Assegnazione della casa familiare e pertinenze
09 Ottobre 2026
La nona sezione civile del Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 luglio 2026, è intervenuta sul punto per chiarire che, in sede di separazione coniugale, l’assegnazione della casa familiare può estendersi a un bene autonomo, qualificato come pertinenza, solo dopo un rigoroso accertamento del vincolo pertinenziale e purchè tale estensione risponda direttamente all’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico, risultando irrilevanti interessi diversi da quelli collegati alla loro tutela La possibilità di assegnare, insieme con la casa familiare, un immobile autonomo qualificato come pertinenza deve essere valutata esclusivamente in funzione dell’interesse dei figli e della conservazione dell’habitat domestico e l’estensione del provvedimento è legittima solo se il bene contribuisce alla conservazione dell’ambiente domestico di riferimento. Si evidenzia che, in assenza di espressa assegnazione delle pertinenze con la sentenza di separazione, e in difetto di una rigorosa prova della necessità per il genitore, nell’interesse del figlio, di godere anche di esse, queste ultime debbano essere restituite al legittimo proprietario che le ha rivendicate, diversamente costituendo, quella del coniuge non proprietario, un’occupazione sine titulo. Nel caso di specie, la titolarità in capo al ricorrente Tizio del suo diritto di proprietà del box auto e del posto auto esterno è provata dal contratto di compravendita. Il medesimo, legalmente separato da Caia, chiede a quest’ultima di liberare sia box che posto auto, ricorrendo l’autorità giudiziaria per vederne accertata e dichiarata l’occupazione sine titulo. Si costituisce in giudizio Caia, evidenziando che, nell’ambito del giudizio di separazione, veniva disposta a suo favore l’assegnazione della casa coniugale con collocazione del figlio minore presso la medesima e che, nella relativa sentenza, non era menzionata alcuna circostanza idonea ad escludere il box e lo spazio auto da tale assegnazione. Del resto, come risulta dal titolo di proprietà depositato dallo stesso attore, il locale box auto e lo spazio auto all’aperto erano stati acquistati unitamente e contestualmente all’appartamento, assumendo carattere pertinenziale, dal momento che insistono nello stesso palazzo e sono collegati funzionalmente all’abitazione, quindi, dotati del requisito della contiguità. Nel caso che ci occupa è evidente un caso di pertinenzialità dei beni oggetto di causa rispetto alla casa coniugale, ma tale accertamento non è tuttavia sufficiente per attribuire dette pertinenze alla convenuta nella sua qualità di assegnataria della casa coniugale. Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che l’assegnazione della casa familiare può estendersi a un bene autonomo qualificato come pertinenza, ma solo dopo un rigoroso accertamento del vincolo pertinenziale e purchè tale estensione risponda direttamente all’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico (Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 18556/2026). Tale decisione specifica che sono irrilevanti gli interessi diversi da quelli collegati alla tutela dei figli, evidenziando che la possibilità di assegnare, insieme alla casa familiare, un immobile autonomo qualificato come pertinenza, deve essere valutata esclusivamente in funzione dell’interesse dei figli e della conservazione dell’habitat domestico. Detto orientamento è stato condiviso anche dalla decisione del Tribunale di Napoli, cui si è fatto inizialmente riferimento. |