AI, dall'equo compenso alla formazione obbligatoria: le novità per gli avvocatiFonte: D.Lgs. 7 ottobre 2026 n. 179
09 Ottobre 2026
Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 introduce importanti novità anche per la professione forense, dalla formazione obbligatoria sull'intelligenza artificiale alla possibile rimodulazione dell'equo compenso, fino alle nuove tutele contro le decisioni automatizzate e al rafforzamento del sistema sanzionatorio. Ecco le 10 principali novità per gli avvocati. 1) Formazione obbligatoria sull'intelligenza artificiale (art. 47). I corsi di formazione iniziale e continua organizzati dagli ordini professionali dovranno includere specifici percorsi dedicati all'IA. La formazione riguarderà gli aspetti tecnici, giuridici e deontologici, comprese le responsabilità professionali e gli obblighi informativi verso il cliente. È previsto un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, i consigli nazionali dovranno adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi in materia di formazione. 2) Nuovi parametri per l'equo compenso (art. 49). L'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte del professionista potrà comportare una modulazione dell'equo compenso, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema utilizzato. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto dovranno essere integrati i provvedimenti che disciplinano i parametri professionali, compresi quelli forensi. La norma non introduce una riduzione automatica dei compensi, ma rinvia alla definizione di specifici criteri. 3) Nullità dei licenziamenti decisi esclusivamente dall'IA (art. 41). Le decisioni definitive relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non potranno essere adottate unicamente sulla base di trattamenti automatizzati. La decisione finale dovrà essere riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo. Il licenziamento e le altre decisioni adottate in violazione di tale divieto sono nulli, anche qualora il lavoratore abbia prestato il proprio consenso. Restano escluse dal divieto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. 4) Diritto del lavoratore a conoscere le ragioni delle decisioni automatizzate (art. 41). Il lavoratore potrà ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale e dei principali parametri considerati. Restano fermi gli obblighi informativi del datore di lavoro e i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 5) Nuove tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 42). L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza dovrà essere considerato nell'ambito della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2008. I datori di lavoro dovranno inoltre garantire un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all'impiego di tali tecnologie e sulle misure di prevenzione adottate. 6) Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 18). Le autorità nazionali di vigilanza riceveranno i reclami relativi alle violazioni dell'AI Act, assicurando il pieno contraddittorio. Nei settori bancario, finanziario e assicurativo, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie saranno competenti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, anche per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento commesse dagli istituti finanziari aderenti. 7) Sanzioni fino a 35 milioni di euro per le violazioni dell'AI Act (artt. 22-24). Il decreto introduce un articolato sistema sanzionatorio. Per le pratiche vietate dall'art. 5 del regolamento europeo sono previste sanzioni amministrative fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Ulteriori violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni, 7,5 milioni o un milione di euro, secondo gli obblighi violati. Per le infrazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità sono previste anche misure non pecuniarie, tra cui l'ordine di eliminare la violazione e la dichiarazione pubblica dell'infrazione commessa. 8) Nuovi poteri di vigilanza e controllo sull'intelligenza artificiale (artt. 4-17). Il provvedimento definisce le competenze delle autorità nazionali incaricate di garantire il rispetto della disciplina europea. L'AgID assume il ruolo di autorità nazionale di notifica, mentre l'ACN esercita funzioni di vigilanza del mercato e di punto di contatto unico. Specifiche competenze sono attribuite alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e al Garante per la protezione dei dati personali. Sono inoltre disciplinati i poteri ispettivi, le misure di vigilanza e i meccanismi di cooperazione tra le autorità. 9) Sperimentazione dell'IA nell'attività giudiziaria e formazione del personale della giustizia (artt. 30 e 46). Il decreto prevede la possibilità di istituire spazi di sperimentazione normativa per modelli e sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria, le cui modalità di istituzione, gestione e funzionamento saranno definite con successivi regolamenti, sentito il Ministero della giustizia. Sono inoltre disciplinati i contenuti dei percorsi formativi destinati ai magistrati e al personale dell'amministrazione della giustizia, con particolare attenzione ai limiti dei sistemi di IA, alla cybersicurezza, alla tutela dei diritti e alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio. 10) Maggiore tutela per algoritmi e dati utilizzati nell'addestramento dell'IA (artt. 52-53). Il decreto modifica l'art. 98 del codice della proprietà industriale, includendo espressamente tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici utilizzati per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, purché ricorrano i requisiti previsti dalla disposizione. La tutela comprende, tra l'altro, le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione e le procedure di addestramento. Le relative controversie restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. |