Piccolo imprenditore sovraindebitato legittimato ad impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento

La Redazione
07 Ottobre 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 7 ottobre 2026, n. 160, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità dell’art. 12, comma 4-bis, del d.p.r. n. 602/1973, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, comma 2, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione.

Le questioni di legittimità erano stata sollevate dal giudice di pace di Milano, il quale aveva rivolto l’attenzione al profilo della legittimazione del ricorrente del giudizio a quo – “piccolo imprenditore sovraindebitato” – e, in particolare, alla limitazione alla impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che il ricorrente assuma non essergli stata validamente notificata, prevista dall’art. 12, comma 4-bis, del d.p.r. n. 602/1973. Secondo il rimettente la disposizione censurata, non riconoscendo in favore del ricorrente del giudizio a quo la legittimazione processuale all’impugnazione diretta, violerebbe gli artt. 3, 10, 11, 24, 77, commi 1 e 2, 97, comma 2, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione a diversi parametri unionali e convenzionali.

La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate in parte inammissibili e in parte non fondate.

I giudici hanno chiarito che il contribuente, senza doversi esporre ai rischi paventati dal giudice remittente di presentazione di una domanda giudiziale "al buio" ‒ con la possibilità di diniego o revoca dell’omologazione, diniego o perdita dell’esdebitazione e persino responsabilità penale ‒, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma non essergli stata validamente notificata.

Al tal fine è sufficiente che rappresenti al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale (che riveste anche una funzione consultiva per il debitore) dinanzi all’OCC e contestualmente dia prova della sua legittimazione all’impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l’incidenza pregiudizievole che avrebbe il "peso" del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare.

In definitiva, non si verifica alcun pregiudizio per il contribuente e sussiste l’immediata impugnabilità auspicata dal rimettente.

Del resto, va considerato che, sul piano sistematico, anche per le altre situazioni legittimanti l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento, previste dalla disposizione censurata, il legislatore ha utilizzato formule particolarmente ampie, quali: «per la perdita di un beneficio» nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 12, comma 4-bis, lett. c)); «in relazione» a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (art. 12, comma 4-bis, lett. e); «nell’ambito» della cessione dell’azienda (art. 12, comma 4-bis, lett. f)). 

Ciò a ragione, perché le diverse ipotesi espressamente contemplate sono caratterizzate da contesti e situazioni diverse: quel che rileva, piuttosto, è la prova dell’effettivo pregiudizio, il cui onere, in relazione alle diverse ipotesi contemplate, spetta al contribuente e la cui valutazione è rimessa al giudice dell’impugnazione.

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