Diniego di accesso alla giustizia riparativa e vizio di motivazione

La Redazione
09 Ottobre 2026

La Cassazione penale, sezione VI, con la sentenza 7 luglio 2026, n. 35493 (dep. 6 ottobre 2026), ha individuato i presupposti in presenza dei quali il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa può considerarsi viziato da difetto di motivazione e violazione di legge.

Il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa fondato esclusivamente sulla tipologia del reato, sulla pendenza di una misura cautelare, sul dissenso della persona offesa e su un generico pericolo di vittimizzazione secondaria, senza verifica concreta dei rischi per l’incolumità e per l’accertamento processuale, senza valutare i propositi di resipiscenza dell’imputato, la sua giovane età e quella della vittima, nonché senza considerare la possibilità di ricorrere a programma con vittima surrogata, è viziato da difetto di motivazione e violazione di legge.

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