Piccolo imprenditore sovraindebitato legittimato ad impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento
07 Ottobre 2026
Le questioni di legittimità erano stata sollevate dal giudice di pace di Milano, il quale aveva rivolto l’attenzione al profilo della legittimazione del ricorrente del giudizio a quo – “piccolo imprenditore sovraindebitato” – e, in particolare, alla limitazione alla impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che il ricorrente assuma non essergli stata validamente notificata, prevista dall’art. 12, comma 4-bis, del d.p.r. n. 602/1973. Secondo il rimettente la disposizione censurata, non riconoscendo in favore del ricorrente del giudizio a quo la legittimazione processuale all’impugnazione diretta, violerebbe gli artt. 3, 10, 11, 24, 77, commi 1 e 2, 97, comma 2, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione a diversi parametri unionali e convenzionali. La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate in parte inammissibili e in parte non fondate. I giudici hanno chiarito che il contribuente, senza doversi esporre ai rischi paventati dal giudice remittente di presentazione di una domanda giudiziale "al buio" ‒ con la possibilità di diniego o revoca dell’omologazione, diniego o perdita dell’esdebitazione e persino responsabilità penale ‒, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma non essergli stata validamente notificata. Al tal fine è sufficiente che rappresenti al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale (che riveste anche una funzione consultiva per il debitore) dinanzi all’OCC e contestualmente dia prova della sua legittimazione all’impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l’incidenza pregiudizievole che avrebbe il "peso" del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare. In definitiva, non si verifica alcun pregiudizio per il contribuente e sussiste l’immediata impugnabilità auspicata dal rimettente. Del resto, va considerato che, sul piano sistematico, anche per le altre situazioni legittimanti l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento, previste dalla disposizione censurata, il legislatore ha utilizzato formule particolarmente ampie, quali: «per la perdita di un beneficio» nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 12, comma 4-bis, lett. c)); «in relazione» a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (art. 12, comma 4-bis, lett. e); «nell’ambito» della cessione dell’azienda (art. 12, comma 4-bis, lett. f)). Ciò a ragione, perché le diverse ipotesi espressamente contemplate sono caratterizzate da contesti e situazioni diverse: quel che rileva, piuttosto, è la prova dell’effettivo pregiudizio, il cui onere, in relazione alle diverse ipotesi contemplate, spetta al contribuente e la cui valutazione è rimessa al giudice dell’impugnazione. |