 si era espressa in termini analoghi con riguardo all’istituto dei permessi premio. Successivamente, con l’ordinanza n.97 del 2021, la Corte costituzionale italiana aveva “accertato ma non dichiarato” l’incostituzionalità della disciplina ostativa, assegnando al legislatore un congruo termine per introdurre una normativa che, sostituendosi a quella censurata, sanasse il rilevato vulnus di costituzionalità. 

In seguito a tali pronunce, con il già ricordato d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 199/2022, è stata profondamente riformata la disciplina dell’ostatività penitenziaria, con l’introduzione, in particolare, della possibilità di accedere alla liberazione condizionale e agli altri benefici extramurari anche senza collaborazione, purché il condannato per taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis ord. penit. offra elementi da cui desumere l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del rischio di ripristino dei detti legami e provi l'adempimento degli obblighi civili e risarcitori.  

Nello specifico, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. a opera del d.l. n.162/2022, i benefici penitenziari possono ora essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter c.p., per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998, e per i delitti di cui all'art. 291-quater, d.p.r. n. 43/1973, e all'art. 74, d.p.r. n. 309/1990, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.  

Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 

Le questioni sollevate dai ricorrenti riguardano essenzialmente i profili della dedotta applicazione retroattiva del regime ostativo nella versione precedente alla riforma del 2022 e i limiti di pena (30 anni) stabiliti dalla disciplina italiana per l’accesso alla liberazione condizionale. I parametri sui quali si è esercitato il controllo della Corte di Strasburgo si rinvengono negli articoli 3 (divieto di trattamenti contrari al senso di umanità) e 7 (principio di legalità). 

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento ha rappresentato il primo banco di prova della tenuta convenzionale della riforma italiana del 2022. 

a) i limiti di pena espiata per l’accesso alla liberazione condizionale  

Uno dei più interessanti profili affrontati dalla pronuncia europea riguarda le tempistiche del riesame (periodical review) che dovrebbe intervenire sul percorso esecutivo del condannato, ai fini della verifica delle condizioni per accedere ad una misura di liberazione anticipata (early release).  

L’art. 2 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 199/2022 – ha previsto l’innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (per quanto qui rilevante, «almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo», in luogo dei precedenti ventisei) per l’accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l’allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all’ergastolo.  

In proposito, parte della dottrina aveva già evidenziato, proprio con riferimento alla giurisprudenza della Corte edu, come la soglia temporale di trent’anni prevista per il condannato non collaborante ecceda il limite che la Corte di Strasburgo (Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito) sembra annoverare tra le condizioni in presenza delle quali la pena detentiva perpetua può considerarsi “riducibile” de iure e de facto.  

Si sottolinea, altresì, da parte delle stesse voci critiche, come, a favore della possibilità di riesame della pena dopo venticinque anni, parli anche, come pure sottolinea la Corte europea nella citata sentenza Vinter, lo Statuto della Corte penale internazionale, allorché, all’art. 110 comma 3, individua il periodo massimo decorso il quale il condannato alla pena perpetua può ottenere il riesame della pena (cfr. § 118 della sentenza Vinter). 

La disposizione di maggiore severità sul versante del quantum di pena da raggiungere per aspirare alla liberazione condizionale è stata introdotta per differenziare il trattamento dell’ergastolano collaborante (per il quale valgono gli ordinari limiti di pena, cioè ventisei anni, o solo dieci anni se egli è entrato nel programma di protezione) da quello dell’ergastolano non collaborante (per il quale ora è necessario avere raggiunto il limite di trent’anni).  

Si è rilevato, tuttavia, in dottrina che, di fatto, tutti gli ergastolani collaboranti sono anche nel programma di protezione, per cui è solo ipotetico il caso di un ergastolano collaborante per il quale valga effettivamente il limite dei ventisei anni. 

La questione che si è aperta nel dibattito dottrinale è, quindi, di valutare se l’aumento di pena in esame sia in sé compatibile con i princìpi e con la giurisprudenza costituzionale, che ha chiaramente affermato che «l’assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato» (Corte cost., sent. n. 253/2019).  

A ciò si aggiunga, sotto il profilo della ragionevolezza, della proporzionalità e della rieducazione, che «un conto è l’attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace, ben altro è l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante» (sempre Corte cost., sent. n. 253/2019). 

Tali coordinate generali devono valere, a maggior ragione, nel caso della liberazione condizionale, che proprio in quanto causa di estinzione della pena non subì alcuna modifica deteriore nel 1991 allorquando si decise di introdurre il regime ostativo nell’ordinamento penitenziario. 

In definitiva: passare da ventisei a trenta anni significa infliggere un trattamento peggiorativo all’ergastolano non collaborante perché ha esercitato la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Significa quindi ritardare la possibilità di domandare l’estinzione della pena senza alcuna giustificazione costituzionalmente legittima. Di qui la possibile violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.  

Riprendendo proprio la giurisprudenza Vinter, i giudici alsaziani hanno, invero, rilevato che tra gli Stati contraenti «vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta» (§120), e hanno concluso che, laddove il diritto nazionale non preveda tale possibilità, «una pena dell’ergastolo effettivo contravviene alle esigenze derivanti dall’art. 3 della Convenzione» (§ 121).  

Su questo profilo, la sentenza Asciutto, pur inserendosi nell’alveo della giurisprudenza Vinter e confermando quindi, in linea di principio, l’endorsement della Corte edu per un riesame dopo non oltre i 25 anni di detenzione (§ 153), ha tuttavia affermato, richiamando un proprio risalente precedente, già stabilito nella sentenza 13 novembre 2014, Bodein c. Francia, n. 40014/10, § 60, che un sistema che preveda la possibilità di un riesame delle condanne all’ergastolo dopo 30 anni di reclusione – ma che allo stesso tempo consenta al giudice di includere – come accade nel diritto italiano - il periodo trascorso in custodia cautelare nel calcolo della pena dell’ergastolo – possa ritenersi conforme ai criteri stabiliti da Vinter(§ 169 e ss.). 

Deve, peraltro, rammentarsi che i princìpi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32/2020 precludono la retroattività di modifiche in peius in riferimento alla liberazione condizionale, dunque tanto l’aumento da ventisei a trenta anni per domandare la liberazione condizionale quanto quello da cinque a dieci per la libertà vigilata possono riguardare solo fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto legge.  

b) valutazione della Corte edu sulla riforma italiana del 2022  

Per il periodo precedente alla riforma la Corte conferma le conclusioni cui già era pervenuta con la sentenza Viola c. Italia del 2019, censurando i profili di “irriducibilità” della pena perpetua ostativa e la funzione della positiva collaborazione con la giustizia quale unica strada per superare la presunzione assoluta alla base della disciplina del c.d. “ergastolo ostativo”, in quanto assunta quale unico mezzo possibile per comprovare l’avvenuta rescissione dei contatti con l’organizzazione mafiosa. Tale presunzione assoluta si poneva, infatti, in contrasto con l'art. 3 della CEDU.  

Su tale premessa, i giudici europei procedono all’esame della riforma italiana del 2022,  prendendo atto che il nuovo assetto, con l’eliminazione del carattere assoluto della presunzione di pericolosità, l’introduzione di una verifica giudiziale individualizzata e con l’espressa codificazione della possibilità di accesso ai benefici penitenziari anche in assenza di positiva collaborazione con la giustizia ha modellato una disciplina immune dai rilievi lamentati dai ricorrenti, sotto il profilo degli artt. 3 e 7 della Convenzione edu. 

La riforma italiana appare coerente con i principi europei anche nella parte in cui impone ai condannati per taluni particolari delitti un onere probatorio particolarmente stringente e, segnatamente, per i delitti di matrice mafiosa,  prescrive di « (ii) imporre loro di dimostrare di aver reciso definitivamente ogni legame con l’organizzazione criminale e di non volerli ristabilire qualora il loro regime carcerario venisse alleggerito» (§ 168), poiché è necessario operare un contemperamento tra le esigenze di difesa sociale e quelle della risocializzazione dei detenuti (§ 176). 

Con riguardo alla genericità che si rinviene in alcuni elementi della disciplina (che, a es., si riferisce al «contesto in cui il reato è stato commesso» o alle «circostanze individuali e ambientali»), la Corte dà atto «degli sforzi compiuti dai tribunali nazionali sia per chiarire il significato dei termini utilizzati nella versione riformata dell’art. 4-bis, sia per fornire indicazioni sull’interpretazione e l’applicazione dei criteri e delle condizioni per la scarcerazione» (§ 171), così colmando quel deficit di genericità della disciplina che avrebbe potuto costituire un problema con riguardo al rispetto dell'art. 3 CEDU. 

Dal punto di vista convenzionale, pertanto, la riforma del 2022 riceve dalla Corte di Strasburgo, sotto il profilo indicato, una sostanziale validazione. 

Ne è derivato, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 CEDU, che la violazione convenzionale è stata accertata per i ricorrenti solo fino al momento in cui, nel 2022, la disciplina ostativa è stata riformata dal d.l. n.162 del 2022, la cui disciplina, rendendo concretamente possibile – sia pure a determinate condizioni - l’accesso ai benefici penitenziari ha conformato la normativa italiana ai principi europei. 

c) il divieto di applicazione “retroattiva” della disciplina ostativa e la violazione dell’art. 7 CEDU 

Con riguardo alla possibilità di applicazione “retroattiva” della disciplina di cui agli artt. 4-bis e 58-ter nella versione ante 2022 alle condanne per fatti commessi anteriormente all’introduzione del regime ostativo, i giudici alsaziani confermano la prospettiva ermeneutica già affermata dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 32/2020, censurando quindi la prassi seguita da alcuni tribunali di sorveglianza che, sulla base di una disamina a valle del giudicato, avevano attribuito la natura “mafiosa” ai fatti giudicati quali delitti “comuni”, con l’effetto di trasformare una pena perpetua “riducibile” in un “ergastolo ostativo” contrario alla Convenzione edu.  

Nei casi esaminati, la Corte europea ha dunque affrontato il profilo della possibilità, per il giudice della sorveglianza, di verificare, sul piano sostanziale, se nel singolo caso la fattispecie delittuosa ascritta al detenuto si connoti per la “mafiosità”, così da rendere applicabile la più severa disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit. come modificato dal d.l. n. 306/1992, attraverso un’operazione di “interpretazione” del titolo di condanna.  

I giudici di Strasburgo passano in rassegna la giurisprudenza italiana, che ha in più occasioni affermato che il regime ostativo trova applicazione anche quando le circostanze aggravanti di “tipo mafioso” di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 non fossero state formalmente contestate, qualora l’uso del “metodo mafioso” fosse stato comunque implicito nella motivazione della sentenza (§106).  

La Corte edu richiama, precisamente, le sentenze della Cassazione n. 6065 del 21 febbraio 2017, n. 473 del 10 luglio 2018, n. 33565 del 21 maggio 2019 e n. 41235 del 26 giugno 2019, per le quali tale valutazione rientra nella facoltà dei giudici e dei tribunali di sorveglianza, potendo questi ultimi «interpretare» le sentenze definitive e di chiarirne il contenuto. La sentenza n. 44168 del 13 giugno 2016 aveva, tuttavia, stabilito che, ogniqualvolta le circostanze «di tipo mafioso» fossero state incluse nell’atto di accusa a carico dei condannati, ma escluse dalla sentenza di condanna, i tribunali preposti alla sorveglianza dell’esecuzione delle pene non avevano la facoltà di ritenere che il reato in questione fosse stato commesso con il «metodo mafioso».  

Infine, nella sentenza n. 42815 del 10 ottobre 2016, la Cassazione ha posto una distinzione tra i reati commessi prima e dopo l’introduzione dell’art. 7 del d.l. 152/1991, affermando che il suddetto «approccio sostanziale» (che consentiva ai giudici di sorveglianza di tenere conto delle circostanze «di tipo mafioso» anche in assenza della loro contestazione) dovesse essere applicato solo ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 152/1991, poiché: «Il divieto imposto dall’art. 4-bis non avrebbe potuto avere effetto immediato se si fosse riferito solo ai reati aggravati ai sensi dell’articolo 7: le circostanze aggravanti erano, infatti, state introdotte dalla stessa legge e non avrebbero potuto essere incluse nei capi d’accusa [formulati] in relazione a fatti precedenti; di conseguenza, il divieto sarebbe diventato efficace nei confronti dei reati considerati aggravati ai sensi dell’art. 7 solo se [tali reati fossero stati] commessi dopo la sua entrata in vigore il 13 maggio 1991 (...) La formulazione descrittiva adottata dall’art. 4-bis consentiva, al contrario, l’estensione del divieto … ai reati commessi prima [dell’entrata in vigore del d.l. n. 152/1991], ai quali non potevano essere applicate le circostanze aggravanti [previste dal d.l. n. 152/1991], lasciando ai giudici e ai tribunali preposti alla sorveglianza dell’esecuzione delle pene, nel valutare le richieste di adeguamento della pena presentate dai detenuti, il compito di valutare se i reati in questione fossero stati commessi con il cosiddetto «metodo mafioso» (…) Nel caso di fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 152 del 1991, al contrario, nella fase di esecuzione, la valutazione effettuata dal giudice di merito non può essere modificata». 

La Corte, nell’affrontare il profilo della violazione dell'art. 7 CEDU si richiama alla propria consolidata giurisprudenza, che opera una distinzione tra una misura che costituisce di fatto una «sanzione» e una misura che riguarda l’«esecuzione» o l’«applicazione» di una «sanzione», applicandosi solo alla prima la garanzia dell’evocato art. 7.  

Nel caso specifico, sebbene le condanne all’ergastolo inflitte in sede di cognizione si riferissero a pene in concreto “riducibili” (avendo riferito la natura “mafiosa” soltanto ai delitti puniti con pena temporanea); successivamente, in sede di esecuzione, i giudici della sorveglianza avevano invece riferito il regime ostativo di cui all’art. 4-bis ante riforma del 2022 anche agli ergastoli, trasformandoli quindi in pene “non riducibili” (c.d. “ergastolo ostativo”). Per effetto di tale riqualificazione, la natura della pena originariamente inflitta era stata quindi radicalmente alterata, talché in questa ipotesi l’art. 7 CEDU poteva applicarsi anche con riferimento alla fase esecutiva (alla quale la detta norma europea resta ordinariamente estranea).   

Una tale “riqualificazione”, oltre all’avere provocato una radicale trasformazione della pena decisa dal giudice del merito, si palesava altresì “imprevedibile” ex ante, al momento, cioè, della commissione dei fatti da parte dell’interessato.  

Tale rilievo appare enfatizzato in particolare con riferimento alla posizione del ricorrente Conte. Il soggetto, invero, aveva effettivamente commesso i delitti poco dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, quindi la normativa sull’ergastolo “ostativo” era astrattamente applicabile nei suoi confronti. Tuttavia, in quel caso le aggravanti “mafiose” erano state, bensì, contestate ma non ritenute dal giudice e successivamente, in sede esecutiva, “recuperate” in via interpretativa del titolo esecutivo dai giudici della sorveglianza. Anche in questo caso, dunque, una pena in origine “riducibile” poiché non connotata da “mafiosità” e per tale motivo sottratta alla disciplina ostativa ratione temporis applicabile, era stata trasformata in pena “irriducibile” per effetto dell’interpretazione data dai giudici della sorveglianza.  

La Corte edu sembra prendere decisamente le distanze da tale orientamento, affermando che contrasta con l’art. 7 della Convenzione anche l’attribuzione della più severa disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit. a condanne per fatti anteriori alla vigenza del d.l. n. 152/1991, poiché «applicando il regime previsto dall’articolo 4 bis alle condanne all’ergastolo inizialmente riducibili dei ricorrenti, i tribunali nazionali, nelle circostanze particolari del caso di specie, hanno reso tali condanne irriducibili – andando oltre le mere misure di esecuzione e modificando la portata della pena dei ricorrenti. L’articolo 7 è pertanto applicabile nel caso di specie» (§ 216). 

La Corte ha, all’esito di tale disamina, ritenuto accertata la violazione dell’art. 7 per tutti i ricorrenti.  

Osservazioni

La sentenza rappresenta uno dei più importanti sviluppi della giurisprudenza Vintere segue la pronuncia Marcello Viola (2) c. Italia del 2019. Tale pronuncia costituisce, infatti, il precedent al quale i giudici europei guardano e costituisce il formante del nucleo sistematico di Asciutto, che offre quindi importanti indicazioni di principio in relazione al rapporto tra ergastolo ostativo, legalità della pena, prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost.  

Con riguardo al rapporto con il principio rieducativo iscritto nell’art. 27, comma 3, Cost., la Corte edu riprende l’affermazione della Corte costituzionale italiana per cui la pena dell’ergastolo è compatibile con i principi costituzionali nella misura in cui è prevista la possibilità di accedere alla liberazione condizionale e tale principio trova puntuale conferma nella giurisprudenza Vinter, ormai consolidata.  

Il principio rieducativo, lungi dal costituire un’astratta enunciazione teorica, rappresenta secondo la Corte di Strasburgo un preciso indicatore di come operare per il giudice comune, nel senso che l’esame della posizione del condannato deve sempre essere condotto tenendo presente che questi può cambiare rispetto alla persona che era al momento della commissione del reato; che tale cambiamento (ravvedimento) non coincide necessariamente con la collaborazione e che il percorso esecutivo e trattamentale deve sempre  essere concretamente valutato e posto in comparazione con gli indici di pericolosità sociale e con la gravità del reato commesso. 

Il nucleo certamente più interessante della sentenza in esame è, tuttavia, quello che ruota attorno al giudizio sulla riforma italiana del 2022 sull’ostatività penitenziaria. Nel prendere atto che l’Italia ha introdotto, con il d.l. n. 162/2022, la riforma dell’ostatività penitenziaria, la Corte ne certifica, infatti, la sostanziale rispondenza ai principi europei, segnatamente, alla luce del divieto di trattamenti contrari alla dignità della persona detenuta (art. 3) e di retroattività in peius della legge penale (art. 7). Si tratta – come si è detto - dell’affermazione senz’altro più pregnante della sentenza Asciutto, che tuttavia non mette del tutto al riparo l’Italia da possibili ulteriori censure.  

Vi sono infatti, due profili sui quali i giudici di Strasburgo pongono altrettanti caveat: il primo riguarda il limite dei 30 anni di pena espiata posto in relazione all’accesso alla liberazione condizionale per gli ergastolani (già) “ostativi” non collaboranti. Benché la Corte non abbia, nel caso esaminato, accertato una violazione convenzionale, ha purtuttavia chiaramente indicato che la soglia dei 30 anni, prevista dalla disciplina italiana, può essere compatibile con l’art. 3 CEDU soltanto nella misura in cui, in tale limite di pena siano computati anche i periodi di presofferto e la eventuale liberazione anticipata, così che, in concreto, il condannato all’ergastolo possa presentare un’istanza di liberazione condizionale  dopo 25 anni di pena scontata (§ 179).  

In tale prospettiva, pertanto, la Corte offre un parametro ermeneutico e applicativo ai giudici italiani, nel senso che, in sede di valutazione dell’ammissibilità dell’istanza di liberazione condizionale da parte di condannato all’ergastolo (già) ostativo, sarà necessario computare ai fini del raggiungimento della quota dei 30 anni di pena anche gli eventuali periodi di custodia cautelare presofferta e le riduzioni di pena ottenute a titolo di liberazione anticipata. 

In secondo luogo, la sentenza Asciutto sancisce l’illegittimità di un’attività interpretativa del giudicato contra reumda parte del giudice della sorveglianza, che sia volta a verificare se, in concreto, la condanna in esecuzione sia connotata dalla matrice mafiosa, a prescindere dalla effettiva contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 e dell’eventuale riconoscimento della stessa da parte del giudice della cognizione. Tale operazione, che la Corte alsaziana qualifica come trasformazione in executivis della pena da “riducibile” a “non riducibile” appare, infatti, preclusa dallo sbarramento posto sul piano convenzionale dall’art. 7 CEDU.  

In altri termini, la fase esecutiva non può trasformarsi in una nuova sede di qualificazione giuridica del fatto; in un nuovo accertamento della responsabilità o in una modifica sostanziale della pena.  

Qui la sentenza Asciutto compie un passo ulteriore rispetto a Viola: quest’ultima aveva riguardato principalmente l'articolo 3 e censurato l'assenza di una prospettiva di early release così incidendo sul “diritto alla speranza”, Asciutto affronta direttamente anche il tema dell'art. 7 CEDU, affermando che l'applicazione del regime ostativo a condanne originariamente riducibili può tradursi in una vera e propria trasformazione della pena. 

Il principio fondamentale enunciato dalla sentenza in commento, per cui un ergastolo ab initio “riducibile” non può essere successivamente trasformato, mediante interpretazioni sopravvenute sviluppate nella fase esecutiva, in un ergastolo sostanzialmente “irriducibile”, perché ciò integra un aggravamento della pena incompatibile con il principio di legalità, di prevedibilità e di irretroattività sancito dall'articolo 7 della Convenzione rappresenta, in definitiva, il contributo più innovativo e potenzialmente più incisivo della pronuncia per il sistema penitenziario italiano e per il futuro contenzioso in materia di ergastolo ostativo.  

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